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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 249/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 12 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 249/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], residente a [...] Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Anna Neri, che C.F._1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
Controparte_2
OGGETTO: ripetizione di indebito reddito di cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2023 parte ricorrente ha chiesto “- ritenere
e dichiara illegittimo, nullo, inefficace, arbitrario, invalido il provvedimento emesso dall' concernente la restituzione degli importi
Controparte_3 percepiti a titolo di reddito di cittadinanza in quanto non preceduto da provvedimento di revoca debitamente notificato;
- ritenere e dichiara illegittimo, nullo, inefficace, arbitrario, invalido il provvedimento emesso dall' in quanto
Controparte_3 carente di motivazione;
- ritenere e dichiara illegittimo, nullo, inefficace, arbitrario, invalido il provvedimento emesso dall' per omessa
Controparte_3 comunicazione al ricorrente dell'avvio del procedimento;
- ritenere e dichiara illegittimo, nullo, inefficace, arbitrario, invalido il provvedimento emesso dall'
Controparte_3
per omessa comunicazione al ricorrente delle modalità di impugnazione;
[...]
- ritenere e dichiarare, così come provato e documentato, esistente il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa;
- ritenere
e dichiarare illegittima la richiesta di restituzione dell'importo di € 7.838,47 (diconsi euro settemilaottocentotrentotto/47) per le ragioni di cui sopra;
- Ordinare all' la CP_1 corresponsione delle somme indebitamente bloccate. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Al riguardo, ha premesso che in data 29 novembre 2022 aveva ricevuto notifica da parte dell' di provvedimento mediante il quale l'Ente aveva chiesto la restituzione CP_1 dell'importo di € 7.838,47 in conseguenza di provvedimento di revoca/decadenza dal
Reddito di Cittadinanza presuntivamente comunicato il 26.10.2022, asseritamente mai notificato, per difetto del requisito dell'art.2, c. 1, a), 2) della L. n. 26 del 2019 - non avendo risieduto in Italia per almeno 10 anni.
Ha riferito di avere presentato richiesta di riesame rigettata dall'istituto in quanto la revoca era stata motivata dalla segnalazione effettuata ad opera dello stesso comune di residenza.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per omesso invio del provvedimento di revoca /decadenza, nonché per asserito difetto di motivazione ex art. 3, legge 241/1990, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, per omessa indicazione delle modalità di impugnazione.
Nel merito ha dedotto la sussistenza del requisito della residenza decennale.
pagina 2 di 8 CP_ L' costituitosi con memoria depositata in data 26 giugno 2023, ha contestato la fondatezza delle pretese attoree e ha chiesto “rigettare integralmente le domande formulate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, confermano i provvedimenti di revoca della prestazione e di recupero delle somme indebitamente corrisposte. Con il favore di spese e compensi di lite”.
La causa, già assegnata ad altro giudice, è stata riassegnata alla scrivente in data 16 gennaio 2025.
In esito all'udienza del 4 aprile 2025, già fissata per la decisione, “considerato il sopravvenuto intervento della Corte di Giustizia UE (sentenza del 29 luglio 2024); considerata altresì la recente sentenza n. 31/2025 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»; considerata tale pronuncia dirimente alla luce delle complessive allegazioni e deduzioni in atti, anche della parte resistente;
ritenuta l'opportunità di invitare l'istituto resistente ad adottare – ove ne ravvisi i presupposti – ogni più opportuno provvedimento di autotutela”, la causa è stata rinviata a successiva udienza per decisione, previa verifica dell'adozione da CP_ parte dell' di eventuali provvedimenti di autotutela.
In esito all'udienza del 2 maggio 2025, in assenza totale di riscontro alla precedente ordinanza da parte dell' , “riesaminati gli atti, ritenuto necessario che parte ricorrente CP_1 depositi in atti certificato storico di residenza, nonché copia del proprio documento di identità”, la causa è stata ulteriormente rinviata a tale scopo e infine, in esito all'udienza del
12 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito della sola parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto che non risulta agli atti alcuna notifica nei confronti del di Biancavilla, pur indicato in ricorso: non appare necessario alcuna ulteriore CP_2
pagina 3 di 8 verifica al riguardo, né occorre integrare il contraddittorio in suo confronto tenuto conto che nessuna domanda è stata rivolta dalla parte ricorrente nei confronti dell'ente locale, che non risulta nemmeno essere litisconsorte necessario.
Ciò chiarito, oggetto del presente giudizio è la ripetizione dell'indebito assistenziale discendente dalla revoca del reddito di cittadinanza già fruito dalla ricorrente per mancanza del requisito della residenza almeno decennale in Italia ex art. 2, comma 1, lett. a) n. 2 legge
26/2019.
Al riguardo, appaiono inconducenti i rilievi di natura formale ai sensi della legge
241/1991 mossi dalla ricorrente al provvedimento di richiesta di restituzione delle somme asseritamente non dovute, trattandosi appunto di un giudizio di accertamento della legittimità della ripetizione dell'indebito assistenziale e non di un giudizio di natura impugnatoria.
Nel merito, occorre anzitutto dare atto della dichiarata incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2 legge 26/2019 nella parte in cui ha previsto il requisito della residenza decennale in Italia anziché quinquennale.
Tale disposizione prevedeva infatti “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: (…) 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Al riguardo, già la Corte di Giustizia con sentenza del 29 luglio 2024 aveva ritenuto incompatibile con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 11 della direttiva
2003/109/CE il requisito della residenza decennale per l'accesso al reddito di cittadinanza previsto dall'art. 2 del d.l. 4/2019, nonché la sanzione penale per falsa dichiarazione sul possesso di tale requisito, prevista dall'art. 7 dello stesso decreto, nei confronti dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo: ha dichiarato infatti “… che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito,
pagina 4 di 8 applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 31/2025 ha poi dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”.
Ciò premesso, in ordine alla necessità della residenza quinquennale in Italia anziché decennale, sono opportuni alcuni rilievi in ordine all'accertamento del requisito della residenza.
Al riguardo, occorre richiamare il parere reso dall'ufficio legislativo del ministero del lavoro avente ad oggetto, tra l'altro, proprio chiarimenti sul requisito di residenza in Italia per almeno 10 anni: l'ufficio legislativo con nota recante protocollo in uscita 3803 del 14 aprile 2020, indirizzata alla Controparte_4
a firma del capo dell'ufficio legislativo, già Presidente della
[...]
Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, ha affermato “… si ritengono condivisibili le argomentazioni a sostengo dell'ipotesi prospettata secondo cui in sintesi ai fini dell'accertamento del requisito… i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il reddito di cittadinanza di dimostrare – qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche – la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro”.
In tale nota è stato richiamato il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento.
Tra i precedenti giurisprudenziali, invero in gran parte relativi a materie estranee all'oggetto del presente giudizio, risulta particolarmente significativo nella fattispecie in esame quello secondo cui “La verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin
pagina 5 di 8 dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica” (Cass. sez. 1, n. 12380/2017).
Ebbene, ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, l'unico requisito in contestazione ai fini della fruizione del reddito di cittadinanza da parte della ricorrente è quello della residenza decennale in Italia, rectius quinquennale nei termini chiariti, e la stessa ha fornito prova della propria residenza effettiva in Italia per il periodo richiesto, allegando documentazione dalla quale è possibile desumere indizi precisi e concordanti al riguardo, al di là del dato meramente formale risultante dai registri anagrafici.
Quanto alla residenza anagrafica, risulta che la ricorrente sia stata iscritta nei registri dell'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di Biancavilla in data 3 agosto 2017
(certificato di residenza storico, rilasciato dal Comune di Biancavilla in data 4 luglio 2025 depositato in data 9 settembre 2025).
Dalla restante documentazione agli atti, risulta altresì che la ricorrente, seppure non iscritta nel registro dell'Anagrafe della Popolazione Residente, abbia effettivamente risieduto in Italia ben prima del febbraio 2016, ossia del quinquennio antecedente alla domanda amministrativa di reddito di cittadinanza presentata in data 15 febbraio 2021.
Risulta infatti quanto segue
- il libretto di assistenza sanitaria per immigrati, con validità semestrale, è stato rilasciato in data 6 ottobre 2006 (allegato 2 ricorso);
- l'attribuzione del codice fiscale è avvenuta in data 11 settembre 2007 (allegato 3 ricorso);
- la presenza della ricorrente in data 1 aprile 2009 nel medesimo alloggio della madre, al momento del cambio di residenza di costei, iscritta CP_5 all'anagrafe della popolazione residente fin dal 10 gennaio 2008 (allegati 4 e 5 ricorso);
- lo svolgimento del colloquio di orientamento ai fini del patto di servizio in data
23 agosto 2010 (allegato 6 ricorso),
- la denuncia di rapporto di lavoro domestico del 19 settembre 2016 (allegato 7 ricorso);
- il contratto di locazione del 18 marzo 2022 (allegato 8 ricorso).
pagina 6 di 8 Non può infine ignorarsi che dalla stessa documentazione versata in atti dall'istituto resistente risulta che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa ininterrotta fin dal 18 settembre 2016 fino al 31 marzo 2023 come collaboratrice familiare presso Persona_1
(allegato 3 ). CP_1
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e pertanto risulta illegittima la revoca del reddito di cittadinanza relativo alla domanda Protocollo n. CP_1
RDC-2021-4040551, presentata in data 15/02/2021, e non dovuta la restituzione dell'importo di euro 7.838,47 ricevuto da marzo 2021 a marzo 2022, essendo la ricorrente in possesso del requisito della residenza in Italia da almeno cinque anni, al momento della presentazione della domanda.
Da quanto precede discende altresì il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza con decorrenza dalla data della revoca del beneficio, attesa l'illegittimità della CP_ revoca e del recupero di quanto già erogato fino a marzo 2022 e occorre ordinare all' di pagare le rate residue spettanti alla ricorrente fin dalla revoca, salvo venir meno dei requisiti di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'istituto resistente, non giustificando l'evoluzione della giurisprudenza in materia la totale inerzia dell'istituto anche a fronte all'invito dell'ufficio di riesaminare il caso in autotutela.
Esse vengono liquidate come da dispositivo in favore dell'erario, senza alcun dimezzamento, tenuto conto della natura e del valore della controversia e delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 9 gennaio 2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara illegittime e annulla la revoca del Reddito di cittadinanza (RdC)/
Pensione di cittadinanza (PdC) Protocollo n. CodiceFiscale_2 presentata in data 15/02/2021 e la comunicazione di restituzione del conseguente indebito;
pagina 7 di 8 CP_
- ordina all' di pagare le rate spettanti alla ricorrente fin dalla revoca, salvo venir meno dei requisiti di legge;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite che liquida senza alcun dimezzamento in € 2695,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Catania, 17 novembre 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 12 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 249/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], residente a [...] Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Anna Neri, che C.F._1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
Controparte_2
OGGETTO: ripetizione di indebito reddito di cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2023 parte ricorrente ha chiesto “- ritenere
e dichiara illegittimo, nullo, inefficace, arbitrario, invalido il provvedimento emesso dall' concernente la restituzione degli importi
Controparte_3 percepiti a titolo di reddito di cittadinanza in quanto non preceduto da provvedimento di revoca debitamente notificato;
- ritenere e dichiara illegittimo, nullo, inefficace, arbitrario, invalido il provvedimento emesso dall' in quanto
Controparte_3 carente di motivazione;
- ritenere e dichiara illegittimo, nullo, inefficace, arbitrario, invalido il provvedimento emesso dall' per omessa
Controparte_3 comunicazione al ricorrente dell'avvio del procedimento;
- ritenere e dichiara illegittimo, nullo, inefficace, arbitrario, invalido il provvedimento emesso dall'
Controparte_3
per omessa comunicazione al ricorrente delle modalità di impugnazione;
[...]
- ritenere e dichiarare, così come provato e documentato, esistente il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa;
- ritenere
e dichiarare illegittima la richiesta di restituzione dell'importo di € 7.838,47 (diconsi euro settemilaottocentotrentotto/47) per le ragioni di cui sopra;
- Ordinare all' la CP_1 corresponsione delle somme indebitamente bloccate. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Al riguardo, ha premesso che in data 29 novembre 2022 aveva ricevuto notifica da parte dell' di provvedimento mediante il quale l'Ente aveva chiesto la restituzione CP_1 dell'importo di € 7.838,47 in conseguenza di provvedimento di revoca/decadenza dal
Reddito di Cittadinanza presuntivamente comunicato il 26.10.2022, asseritamente mai notificato, per difetto del requisito dell'art.2, c. 1, a), 2) della L. n. 26 del 2019 - non avendo risieduto in Italia per almeno 10 anni.
Ha riferito di avere presentato richiesta di riesame rigettata dall'istituto in quanto la revoca era stata motivata dalla segnalazione effettuata ad opera dello stesso comune di residenza.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per omesso invio del provvedimento di revoca /decadenza, nonché per asserito difetto di motivazione ex art. 3, legge 241/1990, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, per omessa indicazione delle modalità di impugnazione.
Nel merito ha dedotto la sussistenza del requisito della residenza decennale.
pagina 2 di 8 CP_ L' costituitosi con memoria depositata in data 26 giugno 2023, ha contestato la fondatezza delle pretese attoree e ha chiesto “rigettare integralmente le domande formulate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, confermano i provvedimenti di revoca della prestazione e di recupero delle somme indebitamente corrisposte. Con il favore di spese e compensi di lite”.
La causa, già assegnata ad altro giudice, è stata riassegnata alla scrivente in data 16 gennaio 2025.
In esito all'udienza del 4 aprile 2025, già fissata per la decisione, “considerato il sopravvenuto intervento della Corte di Giustizia UE (sentenza del 29 luglio 2024); considerata altresì la recente sentenza n. 31/2025 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»; considerata tale pronuncia dirimente alla luce delle complessive allegazioni e deduzioni in atti, anche della parte resistente;
ritenuta l'opportunità di invitare l'istituto resistente ad adottare – ove ne ravvisi i presupposti – ogni più opportuno provvedimento di autotutela”, la causa è stata rinviata a successiva udienza per decisione, previa verifica dell'adozione da CP_ parte dell' di eventuali provvedimenti di autotutela.
In esito all'udienza del 2 maggio 2025, in assenza totale di riscontro alla precedente ordinanza da parte dell' , “riesaminati gli atti, ritenuto necessario che parte ricorrente CP_1 depositi in atti certificato storico di residenza, nonché copia del proprio documento di identità”, la causa è stata ulteriormente rinviata a tale scopo e infine, in esito all'udienza del
12 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito della sola parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto che non risulta agli atti alcuna notifica nei confronti del di Biancavilla, pur indicato in ricorso: non appare necessario alcuna ulteriore CP_2
pagina 3 di 8 verifica al riguardo, né occorre integrare il contraddittorio in suo confronto tenuto conto che nessuna domanda è stata rivolta dalla parte ricorrente nei confronti dell'ente locale, che non risulta nemmeno essere litisconsorte necessario.
Ciò chiarito, oggetto del presente giudizio è la ripetizione dell'indebito assistenziale discendente dalla revoca del reddito di cittadinanza già fruito dalla ricorrente per mancanza del requisito della residenza almeno decennale in Italia ex art. 2, comma 1, lett. a) n. 2 legge
26/2019.
Al riguardo, appaiono inconducenti i rilievi di natura formale ai sensi della legge
241/1991 mossi dalla ricorrente al provvedimento di richiesta di restituzione delle somme asseritamente non dovute, trattandosi appunto di un giudizio di accertamento della legittimità della ripetizione dell'indebito assistenziale e non di un giudizio di natura impugnatoria.
Nel merito, occorre anzitutto dare atto della dichiarata incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2 legge 26/2019 nella parte in cui ha previsto il requisito della residenza decennale in Italia anziché quinquennale.
Tale disposizione prevedeva infatti “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: (…) 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Al riguardo, già la Corte di Giustizia con sentenza del 29 luglio 2024 aveva ritenuto incompatibile con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 11 della direttiva
2003/109/CE il requisito della residenza decennale per l'accesso al reddito di cittadinanza previsto dall'art. 2 del d.l. 4/2019, nonché la sanzione penale per falsa dichiarazione sul possesso di tale requisito, prevista dall'art. 7 dello stesso decreto, nei confronti dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo: ha dichiarato infatti “… che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito,
pagina 4 di 8 applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 31/2025 ha poi dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”.
Ciò premesso, in ordine alla necessità della residenza quinquennale in Italia anziché decennale, sono opportuni alcuni rilievi in ordine all'accertamento del requisito della residenza.
Al riguardo, occorre richiamare il parere reso dall'ufficio legislativo del ministero del lavoro avente ad oggetto, tra l'altro, proprio chiarimenti sul requisito di residenza in Italia per almeno 10 anni: l'ufficio legislativo con nota recante protocollo in uscita 3803 del 14 aprile 2020, indirizzata alla Controparte_4
a firma del capo dell'ufficio legislativo, già Presidente della
[...]
Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, ha affermato “… si ritengono condivisibili le argomentazioni a sostengo dell'ipotesi prospettata secondo cui in sintesi ai fini dell'accertamento del requisito… i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il reddito di cittadinanza di dimostrare – qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche – la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro”.
In tale nota è stato richiamato il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento.
Tra i precedenti giurisprudenziali, invero in gran parte relativi a materie estranee all'oggetto del presente giudizio, risulta particolarmente significativo nella fattispecie in esame quello secondo cui “La verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin
pagina 5 di 8 dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica” (Cass. sez. 1, n. 12380/2017).
Ebbene, ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, l'unico requisito in contestazione ai fini della fruizione del reddito di cittadinanza da parte della ricorrente è quello della residenza decennale in Italia, rectius quinquennale nei termini chiariti, e la stessa ha fornito prova della propria residenza effettiva in Italia per il periodo richiesto, allegando documentazione dalla quale è possibile desumere indizi precisi e concordanti al riguardo, al di là del dato meramente formale risultante dai registri anagrafici.
Quanto alla residenza anagrafica, risulta che la ricorrente sia stata iscritta nei registri dell'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di Biancavilla in data 3 agosto 2017
(certificato di residenza storico, rilasciato dal Comune di Biancavilla in data 4 luglio 2025 depositato in data 9 settembre 2025).
Dalla restante documentazione agli atti, risulta altresì che la ricorrente, seppure non iscritta nel registro dell'Anagrafe della Popolazione Residente, abbia effettivamente risieduto in Italia ben prima del febbraio 2016, ossia del quinquennio antecedente alla domanda amministrativa di reddito di cittadinanza presentata in data 15 febbraio 2021.
Risulta infatti quanto segue
- il libretto di assistenza sanitaria per immigrati, con validità semestrale, è stato rilasciato in data 6 ottobre 2006 (allegato 2 ricorso);
- l'attribuzione del codice fiscale è avvenuta in data 11 settembre 2007 (allegato 3 ricorso);
- la presenza della ricorrente in data 1 aprile 2009 nel medesimo alloggio della madre, al momento del cambio di residenza di costei, iscritta CP_5 all'anagrafe della popolazione residente fin dal 10 gennaio 2008 (allegati 4 e 5 ricorso);
- lo svolgimento del colloquio di orientamento ai fini del patto di servizio in data
23 agosto 2010 (allegato 6 ricorso),
- la denuncia di rapporto di lavoro domestico del 19 settembre 2016 (allegato 7 ricorso);
- il contratto di locazione del 18 marzo 2022 (allegato 8 ricorso).
pagina 6 di 8 Non può infine ignorarsi che dalla stessa documentazione versata in atti dall'istituto resistente risulta che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa ininterrotta fin dal 18 settembre 2016 fino al 31 marzo 2023 come collaboratrice familiare presso Persona_1
(allegato 3 ). CP_1
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e pertanto risulta illegittima la revoca del reddito di cittadinanza relativo alla domanda Protocollo n. CP_1
RDC-2021-4040551, presentata in data 15/02/2021, e non dovuta la restituzione dell'importo di euro 7.838,47 ricevuto da marzo 2021 a marzo 2022, essendo la ricorrente in possesso del requisito della residenza in Italia da almeno cinque anni, al momento della presentazione della domanda.
Da quanto precede discende altresì il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza con decorrenza dalla data della revoca del beneficio, attesa l'illegittimità della CP_ revoca e del recupero di quanto già erogato fino a marzo 2022 e occorre ordinare all' di pagare le rate residue spettanti alla ricorrente fin dalla revoca, salvo venir meno dei requisiti di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'istituto resistente, non giustificando l'evoluzione della giurisprudenza in materia la totale inerzia dell'istituto anche a fronte all'invito dell'ufficio di riesaminare il caso in autotutela.
Esse vengono liquidate come da dispositivo in favore dell'erario, senza alcun dimezzamento, tenuto conto della natura e del valore della controversia e delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 9 gennaio 2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara illegittime e annulla la revoca del Reddito di cittadinanza (RdC)/
Pensione di cittadinanza (PdC) Protocollo n. CodiceFiscale_2 presentata in data 15/02/2021 e la comunicazione di restituzione del conseguente indebito;
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- ordina all' di pagare le rate spettanti alla ricorrente fin dalla revoca, salvo venir meno dei requisiti di legge;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite che liquida senza alcun dimezzamento in € 2695,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Catania, 17 novembre 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
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