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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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- 1. Condominio, ti spetta un risarcimento per i danni causati da neve e ghiaccio per mancata prevenzione: nuova sentenzaAvv. Marco De Gregorio · https://www.brocardi.it/ · 8 gennaio 2026
L'odierna crisi climatica, caratterizzata da fenomeni atmosferici di crescente intensità, spesso mette in crisi i confini della responsabilità da custodia. Non è più sufficiente invocare la violenza di un evento naturale per essere esenti da colpa, ma il custode deve fornire una prova rigorosa per beneficiare dell'esimente del caso fortuito. Una recente decisione del Tribunale di Teramo (sentenza n. 1477 dell'11 dicembre 2025) ha affrontato questo tema, delineando i doveri di prevenzione gravanti sui condomini e il rigore probatorio necessario per escludere il nesso di causalità. Il blocco di ghiaccio e l'inerzia del condominio La controversia trae origine dal danneggiamento di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3234/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo - sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3234 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
(C. F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ferretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Atri (TE) al Vico Monticello di via San Domenico n. 1 appellante e
, in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Tiziana Marini, elettivamente domiciliato in Teramo alla via L. Cavacchioli n. 1 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 48/2020 del Giudice di Pace di Atri
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“voglia il Tribunale di Teramo:
- si opus sit, ammettere ctu, affinché accerti e quantifichi i danni subiti dall'autovettura (non ancora riparata) dell'attore-appellante, causa il descritto evento;
- in riforma della sentenza gravata, accogliere la domanda: - accertare e/o dichiarare la responsabilità del Controparte_1 nella causazione dei danni subiti dall'appellante, come descritti e richiesti, ai sensi dell'art. 2051
c.c. o, in subordine, ex- art. 2043 c.c.; - condannare lo stesso , in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., a risarcire i danni tutti subiti dal sig. , pari ad euro Parte_1
5.000,00, o a quella somma minore ritenuta di Giustizia, con la rivalutazione monetaria e/o gli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data della domanda al soddisfo;
- condannare il convenuto-appellato a rimborsare l'appellante di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza gravata, pari alla somma di euro 1.758,23, con assegno del 12.10.2020, oltre alle spese di registrazione della sentenza;
con gli interessi e/o la rivalutazione monetaria. - Vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio.”. per parte appellata:
“si conclude per il rigetto dell'appello, qualora il Tribunale lo ritenesse ammissibile, con vittoria di spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto impugnazione Parte_1 avverso la sentenza n. 48/2020 con la quale il Giudice di Pace di Atri ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lui proposta nei confronti del Controparte_1
A sostegno della domanda spiegata in primo grado ha allegato che in data 26.1.2017 l'autovettura
Fiat Doblò tg. EY737ET di sua proprietà, mentre era regolarmente parcheggiata in un'area scoperta all'interno del veniva danneggiata da un blocco di neve e ghiaccio staccatosi CP_1 CP_1 dal tetto dell'edificio condominiale, riportando danni per complessivi € 6.230,40 (la cui richiesta era stata limitata ad € 5.000,00 in sede giudiziale).
Sulla base di tali elementi di fatto, nel giudizio di prime cure, ha invocato la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., non avendo l'ente, quale custode della “cosa”, provveduto CP_1 alla tempestiva messa in sicurezza del tetto adottando tutte le misure idonee affinché le cose comuni non arrecassero danni, specificatamente la rimozione controllata ed in sicurezza della neve accumulata.
A fondamento della pronuncia impugnata il Giudice di Pace, per quanto di interesse, ha ritenuto esente da responsabilità il convenuto, stante l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento atmosferico, elementi che integravano il caso fortuito, tale da elidere il nesso causale tra l'omessa custodia e l'evento. L'eccezionalità dell'evento sarebbe dimostrata anche dall'ordinanza della protezione civile comunicata ai sindaci dal Presidente della Regione Abruzzo con nota prot. N.
005/058/17, relativa proprio agli eccezionali fenomeni metereologici ed al conseguente stato di emergenza, poi prorogato a seguito dei successivi eventi sismici.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la sentenza è stata impugnata per “difetto e/o contraddittorietà della motivazione – grave travisamento dei fatti – palese violazione di legge: artt.
2051 e 2697 c.c.”.
A dire dell'appellante, infatti, avrebbe errato il Giudice di Pace a ritenere l'evento riconducibile al caso fortuito, costituito da una eccezionale nevicata, sia perché in base ad elementi statistici la nevicata in questione non poteva ritenersi eccezionale (dato che nella città di Atri dal 2005 al 2012 le condizioni climatiche furono pressoché identiche a quelle del 2017), sia in considerazione del fatto che l'evento fosse avvenuto dopo 9 giorni dalla nevicata del 17.1.2017, lasso di tempo che avrebbe consentito al custode di attivarsi per rimuovere la neve dal tetto o, magari, dal piazzale condominiale, in modo da consentire lo spostamento dell'autovettura. In ogni caso aveva errato il primo giudice a ritenere provato il caso fortuito, dato che il non aveva minimante assolto l'onere CP_1 probatorio su di esso gravante, ovvero la dimostrazione, attraverso elementi di prova concreti e specifici, sia dell'eccezionalità dell'evento metereologico sia della assoluta inevitabilità e imprevedibilità dell'evento di danno.
Si è costituito in giudizio il condominio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello con CP_1 conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Dopo una serie di rinvii la causa è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante il 25.1.2024, e all'udienza del 16.9.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui art. 190 c.p.c.
***
In punto di diritto, è da rilevare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula un criterio di imputazione basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto chiamato a rispondere dello stesso. Nel concetto di “cosa” rientra, per opinione condivisa, qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, non essendo la pericolosità un elemento costitutivo della fattispecie (cfr. Cass. n. 10641/2002; Cass. n. 21212/2015), ivi compresa – quindi – la neve depositata sul tetto dello stabile condominiale (Cass. n. 2482/2018).
Il potere di custodia è il potere effettivo che si esercita sulla res e che si sostanzia in tre elementi: 1) il potere di controllo;
2) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;
3) il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui
è prodotto il danno. Ne deriva la sussistenza, nel caso di specie, del potere di custodia in capo al ovvero ai singoli condomini in quanto proprietari dell'immobile, essendo il CP_1 CP_1 un ente di gestione privo di autonoma personalità giuridica (ex plurimis, Cass. n. 10898/2018).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., inoltre, il danno dev'essere cagionato dalla cosa in custodia e, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, tale responsabilità ha natura oggettiva, prescindendo da qualsiasi connotato di colpa (Cass. n. 22684/2013; Cass. 2482/2018; Cass. 4035/2021), come erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace (…non sono stati provati elementi idonei a ricondurre l'evento dannoso ad una condotta illecita da parte dello stesso , che possa integrare gli elementi della CP_1 responsabilità, tanto da dover rispondere a titolo di colpa…pag. 3 sentenza impugnata).
In punto di riparto dell'onere probatorio, il danneggiato deve provare, oltre al pregiudizio patito, il nesso di causalità materiale, ossia deve dimostrare che la cosa ha rappresentato la condizione necessaria e sufficiente affinché l'evento si verificasse (Cass. n. 1064/2018), gravando sul custode l'onere di provare la sussistenza del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che elide il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto del terzo e anche dalla condotta del danneggiato, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo (Cass. n. 12895/2016).
In applicazione dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che abbia soddisfatto Parte_1
l'onere probatorio su di lui gravante ed abbia adeguatamente allegato e provato la relazione di custodia, le conseguenze pregiudizievoli effettivamente patite ed il nesso causale tra esse e l'omessa manutenzione gravante sul custode, circostanze emerse in sede di istruttoria nel corso del giudizio di primo grado (cfr. testimonianza sig. resa all'udienza del 12.9.2018), oltre che Testimone_1 pacifiche tra le parti, come emerso dalle stesse dichiarazioni dell'amministratore del , CP_1 sentito all'udienza del 11.7.2018.
A fronte della prova dell'evento, della relazione di custodia e delle deduzioni circa il nesso eziologico tra la res ed il pregiudizio patito, sarebbe stato onere del convenuto fornire la prova del CP_1 caso fortuito, ossia che l'evento avverso si sia verificato per causa ad esso non imputabile, sussistendo l'esimente in ragione dell'eccezionalità ed imprevedibilità della nevicata che ha interessato il comune di Atri il giorno 17.1.2017.
Tale onere non è stato assolto.
In punto di diritto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato
Tribunale, affinché possa ritenersi integrato il caso fortuito, ferma l'irrilevanza della sola dichiarazione dello stato di emergenza (Cass. n. 2482/2018), occorre che le precipitazioni atmosferiche presentino i caratteri dell'eccezionalità ed imprevedibilità, configurandosi in tal modo come causa sopravvenuta da sola sufficiente ad integrare l'evento dannoso (ex multis Cass. n.
26545/2014; Cass. n. 18877/2015; Cass. 5877/2016; Cass. n. 18856/2017).
In particolare, l'imprevedibilità, da apprezzarsi mediante un'indagine ex ante di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, “va intesa come obbiettiva inverosimiglianza dell'evento”, mentre l'eccezionalità e da “identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass. S.U. n. 5422/2021), caratteri che devono essere accertati sulla base di elementi di prova concreti e specifici, per esempio sulla base di dati scientifici di stampo statistico (dati pluviometrici) tenuto conto della localizzazione della res oggetto di custodia, non essendo sufficienti le nozioni di comune esperienza (Cass. n. 2482/2018; Cass.
30521/2019), anche considerando che “è chiaro che non si possono più considerare come imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili” (Cass. n. 26545/2014; Cass. n. 5877/2016; Cass. 2482/2018). L'assenza tra gli atti di causa di dati scientifici di stampo statistico (dati pluviometrici relativi alle precipitazioni nevose), non consente di apprezzare l'effettiva entità della nevicata abbattutasi su Atri al fine di qualificarla in termini di eccezionalità ed imprevedibilità (essendo stato, inoltre, confermato in giudizio dall'amministratore di condominio che negli anni 2005 e 2012 le condizioni climatiche nella zona furono pressoché identiche a quella del gennaio 2017). A ciò è da aggiungere che l'evento
è avvenuto in data 26.1.2017, quindi a distanza di 9 giorni dalla nevicata definita eccezionale ed imprevedibile dalla difesa del , lasso di tempo più che ragionevole per procedere allo CP_1 sgombero dell'area parcheggio dalla neve ed alla messa in sicurezza del tetto dell'immobile attraverso la rimozione controllata dei blocchi di ghiaccio e neve ivi formatisi.
Ne consegue che, stante il pericolo derivato dalla cosa a seguito della nevicata del 17.1.2017, incombeva sul custode il potere-dovere di attivarsi per mettere in sicurezza la zona con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato ed insussistenza dell'esimente del caso fortuito.
Quanto alla rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato che, secondo la tesi dell'appellato, si sarebbe dovuto attivare per condurre l'autovettura in luogo sicuro a seguito della verificazione degli eventi metereologici avversi, si ritiene che, aldilà dell'estrema genericità dell'eccezione proposta, che non consente di ritenere soddisfatto l'onere di provare il cd. caso fortuito che, come detto, può rintracciarsi nella stessa condotta del danneggiato, non siano emersi profili di concreta rimproverabilità nel modus operandi dell'appellato, consistito nell'aver parcheggiato e lasciato l'autovettura in area a ciò adibita (parcheggio) ed in assenza divieti e/o segnali di pericolo, né può ritenersi che tale comportamento possa assurgere a causa o concausa dell'evento, non presentando i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità che avrebbero impedito al custode di intervenire per impedire o limitare la verificazione dei danni (Cass. n. 4035/2021).
Passando alla quantificazione dei pregiudizi patrimoniali subiti, essi si sostanziano nella spesa necessaria alla riparazione dell'autoveicolo danneggiato.
Agli atti di causa è presente un preventivo di spesa per la sostituzione delle parti danneggiate dell'autoveicolo, specificatamente il tetto rialzato, il cofano anteriore, la porta carico scorrevole ed il retrovisore esterno, preventivo che, benché non firmato, è stato confermato in giudizio dal legale rappresentante della carrozzeria sig. all'udienza del 28.11.2018, il quale ha inoltre Controparte_2 confermato la riferibilità dei lavori indicati nel preventivo ai danni di cui alle fotografie prodotte in giudizio dall'attore in primo grado.
Nonostante la contestazione (per vero, generica) da parte del convenuto, tale documento CP_1 assume rilevante valenza probatoria in considerazione della confessione giudiziale dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore dell'ente, il quale, sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza del 11.7.2018, nel confermare tutto quanto allegato dall'attore, ha precisato anche che i danni riportati dall'autovettura in conseguenza dell'evento erano quelli di cui alle fotografie in atti.
Come noto, il preventivo, in qualità di documento di formazione unilaterale, ha natura di argomento di prova ex art. 116 c.p.c., e può essere posto alla base della decisione sul quantum dei pregiudizi solo ove sufficientemente conciso nell'indicare ciascuna delle prestazioni da eseguire ed il relativo valore economico.
Tale circostanza è fondamentale anche perché solo in tal modo la controparte può adeguatamente contestare la quantificazione del danno emergente patito, per l'eventuale abnormità delle voci in esso contenute, non potendosi, in caso contrario, sottoporre al contraddittorio uno dei profili della responsabilità risarcitoria, ovvero la quantificazione dei danni conseguenza.
Ne deriva che nonostante si tratti di un atto unilaterale inidoneo – se non supportato da validi elementi a riscontro– a fornire prova del quantum dei pregiudizi patiti ed allegati, trattandosi di un documento di formazione stragiudiziale (analogamente alla perizia di parte) il medesimo può contribuire, nel convergere di altri elementi ed in assenza di serie e concise eccezioni formulate ex adverso, a fornire prova dei pregiudizi patiti se corroborato da ulteriori allegazioni (nel caso di specie: la documentazione fotografica e le dichiarazioni testimoniali di colui che ha formato il documento unilaterale) se sufficientemente analitico e determinato nelle indicazioni delle parti da sostituire e del relativo costo (oltre che dell'esborso dovuto per la manodopera), come avvenuto nel caso di specie,
e se le contestazioni di controparte non siano state sufficientemente precise in ordine all'inidoneità del quantitativo in esso riportato.
Nella specie l'appellato, sia nel corso del giudizio di prime cure che in questa sede, non ha articolato serie contestazioni al quantum oggetto del preventivo, limitandosi ad evidenziare la improbabile riconducibilità di alcune voci allegate all'evento sub iudice (nello specifico quelle inerenti ad i pregiudizi recati alle parti laterali del veicolo) senza nulla addurre, tuttavia, a supporto del proprio argomento (assumendo l'evidenza dell'esclusione del nesso causale sulla scorta di massime d'esperienza indimostrate).
L'appello deve essere quindi accolto, con condanna del condominio al pagamento CP_1 dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno emergente come da richiesta, oltre rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al tasso legale, dalla data della verificazione del sinistro a quella di pubblicazione della sentenza.
Il calcolo della rivalutazione monetaria deve essere effettuato devalutando la somma alla data del sinistro e, successivamente, rivalutandola alla data odierna.
Con riferimento agli interessi compensativi, gli stessi non sono dovuti. La Suprema Corte, rimarcando che il danno da ritardo non è un danno presunto dalla legge, ha ulteriormente chiarito che gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e che detto danno è astrattamente ipotizzabile solo se il danneggiato dimostri che, ove tempestivamente risarcito, avrebbe impiegato la somma ottenendo una remunerazione maggiore rispetto al capitale rivalutato al momento della decisione (Cass. 4938/2023).
Nel caso in esame parte appellante non ha mai allegato e neppure dimostrato facendo ricorso alle presunzioni il danno da ritardo - e cioè che la reddittività del denaro tra l'evento e la liquidazione fosse superiore al tasso di rivalutazione monetaria - onde, a integrazione della sentenza di primo grado, la domanda va rigettata.
Conseguentemente, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno poste a carico del CP_1
e, in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto del valore della CP_1 controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, vanno liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 1.205,00 per onorario (€ 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 335,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
405,00 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA (in applicazione delle tabelle all'epoca vigenti per lo scaglione di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della parte appellata.
Esse, applicate le previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2022
(espressamente applicabili ai giudizi in corso), tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ed alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, vengono liquidate in € 1.278,00 per compenso avvocato.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
per la riforma della sentenza n. 48/2020 del Giudice di Pace di Atri, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da ed in riforma della sentenza n. 48/2020 Parte_1 del Giudice di Pace di Teramo, condanna il al pagamento della Controparte_1 somma di 5.000,00 a titolo risarcitorio;
- condanna il alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
i quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza oggetto di gravame;
Parte_1 - condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 1.205,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, ed al pagamento delle spese di lite del grado d'appello che si liquidano in € 1.278,00 a titolo di onorario ed euro 174,00 a titolo di spese vive oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, 11.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo - sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3234 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
(C. F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ferretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Atri (TE) al Vico Monticello di via San Domenico n. 1 appellante e
, in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Tiziana Marini, elettivamente domiciliato in Teramo alla via L. Cavacchioli n. 1 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 48/2020 del Giudice di Pace di Atri
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“voglia il Tribunale di Teramo:
- si opus sit, ammettere ctu, affinché accerti e quantifichi i danni subiti dall'autovettura (non ancora riparata) dell'attore-appellante, causa il descritto evento;
- in riforma della sentenza gravata, accogliere la domanda: - accertare e/o dichiarare la responsabilità del Controparte_1 nella causazione dei danni subiti dall'appellante, come descritti e richiesti, ai sensi dell'art. 2051
c.c. o, in subordine, ex- art. 2043 c.c.; - condannare lo stesso , in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., a risarcire i danni tutti subiti dal sig. , pari ad euro Parte_1
5.000,00, o a quella somma minore ritenuta di Giustizia, con la rivalutazione monetaria e/o gli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data della domanda al soddisfo;
- condannare il convenuto-appellato a rimborsare l'appellante di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza gravata, pari alla somma di euro 1.758,23, con assegno del 12.10.2020, oltre alle spese di registrazione della sentenza;
con gli interessi e/o la rivalutazione monetaria. - Vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio.”. per parte appellata:
“si conclude per il rigetto dell'appello, qualora il Tribunale lo ritenesse ammissibile, con vittoria di spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto impugnazione Parte_1 avverso la sentenza n. 48/2020 con la quale il Giudice di Pace di Atri ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lui proposta nei confronti del Controparte_1
A sostegno della domanda spiegata in primo grado ha allegato che in data 26.1.2017 l'autovettura
Fiat Doblò tg. EY737ET di sua proprietà, mentre era regolarmente parcheggiata in un'area scoperta all'interno del veniva danneggiata da un blocco di neve e ghiaccio staccatosi CP_1 CP_1 dal tetto dell'edificio condominiale, riportando danni per complessivi € 6.230,40 (la cui richiesta era stata limitata ad € 5.000,00 in sede giudiziale).
Sulla base di tali elementi di fatto, nel giudizio di prime cure, ha invocato la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., non avendo l'ente, quale custode della “cosa”, provveduto CP_1 alla tempestiva messa in sicurezza del tetto adottando tutte le misure idonee affinché le cose comuni non arrecassero danni, specificatamente la rimozione controllata ed in sicurezza della neve accumulata.
A fondamento della pronuncia impugnata il Giudice di Pace, per quanto di interesse, ha ritenuto esente da responsabilità il convenuto, stante l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento atmosferico, elementi che integravano il caso fortuito, tale da elidere il nesso causale tra l'omessa custodia e l'evento. L'eccezionalità dell'evento sarebbe dimostrata anche dall'ordinanza della protezione civile comunicata ai sindaci dal Presidente della Regione Abruzzo con nota prot. N.
005/058/17, relativa proprio agli eccezionali fenomeni metereologici ed al conseguente stato di emergenza, poi prorogato a seguito dei successivi eventi sismici.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la sentenza è stata impugnata per “difetto e/o contraddittorietà della motivazione – grave travisamento dei fatti – palese violazione di legge: artt.
2051 e 2697 c.c.”.
A dire dell'appellante, infatti, avrebbe errato il Giudice di Pace a ritenere l'evento riconducibile al caso fortuito, costituito da una eccezionale nevicata, sia perché in base ad elementi statistici la nevicata in questione non poteva ritenersi eccezionale (dato che nella città di Atri dal 2005 al 2012 le condizioni climatiche furono pressoché identiche a quelle del 2017), sia in considerazione del fatto che l'evento fosse avvenuto dopo 9 giorni dalla nevicata del 17.1.2017, lasso di tempo che avrebbe consentito al custode di attivarsi per rimuovere la neve dal tetto o, magari, dal piazzale condominiale, in modo da consentire lo spostamento dell'autovettura. In ogni caso aveva errato il primo giudice a ritenere provato il caso fortuito, dato che il non aveva minimante assolto l'onere CP_1 probatorio su di esso gravante, ovvero la dimostrazione, attraverso elementi di prova concreti e specifici, sia dell'eccezionalità dell'evento metereologico sia della assoluta inevitabilità e imprevedibilità dell'evento di danno.
Si è costituito in giudizio il condominio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello con CP_1 conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Dopo una serie di rinvii la causa è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante il 25.1.2024, e all'udienza del 16.9.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui art. 190 c.p.c.
***
In punto di diritto, è da rilevare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula un criterio di imputazione basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto chiamato a rispondere dello stesso. Nel concetto di “cosa” rientra, per opinione condivisa, qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, non essendo la pericolosità un elemento costitutivo della fattispecie (cfr. Cass. n. 10641/2002; Cass. n. 21212/2015), ivi compresa – quindi – la neve depositata sul tetto dello stabile condominiale (Cass. n. 2482/2018).
Il potere di custodia è il potere effettivo che si esercita sulla res e che si sostanzia in tre elementi: 1) il potere di controllo;
2) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;
3) il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui
è prodotto il danno. Ne deriva la sussistenza, nel caso di specie, del potere di custodia in capo al ovvero ai singoli condomini in quanto proprietari dell'immobile, essendo il CP_1 CP_1 un ente di gestione privo di autonoma personalità giuridica (ex plurimis, Cass. n. 10898/2018).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., inoltre, il danno dev'essere cagionato dalla cosa in custodia e, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, tale responsabilità ha natura oggettiva, prescindendo da qualsiasi connotato di colpa (Cass. n. 22684/2013; Cass. 2482/2018; Cass. 4035/2021), come erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace (…non sono stati provati elementi idonei a ricondurre l'evento dannoso ad una condotta illecita da parte dello stesso , che possa integrare gli elementi della CP_1 responsabilità, tanto da dover rispondere a titolo di colpa…pag. 3 sentenza impugnata).
In punto di riparto dell'onere probatorio, il danneggiato deve provare, oltre al pregiudizio patito, il nesso di causalità materiale, ossia deve dimostrare che la cosa ha rappresentato la condizione necessaria e sufficiente affinché l'evento si verificasse (Cass. n. 1064/2018), gravando sul custode l'onere di provare la sussistenza del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che elide il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto del terzo e anche dalla condotta del danneggiato, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo (Cass. n. 12895/2016).
In applicazione dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che abbia soddisfatto Parte_1
l'onere probatorio su di lui gravante ed abbia adeguatamente allegato e provato la relazione di custodia, le conseguenze pregiudizievoli effettivamente patite ed il nesso causale tra esse e l'omessa manutenzione gravante sul custode, circostanze emerse in sede di istruttoria nel corso del giudizio di primo grado (cfr. testimonianza sig. resa all'udienza del 12.9.2018), oltre che Testimone_1 pacifiche tra le parti, come emerso dalle stesse dichiarazioni dell'amministratore del , CP_1 sentito all'udienza del 11.7.2018.
A fronte della prova dell'evento, della relazione di custodia e delle deduzioni circa il nesso eziologico tra la res ed il pregiudizio patito, sarebbe stato onere del convenuto fornire la prova del CP_1 caso fortuito, ossia che l'evento avverso si sia verificato per causa ad esso non imputabile, sussistendo l'esimente in ragione dell'eccezionalità ed imprevedibilità della nevicata che ha interessato il comune di Atri il giorno 17.1.2017.
Tale onere non è stato assolto.
In punto di diritto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato
Tribunale, affinché possa ritenersi integrato il caso fortuito, ferma l'irrilevanza della sola dichiarazione dello stato di emergenza (Cass. n. 2482/2018), occorre che le precipitazioni atmosferiche presentino i caratteri dell'eccezionalità ed imprevedibilità, configurandosi in tal modo come causa sopravvenuta da sola sufficiente ad integrare l'evento dannoso (ex multis Cass. n.
26545/2014; Cass. n. 18877/2015; Cass. 5877/2016; Cass. n. 18856/2017).
In particolare, l'imprevedibilità, da apprezzarsi mediante un'indagine ex ante di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, “va intesa come obbiettiva inverosimiglianza dell'evento”, mentre l'eccezionalità e da “identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass. S.U. n. 5422/2021), caratteri che devono essere accertati sulla base di elementi di prova concreti e specifici, per esempio sulla base di dati scientifici di stampo statistico (dati pluviometrici) tenuto conto della localizzazione della res oggetto di custodia, non essendo sufficienti le nozioni di comune esperienza (Cass. n. 2482/2018; Cass.
30521/2019), anche considerando che “è chiaro che non si possono più considerare come imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili” (Cass. n. 26545/2014; Cass. n. 5877/2016; Cass. 2482/2018). L'assenza tra gli atti di causa di dati scientifici di stampo statistico (dati pluviometrici relativi alle precipitazioni nevose), non consente di apprezzare l'effettiva entità della nevicata abbattutasi su Atri al fine di qualificarla in termini di eccezionalità ed imprevedibilità (essendo stato, inoltre, confermato in giudizio dall'amministratore di condominio che negli anni 2005 e 2012 le condizioni climatiche nella zona furono pressoché identiche a quella del gennaio 2017). A ciò è da aggiungere che l'evento
è avvenuto in data 26.1.2017, quindi a distanza di 9 giorni dalla nevicata definita eccezionale ed imprevedibile dalla difesa del , lasso di tempo più che ragionevole per procedere allo CP_1 sgombero dell'area parcheggio dalla neve ed alla messa in sicurezza del tetto dell'immobile attraverso la rimozione controllata dei blocchi di ghiaccio e neve ivi formatisi.
Ne consegue che, stante il pericolo derivato dalla cosa a seguito della nevicata del 17.1.2017, incombeva sul custode il potere-dovere di attivarsi per mettere in sicurezza la zona con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato ed insussistenza dell'esimente del caso fortuito.
Quanto alla rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato che, secondo la tesi dell'appellato, si sarebbe dovuto attivare per condurre l'autovettura in luogo sicuro a seguito della verificazione degli eventi metereologici avversi, si ritiene che, aldilà dell'estrema genericità dell'eccezione proposta, che non consente di ritenere soddisfatto l'onere di provare il cd. caso fortuito che, come detto, può rintracciarsi nella stessa condotta del danneggiato, non siano emersi profili di concreta rimproverabilità nel modus operandi dell'appellato, consistito nell'aver parcheggiato e lasciato l'autovettura in area a ciò adibita (parcheggio) ed in assenza divieti e/o segnali di pericolo, né può ritenersi che tale comportamento possa assurgere a causa o concausa dell'evento, non presentando i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità che avrebbero impedito al custode di intervenire per impedire o limitare la verificazione dei danni (Cass. n. 4035/2021).
Passando alla quantificazione dei pregiudizi patrimoniali subiti, essi si sostanziano nella spesa necessaria alla riparazione dell'autoveicolo danneggiato.
Agli atti di causa è presente un preventivo di spesa per la sostituzione delle parti danneggiate dell'autoveicolo, specificatamente il tetto rialzato, il cofano anteriore, la porta carico scorrevole ed il retrovisore esterno, preventivo che, benché non firmato, è stato confermato in giudizio dal legale rappresentante della carrozzeria sig. all'udienza del 28.11.2018, il quale ha inoltre Controparte_2 confermato la riferibilità dei lavori indicati nel preventivo ai danni di cui alle fotografie prodotte in giudizio dall'attore in primo grado.
Nonostante la contestazione (per vero, generica) da parte del convenuto, tale documento CP_1 assume rilevante valenza probatoria in considerazione della confessione giudiziale dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore dell'ente, il quale, sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza del 11.7.2018, nel confermare tutto quanto allegato dall'attore, ha precisato anche che i danni riportati dall'autovettura in conseguenza dell'evento erano quelli di cui alle fotografie in atti.
Come noto, il preventivo, in qualità di documento di formazione unilaterale, ha natura di argomento di prova ex art. 116 c.p.c., e può essere posto alla base della decisione sul quantum dei pregiudizi solo ove sufficientemente conciso nell'indicare ciascuna delle prestazioni da eseguire ed il relativo valore economico.
Tale circostanza è fondamentale anche perché solo in tal modo la controparte può adeguatamente contestare la quantificazione del danno emergente patito, per l'eventuale abnormità delle voci in esso contenute, non potendosi, in caso contrario, sottoporre al contraddittorio uno dei profili della responsabilità risarcitoria, ovvero la quantificazione dei danni conseguenza.
Ne deriva che nonostante si tratti di un atto unilaterale inidoneo – se non supportato da validi elementi a riscontro– a fornire prova del quantum dei pregiudizi patiti ed allegati, trattandosi di un documento di formazione stragiudiziale (analogamente alla perizia di parte) il medesimo può contribuire, nel convergere di altri elementi ed in assenza di serie e concise eccezioni formulate ex adverso, a fornire prova dei pregiudizi patiti se corroborato da ulteriori allegazioni (nel caso di specie: la documentazione fotografica e le dichiarazioni testimoniali di colui che ha formato il documento unilaterale) se sufficientemente analitico e determinato nelle indicazioni delle parti da sostituire e del relativo costo (oltre che dell'esborso dovuto per la manodopera), come avvenuto nel caso di specie,
e se le contestazioni di controparte non siano state sufficientemente precise in ordine all'inidoneità del quantitativo in esso riportato.
Nella specie l'appellato, sia nel corso del giudizio di prime cure che in questa sede, non ha articolato serie contestazioni al quantum oggetto del preventivo, limitandosi ad evidenziare la improbabile riconducibilità di alcune voci allegate all'evento sub iudice (nello specifico quelle inerenti ad i pregiudizi recati alle parti laterali del veicolo) senza nulla addurre, tuttavia, a supporto del proprio argomento (assumendo l'evidenza dell'esclusione del nesso causale sulla scorta di massime d'esperienza indimostrate).
L'appello deve essere quindi accolto, con condanna del condominio al pagamento CP_1 dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno emergente come da richiesta, oltre rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al tasso legale, dalla data della verificazione del sinistro a quella di pubblicazione della sentenza.
Il calcolo della rivalutazione monetaria deve essere effettuato devalutando la somma alla data del sinistro e, successivamente, rivalutandola alla data odierna.
Con riferimento agli interessi compensativi, gli stessi non sono dovuti. La Suprema Corte, rimarcando che il danno da ritardo non è un danno presunto dalla legge, ha ulteriormente chiarito che gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e che detto danno è astrattamente ipotizzabile solo se il danneggiato dimostri che, ove tempestivamente risarcito, avrebbe impiegato la somma ottenendo una remunerazione maggiore rispetto al capitale rivalutato al momento della decisione (Cass. 4938/2023).
Nel caso in esame parte appellante non ha mai allegato e neppure dimostrato facendo ricorso alle presunzioni il danno da ritardo - e cioè che la reddittività del denaro tra l'evento e la liquidazione fosse superiore al tasso di rivalutazione monetaria - onde, a integrazione della sentenza di primo grado, la domanda va rigettata.
Conseguentemente, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno poste a carico del CP_1
e, in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto del valore della CP_1 controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, vanno liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 1.205,00 per onorario (€ 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 335,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
405,00 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA (in applicazione delle tabelle all'epoca vigenti per lo scaglione di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della parte appellata.
Esse, applicate le previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2022
(espressamente applicabili ai giudizi in corso), tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ed alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, vengono liquidate in € 1.278,00 per compenso avvocato.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
per la riforma della sentenza n. 48/2020 del Giudice di Pace di Atri, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da ed in riforma della sentenza n. 48/2020 Parte_1 del Giudice di Pace di Teramo, condanna il al pagamento della Controparte_1 somma di 5.000,00 a titolo risarcitorio;
- condanna il alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
i quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza oggetto di gravame;
Parte_1 - condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 1.205,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, ed al pagamento delle spese di lite del grado d'appello che si liquidano in € 1.278,00 a titolo di onorario ed euro 174,00 a titolo di spese vive oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, 11.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo