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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/10/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro n. 2270/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. ES Di IE, all'esito dell'udienza del 7.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
ER SI in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2024, ha dedotto Parte_1
l'illegittimità delle note del 21.6.2023 e del 31.7.2023con la quale l' le ha CP_1
comunicato la percezione indebita di ratei di pensione di invalidità civile nel periodo dal 10/2021 al 07/2023 per complessivi euro 11.546,34.
Tale indebito origina dalla mancata conferma del requisito sanitario in sede di visita di revisione amministrativa del 8.9.2021, il cui esito è stato comunicato all'interessata con raccomandata ricevuta il 27.9.2021.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l'azione di recupero sarebbe illegittima per i seguenti motivi: la motivazione del provvedimento contestativo dell'indebito sarebbe generica;
la percezione dei ratei sarebbe avvenuta in buona
1 fede e si sarebbe verificata la sanatoria di cui all'art. 13 legge n. 412 del 1991, con conseguente irripetibilità delle somme.
L' nel costituirsi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni difensive, CP_1
ribadendo la piena legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, va notato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte ricorrente, l' convenuto ha ben spiegato, nella nota del CP_2
10.7.2023, gli elementi costitutivi dell'indebito contestato. La nota fa espresso riferimento al recupero dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti dalla ricorrente dal mese di ottobre 2021. Le ragioni giustificatrici della pretesa restitutoria, vale a dire l'accertata insussistenza del requisito sanitario a seguito di visita di verifica, erano ben conoscibili dall'interessata, atteso che il verbale di revisione amministrativa del 6.7.2021 è stato regolarmente notificato in data
27.9.2021. Con le note in contestazione è stata inviata alla ricorrente la riliquidazione a debito della prestazione, con l'indicazione analitica di tutti i periodi e delle relative somme.
Dunque, i presupposti casuali della pretesa restitutoria sono stati compiutamente esternati all'assicurata, che – difatti – ha ben compreso le ragioni dell'indebito come dimostra il tenore del ricorso in esame.
Tali fatti costitutivi dell'indebito risultano incontestati dalla ricorrente la quale, oltre a dolersi della genericità della motivazione della lettera di contestazione dell'indebito, si è limitata ad eccepire il suo legittimo affidamento nella spettanza della prestazione e l'irripetibilità delle somme pretese a restituzione.
Ebbene, va osservato, in primo luogo, che, venendo in rilievo nella specie un indebito assistenziale, non trova applicazione la disciplina recata dall'art. 13 legge n. 413 del 1991.
A questo punto, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. n. 1446 del 2008) ha evidenziato che le prestazioni economiche
2 agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi,
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti. Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di
“concessione”, come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. “autotutela amministrativa”, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico.
Si è pure precisato che tale disciplina si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del “diritto” al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
Dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, le erogazioni effettuate a titolo di prestazione assistenziale, dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti legislativamente previsti per il loro riconoscimento, sono da considerarsi indebite e sono disciplinate dalla regola generale in tema di indebito dettata dall'art. 2033 c.c.: in tali casi pertanto la buona fede del percettore esclude la decorrenza dei soli interessi legali dalla data del pagamento.
In linea generale, quindi, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
3 A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali ovvero ancora dei requisiti di legge in via generale).
Ne consegue che quando manca radicalmente il diritto alla prestazione,
l'indebito è pienamente ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., non sussistendo la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita.
In particolare, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite:
1) la legge n. 29/1977 art. 3; d.l. n. 173/1988 art. 3, comma 9, legge n.
537/1993, d.P.R. n. 698/1994 art.5, comma 5, d.l. n. 323/1995 art. 4 in relazione al mancato possesso dei requisiti sanitari;
2) la legge n. 449/1997 art. 52, comma 3, in relazione alla mancanza dei requisiti salutari;
3) la legge n. 448/1998 art. 37 in relazione alla mancanza dei requisiti salutari;
4) il d.l. n. 269/2003 art. 42, comma 5, conv. nella legge 32/2003 in merito alla mancanza dei requisiti reddituali.
Il citato art. 37 legge n. 448 del 1998, al comma 8, prevede “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica [oggi, , n.d.r.] dispone l'immediata CP_1 sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
4 Tuttavia, come accennato, la giurisprudenza si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati.
Si è precisato che, in caso di carenza sopravvenuta del requisito sanitario, non rileva il momento in cui il provvedimento di soppressione del beneficio è stato portato a conoscenza dell'interessato, poiché il momento di formazione dell'indebito coincide con quello dell'accertamento sanitario. Al riguardo, deve essere ricordato che il diritto alle prestazioni assistenziali viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'Amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio.
Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni
(per tutte, Cass. 4.2.2004, n. 2056 e Cass. 29.3.2005, n. 6610).
Tutto ciò premesso, considerato che l'indebito in parola scaturisce dalla mancanza del requisito sanitario utile per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento per un determinato periodo e tenuto conto che tale circostanza
è stata ritualmente portata a conoscenza dell'interessata, quest'ultima non può
5 invocare un affidamento nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta, né può postulare, a sua scusante, di versare nella condizione di buona fede.
Il provvedimento restitutorio dell' deve, quindi, ritenersi CP_1
legittimamente adottato, in quanto gli arretrati sono stati richiesti a partire dalla data della visita di revisione e non già da data anteriore.
In tale senso si è orientata anche la Corte di appello di Roma in casi analoghi (di recente vedi sentenza n. 2346 del 2023 e n. 319/2022 del 8/2/2022).
Per le considerazioni sinora esposte, il ricorso va respinto.
Quanto alle spese del giudizio, parte ricorrente può godere del beneficio della irripetibilità di esse, ex art. 152 disp. att. c.p.c., dal momento che i redditi familiari a tal fine dichiarati sono entro il limite fissato per ottenere detto beneficio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali .
Così deciso il 7.10.2025.
Il Giudice
ES Di IE
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