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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) EP PO Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 679/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
Parte_1
, c.f.: ;
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Palermo;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 30/12/1966, c.f.: ; Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo Bondì; appellato
In fatto e in diritto
1. L' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Palermo del 3.3.2022, n. 951, con cui, all'esito del giudizio di opposizione da essa promosso al decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'Avv. , della Controparte_1 somma di euro 40.876,92 a titolo di compenso per l'attività di coadiutore prestata da agosto
2012 a settembre 2019 nella procedura di confisca di prevenzione in danno di
[...]
[...] [...
[...]
era stata revocata l'ingiunzione e condannata l'opponente al pagamento di euro Pt_2
23.750,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e accessori, con compensazione delle spese di lite per metà e condanna dell' per il resto. Pt_1
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a far tempo dal 20.6.2025.
2. Tre i motivi di critica dedotti con l'appello, rispettivamente concernenti: 1) l'applicazione della circolare del Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio
Calabria che – com'è incontestato tra le parti – enuncia il criterio di liquidazione del compenso;
2) il riconoscimento degli interessi sul dovuto nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.; 3) conseguentemente, la regolazione delle spese di lite.
2.1. Il primo motivo va accolto per quanto di ragione.
È contestato se la prestazione dell'Avv. , in relazione all'oggetto della confisca, CP_1 debba essere compensata secondo le previsioni della Tabella A dell'anzidetta circolare, che attiene ai “patrimoni di cui non facciano parte beni costituiti in azienda”, oppure, come ha ritenuto il primo Giudice in conformità alla tesi del ricorrente in monitorio, secondo i criteri dettati dalla Tabella B, riguardante i “patrimoni di cui facciano parte beni costituiti in azienda”.
L'opzione interpretativa favorevole al creditore è stata motivata dal Decidente col rilievo che
“è innegabile che il compendio in esame fosse misto, cioè costituito da immobili, per lo più, ma anche da una azienda correlata ad una società” e che “la circostanza che la società fosse già di fatto inattiva e poi destinata alla liquidazione va apprezzata, nell'ambito della forchetta di riferimento nella fascia 1 della Tabella B, per applicare, in considerazione anche della ridotta complessità dell'attività svolta, i minimi ivi previsti”.
Un siffatto argomentare è censurato dall'appellante perché – si sostiene – non aderente al tenore della circolare, che, nel caso di patrimoni “misti”, cioè comprendenti beni di entrambe le categorie tabellari, non legittima senz'altro l'applicazione della Tabella B, come sembra aver fatto il primo Giudice, ma impone di “valutare, in base all'importanza ed alla 3
complessità delle attività richieste agli amministratori, quale delle due tabelle sia la più congrua per la determinazione del compenso”.
La critica è corretta.
La nozione di azienda, come complesso di beni organizzato per l'esercizio di una specifica impresa, non postula che l'impresa sia in atto, essendo ben possibile che l'idoneità e la comune destinazione all'esercizio dell'attività economica siano riconoscibili già dalla compresenza di una pluralità organizzata di beni. La risalente inattività della
[...]
è, pertanto, circostanza che di per sé lascia irrisolta la questione di congruità Controparte_2 posta dalla circolare del Tribunale reggino.
Ciò posto, reputa la Corte che la valenza dello specifico aziendale, quando difetti un'attuale realtà d'impresa di cui ponderare la rilevanza economica e sociale raffrontandola con quella dei beni non aziendali, non possa che essere riguardata sulla base del valore venale dell'azienda e/o della sua importanza per la complessità tecnica o la natura dei beni che la compongono che li renda bisognevoli di speciale attenzione e cura.
Nel caso in esame, se si considerano, con l'inattività della , il suo Controparte_2 ordinario oggetto sociale, il modesto valore complessivo dei suoi beni materiali e l'insussistenza di beni immateriali secondo le risultanze dello stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2011, in atti, deve convenirsi che l'importanza e complessità dell'attività di amministrazione prestata da sono state, in termini relativi, ben maggiori Controparte_1 per i numerosi immobili in confisca, peraltro geograficamente non concentrati, che per il complesso aziendale.
Trova pertanto applicazione la prima fascia della Tabella A, all'interno della quale – alla stregua dei parametri indicati dalla circolare menzionata e in assenza di elementi che inducano a dubitare della diligenza e sollecitudine nelle operazioni di amministrazione – si reputa equo determinare il compenso spettante all'Avv. nella misura mediana del range di fascia, CP_1 ossia in euro 160,00 mensili, corrispondenti a euro 13.600,00 complessivi (160,00x85), da cui detrarre quanto già corrisposto a titolo di acconto (euro 6.000,00).
2.2. Quanto alla misura degli interessi di mora, l'appellante denuncia la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorrente in monitorio, convenuto 4
nel giudizio di opposizione, si era limitato a domandare la corresponsione degli interessi legali senza altro precisare, e il Tribunale gli avrebbe invece arbitrariamente riconosciuto gli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002 per i corrispettivi nelle transazioni commerciali.
La tesi dell' non è condivisibile. Pt_1
Se è vero, infatti, che la condanna al pagamento degli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. non può non essere pronunciata (ravvisati i presupposti di legge: Cass.
3499/2025), quando espressamente richiesta, non è vero l'inverso, cioè che non possa essere adottata anche in mancanza di una specifica domanda. La disposizione codicistica postula l'accertamento dell'esistenza della fattispecie costitutiva del diritto agli interessi maggiorati, ma non lo condiziona a un'allegazione e a una domanda ad hoc del creditore. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha, dunque, il dovere di provvedere, ma non è privo del potere relativo, che può sempre esercitare quando ravvisi le condizioni presupposte dall'art. 1284, co. 4, c.c..
Ciò è quanto ha fatto il Tribunale, il cui giudizio è da confermare, trattandosi di obbligazione originariamente pecuniaria dedotta in giudizio, con la sola correzione in punto di decorrenza degli interessi, da far coincidere con la notificazione del decreto ingiuntivo e non con il mero deposito del ricorso, in sé privo di rilevanza fino al momento della notificazione del decreto di accoglimento (cfr. art. 643, u.c., c.p.c.).
La sentenza del Tribunale di Palermo è, in conclusione, da riformare parzialmente come in dispositivo.
3. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, pure le spese di appello sono da compensare per metà e porre a carico dell'appellante per il resto, che si liquida, con riferimento al valore del decisum, in complessivi euro 1.475,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Bondì, difensore distrattario.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza;
5
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 3.3.2022, n. 951, appellata dall' Sequestrati e Parte_1
Confiscati alla Criminalità Organizzata, condanna l' appellante al pagamento, in Pt_1 favore di , della somma di euro 7.600,00, oltre agli interessi nella misura di Controparte_1 cui all'art. 1284, co. 4, c.c, a decorrere dal 29.10.2020 sino al soddisfacimento del credito, nonché al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; compensa le spese di appello per metà e condanna l' appellante al pagamento della Pt_1 restante metà, che liquida in complessivi euro 1.475,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Paolo Bondì.
Così deciso in Palermo il giorno 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
EP PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) EP PO Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 679/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
Parte_1
, c.f.: ;
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato del distretto di Palermo;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il giorno 30/12/1966, c.f.: ; Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paolo Bondì; appellato
In fatto e in diritto
1. L' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Palermo del 3.3.2022, n. 951, con cui, all'esito del giudizio di opposizione da essa promosso al decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'Avv. , della Controparte_1 somma di euro 40.876,92 a titolo di compenso per l'attività di coadiutore prestata da agosto
2012 a settembre 2019 nella procedura di confisca di prevenzione in danno di
[...]
[...] [...
[...]
era stata revocata l'ingiunzione e condannata l'opponente al pagamento di euro Pt_2
23.750,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e accessori, con compensazione delle spese di lite per metà e condanna dell' per il resto. Pt_1
L'appellato, costituitosi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a far tempo dal 20.6.2025.
2. Tre i motivi di critica dedotti con l'appello, rispettivamente concernenti: 1) l'applicazione della circolare del Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio
Calabria che – com'è incontestato tra le parti – enuncia il criterio di liquidazione del compenso;
2) il riconoscimento degli interessi sul dovuto nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.; 3) conseguentemente, la regolazione delle spese di lite.
2.1. Il primo motivo va accolto per quanto di ragione.
È contestato se la prestazione dell'Avv. , in relazione all'oggetto della confisca, CP_1 debba essere compensata secondo le previsioni della Tabella A dell'anzidetta circolare, che attiene ai “patrimoni di cui non facciano parte beni costituiti in azienda”, oppure, come ha ritenuto il primo Giudice in conformità alla tesi del ricorrente in monitorio, secondo i criteri dettati dalla Tabella B, riguardante i “patrimoni di cui facciano parte beni costituiti in azienda”.
L'opzione interpretativa favorevole al creditore è stata motivata dal Decidente col rilievo che
“è innegabile che il compendio in esame fosse misto, cioè costituito da immobili, per lo più, ma anche da una azienda correlata ad una società” e che “la circostanza che la società fosse già di fatto inattiva e poi destinata alla liquidazione va apprezzata, nell'ambito della forchetta di riferimento nella fascia 1 della Tabella B, per applicare, in considerazione anche della ridotta complessità dell'attività svolta, i minimi ivi previsti”.
Un siffatto argomentare è censurato dall'appellante perché – si sostiene – non aderente al tenore della circolare, che, nel caso di patrimoni “misti”, cioè comprendenti beni di entrambe le categorie tabellari, non legittima senz'altro l'applicazione della Tabella B, come sembra aver fatto il primo Giudice, ma impone di “valutare, in base all'importanza ed alla 3
complessità delle attività richieste agli amministratori, quale delle due tabelle sia la più congrua per la determinazione del compenso”.
La critica è corretta.
La nozione di azienda, come complesso di beni organizzato per l'esercizio di una specifica impresa, non postula che l'impresa sia in atto, essendo ben possibile che l'idoneità e la comune destinazione all'esercizio dell'attività economica siano riconoscibili già dalla compresenza di una pluralità organizzata di beni. La risalente inattività della
[...]
è, pertanto, circostanza che di per sé lascia irrisolta la questione di congruità Controparte_2 posta dalla circolare del Tribunale reggino.
Ciò posto, reputa la Corte che la valenza dello specifico aziendale, quando difetti un'attuale realtà d'impresa di cui ponderare la rilevanza economica e sociale raffrontandola con quella dei beni non aziendali, non possa che essere riguardata sulla base del valore venale dell'azienda e/o della sua importanza per la complessità tecnica o la natura dei beni che la compongono che li renda bisognevoli di speciale attenzione e cura.
Nel caso in esame, se si considerano, con l'inattività della , il suo Controparte_2 ordinario oggetto sociale, il modesto valore complessivo dei suoi beni materiali e l'insussistenza di beni immateriali secondo le risultanze dello stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2011, in atti, deve convenirsi che l'importanza e complessità dell'attività di amministrazione prestata da sono state, in termini relativi, ben maggiori Controparte_1 per i numerosi immobili in confisca, peraltro geograficamente non concentrati, che per il complesso aziendale.
Trova pertanto applicazione la prima fascia della Tabella A, all'interno della quale – alla stregua dei parametri indicati dalla circolare menzionata e in assenza di elementi che inducano a dubitare della diligenza e sollecitudine nelle operazioni di amministrazione – si reputa equo determinare il compenso spettante all'Avv. nella misura mediana del range di fascia, CP_1 ossia in euro 160,00 mensili, corrispondenti a euro 13.600,00 complessivi (160,00x85), da cui detrarre quanto già corrisposto a titolo di acconto (euro 6.000,00).
2.2. Quanto alla misura degli interessi di mora, l'appellante denuncia la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorrente in monitorio, convenuto 4
nel giudizio di opposizione, si era limitato a domandare la corresponsione degli interessi legali senza altro precisare, e il Tribunale gli avrebbe invece arbitrariamente riconosciuto gli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002 per i corrispettivi nelle transazioni commerciali.
La tesi dell' non è condivisibile. Pt_1
Se è vero, infatti, che la condanna al pagamento degli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. non può non essere pronunciata (ravvisati i presupposti di legge: Cass.
3499/2025), quando espressamente richiesta, non è vero l'inverso, cioè che non possa essere adottata anche in mancanza di una specifica domanda. La disposizione codicistica postula l'accertamento dell'esistenza della fattispecie costitutiva del diritto agli interessi maggiorati, ma non lo condiziona a un'allegazione e a una domanda ad hoc del creditore. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha, dunque, il dovere di provvedere, ma non è privo del potere relativo, che può sempre esercitare quando ravvisi le condizioni presupposte dall'art. 1284, co. 4, c.c..
Ciò è quanto ha fatto il Tribunale, il cui giudizio è da confermare, trattandosi di obbligazione originariamente pecuniaria dedotta in giudizio, con la sola correzione in punto di decorrenza degli interessi, da far coincidere con la notificazione del decreto ingiuntivo e non con il mero deposito del ricorso, in sé privo di rilevanza fino al momento della notificazione del decreto di accoglimento (cfr. art. 643, u.c., c.p.c.).
La sentenza del Tribunale di Palermo è, in conclusione, da riformare parzialmente come in dispositivo.
3. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, pure le spese di appello sono da compensare per metà e porre a carico dell'appellante per il resto, che si liquida, con riferimento al valore del decisum, in complessivi euro 1.475,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Bondì, difensore distrattario.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza;
5
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 3.3.2022, n. 951, appellata dall' Sequestrati e Parte_1
Confiscati alla Criminalità Organizzata, condanna l' appellante al pagamento, in Pt_1 favore di , della somma di euro 7.600,00, oltre agli interessi nella misura di Controparte_1 cui all'art. 1284, co. 4, c.c, a decorrere dal 29.10.2020 sino al soddisfacimento del credito, nonché al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; compensa le spese di appello per metà e condanna l' appellante al pagamento della Pt_1 restante metà, che liquida in complessivi euro 1.475,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Paolo Bondì.
Così deciso in Palermo il giorno 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
EP PO