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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4391/2023 R.G., promossa
DA
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Mastrocinque Giuseppe
ATTORI CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4 ottobre 2019 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, l Controparte_1
e il , al fine di ottenere la dichiarazione Controparte_2
di acquisto, per intervenuta usucapione, dell'appartamento ubicato al quinto piano dello stabile sito in Taranto, alla via Dante n. 66/B, con ingresso a destra salendo le scale, confinante con via Dante Alighieri, vano scale e via Minniti, censito nel NCEU del comune di Taranto al foglio 319, particella 3408, sub. 16,
categoria A/3 classe 2, avente consistenza di n. 5 vani catastali e rendita di €
438,99.
A sostegno della domanda deducevano che l'appartamento di cui è causa risultava essere appartenuto a , la quale, deceduta senza Persona_1
coniuge e figli, lo aveva devoluto in via testamentaria a suo cugino
[...]
; che quest'ultimo tuttavia non aveva mai accettato l'eredità CP_3
devolutagli e, tantomeno, aveva posseduto l'immobile; che Persona_2
, padre degli odierni attori e ulteriore chiamato all'eredità di
[...] Persona_1
(per beni diversi da quello oggetto di giudizio), aveva iniziato a possedere
[...]
sin dall'anno 1982 uti dominus, pacificamente, pubblicamente e senza soluzione di continuità l'appartamento oggetto di giudizio;
che, in particolare,
[...]
aveva provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria Persona_2
di detto immobile ed aveva percepito i frutti civili derivanti dalla sua locazione per finalità abitative per tutta la durata della sua vita, iniziando a maturare il termine necessario per l'usucapione; che alla morte del padre (avvenuta nel
1999) e anche dopo il decesso della madre (nel 2017), gli Parte_3
attori, in qualità di eredi legittimi, avevano continuato a possedere l'immobile de quo in modo esclusivo, pacifico, pubblico e ininterrotto.
Chiedevano quindi l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione,
ciascuno per la metà indivisa, dell'immobile rivendicato.
I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Taranto per essere parte della causa un'amministrazione dello
2 Stato e, pertanto, chiedevano l'applicazione della regola speciale e inderogabile del foro erariale.
Con sentenza n. 582/2023 il Tribunale di Taranto dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Lecce, quale foro dello Stato ai sensi dell'art. 25 c.p.c., mandando agli attori per l'eventuale riassunzione della causa dinanzi al competente ufficio giudiziario nei termini di legge.
Con atto notificato in data 8 giugno 2023, e Parte_1 Parte_2
riassumevano il giudizio innanzi al Tribunale di lecce, ribadendo le richieste già
formulate.
Si costituivano in giudizio i convenuti ed eccepivano, in via preliminare, la parziale inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva dell' ; deducevano, inoltre, che l'immobile in questione non Controparte_1
era stato acquistato da parte dello Stato, non essendo provato il presupposto,
previsto dall'art. 586 cc, di detto acquisto, e cioè la “mancanza di altri successibili”; nel merito, chiedevano il rigetto della domanda per assenza di prova circa gli elementi costitutivi dell'invocato diritto per usucapione.
La causa, istruita con prove documentali, all'udienza del 15 gennaio 2025
veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta CP_1
di carenza di legittimazione passiva.
[...]
3 L'art. 57 d.lgs., n. 300/1999, invero, ha previsto l'istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del;
in particolare, per la Controparte_2
gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, dogane, CP_2
del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono state istituite l' , l' , l'agenzia del territorio e Controparte_4 Controparte_5
(per quanto interessa il giudizio in questione) l'agenzia del demanio,
denominate “Agenzie fiscali”; a tali Agenzie, il citato articolo ha trasferito i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.
Lo stesso decreto legislativo, all'art. 61, comma 1, ha disposto che le dette
Agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione.
La data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dal dovevano essere CP_2
trasferite alle suddette agenzie è stata stabilita con decreto ministeriale n.
1390/2000, secondo cui le agenzie avrebbero iniziato ad operare dal 1° gennaio
2001, subentrando da tale giorno nella titolarità dei rapporti giuridici già di pertinenza dei dipartimenti.
Dal 1°gennaio 2001, dunque, si è verificata una successione a titolo particolare delle agenzie fiscali nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento delle relative attribuzioni, per effetto della quale deve ritenersi
4 che la legittimazione ad causam nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data, quale quello di specie, spetti esclusivamente all' CP_1
(conf. Cass.. 15617/2007; v. anche Cass. 1797/2012, concernente
[...]
proprio la legittimazione passiva dell' in ipotesi di accertamento CP_1
dell'acquisto di immobili appartenenti allo Stato).
Va rigettata anche l'eccezione, sollevata dai convenuti, di difetto di legittimazione passiva per non essersi verificato il presupposto, previsto dall'art. 586 cc, per l'acquisto del bene in questione, e cioè la “mancanza di altri successibili”, ritenuta dai convenuti non provata da parte degli attori.
Al riguardo va, invero, rilevato che alla mancanza di successibili è parificabile l'inutile decorso del termine decennale per accettare l'eredità; decorso il termine di prescrizione decennale per l'accettazione dell'eredità da parte di qualsiasi chiamato, infatti, si verifica ope legis l'acquisto automatico e retroattivo in capo allo Stato italiano dei beni relitti.
Nel caso di specie, dall'esame del testamento pubblico in atti, si può
agevolmente constatare che l'appartamento di cui è causa veniva devoluto a
, cugino della defunta proprietari;
dall'apertura della Controparte_3
successione, avvenuta il 17 gennaio 1981, tuttavia, questi non ha mai dichiarato la volontà di accettare l'eredità né ha compiuto un atto che presupponga necessariamente tale accettazione, risultando l'immobile, peraltro, ancora oggi catastalmente intestato alla defunta;
rileva, di conseguenza, l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte del chiamato
[...]
, essendo trascorso, di tutta evidenza, un termine superiore a CP_3
5 quello di prescrizione decennale previsto all'art. 480 c.c.; lo stesso termine,
decorrente dal giorno dell'apertura della successione, è ormai di gran lunga spirato anche per eventuali chiamati ulteriori, senza che l'eredità risulti essere stata accettata da parte di alcuno.
Orbene, decorso, come visto, il termine di cui all'art. 480 c.c. per esercitare il diritto di accettare l'eredità, questa è devoluta di diritto, e senza bisogno di accettazione, allo Stato ex art. 586 c.c
Nel merito, la domanda attorea è fondata, e va pertanto accolta.
Come noto, ai fini dell'usucapione ordinaria di un bene immobile è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto e non equivoco dello stesso, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In particolare, chi agisce in giudizio per ottenere l'acquisto della proprietà per usucapione deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie,
dunque del corpus possessionis, ossia della disponibilità di fatto della cosa,
protrattasi per almeno venti anni in maniera continua, pacifica, ininterrotta e manifesta, e dell'animus possidendi, ossia dell'intenzione di comportarsi come proprietario, ad esclusione di qualsiasi altro.
Nel caso di specie, il padre degli attori prima, e gli attori poi, hanno esercitato ininterrottamente, dal 1982 ad oggi, il possesso dell'appartamento di cui è
causa, provvedendone alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria
6 nonché percependo i frutti civili derivanti dalla sua locazione;
dall'istruttoria documentale è emerso, invero, che gli attori hanno dato prova degli elementi costitutivi dell'intervenuta usucapione del bene immobile oggetto di causa,
avendo provato di averlo posseduto uti dominus in maniera pacifica e non clandestina, continuativa e ininterrotta per oltre vent'anni, a decorrere dall'anno
1882.
Ed infatti, a partire dal novembre 1982 ha provveduto a Persona_2
ristrutturare l'appartamento (v. fatture in atti, con oggetto lo smantellamento del bagno e il rifacimento dell'impianto idrico della cucina e del bagno) e,
ultimati i lavori, ha stipulato una serie di contratti di locazione dell'immobile (v.
contratto di locazione dal 10/12/1982 con NE IC, poi dal 15/02/1995
con e, ancora, dal 15/01/1998 con ); lo Persona_3 Controparte_6
stesso, inoltre, si è occupato del pagamento degli oneri condominiali tipicamente gravanti sul proprietario dell'immobile posseduto (v. pagamento delle quote relative ai lavori di straordinaria manutenzione dell'ascensore condominiale e di straordinaria manutenzione dell'autoclave condominiale).
Alla morte di , in data 12/05/1999, gli attori, in qualità di Persona_2
eredi legittimi assieme alla madre , hanno poi continuato a Parte_3
possedere l'immobile già posseduto dal defunto padre;
segnatamente hanno stipulato un contratto di locazione avente a oggetto l'immobile di cui è causa (v.
contratto del 2 gennaio 2002, rinnovato fino al 2018, con ), si Controparte_6
sono occupati del pagamento delle imposte gravanti sull'immobile posseduto ed hanno continuato a compiere atti di straordinaria manutenzione (v. sostituzione
7 della caldaia a metano, a cui ha provveduto nel 2015 ); dopo Parte_3
la morte della madre , avvenuta in data 20/03/2017, gli attori Parte_3
sono poi rimasti nel possesso dell'immobile, sottoscrivendo un nuovo contratto di locazione con scadenza fissata il 15/01/2022.
Ebbene, dalle prove documentali emerge, chiaramente, l'idoneità del possesso esercitato dal padre prima, e dagli odierni attori poi, a determinare il compiersi dell'usucapione, avendo gli stessi tenuto un comportamento idoneo a manifestare anche all'esterno una indiscussa e piena signoria di fatto sul bene con caratteri di pienezza ed esclusività, assumendo condotte rivelatrici di un inequivoco animus possidendi.
Anche sul piano temporale è rispettato il requisito della continuità del possesso per venti anni, necessario per la configurabilità dell'acquisto ad usucapionem.
Al riguardo va rilevato che, ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c., il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione, non potendosi ritenere che la successione mortis causa determini di per sé mutamento del possesso in mera detenzione (Cass. civ., ord. n. 21854/2020).
La successione nel possesso comporta dunque che questo continui in capo a un diverso soggetto, con le caratteristiche originarie, determinando la formazione di un unico e ininterrotto possesso anche se, come nel caso di specie, a un soggetto ne subentrino una pluralità.
Si ritiene quindi configuratosi un unico possesso ultraventennale iniziato da a partire dal 1982, e validamente continuato dai suoi Persona_2
eredi legittimi, odierni attori, almeno fino al 2022.
8 In conclusione, pertanto, la domanda degli attori va totalmente accolta, con conseguente dichiarazione di avvenuto acquisto per usucapione in loro favore dell'appartamento ubicato al quinto piano dello stabile sito in Taranto, alla via
Dante n. 66/B, con ingresso a destra salendo le scale, confinante con via Dante
Alighieri, vano scale e via Minniti, censito nel NCEU del comune di Taranto al foglio 319, particella 3408, sub. 16, categoria A/3 classe 2, avente consistenza di n. 5 vani catastali e rendita di € 438,99.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del dr. Mario Cigna, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e , così provvede:
[...] Controparte_2
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che e Parte_1 [...]
hanno acquistato per usucapione, ciascuno per la metà indivisa, la Pt_2
proprietà dell'appartamento ubicato al quinto piano dello stabile sito in Taranto,
alla via Dante n. 66/B, con ingresso a destra salendo le scale, confinante con via Dante Alighieri, vano scale e via Minniti, censito nel NCEU del comune di
Taranto al foglio 319, particella 3408, sub. 16, categoria A/3 classe 2, avente consistenza di n. 5 vani catastali e rendita di € 438,99;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
9 - condanna l e il , Controparte_1 CP_2 Controparte_2
in solido, al pagamento, in favore di e , delle Parte_1 Parte_2
spese di lite, liquidate in € 12.607,34, oltre IVA e CAP, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mastrocinque Giuseppe, antistatario.
Lecce, 17-03-2025
IL GIUDICE
Dott. Mario Cigna
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