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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PILIA LO GI, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siniscola - Via Roma 141 08029 Siniscola NU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 4247 2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 4247 2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 4247 2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 4247 2024 IMU 2022
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siniscola - Via Roma 141 08029 Siniscola NU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 3988 2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 3988 2024 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 3988 2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 3988 2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 3988 2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Causa (RGR n. 73) trattata alla udienza del giorno 5.11.2025, con le seguenti conclusioni, per la Parte ricorrente – nel Ricorso introduttivo del 3.3.2025 - : <<… Nonostante il sottoscritto abbia evidenziato la propria estraneità in autotutela e con successivo sollecito a cui l'Ammnistrazione comunale di Siniscola non ha mai dato riscontro, creando le condizioni per instaurare un contenzioso che non avrebbe dovuto avere origine a seguito della chiara estraneità del sottoscritto alpossesso e godimento del bene. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio>>.
conclusioni per la Parte resistente – Agenzia delle Entrate – in atto di costituzione in giudizio del 12.6.2025 <
… Alla luce delle suesposte deduzioni, voglia la Corte di Giustizia Tributaria di I° - Nuoro rigettare il ricorso presentato dal signor Ricorrente_1, per le argomentazion esposte in narrativa, con vittoria di spese.>>.
all'udienza del 5.11.2025
Ricorrente:
Parte ricorrente non comparsa.
Resistente:
Il difensore di parte resistente non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso del 3.3.2025, il sig. Ricorrente_1, nato in [...] il [...], e ivi residente in [...], cf CF_Ricorrente_1, domicilio eletto presso lo Studio della Confesercenti Società_1 S.r.l. centro operativo di Siniscola con sede in Siniscola, Indirizzo_2 , agendo in contradditorio con il comune di Siniscola – Ufficio Tributi, ha impugnato l'Atto avviso di accertamento IMU
n. 009/4247/2024 notificato in data 02.01.2025 ed emesso Comune di Siniscola-Ufficio Tributi Materia: IMU
ANNI 2019-2020-2021-2022, deducendo “Vizio di motivazione dell'atto.
1. In via preliminare si rileva il difetto di legittimazione passiva in capo al Contribuente. Nell'avviso di accertamento in alcuna parte è evidenziata la ragione per la quale il sottoscritto risulta soggetto passivo di imposta (se non nella generica indicazione di qualità di erede di Nominativo_1), deceduto nel 2013 e nei pubblici registri contitolare per 1/7 del bene. Bene, tra l'altro, accatastato d'ufficio dal Catasto di Nuoro. Non si può fare a meno di richiamare in punto di corretta applicazione dell'onere della prova;
infatti con la novella introdotta dall'art.6 L.130/22 è stato aggiunto all'articolo 7 del DLGS 546/92, il comma 5 bis, secondo cui :"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati." Nonostante il sottoscritto abbia evidenziato la propria estraneità in autotutela e con successivo sollecito a cui L'amministrazione comunale di Siniscola non ha mai dato riscontro, creando le condizioni per instaurare un contenzioso che non avrebbe dovuto avere origine a seguito della chiara estraneità del sottoscritto al possesso o godimento del bene. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio. Salvis iuribus …”. Allega documentazione.
Con atto de “Controdeduzioni” deI 12.6.2025 il Comune di Siniscola, in persona del Funzionario Responsabile, dottoressa Difensore_1, nominata con delibera di Giunta numero 93 del 25.7.2023, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, codice fiscale P.IVA_1 , indirizzo di posta elettronica certificata Email_2 , ha inteso controdedurre assumendo che:
“L'AVVISO RISULTA ADEGUATAMENTE MOTIVATO. Pretestuosa, oltreché meramente infondata, si rivela la censura relativa al difetto motivazionale dell'atto impugnato. In quest'ultimo venivano innanzitutto richiamate le normative di legge e regolamentari che disciplinano il tributo, l'ubicazione del cespite oggetto di imposizione, la categoria, le aliquote e la riduzione applicata, il lasso di tempo considerato, le modalità e i termini per proporre eventuali impugnazioni, l'Ufficio Giudiziario innanzi al quale presentarle, il responsabile del procedimento. Non dev'essere poi sottaciuto il granitico orientamento di legittimità secondo il quale l'obbligo di motivazione si ritiene adempiuto “…tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige…soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa tributaria, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa…”1. Contrariamente da quanto osservato ex adverso, ovvero l'asserita insufficienza della sola indicazione di erede, si rileva che tanto bastava per essere qualificato soggetto passivo non avendo, tra l'altro, documentato la sua rinuncia all'eredità e/o l'eventuale accettazione con beneficio di inventario”. Allega documentazione.
Il Giudice ha disposto la riunione, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, al procedimento contraddistinto da RGR n. 73/2025 quello contraddistinto da RGR n. 74/2025 tra le stesse Parti, afferente l'Avviso di accertamento TARI n. 009/3988/2024 notificato in data con scritturazione di dubbia lettura 28 o anche 29.12.2024 ed emesso dal Comune di Siniscola, sempre, in relazione all'immobile in Siniscola di cui in catasto al FG_Partic._Sub, cat. A/3, 3,5 vani.
Le Parti hanno concluso nel Ricorso RGR 74/2025:
il Ricorrente, nel Ricorso del 27.2.25 < capo al Contribuente. Nell'avviso di accertamento in alcuna parte è evidenziata la ragione per la quale il sottoscritto risulta soggetto passivo di imposta (se non nella generica indicazione di qualità di erede di Nominativo_1), deceduto nel 2013 e nei pubblici registri contitolare per 1/7 del bene. Bene, tra l'altro accatastato d'ufficio dal Catasto di Nuoro.>>
il Resistente, in atto di Controdeduzioni del 18.6.2025 - : < presentato dal signor Ricorrente_1, con vittoria di spese>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Ricorsi proposti sono da accogliersi.
L'avversato Avviso di accertamento “IMU 2019-2022 – Atto 009/4247/2024” risulta essere stato recapitato a “Ricorrente_1 erede di Nominativo_1”, condizione affermata ma di cui non è stata fornita riprova dall'Ufficio impositore, pur se lo stesso Ricorrente, seppure limitamente alla quota di 1/7, ne ascrive la comproprietà al Nominativo_1. Risulta, peraltro, documentalmente provato in causa che l'immobile in Siniscola di cui in catasto al FG_Partic._Sub, cat. A/3, 3,5 vani (v.di “Visura storia per immobile al 7.1.2025” doc. prodotto dal Ricorrente) sia, a far data dal 13.7.2012, intestato a sette persone, fra cui il preteso dante causa dell'odierno Ricorrente, il defunto Nominativo_1.
Poiché dall'atto di autotutela del 5.2.2025 inviato dal Ricorrente al “Comune di Siniscola Ufficio Tributi-IMU p.c. C&C SRL”, pervenuto il 6.2.25, 3e dal sollecito del 25.5.25 dello stesso tenore, allo stesso Ente pervenuto il 25.2.25 – documentazione e suoi contenuti invero rimasti non contestati dal resistente Comune - emerge l'allegazione delle circostanze che il ridetto immobile “…risulta accatastato d'ufficio dal catasto e appartiene di fatto agli eredi del signor Nominativo_2, nato a [...] il [...] e deceduto il 24.3.2018 come anche da voi riscontrabile a seguito di regolare concessione edilizia a lui rilasciata e presente negli uffici del settore urbanistica;
appare evidente che se l'amminstrazione comunale ne riconosce il ttolo per rilasciare la concessione edilizia deve anche riconoscerne la titolarità ai fini impositivi dei tributi locali;
il sottoscritto non è risultato beneficiario di alcun bene dal proprio zio Nominativo_1”, considerato che vi è positiva riprova di un contradditorio pieno extra ed intra processuale tra le odierne Parti in ordine a tanto, il Giudice in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. di “non contestazione”, trae motivo per ritenere comprovata
(in ragione di tanto) la circostanza che vuole il Ricorrente non essere legittimato passivo dell'imposizione relativa all'immobile ut sopra;
vieppiù ove e se di proprietà di terzi soggetti, quali gli eredi del defunto Nominativo_2, tenuto altresì conto che l'avversato Accertamento non risulta dare contezza delle ragioni fondanti l'attribuzione iure hereditatis della proprietà nella sua interezza in capo al Ricorrente.
Quanto all' “Avviso di accertamento “IMU 2019-2022 – Atto 009/4247/2024”, essendo non chiara ed esaustiva la scritturazione apposta a mano dal notificante nella correlata cartolina, se recante la data del “28.12.24”
(come assume il Resistente) ovvero anche quella del “29.12.24” (come assume il Ricorrente), il Giudice nel dubbio ritenuta, in uno, quella del 29.12.2024, afferma la tempestività del Ricorso notificato al Comune resistente il 27.2.2025 (dunque entro i termini) e per le stesse ragioni rigetta l'eccezione d'inammissibilità.
Il Ricorso avverso quest'ultimo accertamento, è da ritenersi fondato nel merito per le medesimo ragioni già espresse ut sopra – di seguito da intendersi riportate - siccome afferenti e comuni ad entrambi i procedimenti riuniti. E quindi dimostrata la circostanza che vuole il Ricorrente non essere legittimato passivo dell'imposizione relativa all'immobile ut sopra;
vieppiù ove e se di proprietà di terzi soggetti, quali gli eredi del defunto Nominativo_2, tenuto altresì conto che l'avversato Accertamento non risulta dare contezza delle ragioni fondanti l'attribuzione iure hereditatis della proprietà nella sua interezza in capo al Ricorrente.
Ricorrono, tuttavia, nel caso di specie giuste ragioni per compensarsi integralmente tra le Parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie i Ricorsi proposti, annulla gli atti impositivi avversati e compensa integralmente tra le
Parti le spese di lite.
Nuoro
Il Giudice
Dott. Paolo Giuseppe Pilia
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PILIA LO GI, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siniscola - Via Roma 141 08029 Siniscola NU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 4247 2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 4247 2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 4247 2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 4247 2024 IMU 2022
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siniscola - Via Roma 141 08029 Siniscola NU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 3988 2024 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 3988 2024 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 3988 2024 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 3988 2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 3988 2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Causa (RGR n. 73) trattata alla udienza del giorno 5.11.2025, con le seguenti conclusioni, per la Parte ricorrente – nel Ricorso introduttivo del 3.3.2025 - : <<… Nonostante il sottoscritto abbia evidenziato la propria estraneità in autotutela e con successivo sollecito a cui l'Ammnistrazione comunale di Siniscola non ha mai dato riscontro, creando le condizioni per instaurare un contenzioso che non avrebbe dovuto avere origine a seguito della chiara estraneità del sottoscritto alpossesso e godimento del bene. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio>>.
conclusioni per la Parte resistente – Agenzia delle Entrate – in atto di costituzione in giudizio del 12.6.2025 <
… Alla luce delle suesposte deduzioni, voglia la Corte di Giustizia Tributaria di I° - Nuoro rigettare il ricorso presentato dal signor Ricorrente_1, per le argomentazion esposte in narrativa, con vittoria di spese.>>.
all'udienza del 5.11.2025
Ricorrente:
Parte ricorrente non comparsa.
Resistente:
Il difensore di parte resistente non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso del 3.3.2025, il sig. Ricorrente_1, nato in [...] il [...], e ivi residente in [...], cf CF_Ricorrente_1, domicilio eletto presso lo Studio della Confesercenti Società_1 S.r.l. centro operativo di Siniscola con sede in Siniscola, Indirizzo_2 , agendo in contradditorio con il comune di Siniscola – Ufficio Tributi, ha impugnato l'Atto avviso di accertamento IMU
n. 009/4247/2024 notificato in data 02.01.2025 ed emesso Comune di Siniscola-Ufficio Tributi Materia: IMU
ANNI 2019-2020-2021-2022, deducendo “Vizio di motivazione dell'atto.
1. In via preliminare si rileva il difetto di legittimazione passiva in capo al Contribuente. Nell'avviso di accertamento in alcuna parte è evidenziata la ragione per la quale il sottoscritto risulta soggetto passivo di imposta (se non nella generica indicazione di qualità di erede di Nominativo_1), deceduto nel 2013 e nei pubblici registri contitolare per 1/7 del bene. Bene, tra l'altro, accatastato d'ufficio dal Catasto di Nuoro. Non si può fare a meno di richiamare in punto di corretta applicazione dell'onere della prova;
infatti con la novella introdotta dall'art.6 L.130/22 è stato aggiunto all'articolo 7 del DLGS 546/92, il comma 5 bis, secondo cui :"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati." Nonostante il sottoscritto abbia evidenziato la propria estraneità in autotutela e con successivo sollecito a cui L'amministrazione comunale di Siniscola non ha mai dato riscontro, creando le condizioni per instaurare un contenzioso che non avrebbe dovuto avere origine a seguito della chiara estraneità del sottoscritto al possesso o godimento del bene. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio. Salvis iuribus …”. Allega documentazione.
Con atto de “Controdeduzioni” deI 12.6.2025 il Comune di Siniscola, in persona del Funzionario Responsabile, dottoressa Difensore_1, nominata con delibera di Giunta numero 93 del 25.7.2023, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, codice fiscale P.IVA_1 , indirizzo di posta elettronica certificata Email_2 , ha inteso controdedurre assumendo che:
“L'AVVISO RISULTA ADEGUATAMENTE MOTIVATO. Pretestuosa, oltreché meramente infondata, si rivela la censura relativa al difetto motivazionale dell'atto impugnato. In quest'ultimo venivano innanzitutto richiamate le normative di legge e regolamentari che disciplinano il tributo, l'ubicazione del cespite oggetto di imposizione, la categoria, le aliquote e la riduzione applicata, il lasso di tempo considerato, le modalità e i termini per proporre eventuali impugnazioni, l'Ufficio Giudiziario innanzi al quale presentarle, il responsabile del procedimento. Non dev'essere poi sottaciuto il granitico orientamento di legittimità secondo il quale l'obbligo di motivazione si ritiene adempiuto “…tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige…soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa tributaria, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa…”1. Contrariamente da quanto osservato ex adverso, ovvero l'asserita insufficienza della sola indicazione di erede, si rileva che tanto bastava per essere qualificato soggetto passivo non avendo, tra l'altro, documentato la sua rinuncia all'eredità e/o l'eventuale accettazione con beneficio di inventario”. Allega documentazione.
Il Giudice ha disposto la riunione, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, al procedimento contraddistinto da RGR n. 73/2025 quello contraddistinto da RGR n. 74/2025 tra le stesse Parti, afferente l'Avviso di accertamento TARI n. 009/3988/2024 notificato in data con scritturazione di dubbia lettura 28 o anche 29.12.2024 ed emesso dal Comune di Siniscola, sempre, in relazione all'immobile in Siniscola di cui in catasto al FG_Partic._Sub, cat. A/3, 3,5 vani.
Le Parti hanno concluso nel Ricorso RGR 74/2025:
il Ricorrente, nel Ricorso del 27.2.25 < capo al Contribuente. Nell'avviso di accertamento in alcuna parte è evidenziata la ragione per la quale il sottoscritto risulta soggetto passivo di imposta (se non nella generica indicazione di qualità di erede di Nominativo_1), deceduto nel 2013 e nei pubblici registri contitolare per 1/7 del bene. Bene, tra l'altro accatastato d'ufficio dal Catasto di Nuoro.>>
il Resistente, in atto di Controdeduzioni del 18.6.2025 - : < presentato dal signor Ricorrente_1, con vittoria di spese>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Ricorsi proposti sono da accogliersi.
L'avversato Avviso di accertamento “IMU 2019-2022 – Atto 009/4247/2024” risulta essere stato recapitato a “Ricorrente_1 erede di Nominativo_1”, condizione affermata ma di cui non è stata fornita riprova dall'Ufficio impositore, pur se lo stesso Ricorrente, seppure limitamente alla quota di 1/7, ne ascrive la comproprietà al Nominativo_1. Risulta, peraltro, documentalmente provato in causa che l'immobile in Siniscola di cui in catasto al FG_Partic._Sub, cat. A/3, 3,5 vani (v.di “Visura storia per immobile al 7.1.2025” doc. prodotto dal Ricorrente) sia, a far data dal 13.7.2012, intestato a sette persone, fra cui il preteso dante causa dell'odierno Ricorrente, il defunto Nominativo_1.
Poiché dall'atto di autotutela del 5.2.2025 inviato dal Ricorrente al “Comune di Siniscola Ufficio Tributi-IMU p.c. C&C SRL”, pervenuto il 6.2.25, 3e dal sollecito del 25.5.25 dello stesso tenore, allo stesso Ente pervenuto il 25.2.25 – documentazione e suoi contenuti invero rimasti non contestati dal resistente Comune - emerge l'allegazione delle circostanze che il ridetto immobile “…risulta accatastato d'ufficio dal catasto e appartiene di fatto agli eredi del signor Nominativo_2, nato a [...] il [...] e deceduto il 24.3.2018 come anche da voi riscontrabile a seguito di regolare concessione edilizia a lui rilasciata e presente negli uffici del settore urbanistica;
appare evidente che se l'amminstrazione comunale ne riconosce il ttolo per rilasciare la concessione edilizia deve anche riconoscerne la titolarità ai fini impositivi dei tributi locali;
il sottoscritto non è risultato beneficiario di alcun bene dal proprio zio Nominativo_1”, considerato che vi è positiva riprova di un contradditorio pieno extra ed intra processuale tra le odierne Parti in ordine a tanto, il Giudice in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. di “non contestazione”, trae motivo per ritenere comprovata
(in ragione di tanto) la circostanza che vuole il Ricorrente non essere legittimato passivo dell'imposizione relativa all'immobile ut sopra;
vieppiù ove e se di proprietà di terzi soggetti, quali gli eredi del defunto Nominativo_2, tenuto altresì conto che l'avversato Accertamento non risulta dare contezza delle ragioni fondanti l'attribuzione iure hereditatis della proprietà nella sua interezza in capo al Ricorrente.
Quanto all' “Avviso di accertamento “IMU 2019-2022 – Atto 009/4247/2024”, essendo non chiara ed esaustiva la scritturazione apposta a mano dal notificante nella correlata cartolina, se recante la data del “28.12.24”
(come assume il Resistente) ovvero anche quella del “29.12.24” (come assume il Ricorrente), il Giudice nel dubbio ritenuta, in uno, quella del 29.12.2024, afferma la tempestività del Ricorso notificato al Comune resistente il 27.2.2025 (dunque entro i termini) e per le stesse ragioni rigetta l'eccezione d'inammissibilità.
Il Ricorso avverso quest'ultimo accertamento, è da ritenersi fondato nel merito per le medesimo ragioni già espresse ut sopra – di seguito da intendersi riportate - siccome afferenti e comuni ad entrambi i procedimenti riuniti. E quindi dimostrata la circostanza che vuole il Ricorrente non essere legittimato passivo dell'imposizione relativa all'immobile ut sopra;
vieppiù ove e se di proprietà di terzi soggetti, quali gli eredi del defunto Nominativo_2, tenuto altresì conto che l'avversato Accertamento non risulta dare contezza delle ragioni fondanti l'attribuzione iure hereditatis della proprietà nella sua interezza in capo al Ricorrente.
Ricorrono, tuttavia, nel caso di specie giuste ragioni per compensarsi integralmente tra le Parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie i Ricorsi proposti, annulla gli atti impositivi avversati e compensa integralmente tra le
Parti le spese di lite.
Nuoro
Il Giudice
Dott. Paolo Giuseppe Pilia