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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/11/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3539 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Concetta Belli
Ricorrente
E
(C.F. ) rappresentata e difesa nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Silvia Bucciarelli
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 31.7.2023, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in CO (LT), in data 13.7.2002, da cui si era CP_1 separato giudizialmente in forza di sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Latina in data 17.2.2023 e che dal matrimonio era nato un figlio, , ancora minorenne – chiedeva Per_1 all'intestato Tribunale: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
di affidare in via esclusiva al padre (qualora la non avesse Per_1 CP_1 intrapreso i prescritti percorsi di sostegno alla genitorialità) con collocamento prevalente presso quest'ultimo, senza nulla prevedere per il mantenimento della moglie.
A sostegno delle proprie richieste il ricorrente deduceva che: in sede di separazione, il Tribunale di Latina aveva disposto: 1) l'affido esclusivo del figlio al padre con collocamento Per_1 presso lo stesso;
2) la presa in carico del minore da parte del con invito alla Massa CP_2 di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; 3) lo svolgimento degli incontri madre-figlio in ambiente protetto, previa valutazione dell'assenza di criticità per il minore;
4) il mantenimento diretto del minore da parte del padre e l'obbligo della madre di concorrere, nella misura del 30% alle spese straordinarie necessarie per lo stesso;
5) l'obbligo del di Pt_1 corrispondere alla a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, l'importo mensile CP_1 di euro 250,00; la resistente non aveva aderito al percorso di sostegno alla genitorialità prescritto dal Tribunale;
i ratei del mutuo inerente alla ex casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, venivano corrisposti unicamente dal a fronte del disinteresse manifestato dalla Pt_1 CP_1 che si era sottratta al percorso di sostegno alla genitorialità e con la quale era impossibile concertare le decisioni da assumersi nell'interesse de figlio, doveva essere confermato l'affidamento esclusivo del minore al padre;
la attesa la giovane età era in grado di CP_1 provvedere in via autonoma al proprio mantenimento e, inoltre, percepiva il reddito di cittadinanza;
le parti non si erano mai riconciliate ed era interesse del ottenere la Pt_1 pronuncia divorzile.
All'esito della prima udienza del 12.3.2024, dichiarata la contumacia della resistente, il Giudice istruttore, in via provvisoria ed urgente, confermava le condizioni della separazione, disponeva che i Servizi Sociali depositassero “una relazione d'aggiornamento sul nucleo familiare, sui rapporti madre-figlio e sugli interventi posti in essere, entro il 3.6.2024”.
Quindi, acquisita la relazione del Servizio Sociale incaricato, la causa veniva rinviata per la discussione.
2 In data 11.10.2025 si costituiva in giudizio la quale chiedeva, in via preliminare, di CP_1 dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso del ricorso “per omesso deposito della sentenza di separazione dei coniugi passata in giudicato e per omessa prova circa l'effettivo passaggio in giudicato della sentenza medesima”; in via ulteriormente preliminare e in solo subordine alla prima richiesta di rimettere in termini la resistente “con richiesta di audizione della stessa al fine di interloquire sulla procedibilità e ammissibilità del ricorso depositato” da ; in via principale, in solo Parte_1 subordine alla prima e alla seconda richiesta preliminare, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, di affidare in modo condiviso il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del minore presso il Persona_2 padre e regolazione del diritto di visita della madre;
in via riconvenzionale, inoltre, chiedeva di aumentare il quantum (600,00 euro mensili) dell'assegno di mantenimento in suo favore, da porre a carico del ricorrente.
A sostegno delle proprie domande parte resistente assumeva che: parte ricorrente non aveva comprovato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
non era vero che la CP_1 percepisse il reddito di cittadinanza;
la resistente era disoccupata e per provvedere al proprio sostentamento poteva contare unicamente sull'assegno di mantenimento posto a carico del marito e sull'aiuto di parenti ed amici;
la resistente era priva di occupazione nonostante l'impegno profuso nella ricerca di un impiego;
voleva condividere la responsabilità CP_1 genitoriale con il la resistente sentiva per messaggi il figlio minore e da quest'ultimo Pt_1 era sempre aggiornata sullo stato del suo percorso scolastico e personale;
la resistente era gravata da debiti meglio descritti in comparsa.
All'udienza del 15.10.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo Giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.9.2025) – sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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Preliminarmente, stante l'intervenuta costituzione della resistente in data CP_1
11.10.2025, va revocata la dichiarazione di contumacia pronunciata in data 12.3.2024.
Sempre, in via preliminare, va rigettata l'istanza di rimessione in termini formulata da parte resistente non essendo stati provati, né tantomeno allegati, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., eventuali profili di nullità del ricorso o della sua notificazione che gli avrebbero impedito di aver conoscenza del processo ovvero che la costituzione gli sia stata impedita da causa a lei non imputabile.
3 Stante la tardiva costituzione di parte resistente, deve essere, di conseguenza, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in punto di “mantenimento” (rectius
“assegno divorzile”), in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis.16 c.p.c.
Ciò posto, la causa appare matura per la decisione e non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Innanzitutto, deve disattendersi l'eccezione, avanzata da parte resistente, di inammissibilità/improcedibilità della domanda “per omesso deposito della sentenza di separazione dei coniugi passata in giudicato e per omessa prova circa l'effettivo passaggio in giudicato della sentenza medesima”.
Invero, in data 14.10.2025, parte ricorrente ha versato in atti l'attestazione (datata 26.7.2023) del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 414/2023, R.g. n. 370/2019. E' evidente, pertanto, che al momento della proposizione del ricorso, depositato in data 31.7.2023, la sentenza di separazione fosse già passata in giudicato e sussistessero, pertanto, i presupposti per la proponibilità della domanda di divorzio.
D'altronde, è principio pacifico il principio secondo cui, nei giudizi di divorzio, “il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi costituisce un fatto sostanziale, ed il certificato della cancelleria - attestante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - non può essere equiparato ad un documento in senso stretto, ma rappresenta una sorta di atto accessorio della sentenza stessa che, quale presupposto processuale afferente alla legittimazione ad agire, può intervenire anche in corso di causa, con la conseguenza che la relativa produzione documentale non incorre nelle ordinarie preclusioni” (da ultimo,
Cass. Civ., n. 23078/2024).
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in virtù di sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Latina n. 414/2023, pubblicata in data 20.2.2023, passata in giudicato, e dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura
4 di separazione personale fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso il periodo di tempo richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione, le risultanze anagrafiche, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Inoltre, la scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va operata non solo tenendo conto dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio.
Dunque, l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la
5 capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (ex multis, Cass. civ.
28244/19).
Ebbene, nel presente giudizio non risultano venuti meno gli elementi indicativi dell'inidoneità della figura materna all'esercizio della responsabilità genitoriale e alla condivisione con l'altro genitore delle decisioni più importanti poste nell'interesse del minore, riscontrate già nell'ambito del giudizio di separazione e nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare successivamente espletata.
Invero, con relazione prodotta nell'ambito del procedimento n. R.G. 1069/2023 V.G., pendente innanzi al Giudice Tutelare di Latina, e successivamente depositata dal medesimo Servizio
Sociale nel presente giudizio, era già stata segnalata la mancata adesione della ai percorsi CP_1 prescritti e la conseguente impossibilità di porre in essere il percorso di riavvicinamento madre- figlio (v. relazione in atti, ove è dato leggersi: “Ad oggi risulta che la NO , dopo il TSO CP_1
e il ricovero in SPDC non ha proseguito il trattamento indicato, necessario per l'intervento di ripristino della frequentazione madre-figlio. Pertanto, sulla base della mancata adesione al percorso di cura indicato, non è stato possibile porre in essere il percorso di riavvicinamento, in quanto lo stato di forte alterazione mentale della NO costituisce pregiudizio per il minore”. Inoltre, con relazione di aggiornamento del 29.11.2024, il Servizio Sociale ha evidenziato come “rispetto alla relazione inviata a Codesta in data Parte_2
17.10.2023 (che si allega in copia) nell'ambito del Proc. N. 1069/23, la situazione del nucleo familiare è rimasta pressocché invariata” e che “la mancata adesione della NO al percorso terapeutico da Voi CP_1 disposto non ha permesso di attivare il relativo progetto di riavvicinamento madre-figlio. Inoltre, dagli ultimi contatti intercorsi con il padre della NO lo stesso aveva confermato l'assenza di volontà della figlia di CP_1 relazionarsi con il Servizio scrivente” (v. relazione in atti).
Ebbene, si ritiene che tali emergenze istruttorie e processuali siano sintomatiche di un disinteresse della per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale e rivelatore di una CP_1 condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, mentre nessun elemento indicativo di un'eventuale inidoneità genitoriale è emerso rispetto al padre , il quale ha sempre adeguatamente curato il figlio. Parte_1
Pertanto, va disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, con Per_1 collocazione prevalente presso quest'ultimo, confermando sul punto, pertanto, l'ordinanza ex
6 art. 473 bis.22 c.p.c. del 12.3.2024. La madre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio minore.
Per quanto riguarda il diritto di visita materno, ritiene il Collegio di non poter, allo stato, prevederne la libera attuazione, dovendosi necessariamente subordinare tale previsione all'adesione della ad un percorso di cura di tipo psichiatrico ed al relativo piano CP_1 terapeutico, oltre che ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Laddove la accetti di aderire a tali percorsi, il Servizio Sociale del Comune di Latina, CP_1 previa valutazione dell'assenza di elementi di pregiudizio per il minore, dovrà predisporre un programma di riavvicinamento graduale della madre al figlio, con un calendario di incontri da compiersi in ambiente protetto, secondo le modalità che riterrà opportune, tenendo conto delle esigenze di tutti gli interessati, in special modo del minore. Successivamente, anche tenuto conto dell'età di (16 anni), nel caso di esito positivo dell'andamento degli incontri Per_1 protetti e previa valutazione dell'assenza di elementi di pregiudizio per il ragazzo, potranno affiancarsi a tale modalità quella delle uscite all'esterno della struttura, secondo modalità che il
Servizio incaricato predisporrà, tenendo conto, quale criterio-guida, della necessità di aumentare il numero degli incontri madre-figlio e consentire modalità di visita materna meno rigide e che favoriscano uno sviluppo armonico e il più possibile naturale dei rapporti madre-figlio al di fuori della struttura.
Il Servizio Sociale del Comune di Latina, come già previsto in sede di separazione, dovrà continuare a monitorare il nucleo familiare, relazionando ogni semestre al G.T. del percorso effettuato e segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni qualsiasi comportamento nocivo per il minore.
Sul mantenimento del figlio minore
Quanto alla misura della contribuzione al mantenimento del figlio minore, occorre rilevare che, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso
7 ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso che Parte_1
ha percepito un reddito complessivo lordo annuo pari a circa 60.00,00 euro e risulta
[...] proprietario, pro-quota, di diversi immobili (v. dichiarazioni reddituali 2022, periodo d'imposta
2021, in atti) oltre che del 50% della ex casa coniugale, per la quale risulta Parte_1 corrispondere in via esclusiva i ratei del mutuo (circostanza non contestata e, pertanto da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), pari ad euro 1.772,59 (v. rendiconto periodico, in atti).
Parte resistente ha dedotto di essere disoccupata e di non percepire altri redditi all'infuori dell'assegno di mantenimento (pari ad euro 250,00 mensili), corrispostole dal marito per effetto della sentenza di separazione.
Come noto, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr., tra gli altri, Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del
15.4.2015), tant'è che la Suprema Corte, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p., ha affermato che incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non potendo, perciò, la responsabilità del genitore essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. sent. n. 7372/2013 e 5751/2011).
Nel quadro sopra descritto, valutate le esigenze di vita di , tenuto conto della situazione Per_1 reddituale e patrimoniale delle parti e fatta attuazione del principio di proporzionalità, il
Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio , minore, versando a , entro il 5 di ogni mese, la somma Per_1 Parte_1 mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, nonché porre a carico del ricorrente, nella misura del 100%, le spese straordinarie (come determinate dal protocollo in uso a questo Tribunale) da sostenersi nell'interesse del figlio.
Sulle spese processuali
8 Motivi di equità, suggeriti dall'iter processuale e dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia di parte resistente;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in epigrafe meglio generalizzati, celebrato in CO (LT) in data
[...] CP_1
13.7.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2002, atto n. 22, parte II, serie A);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nel relativo atto di matrimonio al momento del passaggio in giudicato;
- affida il figlio minore in via esclusiva al padre , con collocamento Per_1 Parte_1 stabile presso lo stesso e con regolamentazione del diritto di visita della madre come da parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , CP_1 Per_1 minore, mediante il versamento a , entro il cinque di ciascun mese, della Parte_1 somma di € 100,00, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat;
- pone le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (come determinate dal protocollo in uso a questo Tribunale) nella misura del 100% a carico del ricorrente Parte_1
;
[...]
- dichiara l'inammissibilità della domanda di assegno divorzile spiegata da CP_1
- compensa le spese di lite;
- delega al Servizio Sociale di Latina le attività di cui in parte motiva;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la comunicazione della presente sentenza al G.T. del Tribunale di Latina (vigilanza) e ai Servizi Sociali di Latina.
Latina, 03.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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