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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare ex art.127 ter c.p.c. del
5.2.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3894/2022 R.G.L., cui è stata riunita quella iscritta al n. 1369/2023 R.G.L.
TRA
p. IV , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Forte
(opponente) E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Luigi Ricciardi
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, contumace nel giudizio n. 3894/2022 R.G.L.
(opposti)
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e ad iscrizione ipotecaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.05.2022, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04320229003259157000, notificata in data 06.05.2022, dell'importo complessivo di €.351.249,22, relativa ai seguenti titoli:
1) cartella n. 04320200000940871000 notificata in data 25/02/2020, dell'importo di €.
137.414,42, a titolo di crediti erariali, precisamente IRAP, IRES e IVA;
2) avviso di addebito n. 34320200000084151000 notificato il 12/02/2020, dell'importo di
€.213.834,80 a titolo di crediti di natura contributiva, relativi all'anno 2019; chiedendone l'annullamento.
pagina 1 di 6 In particolare, parte opponente ha eccepito: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica, nullità e illegittimità degli avvisi di addebito in essa contenuti e conseguente nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e l'illegittimità della prova del contenuto integrale delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e del collegamento tra gli stessi e la relazione di notifica;
2) Inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante
( ) non proviene dai Pubblici Elenchi;
3) la nullità dell'intimazione Controparte_1
di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Si è costituita l , contestando l'avverso ricorso. Controparte_1
Benché evocato in giudizio, l non si è costituito, pertanto, se ne dichiara la contumacia. CP_2
Con altro ricorso depositato in data 16.2.2023, la medesima parte opponente ha proposto ricorso per ottenere l'accertamento dell'illegittimità, nonché nullità e conseguente cancellazione dell'iscrizione ipotecaria conosciuta dal contribuente in data 01.09.2022 con comunicazione d'iscrizione ipotecaria n.
04320221460000100005 fascicolo n. 2022/3819.
Parte opponente ha eccepito: 1) la nullità dell'iscrizione ipotecaria a fronte della mancata notifica degli atti della procedura;
2) l'inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante (
[...]
) non proviene dai Pubblici Elenchi;
3) l'illegittimità dell'iscrizione Controparte_1
ipotecaria per mancata notifica degli atti propedeutici agli stessi (intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
Anche in questo giudizio, si è costituita l , contestando l'avverso Controparte_1
ricorso.
Riunite in corso di causa per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, le cause vengono decise con la presente sentenza, acquisite note di trattazione scritta.
* * *
Deve evidenziarsi come sia riservata alla Commissione Tributaria la giurisdizione in ordine a “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento” (ai sensi dell'art. 2
d.lgs. 546/92 come sostituito dall'art. 12 della l. 448/01).
Conseguentemente, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per la cartella di pagamento n. 04320200000940871000, sottesa sia all'intimazione sia all'iscrizione ipotecaria, poiché avente ad oggetto crediti di natura erariale (IRAP, IRES e IVA).
pagina 2 di 6 * * *
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento e dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica dell'avviso di addebito n. 34320200000084151000, poiché l
[...]
ha offerto prova della valida notifica del titolo (doc. 10, proc. n. 3894/2022 R.G.L.). CP_1
Parimenti, è infondata l'eccezione di inesistenza della notifica degli atti opposti poiché l'indirizzo del notificante ) non proviene dai Pubblici Elenchi. Controparte_1
Infatti, la pec utilizzata per la notifica è comunque una pec istituzionale la cui riconducibilità all non può essere equivocata o considerata incerta, né il contenuto della stessa Controparte_1
può in alcun modo essere equivocato o ledere il diritto alla difesa del contribuente.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15979/2022, ha affermato in tema di notificazione a mezzo pec che la notifica del ricorso effettuata dalla Procura generale della Corte dei Conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa consente comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla 4 provenienza ed all'oggetto.
Ancor più di recente la suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023, è tornata sulla questione e ha ritenuto legittima e perfettamente valida ed efficace la notificazione avvenuta a mezzo pec seppure non presente nei pubblici elenchi, sovvertendo così un filone giurisprudenziale di senso contrario.
La Cassazione nello specifico ha ritenuto del tutto inesistente la lesione del diritto di difesa del contribuente in caso di notifica da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri e ciò in quanto il destinatario non ha preclusione alcuna nell'esercitare le proprie difese. Diversamente si andrebbe contro i principi di buona fede e lealtà che devono invece essere assolutamente centrali nei rapporti tra le parti processuali. Stante l'assenza del pregiudizio e, peraltro, la chiara individuabilità del mittente e del contenuto della notificazione a mezzo pec avvenuta tramite un indirizzo istituzionale e chiaramente riconducibile al mittente seppure non ricompreso nei pubblici elenchi, la Cassazione ha sancito l'efficacia piena della notifica.
Quanto all'eccezione di carenza di motivazione, per omessa indicazione del calcolo degli interessi, occorre osservare come l'intimazione risulti conforme ai modelli ministeriali ed è completa di ogni requisito previsto dal legislatore e mette in esecuzione atti accertativi già noti al contribuente.
L'art. 7, comma 3, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), esonera dall'obbligo di motivazione i titoli esecutivi che iniziano o attuano l'esecuzione di una pretesa fiscale. Occorre chiarire cosa si intenda per titolo esecutivo. La definizione viene data dall'art. 474 c.p.c. che nel fare l'elencazione richiama altresì “i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia
pagina 3 di 6 esecutiva”. A tal fine, l'art. 49 del D.P.R.602/73, al primo comma, dispone: “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo: il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”.
Aggiunge, poi, l'art. 50 del medesimo decreto. “1) il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 2) Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3) l'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data di notifica”.
Appare evidente, pertanto, come titolo esecutivo, nel procedimento amministrativo-tributario, sia il ruolo nelle sue possibili estrinsecazioni della cartella esattoriale, dell'intimazione di pagamento e dell'avviso di mora che, prima della riforma apportata agli articoli in parola dal D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46 e dal D.Lgs. 27 Aprile 2001, n. 193, era l'atto prodromico all'espropriazione forzata.
Ebbene, tali atti non necessitano di propria motivazione, ove siano stati preceduti da un atto di accertamento, comunque denominato, regolarmente notificato, al quale sia fatto riferimento nel titolo esecutivo notificato al contribuente. In difetto di precedente accertamento, invece, gli atti esecutivi devono recare una sufficiente motivazione della pretesa avanzata. Appare evidente, pertanto, come gli atti esecutivi, essendo il seguito di quello accertativo, già noto al contribuente, che, di conseguenza, è già stato debitamente informato, non siano tenuti a ripetere la motivazione ben nota all'intestatario dell'atto. Ecco, quindi, che in tale ipotesi il titolo esecutivo non deve ripetere necessariamente la motivazione, essendo sufficiente che richiami l'atto presupposto, dotato di idonea e sufficiente motivazione. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Sent. 11/06/2003, n. 9357), affermando principio interpretativo giurisprudenziale costante, secondo il quale: “in tema di procedimento amministrativo, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è sufficiente che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per
l'interessato, non avendo tale norma, posto a carico dell'amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato” (Cass., Sentenze - 28 gennaio 2002, n.1034 e 1° aprile 2003, n.
4989).
Peraltro, l'atto riporta espressamente l'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi dovuti.
pagina 4 di 6 A tal riguardo, basti evidenziare che la Corte di Cassazione ha di recente statuito, confermando un indirizzo sul punto che può dirsi consolidato, che «quanto al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, è stato osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore;
art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta;
parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni, adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo» (Cass. ord. 8 novembre 2021, n.
32488; nello stesso senso, ex multis, Cass. 8 marzo 2019, n. 6812; Cass. 24 dicembre 2020, n.
29504; Cass. 14 aprile 2021, n. 9764 e Cass. 11 giugno 2021, nn. 16517 e 16518).
Con riferimento, infine, all'asserita nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica degli atti della procedura, occorre richiamare l'art. 77, comma 3 bis, del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale
“L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Orbene, contrariamente da quanto dedotto dal ricorrente, l ha provveduto in data Controparte_1
17.5.2022 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (doc. 11 e 12 fasc. nel proc. n. 1369/2023 R.G.L.), pertanto, alcuna violazione endoprocedimentale può essere CP_1
eccepita.
Conclusivamente, i ricorsi – con riferimento all'avviso di addebito n. 34320200000084151000, di giurisdizione del Tribunale adito – devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei confronti dell CP_1
, tenuto conto del valore della prima causa e applicando i minimi (€.6.114,00).
[...]
Viene inoltre riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui
l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” e al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto pagina 5 di 6 compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
Nulla sulle spese nei confronti dell' , stante la contumacia. CP_2
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente con riferimento agli importi chiesti con la cartella di pagamento n. 04320200000940871000;
- rigetta, per il resto, i ricorsi;
- condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell delle Controparte_3
spese di lite che liquida in complessivi €.10.776,20 oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti dell' . CP_2
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare ex art.127 ter c.p.c. del
5.2.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3894/2022 R.G.L., cui è stata riunita quella iscritta al n. 1369/2023 R.G.L.
TRA
p. IV , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Forte
(opponente) E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Luigi Ricciardi
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, contumace nel giudizio n. 3894/2022 R.G.L.
(opposti)
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e ad iscrizione ipotecaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.05.2022, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04320229003259157000, notificata in data 06.05.2022, dell'importo complessivo di €.351.249,22, relativa ai seguenti titoli:
1) cartella n. 04320200000940871000 notificata in data 25/02/2020, dell'importo di €.
137.414,42, a titolo di crediti erariali, precisamente IRAP, IRES e IVA;
2) avviso di addebito n. 34320200000084151000 notificato il 12/02/2020, dell'importo di
€.213.834,80 a titolo di crediti di natura contributiva, relativi all'anno 2019; chiedendone l'annullamento.
pagina 1 di 6 In particolare, parte opponente ha eccepito: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica, nullità e illegittimità degli avvisi di addebito in essa contenuti e conseguente nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e l'illegittimità della prova del contenuto integrale delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e del collegamento tra gli stessi e la relazione di notifica;
2) Inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante
( ) non proviene dai Pubblici Elenchi;
3) la nullità dell'intimazione Controparte_1
di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Si è costituita l , contestando l'avverso ricorso. Controparte_1
Benché evocato in giudizio, l non si è costituito, pertanto, se ne dichiara la contumacia. CP_2
Con altro ricorso depositato in data 16.2.2023, la medesima parte opponente ha proposto ricorso per ottenere l'accertamento dell'illegittimità, nonché nullità e conseguente cancellazione dell'iscrizione ipotecaria conosciuta dal contribuente in data 01.09.2022 con comunicazione d'iscrizione ipotecaria n.
04320221460000100005 fascicolo n. 2022/3819.
Parte opponente ha eccepito: 1) la nullità dell'iscrizione ipotecaria a fronte della mancata notifica degli atti della procedura;
2) l'inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante (
[...]
) non proviene dai Pubblici Elenchi;
3) l'illegittimità dell'iscrizione Controparte_1
ipotecaria per mancata notifica degli atti propedeutici agli stessi (intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
Anche in questo giudizio, si è costituita l , contestando l'avverso Controparte_1
ricorso.
Riunite in corso di causa per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, le cause vengono decise con la presente sentenza, acquisite note di trattazione scritta.
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Deve evidenziarsi come sia riservata alla Commissione Tributaria la giurisdizione in ordine a “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento” (ai sensi dell'art. 2
d.lgs. 546/92 come sostituito dall'art. 12 della l. 448/01).
Conseguentemente, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per la cartella di pagamento n. 04320200000940871000, sottesa sia all'intimazione sia all'iscrizione ipotecaria, poiché avente ad oggetto crediti di natura erariale (IRAP, IRES e IVA).
pagina 2 di 6 * * *
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento e dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica dell'avviso di addebito n. 34320200000084151000, poiché l
[...]
ha offerto prova della valida notifica del titolo (doc. 10, proc. n. 3894/2022 R.G.L.). CP_1
Parimenti, è infondata l'eccezione di inesistenza della notifica degli atti opposti poiché l'indirizzo del notificante ) non proviene dai Pubblici Elenchi. Controparte_1
Infatti, la pec utilizzata per la notifica è comunque una pec istituzionale la cui riconducibilità all non può essere equivocata o considerata incerta, né il contenuto della stessa Controparte_1
può in alcun modo essere equivocato o ledere il diritto alla difesa del contribuente.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15979/2022, ha affermato in tema di notificazione a mezzo pec che la notifica del ricorso effettuata dalla Procura generale della Corte dei Conti utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa consente comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla 4 provenienza ed all'oggetto.
Ancor più di recente la suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023, è tornata sulla questione e ha ritenuto legittima e perfettamente valida ed efficace la notificazione avvenuta a mezzo pec seppure non presente nei pubblici elenchi, sovvertendo così un filone giurisprudenziale di senso contrario.
La Cassazione nello specifico ha ritenuto del tutto inesistente la lesione del diritto di difesa del contribuente in caso di notifica da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri e ciò in quanto il destinatario non ha preclusione alcuna nell'esercitare le proprie difese. Diversamente si andrebbe contro i principi di buona fede e lealtà che devono invece essere assolutamente centrali nei rapporti tra le parti processuali. Stante l'assenza del pregiudizio e, peraltro, la chiara individuabilità del mittente e del contenuto della notificazione a mezzo pec avvenuta tramite un indirizzo istituzionale e chiaramente riconducibile al mittente seppure non ricompreso nei pubblici elenchi, la Cassazione ha sancito l'efficacia piena della notifica.
Quanto all'eccezione di carenza di motivazione, per omessa indicazione del calcolo degli interessi, occorre osservare come l'intimazione risulti conforme ai modelli ministeriali ed è completa di ogni requisito previsto dal legislatore e mette in esecuzione atti accertativi già noti al contribuente.
L'art. 7, comma 3, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), esonera dall'obbligo di motivazione i titoli esecutivi che iniziano o attuano l'esecuzione di una pretesa fiscale. Occorre chiarire cosa si intenda per titolo esecutivo. La definizione viene data dall'art. 474 c.p.c. che nel fare l'elencazione richiama altresì “i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia
pagina 3 di 6 esecutiva”. A tal fine, l'art. 49 del D.P.R.602/73, al primo comma, dispone: “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo: il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”.
Aggiunge, poi, l'art. 50 del medesimo decreto. “1) il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 2) Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3) l'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data di notifica”.
Appare evidente, pertanto, come titolo esecutivo, nel procedimento amministrativo-tributario, sia il ruolo nelle sue possibili estrinsecazioni della cartella esattoriale, dell'intimazione di pagamento e dell'avviso di mora che, prima della riforma apportata agli articoli in parola dal D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46 e dal D.Lgs. 27 Aprile 2001, n. 193, era l'atto prodromico all'espropriazione forzata.
Ebbene, tali atti non necessitano di propria motivazione, ove siano stati preceduti da un atto di accertamento, comunque denominato, regolarmente notificato, al quale sia fatto riferimento nel titolo esecutivo notificato al contribuente. In difetto di precedente accertamento, invece, gli atti esecutivi devono recare una sufficiente motivazione della pretesa avanzata. Appare evidente, pertanto, come gli atti esecutivi, essendo il seguito di quello accertativo, già noto al contribuente, che, di conseguenza, è già stato debitamente informato, non siano tenuti a ripetere la motivazione ben nota all'intestatario dell'atto. Ecco, quindi, che in tale ipotesi il titolo esecutivo non deve ripetere necessariamente la motivazione, essendo sufficiente che richiami l'atto presupposto, dotato di idonea e sufficiente motivazione. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Sent. 11/06/2003, n. 9357), affermando principio interpretativo giurisprudenziale costante, secondo il quale: “in tema di procedimento amministrativo, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è sufficiente che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per
l'interessato, non avendo tale norma, posto a carico dell'amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato” (Cass., Sentenze - 28 gennaio 2002, n.1034 e 1° aprile 2003, n.
4989).
Peraltro, l'atto riporta espressamente l'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi dovuti.
pagina 4 di 6 A tal riguardo, basti evidenziare che la Corte di Cassazione ha di recente statuito, confermando un indirizzo sul punto che può dirsi consolidato, che «quanto al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, è stato osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore;
art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta;
parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni, adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo» (Cass. ord. 8 novembre 2021, n.
32488; nello stesso senso, ex multis, Cass. 8 marzo 2019, n. 6812; Cass. 24 dicembre 2020, n.
29504; Cass. 14 aprile 2021, n. 9764 e Cass. 11 giugno 2021, nn. 16517 e 16518).
Con riferimento, infine, all'asserita nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica degli atti della procedura, occorre richiamare l'art. 77, comma 3 bis, del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale
“L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Orbene, contrariamente da quanto dedotto dal ricorrente, l ha provveduto in data Controparte_1
17.5.2022 alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (doc. 11 e 12 fasc. nel proc. n. 1369/2023 R.G.L.), pertanto, alcuna violazione endoprocedimentale può essere CP_1
eccepita.
Conclusivamente, i ricorsi – con riferimento all'avviso di addebito n. 34320200000084151000, di giurisdizione del Tribunale adito – devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei confronti dell CP_1
, tenuto conto del valore della prima causa e applicando i minimi (€.6.114,00).
[...]
Viene inoltre riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui
l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” e al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto pagina 5 di 6 compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
Nulla sulle spese nei confronti dell' , stante la contumacia. CP_2
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente con riferimento agli importi chiesti con la cartella di pagamento n. 04320200000940871000;
- rigetta, per il resto, i ricorsi;
- condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell delle Controparte_3
spese di lite che liquida in complessivi €.10.776,20 oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti dell' . CP_2
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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