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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12967/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Napoli - 05508400636
elettivamente domiciliato presso Piazza Municipio Indirizzo_1 Napoli NA
Resistente_1 - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391250208037464 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391320208112171 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22360/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
Resistente_1 SR e il Comune di
Napoli. Il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio l'8/7/25.
I resistenti sono rimasti contumaci.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna due intimazioni di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la mancanza della firma digitale, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione del tributo.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che il ricorso è stato proposto avverso Resistente_1 SR e il Comune di Napoli sebbene l'atto impugnato sia stato emesso da Municipia spa e nelle intimazioni sia precisato che il ricorso va notificato all'indirizzo di posta elettronica Email_2.
Orbene, l'art. 21 D.L.vo 546/92 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”: pertanto, il rilevato difetto di notifica a Municipia spa, ente che ha emesso l'atto impugnato, determina l'inammissibilità del ricorso.
Nulla è dovuto per le spese, stante la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice monocratico
LI PR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12967/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Napoli - 05508400636
elettivamente domiciliato presso Piazza Municipio Indirizzo_1 Napoli NA
Resistente_1 - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391250208037464 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002391320208112171 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22360/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
Resistente_1 SR e il Comune di
Napoli. Il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio l'8/7/25.
I resistenti sono rimasti contumaci.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna due intimazioni di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la mancanza della firma digitale, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione del tributo.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che il ricorso è stato proposto avverso Resistente_1 SR e il Comune di Napoli sebbene l'atto impugnato sia stato emesso da Municipia spa e nelle intimazioni sia precisato che il ricorso va notificato all'indirizzo di posta elettronica Email_2.
Orbene, l'art. 21 D.L.vo 546/92 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”: pertanto, il rilevato difetto di notifica a Municipia spa, ente che ha emesso l'atto impugnato, determina l'inammissibilità del ricorso.
Nulla è dovuto per le spese, stante la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice monocratico
LI PR