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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 570/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES MO, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 570/2025
PROMOSSA DA
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Paladini, presso il cui studio in San IE IC alla via Gianturco, 11 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
), ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
), ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 [...]
), contumaci CP_5 CodiceFiscale_6 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione ventennale, da parte dell'attore , di un Parte_1 vano dell'immobile sito in San IE IC (BR) alla via Parenzo, identificato in catasto al fg.45 p.lla 490, sub 1, cat. C/6 di metri quadrati 19.
2. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. depositato il 26.02.2025, ha Parte_1 rappresentato di aver acquistato, con atto del 1989, da e la CP_6 Controparte_7 piena proprietà dell'abitazione sita in San IE IC (BR) alla via Parenzo, 29 allora censita in catasto al fg. 45, p.lla 3189, oggi p.lla 490 Sub. 2.
Pag. 1 a 4 Ha, tuttavia, rilevato che un vano dell'immobile, pur essendo nella sua disponibilità sin dal momento dell'acquisto e da allora posseduto in modo pubblico, pacifico e ininterrotto, sarebbe stato inconsapevolmente escluso dall'atto di compravendita.
Tale porzione, identificata in catasto al fg.45 p.lla 490, sub 1, cat C/6 di metri quadrati 19, risulta tutt'ora intestata a e a cui sono succeduti a titolo di CP_6 Controparte_7 successione mortis causa gli odierni convenuti e CP_1 Controparte_2 [...]
e . CP_8 Controparte_5
L'attore, pertanto, ha affermato di aver esercitato per oltre trent'anni, il possesso uti dominus anche del vano dell'immobile formalmente intestato a e CP_6 Controparte_7 chiedendone l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione.
3. Sebbene e e CP_1 Controparte_2 CP_4 CP_3 [...]
- eredi di e - siano stati regolarmente citati in CP_5 CP_6 Controparte_7 giudizio, nessuno si è costituito.
4. Il giudizio è stato istruito sulla base della documentazione in atti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui la parte costituita ha ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
5. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
5.1 Com'è noto, si sensi dell'art. 922 c.c., l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario volta a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria sui beni immobili è dato dal possesso ventennale, che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della pacificità e della pubblicità, ai sensi degli artt. 1158-1163-1167 c.c., laddove l'ordinamento giuridico preferisce riallineare la situazione di diritto a quella di fatto già esistente da anni, riconoscendo la proprietà formale in capo a colui il quale si è comportato sostanzialmente come se fosse già il proprietario del bene.
5.2 Tanto premesso, la documentazione prodotta dall'attore consente di ritenere provata l'intervenuta usucapione del bene oggetto di causa, anche alla luce del principio di cui all'art. 1146
c.c.
Pag. 2 a 4 In particolare, l'attore ha depositato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dagli odierni convenuti, nella quale essi hanno attestato:
- di non essere possessori della particella 490 sub. 1, foglio 45, di mq 19, tuttora intestata catastalmente a e CP_6 Controparte_7
- che , sin dall'atto di compravendita del 27.11.1989 – con cui ha Parte_1 acquistato l'immobile sito in San IE IC, via Parenzo n. 29, allora censito al foglio 45, particella 3189 (oggi particella 490 sub 2) – ha esercitato materiale possesso anche sulla particella
490 sub 1, considerata parte integrante dell'immobile medesimo;
- di rinunciare espressamente al possesso del suddetto bene e di non opporsi all'eventuale accertamento dell'acquisto per usucapione in favore dell'attore.
L'attore ha, inoltre, prodotto la documentazione relativa alla procedura di mediazione obbligatoria, da cui risulta la piena adesione dei convenuti alla ricostruzione dei fatti sopra esposta.
5.3 Peraltro, la contumacia dei convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, ha impedito una ricostruzione alternativa delle circostanze rispetto a quella fornita dall'attore.
5.4 Alla stregua di tali considerazioni si deve, dunque, riconoscere che l'attore ha posseduto uti dominus, per oltre vent'anni, il vano dell'immobile oggetto del presente giudizio esercitandovi in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
6. Per quel che concerne, infine, le spese di lite, l'attore non ha insistito per la condanna dei convenuti e, in assenza di opposizione, si ritiene che sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che ne giustificano la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c., così come interpolato dalla pronuncia della C. Cost. n. 77 del 19 aprile 2018.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che ha acquistato per usucapione l'immobile sito in San Parte_1
IE IC alla via Parenzo, contraddistinto in catasto al fg. 45, p.lla 490 sub 1, cat C/6;
2. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Brindisi di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
3. compensa le spese di lite.
Brindisi, 18.12.2025
La Giudice
ES MO
Pag. 3 a 4
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo.
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ES MO, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 570/2025
PROMOSSA DA
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Paladini, presso il cui studio in San IE IC alla via Gianturco, 11 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
), ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
), ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 [...]
), contumaci CP_5 CodiceFiscale_6 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione ventennale, da parte dell'attore , di un Parte_1 vano dell'immobile sito in San IE IC (BR) alla via Parenzo, identificato in catasto al fg.45 p.lla 490, sub 1, cat. C/6 di metri quadrati 19.
2. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. depositato il 26.02.2025, ha Parte_1 rappresentato di aver acquistato, con atto del 1989, da e la CP_6 Controparte_7 piena proprietà dell'abitazione sita in San IE IC (BR) alla via Parenzo, 29 allora censita in catasto al fg. 45, p.lla 3189, oggi p.lla 490 Sub. 2.
Pag. 1 a 4 Ha, tuttavia, rilevato che un vano dell'immobile, pur essendo nella sua disponibilità sin dal momento dell'acquisto e da allora posseduto in modo pubblico, pacifico e ininterrotto, sarebbe stato inconsapevolmente escluso dall'atto di compravendita.
Tale porzione, identificata in catasto al fg.45 p.lla 490, sub 1, cat C/6 di metri quadrati 19, risulta tutt'ora intestata a e a cui sono succeduti a titolo di CP_6 Controparte_7 successione mortis causa gli odierni convenuti e CP_1 Controparte_2 [...]
e . CP_8 Controparte_5
L'attore, pertanto, ha affermato di aver esercitato per oltre trent'anni, il possesso uti dominus anche del vano dell'immobile formalmente intestato a e CP_6 Controparte_7 chiedendone l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione.
3. Sebbene e e CP_1 Controparte_2 CP_4 CP_3 [...]
- eredi di e - siano stati regolarmente citati in CP_5 CP_6 Controparte_7 giudizio, nessuno si è costituito.
4. Il giudizio è stato istruito sulla base della documentazione in atti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui la parte costituita ha ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
5. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
5.1 Com'è noto, si sensi dell'art. 922 c.c., l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario volta a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria sui beni immobili è dato dal possesso ventennale, che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della pacificità e della pubblicità, ai sensi degli artt. 1158-1163-1167 c.c., laddove l'ordinamento giuridico preferisce riallineare la situazione di diritto a quella di fatto già esistente da anni, riconoscendo la proprietà formale in capo a colui il quale si è comportato sostanzialmente come se fosse già il proprietario del bene.
5.2 Tanto premesso, la documentazione prodotta dall'attore consente di ritenere provata l'intervenuta usucapione del bene oggetto di causa, anche alla luce del principio di cui all'art. 1146
c.c.
Pag. 2 a 4 In particolare, l'attore ha depositato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dagli odierni convenuti, nella quale essi hanno attestato:
- di non essere possessori della particella 490 sub. 1, foglio 45, di mq 19, tuttora intestata catastalmente a e CP_6 Controparte_7
- che , sin dall'atto di compravendita del 27.11.1989 – con cui ha Parte_1 acquistato l'immobile sito in San IE IC, via Parenzo n. 29, allora censito al foglio 45, particella 3189 (oggi particella 490 sub 2) – ha esercitato materiale possesso anche sulla particella
490 sub 1, considerata parte integrante dell'immobile medesimo;
- di rinunciare espressamente al possesso del suddetto bene e di non opporsi all'eventuale accertamento dell'acquisto per usucapione in favore dell'attore.
L'attore ha, inoltre, prodotto la documentazione relativa alla procedura di mediazione obbligatoria, da cui risulta la piena adesione dei convenuti alla ricostruzione dei fatti sopra esposta.
5.3 Peraltro, la contumacia dei convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, ha impedito una ricostruzione alternativa delle circostanze rispetto a quella fornita dall'attore.
5.4 Alla stregua di tali considerazioni si deve, dunque, riconoscere che l'attore ha posseduto uti dominus, per oltre vent'anni, il vano dell'immobile oggetto del presente giudizio esercitandovi in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
6. Per quel che concerne, infine, le spese di lite, l'attore non ha insistito per la condanna dei convenuti e, in assenza di opposizione, si ritiene che sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che ne giustificano la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c., così come interpolato dalla pronuncia della C. Cost. n. 77 del 19 aprile 2018.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che ha acquistato per usucapione l'immobile sito in San Parte_1
IE IC alla via Parenzo, contraddistinto in catasto al fg. 45, p.lla 490 sub 1, cat C/6;
2. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Brindisi di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
3. compensa le spese di lite.
Brindisi, 18.12.2025
La Giudice
ES MO
Pag. 3 a 4
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo.
Pag. 4 a 4