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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 4 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 513/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, al corso Parte_1
M. Pagano, n. 21, cod. fisc. , , nata a C.F._1 Parte_2
Sarno il 7 dicembre 1984, residente in [...], al corso M. Pagano, n. 21, cod. fisc. , “ , con sede in Roccapiemonte, C.F._2 Parte_3 piazza Amendola, n. 7, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., sig.ra , rappresentati e difesi, dapprima, in virtù di Parte_4 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Marrazzo e, di seguito, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Renato
D'Isa, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliano;
appellanti-opponenti
E nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Roccapiemonte, alla via S. Gargiulo, n. 62, cod. fisc. , C.F._3 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Carmela Novaldi e Lorenzo Bocchino ed elettivamente domicilia in Giffoni
Valle Piana, alla via D. Beneventano, n. 12;
1 appellato-opposto
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 769/2025 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da appello) – “- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 769/2025 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Civile, …, nell'ambito del giudizio
R.G. n. 1366/2021, pubblicata in data 04.03.2025, notificata in data 05.03.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - 'accogliere l'appello e, per gli effetti, dichiarare nullo, annullare e revocare l'ordinanza pronunciata in data 05.07.2018 di revoca del provvedimento del 28.06.2018, con la quale si rimetteva in termini l'aggiudicatario, nella persona del sig. ratificando e Controparte_1 convalidando ad ogni effetto di legge, il versamento del saldo del prezzo dallo stesso effettuato in data 04.07.2018, allorquando era già scaduto il termine di novanta gg. fissato dal bando di vendita, nonché – per il principio della 'nullità riflessa', il conseguente decreto di trasferimento depositato in data 07.09.2018' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “a) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
b) nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
769/2025, per le esposte motivazioni;
c) in via gradata, rigettare ogni avversa domanda, perché irrituale, pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto, per le esposte motivazioni;
d) condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 769/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione promosso da , e dall' Parte_1 Parte_2
, ex art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso spiegato il 30 ottobre 2020 nel Parte_3 procedimento espropriativo immobiliare n. 94/2009 per impugnare il decreto del 5 luglio
2018, con il quale il giudice dell'esecuzione aveva rimesso l'aggiudicatario CP_1 nel termine per il versamento della differenza del prezzo degli immobili
[...]
2 pignorati, e il conseguente decreto di trasferimento del 7 settembre 2018, così provvedeva:
1) dichiarava il difetto di legittimazione ad agire in capo agli opponenti;
2) condannava gli opponenti alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i e l' con Pt_1 Pt_3 Parte_3 atto di citazione notificato il 3 aprile 2025, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, sia l' , ancorché dichiarata Parte_3 fallita con sentenza del 10/14 dicembre 2020, sia i suoi soci avevano conservato la legittimazione ad impugnare gli atti del processo esecutivo, per avere il curatore espressamente manifestato disinteresse alla prosecuzione del giudizio oppositivo;
2) nel merito, l'opposizione era fondata, non essendo il giudice dell'esecuzione legittimato a rimettere l'aggiudicatario nel termine per il versamento della differenza del prezzo degli immobili pignorati, in ragione della sua perentorietà ed in assenza di cause di forza maggiore, e, di conseguenza, ad emanare il decreto di trasferimento, ex art. 586 c.p.c..
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 luglio 2025, il CP_1 contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è manifestamente inammissibile.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile, secondo il predetto criterio, solo dal giudice cui spetta la cognizione del gravame prescelto) e dalla qualificazione operata dalla parte istante.
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 618, commi 2 e 3, c.p.c., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr., ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3288).
Qualora, invece, le contestazioni della parte si configurino, nello stesso giudizio, in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e di opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., la sentenza, formalmente unica, contiene due
3 distinte decisioni, assoggettate rispettivamente all'appello e al ricorso per cassazione e, dunque, a due distinti regimi impugnatori (cfr., ex plurimis, Cass. 6 luglio 2006, n. 15376;
Cass. 27 agosto 2014, n. 18312; Cass. ord. 11 febbraio 2020, n. 3166).
Nel caso in cui il giudice adito non abbia fornito alcuna definizione certa all'opposizione proposta dalla parte – non potendo, a tal fine, assumere rilevanza la mera indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (cfr. Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. ord. 23 aprile 2024, n. 10868), per essere, invece, necessaria l'enunciazione delle motivazioni per le quali l'azione di cognizione sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un'altra –, la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione ai fini della valutazione non solo del merito, ma anche della stessa ammissibilità del gravame
(cfr., ex plurimis, Cass. 3 giugno 1996, n. 5081; Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21683; Cass. 26 maggio 2017, n. 13381).
Non avendo il Tribunale di Nocera Inferiore qualificato l'opposizione proposta dai e dall' avverso il decreto del 5 luglio 2018, con il quale il Pt_1 Parte_3 giudice dell'esecuzione aveva rimesso l'aggiudicatario nel termine per il versamento della differenza del prezzo degli immobili pignorati (lotti n. 1 e n. 2), ed il conseguente decreto di trasferimento del 7 settembre 2018, il suo inquadramento normativo deve essere effettuato dall'adita Corte d'Appello, non senza precisare che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua valutazione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., ex plurimis, Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 14 novembre 2011, n. 23794; Cass. 7 gennaio 2016, n. 118;
Cass. ord. 14 marzo 2019, n. 7322).
Ciò posto, la domanda spiegata dai e dall' con ricorso Pt_1 Parte_3 depositato il 30 ottobre 2020 nel procedimento espropriativo immobiliare n. 94/2009 e, a seguito dell'assegnazione del termine perentorio per l'introduzione della fase di merito del giudizio, con citazione notificata il 4 marzo 2021, è giuridicamente qualificabile, alla luce della causa petendi e del petitum, non come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., non involgendo in alcun modo l'an exequendum, id est il diritto del creditore pignorante e di quelli intervenuti di procedere ad espropriazione
4 forzata, ma come opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c., giacché esclusivamente diretta a censurare i suddetti provvedimenti del giudice dell'esecuzione (cfr., ex plurimis, Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass. 3 agosto 2005,
n. 16262; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047).
Ne deriva che l'appello è inammissibile, atteso che avverso la sentenza n. 769/2025 del
Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale è stata decisa un'opposizione chiaramente sussumibile nell'archetipo normativo dell'art. 617, comma 2, c.p.c., i e l' Pt_1 [...]
avrebbero dovuto interporre, quale unico mezzo di gravame, il ricorso per Parte_3 cassazione, a norma degli artt. 618, comma 2, c.p.c. e 111 Cost..
L'inammissibilità dell'appello ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude, rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi della potestas iudicandi, li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest'ultima la vera ragione della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n.
24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. ord. 16 giugno 2020, n. 11675).
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), comporta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna dei e dell' alla refusione delle Pt_1 Parte_3 spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione del prezzo di aggiudicazione e di trasferimento degli immobili staggiti (cfr., ex plurimis, Cass. 24 maggio 2006, n. 12354; Cass. ord. 3 dicembre
2021, n. 38370; Cass. 6 dicembre 2022, n. 35878), ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal in complessivi euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 1.900,00 CP_1 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale
5 occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , e dalla “ avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
769/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 3 aprile 2025, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna , e l' , in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 solidale, alla refusione, in favore di delle spese del secondo grado Controparte_1 del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.900,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro
2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 dell' . Parte_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
6
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 4 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 513/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, al corso Parte_1
M. Pagano, n. 21, cod. fisc. , , nata a C.F._1 Parte_2
Sarno il 7 dicembre 1984, residente in [...], al corso M. Pagano, n. 21, cod. fisc. , “ , con sede in Roccapiemonte, C.F._2 Parte_3 piazza Amendola, n. 7, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., sig.ra , rappresentati e difesi, dapprima, in virtù di Parte_4 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Marrazzo e, di seguito, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. Renato
D'Isa, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliano;
appellanti-opponenti
E nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Roccapiemonte, alla via S. Gargiulo, n. 62, cod. fisc. , C.F._3 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Carmela Novaldi e Lorenzo Bocchino ed elettivamente domicilia in Giffoni
Valle Piana, alla via D. Beneventano, n. 12;
1 appellato-opposto
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 769/2025 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da appello) – “- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 769/2025 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Civile, …, nell'ambito del giudizio
R.G. n. 1366/2021, pubblicata in data 04.03.2025, notificata in data 05.03.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - 'accogliere l'appello e, per gli effetti, dichiarare nullo, annullare e revocare l'ordinanza pronunciata in data 05.07.2018 di revoca del provvedimento del 28.06.2018, con la quale si rimetteva in termini l'aggiudicatario, nella persona del sig. ratificando e Controparte_1 convalidando ad ogni effetto di legge, il versamento del saldo del prezzo dallo stesso effettuato in data 04.07.2018, allorquando era già scaduto il termine di novanta gg. fissato dal bando di vendita, nonché – per il principio della 'nullità riflessa', il conseguente decreto di trasferimento depositato in data 07.09.2018' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “a) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
b) nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
769/2025, per le esposte motivazioni;
c) in via gradata, rigettare ogni avversa domanda, perché irrituale, pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto, per le esposte motivazioni;
d) condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 769/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione promosso da , e dall' Parte_1 Parte_2
, ex art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso spiegato il 30 ottobre 2020 nel Parte_3 procedimento espropriativo immobiliare n. 94/2009 per impugnare il decreto del 5 luglio
2018, con il quale il giudice dell'esecuzione aveva rimesso l'aggiudicatario CP_1 nel termine per il versamento della differenza del prezzo degli immobili
[...]
2 pignorati, e il conseguente decreto di trasferimento del 7 settembre 2018, così provvedeva:
1) dichiarava il difetto di legittimazione ad agire in capo agli opponenti;
2) condannava gli opponenti alla refusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello i e l' con Pt_1 Pt_3 Parte_3 atto di citazione notificato il 3 aprile 2025, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, sia l' , ancorché dichiarata Parte_3 fallita con sentenza del 10/14 dicembre 2020, sia i suoi soci avevano conservato la legittimazione ad impugnare gli atti del processo esecutivo, per avere il curatore espressamente manifestato disinteresse alla prosecuzione del giudizio oppositivo;
2) nel merito, l'opposizione era fondata, non essendo il giudice dell'esecuzione legittimato a rimettere l'aggiudicatario nel termine per il versamento della differenza del prezzo degli immobili pignorati, in ragione della sua perentorietà ed in assenza di cause di forza maggiore, e, di conseguenza, ad emanare il decreto di trasferimento, ex art. 586 c.p.c..
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 luglio 2025, il CP_1 contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è manifestamente inammissibile.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile, secondo il predetto criterio, solo dal giudice cui spetta la cognizione del gravame prescelto) e dalla qualificazione operata dalla parte istante.
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 618, commi 2 e 3, c.p.c., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr., ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3288).
Qualora, invece, le contestazioni della parte si configurino, nello stesso giudizio, in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e di opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., la sentenza, formalmente unica, contiene due
3 distinte decisioni, assoggettate rispettivamente all'appello e al ricorso per cassazione e, dunque, a due distinti regimi impugnatori (cfr., ex plurimis, Cass. 6 luglio 2006, n. 15376;
Cass. 27 agosto 2014, n. 18312; Cass. ord. 11 febbraio 2020, n. 3166).
Nel caso in cui il giudice adito non abbia fornito alcuna definizione certa all'opposizione proposta dalla parte – non potendo, a tal fine, assumere rilevanza la mera indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (cfr. Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404; Cass. ord. 23 aprile 2024, n. 10868), per essere, invece, necessaria l'enunciazione delle motivazioni per le quali l'azione di cognizione sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un'altra –, la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione ai fini della valutazione non solo del merito, ma anche della stessa ammissibilità del gravame
(cfr., ex plurimis, Cass. 3 giugno 1996, n. 5081; Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21683; Cass. 26 maggio 2017, n. 13381).
Non avendo il Tribunale di Nocera Inferiore qualificato l'opposizione proposta dai e dall' avverso il decreto del 5 luglio 2018, con il quale il Pt_1 Parte_3 giudice dell'esecuzione aveva rimesso l'aggiudicatario nel termine per il versamento della differenza del prezzo degli immobili pignorati (lotti n. 1 e n. 2), ed il conseguente decreto di trasferimento del 7 settembre 2018, il suo inquadramento normativo deve essere effettuato dall'adita Corte d'Appello, non senza precisare che il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua valutazione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., ex plurimis, Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 14 novembre 2011, n. 23794; Cass. 7 gennaio 2016, n. 118;
Cass. ord. 14 marzo 2019, n. 7322).
Ciò posto, la domanda spiegata dai e dall' con ricorso Pt_1 Parte_3 depositato il 30 ottobre 2020 nel procedimento espropriativo immobiliare n. 94/2009 e, a seguito dell'assegnazione del termine perentorio per l'introduzione della fase di merito del giudizio, con citazione notificata il 4 marzo 2021, è giuridicamente qualificabile, alla luce della causa petendi e del petitum, non come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., non involgendo in alcun modo l'an exequendum, id est il diritto del creditore pignorante e di quelli intervenuti di procedere ad espropriazione
4 forzata, ma come opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, comma 2, c.p.c., giacché esclusivamente diretta a censurare i suddetti provvedimenti del giudice dell'esecuzione (cfr., ex plurimis, Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass. 3 agosto 2005,
n. 16262; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047).
Ne deriva che l'appello è inammissibile, atteso che avverso la sentenza n. 769/2025 del
Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale è stata decisa un'opposizione chiaramente sussumibile nell'archetipo normativo dell'art. 617, comma 2, c.p.c., i e l' Pt_1 [...]
avrebbero dovuto interporre, quale unico mezzo di gravame, il ricorso per Parte_3 cassazione, a norma degli artt. 618, comma 2, c.p.c. e 111 Cost..
L'inammissibilità dell'appello ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude, rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi della potestas iudicandi, li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest'ultima la vera ragione della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n.
24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. ord. 16 giugno 2020, n. 11675).
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), comporta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., la condanna dei e dell' alla refusione delle Pt_1 Parte_3 spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione del prezzo di aggiudicazione e di trasferimento degli immobili staggiti (cfr., ex plurimis, Cass. 24 maggio 2006, n. 12354; Cass. ord. 3 dicembre
2021, n. 38370; Cass. 6 dicembre 2022, n. 35878), ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal in complessivi euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 1.900,00 CP_1 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale
5 occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , e dalla “ avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
769/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 3 aprile 2025, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna , e l' , in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 solidale, alla refusione, in favore di delle spese del secondo grado Controparte_1 del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.900,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro
2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 dell' . Parte_3
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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