Art. 19. Commissariamento 1. In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di impossibilita' a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', e' nominato, secondo la previsione dell' articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il commissario puo' rimanere in carica un massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati nei modi previsti dal presente regolamento gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell' articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 .
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
2. Il commissario puo' rimanere in carica un massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati nei modi previsti dal presente regolamento gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell' articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 .
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".