TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33652/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33652/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1
presente personalmente l'avv. PACI LUCA e per il
[...] Controparte_1 l'avv. CORREALE EUGENIO ANTONIO e l'avv. Tononi
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,18 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33652/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PACI LUCA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via E. De Amicis n. 45 20123 presso il difensore avv. PACI LUCA CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORREALE Controparte_1 P.IVA_1
EUGENIO ANTONIO elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A presso il difensore avv. CP_1
CORREALE EUGENIO ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
con il quale ha convenuto in giudizio il sito in , via Stoppani n. 10, per sentire accogliere le CP_1 CP_1
seguenti conclusioni: “-) In via preliminare: ordinare la sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata. -)
Nel merito: a) dichiarare illegittima e/o invalida e/o nulla e/o annullabile, e quindi annullare e/o dichiarare priva di
effetti, la delibera impugnata;
b) accertare e dichiarare comunque il diritto dell'attrice alla creazione ed al
mantenimento in essere della bocca di lupo de qua;
c) accertato e dichiarato il diritto dell'attrice a vedersi
rimborsate le spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale della vertenza, nonché quelle relative al
procedimento di mediazione, condannare il convenuto a pagare alla SI.ra la somma di € 2.454,38 o Pt_1
quella diversa somma minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia in esito alla espletanda istruttoria,
anche, per quanto necessario e/o opportuno, con valutazione equitativa, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284
co. 1 c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed ex art. 1284 co. 4 c.c. da tale domanda al soddisfo, oltre
rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese di lite sia del giudizio di merito sia [compatibilmente con la
decisione del punto c)] del procedimento di mediazione, aumentate del rimborso forfetario, del CP e dell'IVA
come per legge”.
pagina 3 di 11 Si costituiva regolarmente in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. CP_1
dichiarare improcedibile la domanda attorea ai sensi del D.L.gs 28/2010; b. in subordine, respingere la
avversaria istanza di sospensiva e le avversarie domande: l'istanza perché inammissibile in quanto priva dei
presupposti di rito e perché infondata, le domande sostanziali poiché inammissibili (quanto alla duplicata
richiesta di liquidazione delle spese, in particolare di quelle mediatorie) e poiché infondate, mandando quindi il
assolto da ogni pretesa. c. In via riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1168 1131 c.c. comunque, CP_1
anche in via ordinaria si chiede: - che il sia reintegrato nel possesso del piano di calpestio del cortile CP_1
e degli altri enti che l'attrice ha unilateralmente attratto nel suo possesso, ovvero che sia disposta la
manutenzione del possesso esercitato dal e violato da controparte nella tarda primavera del 2023, CP_1
con le consequenziali pronunce volte al ripristino delle parti comuni;
- in subordine, si chiede ch in sede di
ordinaria cognizione sia ordinato all'attrice di provvedere alla eliminazione delle opere descritte nella narrativa
della comparsa di risposta, con integrale ripristino delle cose comuni. Si chiede emettersi ordinanza ex art. 614
bis cpc per l'eventuale inottemperanza all'emanando provvedimento, determinando la misura della sanzione
giornaliera, che il convenuto indica in € 100,00. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA CPA come
per legge”.
Stante l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ne veniva disposta l'introduzione entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento e veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti per il 1.7.2024.
Dato atto dell'esito negativo della mediazione e depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della udienza di prima comparizione delle parti, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, chiedendo: “-) In via
preliminare: ordinare la sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata. -) Nel merito: rigettate tutte le
domande ed eccezioni formulate dal convenuto, in quanto infondate in fatto ed in diritto, a) dichiarare illegittima
e/o invalida e/o nulla e/o annullabile, e quindi annullare e/o dichiarare priva di effetti, la delibera impugnata;
b)
accertare e dichiarare comunque il diritto dell'attrice alla creazione ed al mantenimento in essere della bocca di
pagina 4 di 11 lupo de qua;
c) accertato e dichiarato il diritto dell'attrice a vedersi rimborsate le spese di assistenza legale per la
fase stragiudiziale della vertenza, nonché quelle relative ai due procedimenti di mediazione, condannare il
convenuto a pagare alla SI.ra la somma di € 4.973,20 o quella diversa somma minore o maggiore che Pt_1
dovesse risultare di giustizia in esito alla espletata istruttoria, anche, per quanto necessario e/o opportuno, con
valutazione equitativa, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed
ex art. 1284 co. 4 c.c. da tale domanda al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese di lite
sia del giudizio di merito sia [compatibilmente con la decisione del punto c] dei procedimenti di mediazione,
aumentate del rimborso forfetario, del CP e dell'IVA come per legge”.
Parte convenuta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, chiedendo: “a.
respingere la avversaria istanza di sospensiva e le avversarie domande: l'istanza perché inammissibile in quanto
priva dei presupposti di rito e perché infondata, le domande sostanziali poiché inammissibili (quanto alla
duplicata richiesta di liquidazione delle spese, in particolare di quelle mediatore) e poiché infondate, mandando
quindi il condominio assolto da ogni pretesa. b. in via riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1168 1131 c.c.
comunque, anche in via ordinaria si chiede: - che il sia reintegrato nel possesso del piano di CP_1
calpestio del cortile e degli altri enti che l'attrice ha unilateralmente attratto nel suo possesso, ovvero che sia
disposta la manutenzione del possesso esercitato dal e violato da controparte nella tarda primavera CP_1
del 2023, con le consequenziali pronunce volte al ripristino delle parti comuni;
- in subordine, si chiede ch in
sede di ordinaria cognizione sia ordinato all'attrice di provvedere alla eliminazione delle opere descritte nella
narrativa della comparsa di risposta, con integrale ripristino delle cose comuni. Si chiede emettersi ordinanza ex
art. 614 bis cpc per l'eventuale inottemperanza all'emanando provvedimento, determinando la misura della
sanzione giornaliera, che il convenuto indica in € 100,00. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA
CPA come per legge”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione con termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 17.4.2025 in esito alla discussione, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo in data 20.2.2024, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
pagina 5 di 11 Nel merito, parte attrice lamenta la illegittimità della delibera dell'assemblea condominiale resa in data 6.7.2023
(alla quale risultava assente) con la quale l'assemblea disponeva che fosse chiesto a parte attrice il ripristino del precedente stato del cortile, così negando implicitamente il diritto della attrice alla richiesta trasformazione della finestrella già presente nella sua unità immobiliare in bocca di lupo e chiedendo espressamente il ripristino dello stato dei luoghi.
Il convenuto deduce la legittimità della delibera lamentando che i lavori eseguiti da parte attrice CP_1
hanno comportano una innovazione non autorizzata atteso che l'attrice, oltre ad alterare la destinazione di una porzione del cortile comune e del sottosuolo -impedendo agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il proprio diritto- avrebbe occupato una apprezzabile porzione del sottosuolo comune e del piano di calpestio del cortile comune e avrebbe intaccato il muro perimetrale comune, in violazione anche del regolamento condominiale .
E' pacifico in atti e non contestato che :
- Parte attrice è proprietaria di una unità immobiliare (di categoria C2) posta al piano seminterrato del convenuto;
CP_1
- il convenuto è composto da tre immobili seminterrati confinanti con il cortile interno, tutti CP_1
dotati di bocche di lupo (in tutto tredici) per l'aereazione e per l'illuminazione dei locali con finestra con griglia esterna;
- il condominio è dotato di un regolamento condominiale la cui efficacia e validità non è contestata e quindi è opponibile a parte attrice
- l'art. 5 del regolamento prevede che “I singoli proprietari non potranno intraprendere alcuna opera che modifichi l'architettura esterna del fabbricato e delle parti comuni della casa in modo da alterare l'originaria architettonica del fabbricato. Ogni condomino potrà ristrutturare le proprie unità immobiliari,
creando anche nuovi servizi igienici con facoltà di allacciarsi gratuitamente alle colonne di scarico”.
- parte attrice ha eseguito lavori nella sua unità immobiliare tra i quali a. allargamento della preesistente finestrella trasformandola in un varco definita da parte attrice bocca di lupo b realizzazione in corrispondenza del piano di calpestio del cortile ed adiacente al sopradetto varco\bocca di lupo di una griglia metallica pagina 6 di 11 - parte attrice non ha chiesto alcuna autorizzazione per la realizzazione di dette opere
- l'assemblea del convenuto riunitasi in data 6.7.2023 al punto 4 dell'odg ha deliberato CP_1
“l'assemblea chiede il ripristino del precedente stato del cortile”
Vi è contrasto tra le parti in merito alla qualificazione dei lavori eseguiti da parte attrice, posto che:
- Parte attrice assume che la trasformazione della finestrella in bocca di lupo si è resa necessaria al fine di garantire al proprio immobile l'apporto di una giusta quantità di luce e di aria, facendo un uso particolare e più
intenso della cosa comune nei limiti di quanto previsto dall'art. 1102, comma primo, c.c. posto che la modifica realizzata non si sarebbe posta in contrasto né con l'utilizzo generale del cortile né con l'utilizzo CP_2
particolare dello stesso in quanto a) non sarebbe stato impedito agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa comune, b) non vi sarebbe stata alcuna alterazione della destinazione della cosa comune, avendo la bocca di lupo comportato la modifica di una minima porzione della pavimentazione del cortile (circa 1 CP_2
mq), senza togliere alcuno spazio calpestabile né aria né luce alle altre unità immobiliari.
- Il convenuto afferma che i lavori eseguiti da parte attrice debbano essere qualificati come CP_1
innovazioni ex art 1120 c.c. non autorizzate poiché la realizzazione dei manufatti ( trasformazione finestrella in bocca di lupo e realizzazione di griglia sul piano del calpestio), oltre ad alterare la destinazione di una porzione del cortile comune e del sottosuolo -impedendo agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il proprio diritto- avrebbe occupato una apprezzabile porzione del sottosuolo comune e del piano di calpestio del cortile comune e avrebbe intaccato il muro perimetrale comune, e ciò in spregio alle disposizioni del regolamento condominiale .
Come noto deve considerarsi innovazione, agli effetti dell'art. 1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria;
il relativo accertamento costituisce un'indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sostenuta da corretta e congrua motivazione.(Cass 35957\21)
A ciò si aggiunga che:
- le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione,
pagina 7 di 11 mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., dirette a ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
sotto il profilo soggettivo, poi, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, nelle quali non rileva un interesse generale, bensì quello del singolo condomino al cui perseguimento sono rivolte, con i limiti previsti dal citato art. 1102 c.c.(Cass. N. 4513\21)
- Non comporta esorbitanza dai limiti del potere conferito al condomino l'apertura di feritoie sul pavimento del cortile comune per dare luce ed area ai propri scantinati quando in concreto non risultino pregiudicati né la destinazione del cortile comune a svolgere la propria funzione di libero transito, illuminazione e attrazione nell'interesse collettivo né il pari uso degli altri condomini (da verificare con riguardo non già la sola porzione della cosa comune oggetto di modificazione frazionata nella sua unitarietà bensì a quest'ultima nella sua interezza) né infine il diritto di comproprietà degli altri condomini sul sottosuolo (cass 1378\1970)
Tenuto conto di quanto sopra in termini di diritto, deve evidenziarsi che:
- la fotografia sub doc 1 di parte attrice, non contestata da parte convenuta, conferma che il posizionamento della griglia a pavimento in prossimità della finestrella trasformata in bocca di lupo\varco di parte attrice è
identica in fattezza e posizionamento a quelle presenti sugli altri lati del cortile in prossimità delle altre bocche di lupo
-la fotografia sub doc. 23 e 27 di parte attrice , non contestate da parte convenuta, confermano che rispetto allo stato dei luoghi precedenti ai lavori, parte attrice ha realizzato all'interno dei suoi locali una finestra per dare maggiore luce al locale.
Consegue che è risultato provato che le opere eseguite dalla attrice, tese alla parziale occupazione del cortile,
non hanno alterato l'originaria funzione e destinazione del cortile ee del sottosuolo (che come detto ha la funzione sussidiaria di passaggio) ma sono state eseguite per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa.
Non trattandosi quindi di innovazioni di cui all'art. 1120 c.c.ma di opere eseguite ex art 1102 c.c. devono valutarsi i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. che, peraltro, non richiedono l'autorizzazione del condominio o dell'amministratore per la loro esecuzione.
pagina 8 di 11 L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando,
pertanto, un abuso la condotta del consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un CP_1
"volume tecnico" dell'edificio condominiale, mediante il collocamento in esso di attrezzature, funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale.(Cass 15705\17)
Per meglio dire “l'uso paritetico della cosa comune, che va tutela, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare (Cass.
n. 28111/ 2018 – Cass. n. 4617/ 2007). Ne consegue che, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass. n. 18038/ 2020 – Cass. n. 8808/ 2003).
Il relativo accertamento deve essere compiuto necessariamente dal giudice del merito con riguardo alla specificità del condominio negli edifici, caratterizzato dalla coesistenza di una comunione forzosa e di proprietà
esclusive che richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti al condominio e conseguentemente la verifica della compatibilità della modificazione con i diritti degli altri (Cass. n. 28025/ 2011
– Cass. n. 22092/ 2011; nel senso che per verificare se l'utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino sia legittimo ex art. 1102 c.c. e non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, occorre aver riguardo non tanto alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione (Cass. n. 14245/ 2014).
Va detto quindi che ad una attenta valutazione dello stato dei luoghi così come rappresentati dalle fotografie in atti (di cui parte convenuta non ha contestato la veridicità dello detto stato dei luoghi come ivi rappresentati)
-non si ravvisa alcuna lesione dell'uso potenziale spettante a tutti gli condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione attesa la realizzazione da parte di altri condomini di medesimi manufatti.
pagina 9 di 11 - la finzione del cortile non è compromessa rimanendo salva la sua funzione di piano di calpestio.
- non vi è in atti prova che i lavori eseguiti da parte attrice abbiano che alterato l'originaria architettonica del fabbricato come prescritto dal regolamento all'art. 5
Con la conseguenza che devono ritenersi legittimi i lavori eseguiti da parte attrice nei limiti di cui all'art. 1102 c.c.
e che detti lavori non necessitavano di autorizzazione alcuna da parte dell'assemblea.
Ciò posto e considerato, atteso che “Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma va altresì evidenziato che tale sindacato del Giudice deve riguardare il riscontro della legittimità:
tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889/2001; Cass. n. 19457/2005), nel caso in esame deve essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale di richiedere a parte attrice il ripristino dei luoghi, posto che si tratta, come detto, di opere legittime e eseguite nei limiti di cui all'art. 1102 c.c.
Va quindi dichiarata la nullità della delibera del 6.7.2023 punto 4 dell'odg .
Per quanto sopra, ogni altra domanda anche riconvenzionale, come svolta da parte convenuta , ed eccezione sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della materia trattata e dell'attiva processuale svolta e delle mediazioni svolte di cui si ritiene di liquidare il compenso solo per quella svolta dopo l'eccezione di parte convenuta .
Sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigettata, assorbita o disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede, come in motivazione:
pagina 10 di 11 - dichiara nulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 6.7.2023 punto 4 dell'odg CP_1
come in motivazione
-rigetta ogni altra domanda
- Condanna parte convenuta a corrispondere alla attrice le spese di lite che liquida in €.8.000,00 per compensi anche di mediazione, €.545 per anticipazioni, oltre oneri di legge.
-Sentenza immediatamente esecutiva
Milano 17.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33652/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1
presente personalmente l'avv. PACI LUCA e per il
[...] Controparte_1 l'avv. CORREALE EUGENIO ANTONIO e l'avv. Tononi
Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,18 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33652/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PACI LUCA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via E. De Amicis n. 45 20123 presso il difensore avv. PACI LUCA CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORREALE Controparte_1 P.IVA_1
EUGENIO ANTONIO elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A presso il difensore avv. CP_1
CORREALE EUGENIO ANTONIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
con il quale ha convenuto in giudizio il sito in , via Stoppani n. 10, per sentire accogliere le CP_1 CP_1
seguenti conclusioni: “-) In via preliminare: ordinare la sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata. -)
Nel merito: a) dichiarare illegittima e/o invalida e/o nulla e/o annullabile, e quindi annullare e/o dichiarare priva di
effetti, la delibera impugnata;
b) accertare e dichiarare comunque il diritto dell'attrice alla creazione ed al
mantenimento in essere della bocca di lupo de qua;
c) accertato e dichiarato il diritto dell'attrice a vedersi
rimborsate le spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale della vertenza, nonché quelle relative al
procedimento di mediazione, condannare il convenuto a pagare alla SI.ra la somma di € 2.454,38 o Pt_1
quella diversa somma minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia in esito alla espletanda istruttoria,
anche, per quanto necessario e/o opportuno, con valutazione equitativa, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284
co. 1 c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed ex art. 1284 co. 4 c.c. da tale domanda al soddisfo, oltre
rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese di lite sia del giudizio di merito sia [compatibilmente con la
decisione del punto c)] del procedimento di mediazione, aumentate del rimborso forfetario, del CP e dell'IVA
come per legge”.
pagina 3 di 11 Si costituiva regolarmente in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. CP_1
dichiarare improcedibile la domanda attorea ai sensi del D.L.gs 28/2010; b. in subordine, respingere la
avversaria istanza di sospensiva e le avversarie domande: l'istanza perché inammissibile in quanto priva dei
presupposti di rito e perché infondata, le domande sostanziali poiché inammissibili (quanto alla duplicata
richiesta di liquidazione delle spese, in particolare di quelle mediatorie) e poiché infondate, mandando quindi il
assolto da ogni pretesa. c. In via riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1168 1131 c.c. comunque, CP_1
anche in via ordinaria si chiede: - che il sia reintegrato nel possesso del piano di calpestio del cortile CP_1
e degli altri enti che l'attrice ha unilateralmente attratto nel suo possesso, ovvero che sia disposta la
manutenzione del possesso esercitato dal e violato da controparte nella tarda primavera del 2023, CP_1
con le consequenziali pronunce volte al ripristino delle parti comuni;
- in subordine, si chiede ch in sede di
ordinaria cognizione sia ordinato all'attrice di provvedere alla eliminazione delle opere descritte nella narrativa
della comparsa di risposta, con integrale ripristino delle cose comuni. Si chiede emettersi ordinanza ex art. 614
bis cpc per l'eventuale inottemperanza all'emanando provvedimento, determinando la misura della sanzione
giornaliera, che il convenuto indica in € 100,00. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA CPA come
per legge”.
Stante l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ne veniva disposta l'introduzione entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento e veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti per il 1.7.2024.
Dato atto dell'esito negativo della mediazione e depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della udienza di prima comparizione delle parti, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, chiedendo: “-) In via
preliminare: ordinare la sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata. -) Nel merito: rigettate tutte le
domande ed eccezioni formulate dal convenuto, in quanto infondate in fatto ed in diritto, a) dichiarare illegittima
e/o invalida e/o nulla e/o annullabile, e quindi annullare e/o dichiarare priva di effetti, la delibera impugnata;
b)
accertare e dichiarare comunque il diritto dell'attrice alla creazione ed al mantenimento in essere della bocca di
pagina 4 di 11 lupo de qua;
c) accertato e dichiarato il diritto dell'attrice a vedersi rimborsate le spese di assistenza legale per la
fase stragiudiziale della vertenza, nonché quelle relative ai due procedimenti di mediazione, condannare il
convenuto a pagare alla SI.ra la somma di € 4.973,20 o quella diversa somma minore o maggiore che Pt_1
dovesse risultare di giustizia in esito alla espletata istruttoria, anche, per quanto necessario e/o opportuno, con
valutazione equitativa, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed
ex art. 1284 co. 4 c.c. da tale domanda al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese di lite
sia del giudizio di merito sia [compatibilmente con la decisione del punto c] dei procedimenti di mediazione,
aumentate del rimborso forfetario, del CP e dell'IVA come per legge”.
Parte convenuta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, chiedendo: “a.
respingere la avversaria istanza di sospensiva e le avversarie domande: l'istanza perché inammissibile in quanto
priva dei presupposti di rito e perché infondata, le domande sostanziali poiché inammissibili (quanto alla
duplicata richiesta di liquidazione delle spese, in particolare di quelle mediatore) e poiché infondate, mandando
quindi il condominio assolto da ogni pretesa. b. in via riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1168 1131 c.c.
comunque, anche in via ordinaria si chiede: - che il sia reintegrato nel possesso del piano di CP_1
calpestio del cortile e degli altri enti che l'attrice ha unilateralmente attratto nel suo possesso, ovvero che sia
disposta la manutenzione del possesso esercitato dal e violato da controparte nella tarda primavera CP_1
del 2023, con le consequenziali pronunce volte al ripristino delle parti comuni;
- in subordine, si chiede ch in
sede di ordinaria cognizione sia ordinato all'attrice di provvedere alla eliminazione delle opere descritte nella
narrativa della comparsa di risposta, con integrale ripristino delle cose comuni. Si chiede emettersi ordinanza ex
art. 614 bis cpc per l'eventuale inottemperanza all'emanando provvedimento, determinando la misura della
sanzione giornaliera, che il convenuto indica in € 100,00. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA
CPA come per legge”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione con termine per il deposito di brevi note conclusive.
All'udienza del 17.4.2025 in esito alla discussione, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo in data 20.2.2024, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
pagina 5 di 11 Nel merito, parte attrice lamenta la illegittimità della delibera dell'assemblea condominiale resa in data 6.7.2023
(alla quale risultava assente) con la quale l'assemblea disponeva che fosse chiesto a parte attrice il ripristino del precedente stato del cortile, così negando implicitamente il diritto della attrice alla richiesta trasformazione della finestrella già presente nella sua unità immobiliare in bocca di lupo e chiedendo espressamente il ripristino dello stato dei luoghi.
Il convenuto deduce la legittimità della delibera lamentando che i lavori eseguiti da parte attrice CP_1
hanno comportano una innovazione non autorizzata atteso che l'attrice, oltre ad alterare la destinazione di una porzione del cortile comune e del sottosuolo -impedendo agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il proprio diritto- avrebbe occupato una apprezzabile porzione del sottosuolo comune e del piano di calpestio del cortile comune e avrebbe intaccato il muro perimetrale comune, in violazione anche del regolamento condominiale .
E' pacifico in atti e non contestato che :
- Parte attrice è proprietaria di una unità immobiliare (di categoria C2) posta al piano seminterrato del convenuto;
CP_1
- il convenuto è composto da tre immobili seminterrati confinanti con il cortile interno, tutti CP_1
dotati di bocche di lupo (in tutto tredici) per l'aereazione e per l'illuminazione dei locali con finestra con griglia esterna;
- il condominio è dotato di un regolamento condominiale la cui efficacia e validità non è contestata e quindi è opponibile a parte attrice
- l'art. 5 del regolamento prevede che “I singoli proprietari non potranno intraprendere alcuna opera che modifichi l'architettura esterna del fabbricato e delle parti comuni della casa in modo da alterare l'originaria architettonica del fabbricato. Ogni condomino potrà ristrutturare le proprie unità immobiliari,
creando anche nuovi servizi igienici con facoltà di allacciarsi gratuitamente alle colonne di scarico”.
- parte attrice ha eseguito lavori nella sua unità immobiliare tra i quali a. allargamento della preesistente finestrella trasformandola in un varco definita da parte attrice bocca di lupo b realizzazione in corrispondenza del piano di calpestio del cortile ed adiacente al sopradetto varco\bocca di lupo di una griglia metallica pagina 6 di 11 - parte attrice non ha chiesto alcuna autorizzazione per la realizzazione di dette opere
- l'assemblea del convenuto riunitasi in data 6.7.2023 al punto 4 dell'odg ha deliberato CP_1
“l'assemblea chiede il ripristino del precedente stato del cortile”
Vi è contrasto tra le parti in merito alla qualificazione dei lavori eseguiti da parte attrice, posto che:
- Parte attrice assume che la trasformazione della finestrella in bocca di lupo si è resa necessaria al fine di garantire al proprio immobile l'apporto di una giusta quantità di luce e di aria, facendo un uso particolare e più
intenso della cosa comune nei limiti di quanto previsto dall'art. 1102, comma primo, c.c. posto che la modifica realizzata non si sarebbe posta in contrasto né con l'utilizzo generale del cortile né con l'utilizzo CP_2
particolare dello stesso in quanto a) non sarebbe stato impedito agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa comune, b) non vi sarebbe stata alcuna alterazione della destinazione della cosa comune, avendo la bocca di lupo comportato la modifica di una minima porzione della pavimentazione del cortile (circa 1 CP_2
mq), senza togliere alcuno spazio calpestabile né aria né luce alle altre unità immobiliari.
- Il convenuto afferma che i lavori eseguiti da parte attrice debbano essere qualificati come CP_1
innovazioni ex art 1120 c.c. non autorizzate poiché la realizzazione dei manufatti ( trasformazione finestrella in bocca di lupo e realizzazione di griglia sul piano del calpestio), oltre ad alterare la destinazione di una porzione del cortile comune e del sottosuolo -impedendo agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il proprio diritto- avrebbe occupato una apprezzabile porzione del sottosuolo comune e del piano di calpestio del cortile comune e avrebbe intaccato il muro perimetrale comune, e ciò in spregio alle disposizioni del regolamento condominiale .
Come noto deve considerarsi innovazione, agli effetti dell'art. 1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria;
il relativo accertamento costituisce un'indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sostenuta da corretta e congrua motivazione.(Cass 35957\21)
A ciò si aggiunga che:
- le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione,
pagina 7 di 11 mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., dirette a ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
sotto il profilo soggettivo, poi, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, nelle quali non rileva un interesse generale, bensì quello del singolo condomino al cui perseguimento sono rivolte, con i limiti previsti dal citato art. 1102 c.c.(Cass. N. 4513\21)
- Non comporta esorbitanza dai limiti del potere conferito al condomino l'apertura di feritoie sul pavimento del cortile comune per dare luce ed area ai propri scantinati quando in concreto non risultino pregiudicati né la destinazione del cortile comune a svolgere la propria funzione di libero transito, illuminazione e attrazione nell'interesse collettivo né il pari uso degli altri condomini (da verificare con riguardo non già la sola porzione della cosa comune oggetto di modificazione frazionata nella sua unitarietà bensì a quest'ultima nella sua interezza) né infine il diritto di comproprietà degli altri condomini sul sottosuolo (cass 1378\1970)
Tenuto conto di quanto sopra in termini di diritto, deve evidenziarsi che:
- la fotografia sub doc 1 di parte attrice, non contestata da parte convenuta, conferma che il posizionamento della griglia a pavimento in prossimità della finestrella trasformata in bocca di lupo\varco di parte attrice è
identica in fattezza e posizionamento a quelle presenti sugli altri lati del cortile in prossimità delle altre bocche di lupo
-la fotografia sub doc. 23 e 27 di parte attrice , non contestate da parte convenuta, confermano che rispetto allo stato dei luoghi precedenti ai lavori, parte attrice ha realizzato all'interno dei suoi locali una finestra per dare maggiore luce al locale.
Consegue che è risultato provato che le opere eseguite dalla attrice, tese alla parziale occupazione del cortile,
non hanno alterato l'originaria funzione e destinazione del cortile ee del sottosuolo (che come detto ha la funzione sussidiaria di passaggio) ma sono state eseguite per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa.
Non trattandosi quindi di innovazioni di cui all'art. 1120 c.c.ma di opere eseguite ex art 1102 c.c. devono valutarsi i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. che, peraltro, non richiedono l'autorizzazione del condominio o dell'amministratore per la loro esecuzione.
pagina 8 di 11 L'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto, configurando,
pertanto, un abuso la condotta del consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un CP_1
"volume tecnico" dell'edificio condominiale, mediante il collocamento in esso di attrezzature, funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale.(Cass 15705\17)
Per meglio dire “l'uso paritetico della cosa comune, che va tutela, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare (Cass.
n. 28111/ 2018 – Cass. n. 4617/ 2007). Ne consegue che, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass. n. 18038/ 2020 – Cass. n. 8808/ 2003).
Il relativo accertamento deve essere compiuto necessariamente dal giudice del merito con riguardo alla specificità del condominio negli edifici, caratterizzato dalla coesistenza di una comunione forzosa e di proprietà
esclusive che richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti al condominio e conseguentemente la verifica della compatibilità della modificazione con i diritti degli altri (Cass. n. 28025/ 2011
– Cass. n. 22092/ 2011; nel senso che per verificare se l'utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino sia legittimo ex art. 1102 c.c. e non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, occorre aver riguardo non tanto alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione (Cass. n. 14245/ 2014).
Va detto quindi che ad una attenta valutazione dello stato dei luoghi così come rappresentati dalle fotografie in atti (di cui parte convenuta non ha contestato la veridicità dello detto stato dei luoghi come ivi rappresentati)
-non si ravvisa alcuna lesione dell'uso potenziale spettante a tutti gli condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione attesa la realizzazione da parte di altri condomini di medesimi manufatti.
pagina 9 di 11 - la finzione del cortile non è compromessa rimanendo salva la sua funzione di piano di calpestio.
- non vi è in atti prova che i lavori eseguiti da parte attrice abbiano che alterato l'originaria architettonica del fabbricato come prescritto dal regolamento all'art. 5
Con la conseguenza che devono ritenersi legittimi i lavori eseguiti da parte attrice nei limiti di cui all'art. 1102 c.c.
e che detti lavori non necessitavano di autorizzazione alcuna da parte dell'assemblea.
Ciò posto e considerato, atteso che “Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma va altresì evidenziato che tale sindacato del Giudice deve riguardare il riscontro della legittimità:
tale riscontro, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, trattandosi, in tal caso, di stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante (Cass. n. 5889/2001; Cass. n. 19457/2005), nel caso in esame deve essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale di richiedere a parte attrice il ripristino dei luoghi, posto che si tratta, come detto, di opere legittime e eseguite nei limiti di cui all'art. 1102 c.c.
Va quindi dichiarata la nullità della delibera del 6.7.2023 punto 4 dell'odg .
Per quanto sopra, ogni altra domanda anche riconvenzionale, come svolta da parte convenuta , ed eccezione sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della materia trattata e dell'attiva processuale svolta e delle mediazioni svolte di cui si ritiene di liquidare il compenso solo per quella svolta dopo l'eccezione di parte convenuta .
Sentenza esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigettata, assorbita o disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede, come in motivazione:
pagina 10 di 11 - dichiara nulla la delibera resa dall'assemblea del convenuto in data 6.7.2023 punto 4 dell'odg CP_1
come in motivazione
-rigetta ogni altra domanda
- Condanna parte convenuta a corrispondere alla attrice le spese di lite che liquida in €.8.000,00 per compensi anche di mediazione, €.545 per anticipazioni, oltre oneri di legge.
-Sentenza immediatamente esecutiva
Milano 17.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 11 di 11