Art. 2.
La presente legge avra' effetto dal deposito delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente, presso il Segretariato della Societa' delle Nazioni, da parte dell'Italia e di almeno un altro Stato, membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 26 aprile 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE
Grandi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
La presente legge avra' effetto dal deposito delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente, presso il Segretariato della Societa' delle Nazioni, da parte dell'Italia e di almeno un altro Stato, membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 26 aprile 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE
Grandi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.