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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
LU IN, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2826/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1027/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220006360960001 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020220006360960001 emessa dall'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro per mancata notifica dell'Avviso di liquidazione sotteso alla cartella, nonché per ulteriori vizi della stessa.
In primo grado si costituiva AD non si costituiva l'agenzia che non era stata citata.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso annullando la cartella non risultando provata la notificazione dell'atto presupposto.
Rispetto alla decisione proponevano appello AD e ZI
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato Invero, è possibile la produzione di nuovi documenti in appello perché la Corte
Costituzionale con Sentenza numero 36 del 2025. Ha dichiarato la illegittimità costituzionale del divieto di produzione di nuovi documenti in appello ove il divieto deve ritenersi esteso ai procedimenti iscritti prime del 4 gennaio del 2024. Con queste premesse deve apprezzarsi che l'atto prodromico alla cartella impugnata è stato tempestivamente e legittimamente notificato per come si evince dalla documentazione prodotta dalle appellanti. In considerazione della produzione avvenuta solo in appello spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata conferma la cartella impugnata con il ricorso introduttivo, spese compensate. .
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
LU IN, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2826/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1027/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220006360960001 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020220006360960001 emessa dall'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro per mancata notifica dell'Avviso di liquidazione sotteso alla cartella, nonché per ulteriori vizi della stessa.
In primo grado si costituiva AD non si costituiva l'agenzia che non era stata citata.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso annullando la cartella non risultando provata la notificazione dell'atto presupposto.
Rispetto alla decisione proponevano appello AD e ZI
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato Invero, è possibile la produzione di nuovi documenti in appello perché la Corte
Costituzionale con Sentenza numero 36 del 2025. Ha dichiarato la illegittimità costituzionale del divieto di produzione di nuovi documenti in appello ove il divieto deve ritenersi esteso ai procedimenti iscritti prime del 4 gennaio del 2024. Con queste premesse deve apprezzarsi che l'atto prodromico alla cartella impugnata è stato tempestivamente e legittimamente notificato per come si evince dalla documentazione prodotta dalle appellanti. In considerazione della produzione avvenuta solo in appello spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata conferma la cartella impugnata con il ricorso introduttivo, spese compensate. .