Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 30/01/2026, n. 1351
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di legittimazione attiva per rinuncia all'eredità

    Il giudice osserva che la ricorrente ha depositato la rinuncia all'eredità, e in base alla giurisprudenza, chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, impedendo retroattivamente l'assunzione di responsabilità per i debiti ereditari. L'ufficio erra nel richiamare l'art. 525 c.c. sulla ritrattazione della rinuncia, mentre avrebbe potuto agire ex art. 524 c.c. facendosi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante per soddisfare il proprio credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 30/01/2026, n. 1351
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1351
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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