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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 30/01/2026, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1351/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1506/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F402766 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 880/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato nei suoi confronti quale erede del de cuius
Nominativo_1 deceduto il Data morte_1. La stessa chiedeva che l'atto fosse annullato per carenza di legittimazione attiva avendo rinunciato all'eredità del defunto come da atto notarile registrato il giorno 08.08.2023. Sul punto richiamava giurisprudenza di vertice che aveva ritenuto nullo la pretesa avanzata nei confronti dell' erede rinunciatario Concludeva per accoglimento del ricorso Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del difensore che si dichiara anticipatario e distrattario.
L'ufficio nel costituirsi , riteneva non condivisibile la doglianza di parte ricorrente poichè seppure era vero che l'art. 521 c.c. dispone che “… chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”, a mente dell'art. 525 c.c. la ricorrente avrebbe potuto revocare la rinunzia fino a quando il diritto di accettare non era prescritto ovvero nel termine dei dieci anni. Pertanto non potendo l'azione erariale essere sospesa per tale lasso di tempo, riteneva che il ricorso dovesse essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice come il ricorso sia fondato e vada accolto
Nel caso in esame la ricorrente ha depositato agli atti la sua rinuncia all'eredità del defunto a cui l'accertamento si riferisce, pertanto, sulla base della costante giurisprudenza di vertice è ormai pacifico il principio in base ala quale in caso di rinuncia all'eredità il soggetto è come se non fosse mai stato chiamato, con la conseguenza che per effetto della rinuncia viene impedita retroattivamente l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte dell'asse ereditario. Ciò comporta che il chiamato all'eredità che vi ha rinunciato non può essere mai considerato erede, neppure nell'arco temporale che intercorre tra l'apertura della successione e la propria rinuncia. ( ex multis Cass. ord 37064/22).
Erra l'ufficio nel richiamare la disposizione dell'art 525 cc che disciplina il caso della ritrattazione della rinuncia all'eredità, perché essendo l'agenzia delle entrate creditore della rinunziante al più potrebbe agire a mente dell'art 524 cc facendosi autorizzare dal GO ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo fine di soddisfare il suo credito sui beni ereditari entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla rinunzia.
Con tale rimedio, l'agenzia quale creditore del rinunziante non acquista la qualità di eredi né tale qualità è acquistata dal rinunciante, ma la stessa potrebbe soddisfare il proprio credito erariale qualora l'eredità presentasse un attivo .
In conclusione il ricorso è fondato e va accolto. Condanna agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.150,00 oltre oneri e accessori come per legge, rimborso del
Cu da distrarsi a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso Condanna agenzia entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€1.150.00 oltre oneri e accessori se dovuti per legge da distrarsi a favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario, oltre rimborso del Cu Cosi deciso in Roma il 28.1.2026 Il giudice D.ssa Roberta Pia Rita
Papa
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1506/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F402766 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 880/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato nei suoi confronti quale erede del de cuius
Nominativo_1 deceduto il Data morte_1. La stessa chiedeva che l'atto fosse annullato per carenza di legittimazione attiva avendo rinunciato all'eredità del defunto come da atto notarile registrato il giorno 08.08.2023. Sul punto richiamava giurisprudenza di vertice che aveva ritenuto nullo la pretesa avanzata nei confronti dell' erede rinunciatario Concludeva per accoglimento del ricorso Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del difensore che si dichiara anticipatario e distrattario.
L'ufficio nel costituirsi , riteneva non condivisibile la doglianza di parte ricorrente poichè seppure era vero che l'art. 521 c.c. dispone che “… chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”, a mente dell'art. 525 c.c. la ricorrente avrebbe potuto revocare la rinunzia fino a quando il diritto di accettare non era prescritto ovvero nel termine dei dieci anni. Pertanto non potendo l'azione erariale essere sospesa per tale lasso di tempo, riteneva che il ricorso dovesse essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice come il ricorso sia fondato e vada accolto
Nel caso in esame la ricorrente ha depositato agli atti la sua rinuncia all'eredità del defunto a cui l'accertamento si riferisce, pertanto, sulla base della costante giurisprudenza di vertice è ormai pacifico il principio in base ala quale in caso di rinuncia all'eredità il soggetto è come se non fosse mai stato chiamato, con la conseguenza che per effetto della rinuncia viene impedita retroattivamente l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte dell'asse ereditario. Ciò comporta che il chiamato all'eredità che vi ha rinunciato non può essere mai considerato erede, neppure nell'arco temporale che intercorre tra l'apertura della successione e la propria rinuncia. ( ex multis Cass. ord 37064/22).
Erra l'ufficio nel richiamare la disposizione dell'art 525 cc che disciplina il caso della ritrattazione della rinuncia all'eredità, perché essendo l'agenzia delle entrate creditore della rinunziante al più potrebbe agire a mente dell'art 524 cc facendosi autorizzare dal GO ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo fine di soddisfare il suo credito sui beni ereditari entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla rinunzia.
Con tale rimedio, l'agenzia quale creditore del rinunziante non acquista la qualità di eredi né tale qualità è acquistata dal rinunciante, ma la stessa potrebbe soddisfare il proprio credito erariale qualora l'eredità presentasse un attivo .
In conclusione il ricorso è fondato e va accolto. Condanna agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.150,00 oltre oneri e accessori come per legge, rimborso del
Cu da distrarsi a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso Condanna agenzia entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€1.150.00 oltre oneri e accessori se dovuti per legge da distrarsi a favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario, oltre rimborso del Cu Cosi deciso in Roma il 28.1.2026 Il giudice D.ssa Roberta Pia Rita
Papa