Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RG 430 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n. REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica
Leasing
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao
Nella causa iscritta al n. 430/2025 vertente tra con sede in Piazza Salimbeni n. 3, Parte_1 Pt_1 iscritta nel Registro delle Imprese di al n. stesso numero di codice Pt_1 P.IVA_1 fiscale rappresentata e difesa dell'Avv. Alessandro Fantini (C.F. , C.F._1 giusta procura rilasciata su foglio separato ma congiunto materialmente e telematicamente al ricorso RICORRENTE CONTRO
(C.F. e P.IV , con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in 56031 Bientina (PI), Via delle Croci n. 31, Stradario 30100, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. Controparte_2
, residente in [...] C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE Ha pronunciato, la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 DECIES c.p.c. depositato in data 27 febbraio 2025 Parte_1
ha convenuto davanti al Tribunale di Siena
[...] Controparte_3 e formulato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria;
preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria descritto in narrativa: 1) condannare la società (C.F. e Controparte_1 P.IV , con sede legale in 56031 Bientina (PI), Via delle Croci n. 31, P.IVA_2 Stradario 30100, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. , residente in [...], Controparte_2 C.F._2 per le causali di cui in narrativa, all'immediato rilascio ed alla riconsegna a favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero Parte_1 ad un di lei delegato, dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1404806/001, ossia: l'Immobile ad uso ufficio sito nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), Via Enzo Ferrari n. 90, censito al Catasto Urbano di detto Comune al Foglio 40, Particella 1163, Sub. 12, Categoria A/10, Piano T-1-2 ed al Foglio 40, Particella 1163, Subalterno 7, Categoria C/6, Piano S1, il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott. del 30.09.2010, Repertorio n. 6906 e Raccolta n. 3603, Persona_1 registrato a Pisa il 05.10.2010 al n. 7349/IT, libero da cose e da persone, in buono stato manutentivo;
2) condannare la società (C.F. e P.IV Controparte_1
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[...] C.F._2 causali di cui in narrativa, al pagamento a favore della ricorrente Parte_1 dell'importo di € 52.570,55, oltre ulteriori indennità da ritardata
[...] riconsegna dell'Immobile dal febbraio 2025 fino all'effettiva riconsegna dell'Immobile, libero da persone e cose, oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo, ovvero, in via subordinata, al pagamento della diversa somma che sarà determinata, ovvero ritenuta di giustizia, in ogni caso fino alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose. 3) Condannare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., la società
[...]
(C.F. e P.IV , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2 56031 Bientina (PI), Via delle Croci n. 31, Stradario 30100, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Sig. (C.F. , Controparte_2 C.F._2 residente in [...], al pagamento a favore di
[...]
di una somma di denaro, da determinarsi tenuto conto del Parte_1 pregiudizio patito e patiendo dalla ricorrente, per ogni violazione al provvedimento richiesto e comunque per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.
A fondamento della domanda assumeva che - Con contratto sottoscritto in data 30.09.2010, contraddistinto dal n. 1404806/001, Controparte_4 concedeva in locazione finanziaria alla società , Controparte_1 l'immobile ad uso ufficio sito nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), Via Enzo Ferrari n. 90. – che A fronte del mancato pagamento di numerosi canoni di leasing da parte dell'Utilizzatrice, BMPS, con comunicazione del 09.07.2018, procedeva a risolvere il Cont suddetto contratto di leasing. – che perciò depositava ricorso per decreto ingiuntivo che veniva emesso al numero 917/2024, R.G. 2325/2024 in data 09.12.2024 dal Tribunale di Siena, con il quale si condannava la debitrice principale, al pagamento dell'importo pari ad € 67.147,36, oltre interessi moratori e spese legali del procedimento monitorio, oltre accessori di legge, decreto non opposto e divenuto esecutivo. – che la resistente perdurava nella detenzione dell'immobile.
Non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1 La causa era quindi rimessa in decisione all'udienza cartolare del 29 maggio 2025.
1.La domanda di risoluzione del contratto di leasing, di rilascio dell'immobile e pagamento di canoni e indennità. La domanda è ND . In presenza del mancato pagamento del canone locatizio si giustifica l'esercizio del diritto potestativo - attribuito contrattualmente alla concedente - di determinare unilateralmente ed automaticamente la risoluzione anticipata del contratto. Prevede, infatti, l'art. 17 delle condizioni generali di contratto – “l'Utilizzatore, in ogni caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, La TE ha diritto di invocare, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione anticipata della locazione finanziaria, senza necessità di alcun preavviso o costituzione in mora, qualora l'Utilizzatore non adempia tempestivamente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto: (…) pagamento alle scadenze previste del corrispettivo periodico (art. 3 condizioni generali); sarà tenuto a riconsegnare immediatamente i beni oggetto del contratto alla TE con le modalità indicate all'art. 13 delle condizioni generali di contratto…”);Da ciò consegue l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art.1456 cpc del rapporto di locazione finanziaria in corso tra le parti, e, conseguentemente, del diritto della locatrice ad ottenere dalla utilizzatrice, il rilascio del compendio immobiliare concesso in leasing, libero da cose e persone.
2. Deve altresì essere accolta – sulla base della documentazione allegata- la domanda di condanna, ex art. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing, al pagamento di un'indennità pari ad € complessivi 52.570,55. La resistente sarà altresì tenuta a corrispondere, a titolo di indennità di occupazione senza titolo l'importo mensile di € 665,45 oltre iva dal febbraio 2025 fino all'effettiva riconsegna dell'Immobile, libero da persone e cose, oltre interessi legali dal dovuto fino
Pagina 2 al saldo.
3. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 614 bis c.p.c. neppure in relazione all'obbligo di restituzione dell'immobile, essendo già stata ritenuta come dovuta l'indennità, per l'occupazione senza titolo, nella misura del canone, fino al rilascio, così che non appare equa l'adozione di ulteriore strumento di deterrenza, tenendo conto della finalità della misura e in mancanza di specifici elementi (se non quello genericamente dedotto della destinazione dell'immobile alla collocazione sul mercato) sul danno arrecato dalla mancata restituzione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate, in favore della ricorrente, sulla base del valore della domanda, per fase di studio, introduttiva e decisoria al minimo per l'ultima fase in considerazione dell'attività processuale svolta sono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il tribunale di Siena come sopra composto così provvede: 1)Accertata la risoluzione del contratto di leasing inter partes condanna
[...]
(C.F. e P.IV , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2 56031 Bientina (PI), Via delle Croci n. 31, Stradario 30100, in persona del legale rappresentante pro-tempore all'immediato rilascio ed alla riconsegna a favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero ad un di lei CP_5 delegato, la porzione immobiliare ad uso ufficio sito nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI), Via Enzo Ferrari n. 90, censito al Catasto Urbano di detto Comune al Foglio 40, Particella 1163, Sub. 12, Categoria A/10, Piano T-1-2 ed al Foglio 40, Particella 1163, Subalterno 7, Categoria C/6, Piano S1, il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott. del 30.09.2010, Repertorio n. Persona_1 6906 e Raccolta n. 3603, registrato a Pisa il 05.10.2010 al n. 7349/IT, libero da cose e da persone, in buono stato manutentivo;
2) (C.F. e P.IV , con sede legale in CP_1 Controparte_1 P.IVA_2 56031 Bientina (PI), Via delle Croci n. 31, Stradario 30100, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento a favore di dell'importo di Controparte_5
€ 52.570,55, oltre IV, nonché al pagamento quale indennità di occupazione senza titolo di € 665,45, oltre iva interessi moratori, da febbraio 2025 fino al giorno dell'effettiva riconsegna dell'Immobile, libero da persone e cose.
3) Rigetta l'istanza ex art. 614 bis c.p.c.
4) Pone a carico della parte resistente il pagamento delle spese processuali liquidate in € 6.306,00 per compenso ed €545,00 per spese, oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge.
Così deciso in Siena, in data 29 maggio 2025.
Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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