TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11089 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4809/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale – contratto di trasporto TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Nazareno Parte_1
Barattolo, come da procura in atti;
ATTRICE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Cuomo, come da CP_1 procura in atti;
CONVENUTA NONCHE'
, con sede in Milano alla Via Ignazio Controparte_2
Gardella n. 2, indirizzo pec:
Email_1
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 9.02.2023 la Parte_1 esponeva di operare nel campo dei trasporti merci su strada nonché per via d'acqua a livello comunitario e che tale attività viene svolta in proprio e/o per il tramite della di cui la detiene il 70 % delle CP_1 Parte_1 quote sociali, e che si occupa del trasporto con propria autonomia organizzativa e con il proprio personale dipendente, nella qualità di subvettore trasportatore. Allegava che in data 14.4.2020 la ebbe Parte_1 ad incaricare la di prelevare dai magazzini AIA S.p.A. siti in CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 IS IZ (Vr) un quantitativo di 16.238,24 Kg di merce surgelata, e di trasportare tale merce fino a Malta, presso la società , Controparte_3 destinataria finale del trasporto. Nello specifico, come da lettera di incarico trasmessa dalla società istante alla convenuta, la presa in carico della merca sarebbe dovuta avvenire in data 15.4.20 presso il magazzino del mittente AIA, per poi procedere con l'imbarco del semirimorchio frigo contenente la merce su nave Tirrenia presso il Porto di Genova. Il trasporto inoltre, stanti le caratteristiche della merce ad uso alimentare, sarebbe dovuto avvenire con il mantenimento costante della temperatura di – 20°. In data 15.4.2020 pertanto la ebbe a procedere come da istruzioni, e, tramite l'utilizzo CP_1 dell'autocarro Iveco tg. FN240JC e del semirimorchio frigo tg. AF47022, al ritiro della merce presso il magazzino del mittente come da indicazioni. Tuttavia, alle prime ore del giorno 16.4.2020, il conducente del predetto veicolo rilevava un malfunzionamento del sistema del gruppo frigorifero del semirimorchio e, pertanto, conduceva il mezzo presso le officine CP_4
specializzate nella manutenzione di macchine e mezzi refrigeratrici, al
[...] fine di effettuare le dovute operazioni di rirpristino del sistema frigo e riprendere il trasporto. All'esito delle dovute verifiche, l'Officina Truck CP_4 effettuava i lavori di manutenzione e ripristino del mezzo come da fattura
[...]
233/2020, tenendo il semirimorchio sotto controllo ed osservazione per un giorno intero fino al 17.4.2020, quando consegnava nuovamente il mezzo alla per il prosieguo del trasporto. In data 17.4.2020, dunque, il CP_1 semirimorchio tg. AF47022 si imbarcava sulla nave Tirrenia per giungere finalmente a destinazione in Malta presso la società in data Controparte_3
20.4.2020. Senonchè, giunto a destinazione il carico, il destinatario maltese apponeva delle riserve sul CMR2, segnalando il perimento e la conseguente necessità di distruzione di un quantitativo di merce pari a 5.140 Kg, a causa dell'innalzamento della temperatura del frigo (del semirimorchio) che dai – 20° prescritti per il trasporto di tale tipologia di beni risultava essere aumentata fino a giungere ad un livello compreso fra i – 8° ed i – 11°, con conseguente inidoneità al consumo umano e relativo perimento della merce trasportata per un valore pari ad € 20.492,89 comprensivi di spese di smaltimento e spese per il trasferimento della merce al centro raccolta. Successivamente, alla luce di tali contestazioni e riserve, nonché delle spese da essa sostenute per le causali di cui innanzi, la Controparte_3
Trasmetteva alla la nota di debito n. 242/2020, con la quale Parte_1 addebitava all'istante società i predetti costi per la somma complessiva di € 20.492,89. la al fine di estinguere il predetto debito con la Parte_1
$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ CP_5 p. 2/8 , concordava con quest'ultima una compensazione fra il Controparte_3 predetto debito ed i futuri crediti scaturenti dai successivi ordini effettuati dalla società maltese, detraendo diversi importi dalle fatture successivamente emesse. L'attrice evidenziava che la fattura in questione, così come la successiva n. 334/2020 veniva emessa a carico della e non della Parte_1
esclusivamente per policies fiscali interne alle due società attesi i CP_1 rapporti di partecipazione sociale intercorrenti tra le due società. In data 23.4.2020 il semirimorchio frigo tg. AF47022 rientrava in Italia, ed a questo punto veniva nuovamente sottoposto a controlli presso l' Controparte_6
ove i tecnici incaricati riscontravano effettivamente un malfunzionamento
[...] della valvola limitatrice ad aspirazione compressa dell'impianto frigo, che aveva determinato l'innalzamento della temperatura come contestato dalla Nello specifico, come si evince dal report rilevatore della Controparte_3 temperatura del semirimorchio frigo prodotto in atti, l'innalzamento della temperatura all'interno della cella isometrica si sarebbe verificato a bordo della nave Tirrenia, ed in particolare in data 19.4.2020, momento a partire dal quale si è avuto un apprezzabile aumento dei gradi centigradi addirittura fino a raggiungere i -5.4 °. La aggiungeva di avere più volte Parte_1 richiesto alla il pagamento della somma di € 20.492,84 a titolo CP_1 di risarcimento dei danni da essa patiti in conseguenza del sopra descritto evento, derivante dal palese inadempimento al contratto di trasporto con essa società stipulato, ma la non aveva corrisposto nulla a titolo di CP_1 indennizzo. Per tali motivi l'attrice conveniva in giudizio la CP_1 chiedendo al giudice di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società convenuta rispetto al contratto di trasporto e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 20.492,84 oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2001 dalla data dell'inadempimento (20.4.20) fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento al richiamato contratto di trasporto. Costituitasi in giudizio, la confermava i fatti come dedotti CP_1 dall'attrice e deduceva che al momento del sinistro occorso, nonché della richiesta di risarcimento ricevuta da era assicurata per la CP_7 responsabilità civile del vettore stradale per i danni alle merci trasportate con la società assicuratrice in virtù della polizza Controparte_2
n.481.81.200111, stipulata con decorrenza dalle ore 24 del 18.10.2019 alle ore 24 del 18.10.2020, i cui premi erano stati regolarmente versati da essa società assicurata. Evidenziava che la polizza garantiva l'assicurata per
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 quanto questa fosse tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdite o avarie alle merci trasportate. In particolare, esaminando il contenuto della predetta polizza, appare evidente come il sinistro oggetto di causa, rientrava pacificamente ed integralmente nel rischio garantito a termini di polizza, operando quest'ultima sia con riferimento ai trasporti terrestri che a quelli marittimi, e sia in caso di trasporto per conto proprio nonché in quello per conto terzi. Allegava di aver prontamente denunziato alla compagnia assicuratrice, a mezzo mail e pre il tramite del proprio Broker assicurativo ApogeoBroker l'avversa richiesta risarcitoria, giunta da in data Pt_1
22.4.2020 successivamente agli addebiti operati da al fine di CP_3 consentire alla nominare un perito a seguito delle Controparte_2 riserve apposte dalla società maltese. Invero, anche il giorno precedente la precisava di aver comunicato a mezzo mail al proprio assicuratore la CP_1 necessità di procedere con un'apertura sinistro a seguito delle contestazioni del destinatario maltese. Allo stesso modo, in data 14.2.23 la CP_1 provvedeva a comunicare al proprio assicuratore a mezzo pec di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione da parte di . Ebbene, Pt_1 nonostante la abbia sempre adempiuto agli obblighi di avviso CP_1 scaturenti dalla polizza e dal codice civile, l'assicuratore non si era mai adoperato al fine di prestare la dovuta garanzia ex contractu pattuita, osservando anzi un comportamento del tutto contrario ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c. Invero la provvide ad aprire il sinistro, denegando Controparte_2 tuttavia illegittimamente l'operatività della polizza sulla base di asserzioni infondate e prive di qualsivoglia riscontro documentale. In particolare, il perito nominato dalla Compagnia, aveva concluso per la mancata indennizzabilità del danno osservando che “il danno alla merce non fosse imputabile alla rottura/malfunzionamento del gruppo frigo occorso nella tratta interno Italia…..bensì nella successiva tratta marittima”. Per tali motivi la chiedeva al giudice di voler provvedere al fine di consentire la CP_1 chiamata in causa della perché, in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda attorea, la stessa fosse condannata a manlevarla da ogni avversa pretesa risarcitoria e quindi a rimborsare ad essa società convenuta tutte le somme che quest'ultima dovesse essere tenuta a corrispondere a , anche per rivalutazione, interessi e spese, oltre Pt_1 rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento al materiale rimborso.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 La non si costituiva in giudizio, sebbene Controparte_2 ritualmente citata in giudizio con pec in data 22.06.2023, per cui il giudice ne dichiarava la contumacia. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della abbondante documentazione prodotta, ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove dichiarative, il giudice fissava l'udienza per la decisione della causa e all'esito della stessa la causa veniva decisa. La domanda dell'attrice e quella di manleva della convenuta sono fondate e vanno pertanto accolte. Riguardo all'inadempimento contrattuale della l'attrice ha CP_1 prodotto tutta la documentazione relativa alla vicenda, tra cui la lettera di incarico alla convenuta con le precise istruzioni per l'esecuzione del trasporto, tra cui l'indicazione della temperatura di – 20 gradi centigradi alla quale dovevano stare i prodotti surgelati oggetto di trasporto da Verona a Malta. D'altra parte il subvettore ha ammesso la sua CP_1 responsabilità in ordine alla cattiva esecuzione del trasporto, dovuto all'inidoneità del semirimorchio frigo utilizzato, che evidentemente, per essere di vecchia immatricolazione e non manutenuto efficacemente, non aveva funzionato a dovere durante il viaggio, determinando il deterioramento di parte del prodotto surgelato, destinato al consumo umano e quindi obbligatoriamente da tenere alla temperatura indicata nella lettera di incarico. L'attrice ha provato con documenti (lettera incarico a Pt_1 CP_1 documenti di imbarco su nave Tirrenia, fattura n. 233 del 20.4.20 CP_4
[...
CMR con riserve apposte da , fattura EW AG & Controparte_3
Sons Ltd., Fattura Wasteserv Malta Ltd;
corrispondenza tra e Pt_1
, copia delle contabili dei bonifici effettuati da a Controparte_3 CP_3
fattura n. 34/2020 dati rilevatore temperatura del CP_8 Controparte_4 semirimorchio frigo, richiste di risarcimento e costituzione in mora da Pt_1
a i fatti costitutivi della domanda risarcitoria e il danno
[...] CP_1 subito, come addebitato dalla committente del trasporto e dall'attrice anche contabilizzato in bilancio. La convenuta va dunque condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 20.492,84 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannosa (20.04.2020) fino all'effettivo soddisfo. Riguardo alla chiamata in causa della
[...] da parte della convenuta detta assicurata ha Controparte_2 CP_1 provato la validità, efficacia e operatività del contratto assicurativo,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 segnatamente in relazione al sinistro verificatosi. Ha prodotto la corrispondenza intercorsa con la compagnia assicurativa, dalla quale risulta che alla stessa fu denunciato tempestivamente il sinistro, tanto che la
[...] aprì la pratica di indennizzo, la istruì, ma poi non provvide a CP_2 corrispondere alla assicurata l'indennizzo dovuto. Non vi è dubbio, infatti, che il sinistro avvenne successivamente all'imbarco e pertanto si applicano le clausole contrattuali che prevedono la copertura del rischio deperimento merce in caso di trasporto marittimo. Innanzi tutto alla “Sezione I – Responsabilità Vettoriale” viene richiamata espressamente la clausola n. 1/RCV2006 denominata “Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in Regime CMR”, la quale recita all'art. 2 “L'assicurazione vale per tutti i trasporti effettuati entro i limiti dell'UE….è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati”. La successiva clausola n. 9/RCV2006, denominata “Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi”, espressamente afferma all'art. 1 che “l'assicurazione copre, in parziale deroga a quanto disposto dall'art. 20 lett. d), la responsabilità dell'assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi”. Il successivo art. 2 della predetta clausola poi, specificando l'oggetto della garanzia, dispone che “La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a: a) guasto o rottura accidentale dell'impiano frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso”. Ancora alla sezione I di polizza, la clausola n. 10/RCV2006 denominata
“Assicurazione della responsabilità per merci deperibili con autocarri isotermici e non dotati di impianti frigorifero – Trasporto con camion frigo – Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi”, prevede all'art. 1 “Oggetto dell'assicurazione”, che
“l'assicurazione copre, in parziale deroga a quanto disposto dall'art. 20 lett. d), la responsabilità dell'assicurato nei trasporti merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi”, ribadendo all'art. 2 che “la responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a: a) guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso”. La Sezione II di polizza rubricata
“Danni per conto”, afferma all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – che “sono a carico della società assicuratrice le perdite ed i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a cagione di guasto e/o arresto accidentali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 dell'impianto frigorifero, durante il trasporto con automezzi frigorifero”. All'interno della medesima sezione, è contenta poi la clausola di assicurazione per merci deperibili (mezzi terzi), il cui art. 1 prevede che
“Sono a carico della società assicuratrice le perdite ed i danni materiali e diretti che le merci assicurate di natura deperibili possono subire dal momento che le stesse vengono poste sull'autocarro frigo vettore nel luogo di caricazione, fino al momento dello scarico a destino”. Nella Sezione II –
[...]
l'art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione – stabilisce che “La presente CP_9 sezione è operante per tutte le spedizioni di merci varie e deperibili….affidate alla contraente ed effettuate con autocarri di proprietà e/o di terzi sub- vettori…Le merci sono coperte durante il trasporto per via terrestre o con imbarco del veicolo su Nave Traghetto e/o Roll-On Roll/Off e durante le giacenze in transito”. Addirittura il successivo art. 3 enuclea una fattispecie di operatività della garanzia in deroga all'art. 1900 c.c., stabilendo che “In parziale deroga a quanto indicato alla lettera a) della clausola 83/01…….la presente garanzia deve intendersi estesa anche ai danni e/o perdite conseguenti a “Colpa grave” del contraente, nonché dolo e colpa grave dei rispettivi dipendenti del contraente” Infine, nella Sezione III – Norme Comuni alla sezione I e II – l'art. 2 specifica che “la polizza è valida per le spedizioni ed i trasporti effettuati nell'ambito dell'Unione Europea, isole comprese estesi i trasporti in traghetto e/o RO/RO sino a porti di Tunisia e Libia”. La compagnia assicurativa chiamata in causa va dunque condannata a manlevare la convenuta dalle conseguenze patrimoniali a questa sfavorevoli derivanti dalla presente decisione e quindi a rimborsare – o a tenere indenne – la convenuta per le somme che questa è tenuta a pagare all'attrice, ivi comprese le spese processuali. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 20.492,84 oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso (20.04.2020) fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 2) Condanna la chiamata in causa a manlevare la convenuta dalle conseguenze patrimoniali a questa sfavorevoli derivanti dalla presente decisione e quindi a rimborsare – o a tenere indenne – la convenuta per le somme che questa è tenuta a pagare all'attrice, ivi comprese le spese processuali
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
4) Condanna la chiamata in causa al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 28.11.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Nazareno Parte_1
Barattolo, come da procura in atti;
ATTRICE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Cuomo, come da CP_1 procura in atti;
CONVENUTA NONCHE'
, con sede in Milano alla Via Ignazio Controparte_2
Gardella n. 2, indirizzo pec:
Email_1
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 9.02.2023 la Parte_1 esponeva di operare nel campo dei trasporti merci su strada nonché per via d'acqua a livello comunitario e che tale attività viene svolta in proprio e/o per il tramite della di cui la detiene il 70 % delle CP_1 Parte_1 quote sociali, e che si occupa del trasporto con propria autonomia organizzativa e con il proprio personale dipendente, nella qualità di subvettore trasportatore. Allegava che in data 14.4.2020 la ebbe Parte_1 ad incaricare la di prelevare dai magazzini AIA S.p.A. siti in CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 IS IZ (Vr) un quantitativo di 16.238,24 Kg di merce surgelata, e di trasportare tale merce fino a Malta, presso la società , Controparte_3 destinataria finale del trasporto. Nello specifico, come da lettera di incarico trasmessa dalla società istante alla convenuta, la presa in carico della merca sarebbe dovuta avvenire in data 15.4.20 presso il magazzino del mittente AIA, per poi procedere con l'imbarco del semirimorchio frigo contenente la merce su nave Tirrenia presso il Porto di Genova. Il trasporto inoltre, stanti le caratteristiche della merce ad uso alimentare, sarebbe dovuto avvenire con il mantenimento costante della temperatura di – 20°. In data 15.4.2020 pertanto la ebbe a procedere come da istruzioni, e, tramite l'utilizzo CP_1 dell'autocarro Iveco tg. FN240JC e del semirimorchio frigo tg. AF47022, al ritiro della merce presso il magazzino del mittente come da indicazioni. Tuttavia, alle prime ore del giorno 16.4.2020, il conducente del predetto veicolo rilevava un malfunzionamento del sistema del gruppo frigorifero del semirimorchio e, pertanto, conduceva il mezzo presso le officine CP_4
specializzate nella manutenzione di macchine e mezzi refrigeratrici, al
[...] fine di effettuare le dovute operazioni di rirpristino del sistema frigo e riprendere il trasporto. All'esito delle dovute verifiche, l'Officina Truck CP_4 effettuava i lavori di manutenzione e ripristino del mezzo come da fattura
[...]
233/2020, tenendo il semirimorchio sotto controllo ed osservazione per un giorno intero fino al 17.4.2020, quando consegnava nuovamente il mezzo alla per il prosieguo del trasporto. In data 17.4.2020, dunque, il CP_1 semirimorchio tg. AF47022 si imbarcava sulla nave Tirrenia per giungere finalmente a destinazione in Malta presso la società in data Controparte_3
20.4.2020. Senonchè, giunto a destinazione il carico, il destinatario maltese apponeva delle riserve sul CMR2, segnalando il perimento e la conseguente necessità di distruzione di un quantitativo di merce pari a 5.140 Kg, a causa dell'innalzamento della temperatura del frigo (del semirimorchio) che dai – 20° prescritti per il trasporto di tale tipologia di beni risultava essere aumentata fino a giungere ad un livello compreso fra i – 8° ed i – 11°, con conseguente inidoneità al consumo umano e relativo perimento della merce trasportata per un valore pari ad € 20.492,89 comprensivi di spese di smaltimento e spese per il trasferimento della merce al centro raccolta. Successivamente, alla luce di tali contestazioni e riserve, nonché delle spese da essa sostenute per le causali di cui innanzi, la Controparte_3
Trasmetteva alla la nota di debito n. 242/2020, con la quale Parte_1 addebitava all'istante società i predetti costi per la somma complessiva di € 20.492,89. la al fine di estinguere il predetto debito con la Parte_1
$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ CP_5 p. 2/8 , concordava con quest'ultima una compensazione fra il Controparte_3 predetto debito ed i futuri crediti scaturenti dai successivi ordini effettuati dalla società maltese, detraendo diversi importi dalle fatture successivamente emesse. L'attrice evidenziava che la fattura in questione, così come la successiva n. 334/2020 veniva emessa a carico della e non della Parte_1
esclusivamente per policies fiscali interne alle due società attesi i CP_1 rapporti di partecipazione sociale intercorrenti tra le due società. In data 23.4.2020 il semirimorchio frigo tg. AF47022 rientrava in Italia, ed a questo punto veniva nuovamente sottoposto a controlli presso l' Controparte_6
ove i tecnici incaricati riscontravano effettivamente un malfunzionamento
[...] della valvola limitatrice ad aspirazione compressa dell'impianto frigo, che aveva determinato l'innalzamento della temperatura come contestato dalla Nello specifico, come si evince dal report rilevatore della Controparte_3 temperatura del semirimorchio frigo prodotto in atti, l'innalzamento della temperatura all'interno della cella isometrica si sarebbe verificato a bordo della nave Tirrenia, ed in particolare in data 19.4.2020, momento a partire dal quale si è avuto un apprezzabile aumento dei gradi centigradi addirittura fino a raggiungere i -5.4 °. La aggiungeva di avere più volte Parte_1 richiesto alla il pagamento della somma di € 20.492,84 a titolo CP_1 di risarcimento dei danni da essa patiti in conseguenza del sopra descritto evento, derivante dal palese inadempimento al contratto di trasporto con essa società stipulato, ma la non aveva corrisposto nulla a titolo di CP_1 indennizzo. Per tali motivi l'attrice conveniva in giudizio la CP_1 chiedendo al giudice di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società convenuta rispetto al contratto di trasporto e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 20.492,84 oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2001 dalla data dell'inadempimento (20.4.20) fino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento al richiamato contratto di trasporto. Costituitasi in giudizio, la confermava i fatti come dedotti CP_1 dall'attrice e deduceva che al momento del sinistro occorso, nonché della richiesta di risarcimento ricevuta da era assicurata per la CP_7 responsabilità civile del vettore stradale per i danni alle merci trasportate con la società assicuratrice in virtù della polizza Controparte_2
n.481.81.200111, stipulata con decorrenza dalle ore 24 del 18.10.2019 alle ore 24 del 18.10.2020, i cui premi erano stati regolarmente versati da essa società assicurata. Evidenziava che la polizza garantiva l'assicurata per
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 quanto questa fosse tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdite o avarie alle merci trasportate. In particolare, esaminando il contenuto della predetta polizza, appare evidente come il sinistro oggetto di causa, rientrava pacificamente ed integralmente nel rischio garantito a termini di polizza, operando quest'ultima sia con riferimento ai trasporti terrestri che a quelli marittimi, e sia in caso di trasporto per conto proprio nonché in quello per conto terzi. Allegava di aver prontamente denunziato alla compagnia assicuratrice, a mezzo mail e pre il tramite del proprio Broker assicurativo ApogeoBroker l'avversa richiesta risarcitoria, giunta da in data Pt_1
22.4.2020 successivamente agli addebiti operati da al fine di CP_3 consentire alla nominare un perito a seguito delle Controparte_2 riserve apposte dalla società maltese. Invero, anche il giorno precedente la precisava di aver comunicato a mezzo mail al proprio assicuratore la CP_1 necessità di procedere con un'apertura sinistro a seguito delle contestazioni del destinatario maltese. Allo stesso modo, in data 14.2.23 la CP_1 provvedeva a comunicare al proprio assicuratore a mezzo pec di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione da parte di . Ebbene, Pt_1 nonostante la abbia sempre adempiuto agli obblighi di avviso CP_1 scaturenti dalla polizza e dal codice civile, l'assicuratore non si era mai adoperato al fine di prestare la dovuta garanzia ex contractu pattuita, osservando anzi un comportamento del tutto contrario ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c. Invero la provvide ad aprire il sinistro, denegando Controparte_2 tuttavia illegittimamente l'operatività della polizza sulla base di asserzioni infondate e prive di qualsivoglia riscontro documentale. In particolare, il perito nominato dalla Compagnia, aveva concluso per la mancata indennizzabilità del danno osservando che “il danno alla merce non fosse imputabile alla rottura/malfunzionamento del gruppo frigo occorso nella tratta interno Italia…..bensì nella successiva tratta marittima”. Per tali motivi la chiedeva al giudice di voler provvedere al fine di consentire la CP_1 chiamata in causa della perché, in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda attorea, la stessa fosse condannata a manlevarla da ogni avversa pretesa risarcitoria e quindi a rimborsare ad essa società convenuta tutte le somme che quest'ultima dovesse essere tenuta a corrispondere a , anche per rivalutazione, interessi e spese, oltre Pt_1 rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento al materiale rimborso.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 La non si costituiva in giudizio, sebbene Controparte_2 ritualmente citata in giudizio con pec in data 22.06.2023, per cui il giudice ne dichiarava la contumacia. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della abbondante documentazione prodotta, ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove dichiarative, il giudice fissava l'udienza per la decisione della causa e all'esito della stessa la causa veniva decisa. La domanda dell'attrice e quella di manleva della convenuta sono fondate e vanno pertanto accolte. Riguardo all'inadempimento contrattuale della l'attrice ha CP_1 prodotto tutta la documentazione relativa alla vicenda, tra cui la lettera di incarico alla convenuta con le precise istruzioni per l'esecuzione del trasporto, tra cui l'indicazione della temperatura di – 20 gradi centigradi alla quale dovevano stare i prodotti surgelati oggetto di trasporto da Verona a Malta. D'altra parte il subvettore ha ammesso la sua CP_1 responsabilità in ordine alla cattiva esecuzione del trasporto, dovuto all'inidoneità del semirimorchio frigo utilizzato, che evidentemente, per essere di vecchia immatricolazione e non manutenuto efficacemente, non aveva funzionato a dovere durante il viaggio, determinando il deterioramento di parte del prodotto surgelato, destinato al consumo umano e quindi obbligatoriamente da tenere alla temperatura indicata nella lettera di incarico. L'attrice ha provato con documenti (lettera incarico a Pt_1 CP_1 documenti di imbarco su nave Tirrenia, fattura n. 233 del 20.4.20 CP_4
[...
CMR con riserve apposte da , fattura EW AG & Controparte_3
Sons Ltd., Fattura Wasteserv Malta Ltd;
corrispondenza tra e Pt_1
, copia delle contabili dei bonifici effettuati da a Controparte_3 CP_3
fattura n. 34/2020 dati rilevatore temperatura del CP_8 Controparte_4 semirimorchio frigo, richiste di risarcimento e costituzione in mora da Pt_1
a i fatti costitutivi della domanda risarcitoria e il danno
[...] CP_1 subito, come addebitato dalla committente del trasporto e dall'attrice anche contabilizzato in bilancio. La convenuta va dunque condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 20.492,84 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannosa (20.04.2020) fino all'effettivo soddisfo. Riguardo alla chiamata in causa della
[...] da parte della convenuta detta assicurata ha Controparte_2 CP_1 provato la validità, efficacia e operatività del contratto assicurativo,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 segnatamente in relazione al sinistro verificatosi. Ha prodotto la corrispondenza intercorsa con la compagnia assicurativa, dalla quale risulta che alla stessa fu denunciato tempestivamente il sinistro, tanto che la
[...] aprì la pratica di indennizzo, la istruì, ma poi non provvide a CP_2 corrispondere alla assicurata l'indennizzo dovuto. Non vi è dubbio, infatti, che il sinistro avvenne successivamente all'imbarco e pertanto si applicano le clausole contrattuali che prevedono la copertura del rischio deperimento merce in caso di trasporto marittimo. Innanzi tutto alla “Sezione I – Responsabilità Vettoriale” viene richiamata espressamente la clausola n. 1/RCV2006 denominata “Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in Regime CMR”, la quale recita all'art. 2 “L'assicurazione vale per tutti i trasporti effettuati entro i limiti dell'UE….è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati”. La successiva clausola n. 9/RCV2006, denominata “Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi”, espressamente afferma all'art. 1 che “l'assicurazione copre, in parziale deroga a quanto disposto dall'art. 20 lett. d), la responsabilità dell'assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi”. Il successivo art. 2 della predetta clausola poi, specificando l'oggetto della garanzia, dispone che “La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a: a) guasto o rottura accidentale dell'impiano frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso”. Ancora alla sezione I di polizza, la clausola n. 10/RCV2006 denominata
“Assicurazione della responsabilità per merci deperibili con autocarri isotermici e non dotati di impianti frigorifero – Trasporto con camion frigo – Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi”, prevede all'art. 1 “Oggetto dell'assicurazione”, che
“l'assicurazione copre, in parziale deroga a quanto disposto dall'art. 20 lett. d), la responsabilità dell'assicurato nei trasporti merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi”, ribadendo all'art. 2 che “la responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a: a) guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso”. La Sezione II di polizza rubricata
“Danni per conto”, afferma all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – che “sono a carico della società assicuratrice le perdite ed i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono a cagione di guasto e/o arresto accidentali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 dell'impianto frigorifero, durante il trasporto con automezzi frigorifero”. All'interno della medesima sezione, è contenta poi la clausola di assicurazione per merci deperibili (mezzi terzi), il cui art. 1 prevede che
“Sono a carico della società assicuratrice le perdite ed i danni materiali e diretti che le merci assicurate di natura deperibili possono subire dal momento che le stesse vengono poste sull'autocarro frigo vettore nel luogo di caricazione, fino al momento dello scarico a destino”. Nella Sezione II –
[...]
l'art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione – stabilisce che “La presente CP_9 sezione è operante per tutte le spedizioni di merci varie e deperibili….affidate alla contraente ed effettuate con autocarri di proprietà e/o di terzi sub- vettori…Le merci sono coperte durante il trasporto per via terrestre o con imbarco del veicolo su Nave Traghetto e/o Roll-On Roll/Off e durante le giacenze in transito”. Addirittura il successivo art. 3 enuclea una fattispecie di operatività della garanzia in deroga all'art. 1900 c.c., stabilendo che “In parziale deroga a quanto indicato alla lettera a) della clausola 83/01…….la presente garanzia deve intendersi estesa anche ai danni e/o perdite conseguenti a “Colpa grave” del contraente, nonché dolo e colpa grave dei rispettivi dipendenti del contraente” Infine, nella Sezione III – Norme Comuni alla sezione I e II – l'art. 2 specifica che “la polizza è valida per le spedizioni ed i trasporti effettuati nell'ambito dell'Unione Europea, isole comprese estesi i trasporti in traghetto e/o RO/RO sino a porti di Tunisia e Libia”. La compagnia assicurativa chiamata in causa va dunque condannata a manlevare la convenuta dalle conseguenze patrimoniali a questa sfavorevoli derivanti dalla presente decisione e quindi a rimborsare – o a tenere indenne – la convenuta per le somme che questa è tenuta a pagare all'attrice, ivi comprese le spese processuali. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 20.492,84 oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso (20.04.2020) fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 2) Condanna la chiamata in causa a manlevare la convenuta dalle conseguenze patrimoniali a questa sfavorevoli derivanti dalla presente decisione e quindi a rimborsare – o a tenere indenne – la convenuta per le somme che questa è tenuta a pagare all'attrice, ivi comprese le spese processuali
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
4) Condanna la chiamata in causa al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 28.11.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8