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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6756/2019 depositato il 05/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N.2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 907/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 15/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T201282 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T201282 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa notificava al Contribuente Ricorrente_1 Ricorrente_1 l'Avviso di accertamento n. RJY01T201282 (anno di imposta 2006) con il quale accertava l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, Mod. Unico/2007, per l'anno 2006; la percezione di compensi di lavoro autonomo dall'AUSL
n.8 di Siracusa per € 2.765,00; la percezione di redditi di capitale per € 11.475,00 (dividendi dalla società
Società_1 srl), nonché redditi da capitale (€ 73.452,00) dalla Società_2 srl (cfr. Avviso di accertamento in atti).
Il Contribuente impugnava – deducendo il difetto di motivazione e la mancata percezione dei redditi contestati
- il citato Avviso dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la quale, con sentenza n. 907 del 2019, pronunciata dalla Sezione V, lo rigettava (cfr. ricorso introduttivo e sentenza di I grado in atti.
Il contribuente ha impugnato – deducendo i medesimi motivi - la sentenza di primo grado chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha impugnato la sentenza di I grado riproponendo le medesime censure già sottoposte al vaglio del primo Giudice.
In disparte i profili di inammissibilità per difetto di “motivi specifici di impugnazione “ (art. 53 d.lvo 546 del
1992) l'appello non è fondato e va rigettato.
1.- Il reddito di capitale percepito dalla società Società_1 è stato accertato dal riscontro del quadro SK del Mod.770 della Società, mentre il reddito di capitale percepito dalla Società_2 srl è stato accertato in relazione alla notifica alla stessa di autonomo Avviso societario (confermato dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa con sentenza n.2950/04/17 - definitiva).
2.- Nell'ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle entrate è abilitata a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito determinandolo anche con
“metodo induttivo” ed anche con “presunzioni semplici” prive dei requisiti previsti dal c. 3 art. 32 dpr 29 settembre 1973 (Cassazione, n.3115 del 2006).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) in favore dell'Agenzia delle entrate appellata.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6756/2019 depositato il 05/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N.2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 907/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 15/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T201282 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T201282 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa notificava al Contribuente Ricorrente_1 Ricorrente_1 l'Avviso di accertamento n. RJY01T201282 (anno di imposta 2006) con il quale accertava l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, Mod. Unico/2007, per l'anno 2006; la percezione di compensi di lavoro autonomo dall'AUSL
n.8 di Siracusa per € 2.765,00; la percezione di redditi di capitale per € 11.475,00 (dividendi dalla società
Società_1 srl), nonché redditi da capitale (€ 73.452,00) dalla Società_2 srl (cfr. Avviso di accertamento in atti).
Il Contribuente impugnava – deducendo il difetto di motivazione e la mancata percezione dei redditi contestati
- il citato Avviso dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la quale, con sentenza n. 907 del 2019, pronunciata dalla Sezione V, lo rigettava (cfr. ricorso introduttivo e sentenza di I grado in atti.
Il contribuente ha impugnato – deducendo i medesimi motivi - la sentenza di primo grado chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha impugnato la sentenza di I grado riproponendo le medesime censure già sottoposte al vaglio del primo Giudice.
In disparte i profili di inammissibilità per difetto di “motivi specifici di impugnazione “ (art. 53 d.lvo 546 del
1992) l'appello non è fondato e va rigettato.
1.- Il reddito di capitale percepito dalla società Società_1 è stato accertato dal riscontro del quadro SK del Mod.770 della Società, mentre il reddito di capitale percepito dalla Società_2 srl è stato accertato in relazione alla notifica alla stessa di autonomo Avviso societario (confermato dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa con sentenza n.2950/04/17 - definitiva).
2.- Nell'ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle entrate è abilitata a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito determinandolo anche con
“metodo induttivo” ed anche con “presunzioni semplici” prive dei requisiti previsti dal c. 3 art. 32 dpr 29 settembre 1973 (Cassazione, n.3115 del 2006).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) in favore dell'Agenzia delle entrate appellata.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA