Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 13/03/2025 al n. 695 /2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SANTOMASSIMO MADDALENA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 13/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio
1
Comune di AN d'AR (al N. 81, Parte II, serie A, ufficio 1, anno 2015). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, (il 08/01/2017 in Napoli), le parti hanno Per_1 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Ne consegue che la
5. Appare conforme agli interessi del figlio minore rispettoso delle norme di cui agli Per_1 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New
York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 19/05/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ I Affidamento del figlio e collocazione genitoriale a)Il piccolo rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso entrambi, mantenendo Per_1 la residenza presso la casa familiare in AN D'AR alla Via Fiume n.61
b)La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del bambino.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti concordano che eserciteranno la responsabilità separatamente.
c) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore.
d) I coniugi, al fine di garantire, in ogni caso, una serena organizzazione di vita del minore, hanno individuato il seguente calendario di collocazione:
2 Il minore è collocato tre giorni a settiman la madre con pernotto e due giorni con il padre con pernotto.
Nel week end il bambino trascorrerà il sabato con la madre con pernotto e la domenica con il padre con pernotto.
Tale modalità è già stata adottata dai coniugi nel corso degli ultimi due anni, la permanenza presso ciascuno dei genitori, consente al bambino di godere serenamente di entrambe le figure genitoriali, il piccolo ha a Per_1 disposizione anche presso la casa paterna una propria cameretta corredata di tutto il necessario per lo studio e lo svago;
e) Le modalità di collocazione del minore potranno subire variazioni, concordate dai genitori, in conseguenza delle attività scolastiche o extrascolastiche ed in ogni caso delle necessità del minore.
f) Ancora, ciascun genitore trascorrerà con quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da Per_1 concordarsi secondo le esigenze lavorative di entrambi i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno.
g) Le parti concordano che il minore verrà prelevato dal genitore, al termine del periodo di vacanza trascorso con l'altro, presso il domicilio di ciascuno di essi. Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo ove si recherà con il figlio minore, anche per periodi di breve durata, ed entrambi acconsentono affinché, durante i periodi di lontananza, il genitore con cui il piccolo si trova favorisca il contatto telefonico con l'altro, almeno una volta al giorno, in orari compatibili con le esigenze del minore.
h) Per le festività Natalizie alternativamente i genitori trascorreranno con il bambino o la vigilia (con pernotto) o il giorno di Natale, o il 31 dicembre (con pernotto) o il 1° gennaio, lasciando inalterati i giorni fissati per le visite;
altrettanto alternativamente essi genitori trascorreranno con il minore le giornate del 26 dicembre e del 6 gennaio di ogni anno;
le festività Pasquali ad anni alterni presso ciascuno dei genitori, il giorno di pasqua o il giorno di
Pasquetta.
i) Il minore trascorrerà con il papà il giorno del compleanno e dell'onomastico di esso genitore, nonché la Festa del
Papà; con la mamma il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa e la Festa della mamma;
Per_2 inoltre, trascorrerà i compleanni, onomastici e ricorrenze importanti (quali ad esempio la Comunione) con entrmbi i genitori, che decideranno in merito ai festeggiamenti condividendone anche gli oneri economici;
II Mantenimento
l) Atteso il periodo di permanenza paritario del minore presso ciascuno dei genitori, questi concordano che provvederanno ciascuno per se al mantenimento del bambino.
m) Quanto alle spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i coniugi al 50%.
Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore a fronte di una richiesta dell'altro dovrà esprimere il proprio motivato dissenso in un tempo massimo di 10 giorni in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nello specifico rientrano tra le spese extra libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche.
n) L'assegno Unico sarà ripartito tra i coniugi al 50% con decorrenza dall'omologa dei presenti patti.”
3 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
7. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...]
IG D'AR (NA) il 20/02/1984, e , nato a [...]_2 il 16/09/1983, che hanno contratto matrimonio a AN d'AR (NA) il 19/09/2015
(atto n. 81, Parte II, Serie A, anno 2015);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN d'AR (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
✓ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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