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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1790/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV n. 99, con il patrocinio dell'avv.
BRUNO SPAGNA MUSSO,
contro
, Controparte_1
(C.F.: ) C.F._1
pagina 1 di 29 - appellato -
elettivamente domiciliato in SCHIO (VI), VIA BACCARINI n. 2, con il patrocinio degli avv.ti FEDERICO VIERO e OTELLO DAL ZOTTO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1636/2023, depositata in data
6/9/23.
Conclusioni dell'appellante:
In definitiva:
– va premesso che la decisione del Tribunale di Vicenza è gravemente censurabile perchè emessa in dispregio di norme e nella non osservanza della giurisprudenza normativa della Suprema Corte di Cassazione: il Giudice di primo grado, infatti, ritiene inopinatamente sussistente, nel caso di specie, un accordo non scritto tra le parti in tema di sicurezza sul lavoro e, in più, sull'errato presupposto, della ritenuta insussistenza di un accordo scritto, in virtù di non ammissibili prove testimoniali.
– si chiede, ancora un volta, sia in virtù del procedimento penale che vede la teste Tes_1
indagata per falsa testimonianza (di gran rilievo nella decisione di primo grado) che della innegabile circostanza che il ha già adempiuto per intero quanto CP_1
esecutivamente disposto in primo grado, la sospensione del pendente giudizio ex art. 295 c.p.c.;
– si conclude, in virtù di quanto già dedotto affinchè la Corte d'Appello, contrariis reiectis, nel merito, a seguito dell'accoglimento dei motivi del gravame, accolga le conclusioni di primo grado, come già riportate testualmente in atti, e dichiarare la nullità
dell'impugnata decisione perchè affetta da gravi vizi in punto di diritto e motivazionali,
con condanna della controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e spese generali del doppio grado di giudizio (in particolare: “1) dato atto che pagina 2 di 29 la società ha corrisposto al sig. la somma di € Parte_1 CP_1
163.569,23, respingere integralmente le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, previo accertamento dell'attività svolta dal sig. CP_1
accertare e dichiarare l'esatto corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dal
[...]
Pa sig. a favore di Associati Italiani in forza del Controparte_1 Parte_1
contratto stipulato in data 16.12.2015 o comunque secondo quanto risulterà di giustizia in conformità alle normative in materia, agli usi e alle associazioni di categoria)”;
– infine, si reitera l'istanza già proposta dal sottoscritto difensore in data 5.12.2023, in ordine alla cancellazione delle frasi irriguardose e sconvenienti, contenute nell'atto di costituzione di controparte (a firma degli Avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto), con particolare riferimento alle espressioni “malafede della controparte” a pagina 5 e
“controparte finge di dimenticare” a pagina 7 (sulle quali ci si riserva di agire in sede civile).
Conclusioni dell'appellato:
Nel merito
1) Respingersi l'impugnazione della soc. Parte_1
dichiarandola manifestamente infondata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e/o comunque infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, confermando in ogni suo capo la sentenza di primo grado sentenza n. 1636/2023 - n. 7921/2018 R.G., emessa dal
Tribunale di Vicenza in data 06.09.2023.
2) Rigettarsi in ogni caso l'istanza ai sensi dell'art. 89 c.p.c. proposta dal patrocinio della soc. Verificatori Associati s.r.l. in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3) Spese e competenze del presente grado di giudizio integralmente rifuse, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime senza pagina 3 di 29 percepire i secondi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e con condanna in capo alla soc.
Verificatori Associati Italiani s.r.l. a risarcire al sig. i danni ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria
Disporsi, subordinatamente, in merito all'introduzione nel giudizio delle prove tempestivamente articolate e non ammesse dal Giudice di primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Vicenza, CP_1
premettendo:
[...]
- di essere un consulente industriale che si occupa dall'anno 2013 della verifica del rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro e della relativa attività di formazione, ai sensi dell'art. 71, comma undicesimo, del D.lgs. 81/08,
- di dedicarsi, in particolare, al controllo tecnico/periodico di impianti di sollevamento di cose e di persone,
- che in tale veste dal gennaio 2016 aveva avviato un rapporto di collaborazione con
Parte_1
- che il relativo contratto si era perfezionato in data 4.8.15, in occasione di un incontro a MO IC (VI) con tale legale rappresentante Persona_1
della compagine societaria,
- che inizialmente il compenso, parametrato secondo le tariffe ministeriali, era stato regolarmente corrisposto dalla società,
- che in base agli accordi raggiunti aveva diritto alle seguenti percentuali:
o in caso di verifiche ispettive da lui effettuate presso aziende e clienti di suo riferimento, il 60% di quanto fatturato da al cliente finale, al netto CP_2
pagina 4 di 29 di eventuali sconti e detratta la quota di legge spettante all' , CP_3
o in caso di verifiche ispettive da lui effettuate presso aziende segnalate e/o di riferimento della convenuta, il 50% di quanto fatturato da al CP_2
cliente finale, al netto di eventuali sconti e detratta la quota di legge spettante all' (c.d. quota tecnica), CP_3
o in caso di segnalazioni da parte dello stesso alla convenuta di verifiche da effettuare e da questa compiute tramite altri professionisti, il 10% di quanto da quest'ultima addebitato al singolo cliente finale, sempre al netto di eventuali scontistiche applicate a clienti primari e detratta la quota di legge spettante all' (c.d. quota commerciale), CP_3
o oltre a un premio aggiuntivo del 10% dell'imponibile (calcolato come sopra)
applicabile in caso di raggiungimento di un obiettivo minimo di 200
verifiche annuali nel corso del 2016, da considerarsi acquisito e/o consolidato anche per le successive annualità (c.d. quota target),
- che tutte le quote e percentuali pattuite in suo favore dovevano intendersi comprensive della percentuale del 5% (sull'imponibile poi fatturato dal professionista) dovuta e dallo stesso versata all' Controparte_4
Periti Industriali Laureati,
[...] CP_5
- che aveva sempre svolto regolarmente il proprio lavoro, dandone periodica evidenza al committente,
- che nei primi cinque mesi del 2016 i pagamenti erano avvenuti regolarmente a seguito dell'emissione mensile delle fatture,
- che dal giugno 2016, a fronte dei ritardi nei pagamenti, aveva iniziato a emettere anche dei preavvisi di fattura, riepilogativi dell'attività svolta,
- che si configurava un grave inadempimento,
pagina 5 di 29 - che in data 21.6.18 a mezzo del procuratore aveva intimato alla società il pagamento della somma di € 79.566,41 (al netto della ritenuta d'acconto),
- che, nonostante il mancato riscontro, aveva comunque continuato a prestare la propria opera professionale, venendo a maturare competenze per il complessivo importo di € 255.792,45 (al netto della ritenuta d'acconto),
- che la società aveva provveduto al solo pagamento della minor somma di €
157.420,78,
- che il residuo credito da liquidare per le attività di ispezione e formazione svolte per conto della convenuta da gennaio 2016 a settembre 2018 ammontava allora ad €
98.371,67, pari alla somma di:
o € 91.000,82, per compensi maturati e conteggiati in base ai criteri indicati,
o € 4.550,03, relativi alla quota del 5% Cassa Previdenziale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati,
o € 21.021,14, a titolo di IVA al 22%,
o da cui detrarre € 18.200,12, dovuti come ritenuta d'acconto,
ha chiesto che la società fosse Parte_1
condannata al pagamento in suo favore della predetta somma, al netto della ritenuta d'acconto (da versarsi separatamente nei modi e tempi di legge a cura della convenuta),
oltre agli interessi di legge dovuti ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 cc dalla domanda al saldo effettivo.
Con successivo atto di integrazione dell'originario ricorso, il segnalava alcune CP_1
circostanze sopravvenute, esponendo:
- che erano divenuti esigibili i compensi maturati relati all'attività prestata nei mesi di ottobre e novembre 2018,
- che, di conseguenza, aveva proceduto ad emettere:
pagina 6 di 29 o il preavviso del 23.11.18 per € 11.467,57 (oltre accessori) relativo all'attività
espletata nel mese di ottobre 2018,
o il preavviso del 7.1.18 per € 8.654,40 (oltre accessori) relativo all'attività
espletata nel mese di novembre 2018,
- che la società aveva versato le ulteriori somme di:
o € 1.950,00 in data 2.11.18,
o € 3.200,00 in data 7.11.18,
o € 1.000,00 in data 5.12.18,
- che, mancando un'indicazione del debitore, tali importi dovevano essere imputati secondo i criteri di cui all'art. 1193 cc, sicché aveva provveduto ad emettere:
o la fattura n. 33/2018 di € 1.803,89 (oltre accessori), come acconto dei pagamenti di ottobre 2017,
o la fattura n. 34/2018 di € 2.960,22 (oltre accessori), come acconto dei compensi del mese di ottobre 2017,
o la fattura n. 37/2018 di € 925,07 (oltre accessori), comprensiva del saldo dei compensi del mese di ottobre 2017 per € 811,91 e di un acconto per € 113,16
relativo al mese di novembre 2017,
- che, dopo la notifica dell'atto introduttivo, la società aveva risolto unilateralmente il contratto in data 26.11.18 a causa di un presunto inadempimento,
- che in costanza del rapporto non era mai stato contestato alcunché da parte della società al professionista,
- che le proprie conclusioni dovevano essere modificate nel senso di comprendere la richiesta di condanna della società alla corresponsione dell'ulteriore importo di €
21.751,86, pari alla somma di € 12.396,45 per il mese di ottobre 2018 ed € 9.355,41
per il mese di novembre 2018, al netto della ritenuta d'acconto (da versarsi pagina 7 di 29 separatamente nei modi e tempi di legge a cura della convenuta), oltre agli interessi di legge dovuti ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 cc dalla domanda al saldo effettivo.
Costituitasi in giudizio, la società : Parte_1
- sosteneva che tra le parti esisteva un contratto di collaborazione esclusiva stipulato presso la sede operativa della società a Voghera (PV) il 16.12.15 e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- negava che il compenso richiesto dal ricorrente andasse calcolato secondo le tariffe ministeriali in esecuzione di asseriti accordi tra le parti,
- eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Vicenza, richiamando la clausola compromissoria di cui all'art. 16 delle condizioni di contratto, approvata specificatamente per iscritto,
- affermava in subordine la competenza del Tribunale di Pavia, in considerazione del luogo di conclusione del contratto ovvero di quello di esecuzione dell'obbligazione,
- osservava che il ricorrente non offriva alcuna prova documentale circa la presunta stipulazione dell'accordo del 4.8.15,
- evidenziava che nell'agosto 2015 il svolgeva la propria attività per la CP_1
società VENETA ENGINEERING SRL, cessata in data 7.12.15, come dichiarato nel curriculum vitae consegnato,
- rilevava che, con e-mail del 16.10.15 inviata all'ing. l'attore chiedeva se Per_1
esistessero contratti di collaborazione in essere, lasciando intendere di non essere a conoscenza di altri accordi stipulati in precedenza,
- precisava che la normativa in materia di verifiche e certificazioni ai sensi dell'art. 71
del D. Lgs 81/08 non ammette la possibilità di espletare verifiche sulla base di accordi verbali,
pagina 8 di 29 - lamentava che l'asserito accordo, oltre a non essere mai stato oggetto di trattativa,
sarebbe stato comunque da considerarsi nullo in quanto contrario alle disposizioni speciali in materia,
- specificava che non potevano applicarsi le tariffe , come sostenuto dal CP_3
ricorrente,
- sottolineava che i preavvisi di pagamento non avevano alcun valore e che comunque riportavano somme generiche e prive di riscontro o riferimenti,
- allegava di avere sempre contestato tali preavvisi,
- esponeva che il lavoro svolto dal professionista era spesso carente e necessitava di integrazioni,
- si opponeva alle istanze istruttorie richieste dal ricorrente,
- riferiva che la società aveva provveduto a corrispondere il compenso tenendo conto del costo orario della verifica come stabilito nel contratto del 16.12.15, includendo anche il rimborso forfettario delle spese di viaggio e trasporto,
- dichiarava di non accettare il contraddittorio circa le nuove domande introdotte con l'atto integrativo,
- confermava l'avvenuta risoluzione del contratto comunicata via PEC al ricorrente in data 26.11.18,
- chiedeva in via preliminare di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in virtù
della clausola compromissoria specificatamente sottoscritta dalle parti e, viceversa,
la competenza del foro di Pavia,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per l'accertamento dell'esatto corrispettivo dovuto in forza dell'accordo stipulato tra le parti in data 16.12.15.
A seguito della declaratoria di inammissibilità dell'atto integrativo proposto dal pagina 9 di 29 ricorrente, il introduceva con atto di citazione un secondo giudizio rubricato al CP_1
R.G. 3740/2019 al fine di ottenere la condanna di Parte_1
al pagamento della somma di € 21.751,86 oltre interessi, a titolo di
[...]
compenso per le attività ispettive svolte nel periodo ottobre-novembre 2018.
Disposta la riunione dei due giudizi, la causa veniva istruita dapprima con una perizia grafologica e successivamente con l'assunzione delle prove testimoniali. Il giudice istruttore, inoltre, ordinava ex art. 210 cc l'esibizione alla convenuta delle fatture emesse nei confronti dei clienti indicati nei verbali di verifica e all' delle CP_3
comunicazioni trimestrali relative al periodo di riferimento. Procedutosi, poi,
all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società
[...]
ed all'espletamento di una consulenza contabile, la causa Parte_1
veniva infine decisa con la sentenza n. 1636/2023, depositata in data 6.9.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- richiamate le risultanze della perizia grafologica, secondo cui le sottoscrizioni apposte sul contratto di collaborazione del 16.12.15 e sul curriculum vitae erano apocrife,
- rilevato che le testimonianze raccolte avevano confermato l'esistenza di un accordo sul compenso in base a una percentuale variabile a seconda della tipologia di cliente finale, così come sostenuto dall'attore,
- rigettata la richiesta di sospensione ex art. 295 cpc formulata dalla convenuta in relazione all'intervenuta proposizione di querela nei confronti della teste Tes_2
in relazione alle dichiarazioni dalla medesima rese in udienza,
- riscontrato che comunque la predetta testimonianza si rivelava ininfluente ai fini della decisione anche perché la società non aveva mai contestato le fatture emesse dal professionista,
pagina 10 di 29 - accertato che l'accordo concluso tra le parti era quello dell'agosto 2015 a
MO IC (VI),
- rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito,
- disattesa l'argomentazione per cui il contratto raggiunto verbalmente sarebbe stato affetto da nullità per difetto di forma o per contrarietà a norme imperative,
- ritenuta congrua la quantificazione del compenso calcolata sulla base delle tariffe ministeriali e all'accordo raggiunto tra le parti, così come accertato dalla consulenza tecnico-contabile,
- ritenuto che fosse stata raggiunta la prova dell'an e del quantum del credito vantato dal professionista,
ha condannato la convenuta a versare a favore dell'attore la somma complessiva di €
128.529,62 (al netto della ritenuta d'acconto), oltre agli interessi ex art. 1284 cc, quarto comma, dalla data della domanda al saldo, rigettando viceversa la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria convenuta formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse pretese, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha invocato il rigetto del gravame in quanto infondato, anche ex art. 348 bis cpc:
- rimarcando la correttezza della sentenza di primo grado,
- evidenziando che la società non aveva mai contestato lo svolgimento dell'attività
professionale da lui svolta in suo favore,
- chiedendo la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al pagina 11 di 29 collegio all'udienza del 4 dicembre 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 In via preliminare, va rigettata la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc formulata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni, fondata sulla intervenuta proposizione della querela nei confronti della teste al fine di far Tes_2
accertare la falsità delle dichiarazioni dalla medesima rese in udienza circa la data della sua assunzione presso la società. In merito, va evidenziato che la circostanza indicata non presenta il carattere della pregiudizialità-dipendenza richiesto dall'art. 295 cpc e,
pertanto, non può darsi luogo alla sospensione della causa. La Corte di cassazione,
infatti, ha avuto modo di sottolineare che “la sospensione necessaria del giudizio, ex
art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare
applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di
giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico e non già in senso
meramente logico” (Cass. ord. 21.7.21 n. 20931).
E d'altro canto, ai fini della decisione, poco rileva la data di assunzione della teste presso la società appellante, in quanto che la stessa ha riferito riguardo alle istruzioni ricevute dall'ing. per la determinazione del compenso spettante al Persona_1
, circostanza questa di cui ben può essere venuta a conoscenza anche in un CP_1
periodo successivo a quello della conclusione dell'accordo fra l'attore e la società
convenuta.
3.2 Con il primo motivo d'appello si intende censurare la sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuto valido ed efficace l'accordo concluso verbalmente tra le parti in data 4.8.15, quando al contrario si sarebbe dovuto rilevarne ex officio la nullità per pagina 12 di 29 difetto della forma scritta. Da un lato, infatti, l'art. 71 del D. Lgs. n. 81/08 richiederebbe che i contratti tra organismo verificatore e professionista siano stipulati per iscritto ad
substantiam actus. D'altro lato, l'essenzialità della forma rileverebbe anche ai fini dell'art. 1341 cc, dal momento che l'Allegato I, punto b) del D.M. 11.4.11 prevederebbe che il rapporto si svolga obbligatoriamente in via esclusiva.
A svolgimento del motivo di gravame, poi, l'appellante evidenzia che il giudice del primo grado avrebbe posto alla base del suo convincimento una serie di elementi discordanti, quale l'esito della prova per testi, inidonei a supportare un ragionamento presuntivo stante il dettato dell'art. 2729 cc mentre non avrebbe tenuto conto, al contrario, del fatto che l'inizio dell'esecuzione del contratto sarebbe avvenuta solamente dal gennaio 2016, a distanza di mesi dalla stipulazione del presunto accordo verbale.
La parte appellata, invece, osserva che la giurisprudenza e le norme ex adverso
richiamate non richiederebbero affatto la forma scritta ad validitatem. Si rileva, fra l'altro, che in caso contrario, oltre a determinarsi un ingiustificato arricchimento a danno del professionista, la società opererebbe contra factum proprium, lamentando l'invalidità del contratto dopo averne dato corso per un apprezzabile periodo di tempo.
Il motivo è infondato.
Non risulta che gli indici normativi citati dall'appellante prescrivano la forma scritta quale elemento essenziale del contratto di collaborazione stipulato tra l'Istituto di
Verifica e il professionista. In particolare, si osserva:
- che l'art. 5 del D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11.4.11 e il successivo Allegato III disciplinano il procedimento attraverso il quale il rappresentante legale dell'Organismo verificatore può ottenere dal Ministero del pagina 13 di 29 Lavoro l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di cui all'Allegato VII del D. Lgs. n.
81/08, limitandosi ad indicare le modalità di presentazione della domanda (par. 1),
la documentazione richiesta per l'iscrizione (par. 2), la procedura di abilitazione
(par. 3), le condizioni e la validità dell'autorizzazione (par. 4) e l'attività di verifica e monitoraggio (par. 5), senza alcun cenno a eventuali formalità che contraddistinguerebbero l'accordo di collaborazione,
- che l'art. 71 del D. Lgs. n. 81/08 (nel testo ratione temporis vigente), relativo agli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, prescrive soltanto:
o la forma scritta per i risultati dei controlli di sicurezza e buon funzionamento dei macchinari (comma 9),
o la necessità di un documento che attesti l'esecuzione del controllo per le attrezzature che siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva
(comma 10),
o l'obbligo di sottoporre le attrezzature di cui al successivo Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza, avvalendosi anche dei soggetti pubblici o privati abilitati, e di conservare i relativi verbali, senza disporre alcunché in merito al rapporto di collaborazione tra Organismo verificatore e professionista (commi 11-13),
- che gli artt. 1 e 32 Cost. non offrono alcun elemento utile, dal momento che il caso in esame riguarda la disciplina civilistica del rapporto di collaborazione tra l'Istituto
di Verifica e il professionista e non una controversia relativa al bene “salute” o pagina 14 di 29 “tutela del lavoro”,
- che non sarebbe comunque possibile ricavare da tali norme di rango costituzionale l'obbligo di stipulazione per iscritto di un contratto, attesa la loro natura meramente programmatica,
- che anche la sentenza della Cass. Pen. 17.4.14 n. 17010 non è rilevante dal momento che la stessa si era limitata ad occuparsi della differente ipotesi riguardante l'obbligo del datore di lavoro di fornire dettagliate informazioni ai lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza nelle ipotesi di contratti d'appalto stipulati con terzi a mente dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, in relazione ai quali soli prevede poi la necessità della forma scritta argomentando, tuttavia, con riferimento a due precisi dati normativi contenuti nella stessa disposizione che, del tutto pacificamente, non si applica al caso in esame, disciplinato dalle norme sopra richiamate
- che il paragrafo 1, lett. b) dell'Allegato I del D.M. del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali 11.4.11 stabilisce che i soggetti pubblici o privati abilitati debbano
“operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di
collaborazione”, prescrivendo le caratteristiche che deve possedere l'Organismo
verificatore per chiedere l'abilitazione, senza peraltro porre alcuna regola rilevante ai fini della disciplina civilistica del contratto, sicché la violazione della norma potrebbe, al massimo, comportare delle conseguenze giuridiche sull'abilitazione ma non certo sul rapporto instaurato tra il soggetto abilitato ed i suoi dipendenti o collaboratori.
E d'altronde, in assenza di una norma che disciplini la forma del contratto, deve trovare pagina 15 di 29 applicazione la norma generale posta dall'art. 1326 cc sicché ben può essere considerato valido anche un contratto concluso in forma orale, come quello del 4.8.15.
Va precisato, inoltre, che la forma scritta non è richiesta neanche ai fini della prova dell'esistenza di un contratto tra le parti e del suo contenuto, i quali potranno essere dimostrati anche con gli altri mezzi istruttori, quali la testimonianza e le presunzioni. Il
dato è rilevato (e non smentito, secondo quanto sostiene l'appellante) anche dalla sentenza impugnata, la quale afferma che la forma scritta è richiesta ad probationem
tantum per dimostrare “la verifica del possesso dei requisiti di idoneità da parte del
soggetto richiedente l'abilitazione” dopo avere esaminato l'art. 5 del D.M. del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11.4.11 e il successivo Allegato III a cui la disposizione opera un rinvio interno. Non può ravvisarsi, dunque, alcun vizio di illogicità nel ragionamento svolto dal giudice di prima istanza.
Del pari, non risulta censurabile la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dimostrata l'esistenza del contratto verbale del 4.8.15 alla luce degli elementi acquisiti durante l'istruttoria.
Dopo avere escluso che il rapporto tra le parti fosse regolato sulla base della scrittura prodotta dall'appellante (doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione), sulla scorta di quanto appurato attraverso lo svolgimento della perizia calligrafica, il giudice di prima istanza ha correttamente considerato gli elementi emersi durante la prova per testimoni
(verbale del 5.4.22). In particolare, la testimonianza resa dai testi e ha Tes_1 Tes_3
permesso di stabilire le condizioni contrattuali attraverso le quali calcolare il compenso spettante al professionista, mentre le dichiarazioni del teste hanno confermato Tes_4
l'avvenuto incontro tra il e l'amministratore unico di finalizzato alla CP_1 CP_2
pagina 16 di 29 conclusione di un accordo di collaborazione.
All'interno di un quadro probatorio già di per sé rilevante, si inserisce poi anche la circostanza (non contestata) per cui il ha svolto le prestazioni e la stessa CP_1
società, almeno nella prima fase, ha proceduto prima a corrispondere al professionista il compenso dovuto e successivamente a versare dei consistenti acconti, il che costituiste un sostanziale riconoscimento del rapporto sottostante.
Né può essere ignorato il fatto che la società abbia prodotto in giudizio una scrittura,
successivamente riconosciuta artefatta, da cui risultano delle condizioni economiche ben più favorevoli rispetto a quelle pattuite, ciò che dimostra in maniera inconfutabile come la stessa, ben conscia della evidenza della situazione e delle gravose obbligazioni cui risultava tenuta a fare fronte, si sia allora determinata a cercare di creare un'apparenza documentale volta a pregiudicare le legittime ragioni dell'odierno appellato e tale da consentirle di concludere la controversia versando compensi molto più bassi di quelli in realtà pattuiti e dovuti.
E, d'altro canto, non sussistono motivi per giungere a conclusioni differenti nemmeno considerando le ulteriori circostanze addotte dalla parte appellante.
Da un lato, in sede di escussione dei testi non sono emersi elementi contraddittori.
Tes_ Come specificato dalla sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dai testi Tes_5
e non si sono affatto poste in contrasto con quelle a favore della Testimone_7
ricostruzione prospettata dal professionista, dal momento che questi ultimi si sono limitati ad affermare una mancata conoscenza dei fatti oggetto di causa.
D'altro lato, anche la data di inizio di esecuzione del contratto presenta una valenza probatoria neutra, rientrando nella libera volontà delle parti prevedere che il contratto pagina 17 di 29 non abbia immediatamente inizio ma solo ad una certa distanza di tempo dalla sua stipula.
Sicché, in conclusione, gli elementi indicati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione vengono a presentare le doverose caratteristiche della gravità, della precisione e della coincidenza, così come richiesto dall'art. 2729 cc, conseguendone l'infondatezza del presente motivo di gravame.
3.3 Con la seconda ragione di appello si deduce l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudicante nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la prova per testimoni in relazione alla conclusione dell'accordo verbale del 4.8.15, nonostante i limiti posti dal l'art. 2721
cc. Si aggiunge, inoltre, che non potrebbe neanche valorizzarsi in senso contrario un'eventuale qualificazione soggettiva delle parti, in quanto si tratta di un contratto di collaborazione professionale.
L'appellato contesta quanto sostenuto da controparte, ricordando che la testimonianza,
ammessa solo dopo l'esito della perizia calligrafica, avrebbe solo confermato quanto già
riscontrabile dalle fatture emesse dal professionista e dai pagamenti effettuati dalla società fino al 2018.
La censura è infondata.
L'art. 2721 cc, dopo avere escluso la possibilità di provare attraverso la testimonianza l'esistenza di un contratto con oggetto di valore superiore ai € 2,58, precisa altresì al capoverso che “l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto,
tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra
circostanza”. Secondo quanto confermato dalla Corte di Cassazione, inoltre,
l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 cc pagina 18 di 29 costituisce infatti un potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sull'attribuzione anche solo ad una di esse di una efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre con una valutazione insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente motivata (Cass. ord.
7.3.19 n. 6688).
Mentre, sotto un secondo profilo, deve anche osservarsi come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre debba essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata, senza che assuma rilievo il fatto che la parte abbia preventivamente formulato una eccezione d'incapacità a testimoniare, dal momento che la stessa non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione (Cass.
8.6.17 n. 14276 e 19.8.14
n. 18036). Ciò a cui nella fattispecie non si è peraltro provveduto.
Precisato ciò, e quand'anche si voglia scendere all'esame del merito del gravame, la decisione del primo giudice circa l'utilizzabilità della prova orale merita comunque di essere confermata, considerando:
- che tra le parti intercorreva un rapporto di collaborazione avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di verifica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 81/08, così
come affermato pacificamente sia dall'appellante sia dall'appellato,
- che le parti divergevano circa la fonte del rapporto di collaborazione e sulle modalità attraverso le quali determinare il compenso del , CP_1
- che si è avvalsa per lungo tempo delle prestazioni eseguite dall'attore CP_2
pagina 19 di 29 senza contestare le fatture dal medesimo emesse e addirittura corrispondendo,
almeno nella fase inziale (primo semestre 2016), il compenso determinato sulla base delle tariffe a percentuale,
- che l'unico documento prodotto dall'appellata (doc. n. 4 allegato alla comparsa di primo grado) quale fonte alternativa del menzionato rapporto di collaborazione è
risultato artefatto a seguito dello svolgimento della consulenza grafologica, la quale ha verificato la natura apocrifa della sottoscrizione attribuita del . CP_1
Tali elementi costituiscono allora, ad avviso di questo Collegio, circostanze sufficienti a giustificare l'ammissibilità della prova testimoniale in quanto volta a meglio chiarire le modalità attraverso le quali il predetto rapporto di collaborazione tra le odierne parti in causa, mai posto in questione quanto alla sua effettiva esistenza, si sia in concreto delineato al momento della stipula e nella fase della sua esecuzione.
Va precisato, inoltre, che l'acquisizione delle testimonianze è stata disposta solo dopo l'esito della perizia grafologica e, quindi, dopo avere escluso che il documento offerto costituisse prova scritta della fonte del rapporto giuridico intercorrente tra le parti.
Deve perciò ritenersi, in conclusione, che ad una valutazione in concreto il potere discrezionale di cui al secondo comma dell'art. 2721 cc sia stato correttamente esercitato dal giudice di primo grado.
3.4 Quanto invece al terzo motivo di doglianza, si lamenta un'errata valutazione delle risultanze probatorie, in quanto il giudice non avrebbe considerato alcune contraddizioni emergenti dalle consulenze espletate nel precedente grado del giudizio. In primo luogo,
con riferimento alla CTU grafologica, non si sarebbe tenuto conto del fatto che la stessa sarebbe giunta a esiti meramente probabilistici, senza neanche acquisire scritture di pagina 20 di 29 comparazione in cui figurasse per intero la sottoscrizione del In secondo CP_1
luogo, con riferimento alla CTU contabile, non sarebbe stata invece fornita alcuna motivazione circa il criterio adottato per la scelta di uno dei tre distinti totali prospettati dal perito contabile. Segnatamente, il giudice del tribunale avrebbe liquidato la quota massima del compenso, nonostante non sia stata offerta alcuna prova relativa alla provenienza della segnalazione dei clienti presso cui effettuare la verificazione, la quale comportava una differente percentuale da corrispondere al professionista. Si evidenzia,
infine, che la somma finale che spetterebbe alla società di versare al professionista non sarebbe congrua alla luce del fatto che la stessa dovrebbe subire tutti i costi di gestione,
che viceversa non graverebbero in alcun modo sul CP_1
L'appellato, al contrario, sostiene che la sentenza non sarebbe affetta da alcun vizio di motivazione apparente, in quanto le risultanze delle consulenze richiamate avrebbero trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese dai testimoni. La quantificazione degli importi, fra l'altro, sarebbe stata oggetto delle valutazioni del perito considerando principalmente le fatture emesse dalla stessa società verso i clienti e, pertanto, non potrebbe affermarsi un'incongruità dei conteggi.
La censura è infondata.
Considerando, anzitutto, le critiche sollevate dal CPT di , ora reiterate con CP_2
l'atto di appello, si segnala che le stesse trovano ampia e puntuale risposta già
all'interno dell'elaborato tecnico, in quanto:
- la CTU risulta debitamente motivata, indicando sia il metodo e il procedimento utilizzati per l'indagine (pagg. 7-12), sia le ragioni specifiche che hanno indotto il consulente ad affermare la non autenticità delle firme e delle sigle (pagg. 62-64),
pagina 21 di 29 - il consulente ha esaminato anche alcuni documenti comparativi riportanti la sottoscrizione per esteso del (pagg. 22-28) oltre a quelli in cui il nome è CP_1
indicato solo con l'iniziale,
- su proposta del CTP dell'appellante è stata esaminata anche la firma eseguita per esteso apposta alla “lettera di comunicazione di risoluzione del contratto” del
7.12.15 (documento che non risulta disconosciuto dall'appellato), all'esito del quale controllo è stata confermata la difformità con quelle indicate sub “X2a” e “X2b”
(pagg. 68-70), già valutate come probabilmente apocrife in sede di redazione della bozza,
- la presunta prassi del di firmare solo con l'iniziale del nome non viene data CP_1
per certa, ma è rappresentata come una “mera possibilità” (fine pag. 71 - inizio pag.
72),
- il CTU ha considerato anche la particolare forma della lettera “e” presente nel nome,
evidenziando nuovamente che la stessa non si riscontra nelle sottoscrizioni verificate, in quanto in “X1” risulta “del tutto difforme”, mentre in “X2” presenta
“un'affinità superficiale, del tutto compatibile con un tentativo di imitazione” (pag.
72).
La circostanza, poi, per cui le conclusioni a cui è giunta la CTU sarebbero formulate in termini probabilistici non assume rilievo dato che il giudizio grafologico per sua intrinseca natura non restituisce un risultato matematicamente certo, ma di semplice verosimiglianza. Va sottolineato, comunque, che gli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria testimoniale e il comportamento tenuto da durante CP_2
l'esecuzione del rapporto si pongono in concordanza con l'esito della consulenza,
pagina 22 di 29 confermando l'esistenza di un accordo con pattuizioni economiche ben differenti rispetto a quelle contenute nella scrittura artefatta.
Quanto invece alle contestazioni relative alla CTU contabile, si osserva che la scelta del giudice di liquidare le competenze nella misura massima individuata dal perito d'ufficio trova la propria giustificazione nel materiale istruttorio raccolto.
In particolare, una volta riconosciuta la spettanza al della “Quota tecnica” CP_1
(relativa alle verifiche ispettive da lui effettuate presso aziende segnalate dalla convenuta) sulla base delle verifiche effettuate siccome risultanti dalla documentazione depositata in atti dalle parti e da quella acquisita in giudizio a seguito di ordine di esibizione formulato nei confronti dell' , il giudice di prima istanza ha CP_3
correttamente attribuito anche:
- la “Quota commerciale” (relativa alle segnalazioni da parte del alla CP_1
convenuta di verifiche da effettuare e da questa compiute tramite altri professionisti), pari a un aggiuntivo 10%, facendo richiamo delle dichiarazioni rese dal teste , il quale nella primavera del 2018, essendo stato richiesto dall'ing. Tes_3
di stilare un resoconto relativo alle fatture emesse da per le Per_1 CP_2
verifiche effettuate dal , aveva avuto modo di appurare che tutta la CP_1
documentazione fiscale sottoposta al suo esame si riferiva a clienti individuati da quest'ultimo senza l'intermediazione della società giungendo, quindi, ad attribuirgli in tutti i casi la percentuale aggiuntiva del 10% (verbale del 5.4.22, pagg. 5-6),
- la “Quota target” (applicabile in caso di raggiungimento di un obiettivo di minimo di duecento verifiche annuali, da considerarsi acquisite e/o consolidate anche per le successive annualità), richiamando le conclusioni raggiunte dal CTU contabile, il pagina 23 di 29 quale aveva specificatamente affermato che sulla base della documentazione in suo possesso il risultava aver effettuato le verifiche richieste per conseguire CP_1
l'obiettivo per tutte le annualità considerate (CTU contabile, pag. 20).
Queste conclusioni, poi, trovano ulteriore conferma nel contegno serbato da CP_2
nel corso dell'esecuzione del rapporto di collaborazione, dal momento che la stessa non solo si è pacificamente avvalsa delle prestazioni del , ma non risulta neanche CP_1
che abbia mai contestato le fatture emesse dallo stesso, la cui somma era appunto calcolata sul compenso a percentuale, arrivando addirittura ad onorarle, almeno in parte.
Non hanno rilievo le ulteriori argomentazioni riguardanti l'esiguità della somma che residuerebbe in capo alla società una volta corrisposto il compenso al collaboratore:
- sia in ragione del fatto che il CTU contabile ha già evidenziato come l'appellante non abbia peraltro fornito alcun documento o dato da cui emergerebbero i margini di ricavo della società (CTU contabile, pag. 31),
- sia in considerazione della circostanza che rientra comunque nella autonomia negoziale delle parti di concludere rapporti che presentino un vantaggio economico anche solo minimale per una di esse.
3.5 Passando quindi all'esame del quarto motivo di contestazione, si deduce l'errore del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto sussistente il credito azionato,
malgrado l'assenza di prova sul punto. L'attore, infatti, non avrebbe prodotto né il contratto di collaborazione né la prova delle verifiche ispettive eseguite. Si segnala,
inoltre, che anche la documentazione offerta dal professionista non sarebbe idonea a dimostrare quanto affermato dal momento che i rendiconti allegati ai numeri da 3/A a
34/A sarebbero documenti unilaterali mai trasmessi alla società, le e-mail prodotte pagina 24 di 29 conterrebbero solo copie dei verbali di verifica e, infine, sia le fatture emesse sia i preavvisi presenterebbero solo una generica descrizione dell'attività di verifica.
L'appellato afferma che l'argomentazione avversaria sarebbe priva di fondamento, in quanto da un lato sarebbe stata la stessa società ad inviare all' i verbali di CP_3
verifica, poi oggetto dell'ordine di esibizione, ciò che si spiega solo in quanto la stessa abbia riconosciuto che le relative prestazioni erano state effettivamente svolte, e dall'altro la medesima non avrebbe mai contestato l'autenticità né dei verbali né delle relative e-mail di invio all'istituto.
Il motivo è infondato.
L'esistenza del contratto di collaborazione risulta provata sia dalle dichiarazioni rese in sede di testimonianza (verbale del 5.4.22) sia dalla costante condotta mantenuta dalla società, la quale non solo si è avvalsa delle prestazioni svolte dal professionista, ma non ha neanche mai contestato le fatture emesse dallo stesso.
In senso contrario, non potrebbe neanche addursi la circostanza per cui i contratti di collaborazione finalizzati allo svolgimento delle verifiche ex art. 71 del D. Lgs. n. 81/08
richiedano la forma scritta, in quanto sub
3.2 si è già appurato che non esiste un'indicazione normativa in tal senso. Del pari, non potrebbe essere presa in considerazione la scrittura prodotta dall'appellante (doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione di primo grado) quale fonte del rapporto di collaborazione, giacché la CTU
grafologica ha constatato la natura apocrifa della sottoscrizione ad essa apposta.
E, d'altronde, l'avvenuta esecuzione del contratto trova agevole riscontro anche dall'esame incrociato delle comunicazioni trimestrali relative alle verifiche inviate da all' e dalle fatture emesse nei confronti dei clienti finali dalla stessa CP_2 CP_3
pagina 25 di 29 società, acquisite al giudizio a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, il quale ha consentito di verificare la totale corrispondenza di tali documenti rispetto a quanto allegato dal e riportato anche nei resoconti depositati. CP_1
Senza poi ulteriormente considerare che, anche sotto tale profilo, deve essere valorizzato il contegno tenuto dalla appellante, la quale non ha mai contestato,
deducendo specifici elementi di discordanza, la conformità agli originali delle copie dei verbali di verifica prodotti dall'appellato.
3.6 Da ultimo, va respinta la domanda ex art. 89 cpc formulata dall'appellante in riferimento alle frasi sconvenienti che sarebbero contenute nella comparsa di costituzione e risposta di controparte, atteso che le espressioni riportate riguardano i fatti oggetto di causa e non eccedono i limiti della correttezza e del decoro processuale,
non esondando le stesse da un normale seppur acceso confronto dialettico.
In proposito, è sufficiente richiamare quanto statuito dalla Corte di cassazione laddove ha osservato come in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi vada esclusa la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte (Cass. 18.10.16 n.
21031; Cass.
6.12.11 n. 26195).
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le pagina 26 di 29 disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 9.991,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
In considerazione, poi, della produzione di documenti contraffatti e della manifesta infondatezza delle ragioni dell'appello, la Corte ritiene applicabile al caso in esame la fattispecie prevista dal terzo comma dell'art. 96 cpc, ciò che giustifica la condanna di pagina 27 di 29 al risarcimento del danno a favore del da liquidarsi equitativamente CP_2 CP_1
in € 19.982,00, pari al doppio dell'ammontare delle spese di questo grado di giudizio,
dovendosi al riguardo ricordare come la Corte di cassazione abbia avuto modo di precisare che la norma in questione non fissa alcun limite quantitativo, né minimo né
massimo, dovendo il giudice del merito quantificare la somma secondo il criterio equitativo, assumendo come parametro l'importo delle spese processuali o di un loro multiplo ovvero il valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza
(Cass. 20.11.20 n. 26435; Cass. 31.11.12 n. 21570).
In ragione dell'ultimo alinea dell'art. 96, va inoltre pronunciata la condanna della parte appellante a versare a favore della cassa delle ammende una somma pari a € 2.500,00.
Atteso, poi, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono anche i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n.
1636/2023, depositata in data 6.9.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, il tutto pagina 28 di 29 con distrazione in favore degli avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto dichiaratisi procuratori antistatari;
3) condanna l'appellante a pagare la somma di € 19.982,00 a favore della parte appellata ex art. 96, terzo comma, cpc;
4) condanna altresì l'appellante a versare a favore della delle ammende una CP_6
somma pari ad € 2.500,00 ai sensi del quarto comma dell'art. 96 cpc;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 29 di 29
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1790/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV n. 99, con il patrocinio dell'avv.
BRUNO SPAGNA MUSSO,
contro
, Controparte_1
(C.F.: ) C.F._1
pagina 1 di 29 - appellato -
elettivamente domiciliato in SCHIO (VI), VIA BACCARINI n. 2, con il patrocinio degli avv.ti FEDERICO VIERO e OTELLO DAL ZOTTO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1636/2023, depositata in data
6/9/23.
Conclusioni dell'appellante:
In definitiva:
– va premesso che la decisione del Tribunale di Vicenza è gravemente censurabile perchè emessa in dispregio di norme e nella non osservanza della giurisprudenza normativa della Suprema Corte di Cassazione: il Giudice di primo grado, infatti, ritiene inopinatamente sussistente, nel caso di specie, un accordo non scritto tra le parti in tema di sicurezza sul lavoro e, in più, sull'errato presupposto, della ritenuta insussistenza di un accordo scritto, in virtù di non ammissibili prove testimoniali.
– si chiede, ancora un volta, sia in virtù del procedimento penale che vede la teste Tes_1
indagata per falsa testimonianza (di gran rilievo nella decisione di primo grado) che della innegabile circostanza che il ha già adempiuto per intero quanto CP_1
esecutivamente disposto in primo grado, la sospensione del pendente giudizio ex art. 295 c.p.c.;
– si conclude, in virtù di quanto già dedotto affinchè la Corte d'Appello, contrariis reiectis, nel merito, a seguito dell'accoglimento dei motivi del gravame, accolga le conclusioni di primo grado, come già riportate testualmente in atti, e dichiarare la nullità
dell'impugnata decisione perchè affetta da gravi vizi in punto di diritto e motivazionali,
con condanna della controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e spese generali del doppio grado di giudizio (in particolare: “1) dato atto che pagina 2 di 29 la società ha corrisposto al sig. la somma di € Parte_1 CP_1
163.569,23, respingere integralmente le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, previo accertamento dell'attività svolta dal sig. CP_1
accertare e dichiarare l'esatto corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dal
[...]
Pa sig. a favore di Associati Italiani in forza del Controparte_1 Parte_1
contratto stipulato in data 16.12.2015 o comunque secondo quanto risulterà di giustizia in conformità alle normative in materia, agli usi e alle associazioni di categoria)”;
– infine, si reitera l'istanza già proposta dal sottoscritto difensore in data 5.12.2023, in ordine alla cancellazione delle frasi irriguardose e sconvenienti, contenute nell'atto di costituzione di controparte (a firma degli Avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto), con particolare riferimento alle espressioni “malafede della controparte” a pagina 5 e
“controparte finge di dimenticare” a pagina 7 (sulle quali ci si riserva di agire in sede civile).
Conclusioni dell'appellato:
Nel merito
1) Respingersi l'impugnazione della soc. Parte_1
dichiarandola manifestamente infondata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e/o comunque infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, confermando in ogni suo capo la sentenza di primo grado sentenza n. 1636/2023 - n. 7921/2018 R.G., emessa dal
Tribunale di Vicenza in data 06.09.2023.
2) Rigettarsi in ogni caso l'istanza ai sensi dell'art. 89 c.p.c. proposta dal patrocinio della soc. Verificatori Associati s.r.l. in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3) Spese e competenze del presente grado di giudizio integralmente rifuse, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime senza pagina 3 di 29 percepire i secondi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e con condanna in capo alla soc.
Verificatori Associati Italiani s.r.l. a risarcire al sig. i danni ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria
Disporsi, subordinatamente, in merito all'introduzione nel giudizio delle prove tempestivamente articolate e non ammesse dal Giudice di primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Vicenza, CP_1
premettendo:
[...]
- di essere un consulente industriale che si occupa dall'anno 2013 della verifica del rispetto della normativa in tema di sicurezza sul lavoro e della relativa attività di formazione, ai sensi dell'art. 71, comma undicesimo, del D.lgs. 81/08,
- di dedicarsi, in particolare, al controllo tecnico/periodico di impianti di sollevamento di cose e di persone,
- che in tale veste dal gennaio 2016 aveva avviato un rapporto di collaborazione con
Parte_1
- che il relativo contratto si era perfezionato in data 4.8.15, in occasione di un incontro a MO IC (VI) con tale legale rappresentante Persona_1
della compagine societaria,
- che inizialmente il compenso, parametrato secondo le tariffe ministeriali, era stato regolarmente corrisposto dalla società,
- che in base agli accordi raggiunti aveva diritto alle seguenti percentuali:
o in caso di verifiche ispettive da lui effettuate presso aziende e clienti di suo riferimento, il 60% di quanto fatturato da al cliente finale, al netto CP_2
pagina 4 di 29 di eventuali sconti e detratta la quota di legge spettante all' , CP_3
o in caso di verifiche ispettive da lui effettuate presso aziende segnalate e/o di riferimento della convenuta, il 50% di quanto fatturato da al CP_2
cliente finale, al netto di eventuali sconti e detratta la quota di legge spettante all' (c.d. quota tecnica), CP_3
o in caso di segnalazioni da parte dello stesso alla convenuta di verifiche da effettuare e da questa compiute tramite altri professionisti, il 10% di quanto da quest'ultima addebitato al singolo cliente finale, sempre al netto di eventuali scontistiche applicate a clienti primari e detratta la quota di legge spettante all' (c.d. quota commerciale), CP_3
o oltre a un premio aggiuntivo del 10% dell'imponibile (calcolato come sopra)
applicabile in caso di raggiungimento di un obiettivo minimo di 200
verifiche annuali nel corso del 2016, da considerarsi acquisito e/o consolidato anche per le successive annualità (c.d. quota target),
- che tutte le quote e percentuali pattuite in suo favore dovevano intendersi comprensive della percentuale del 5% (sull'imponibile poi fatturato dal professionista) dovuta e dallo stesso versata all' Controparte_4
Periti Industriali Laureati,
[...] CP_5
- che aveva sempre svolto regolarmente il proprio lavoro, dandone periodica evidenza al committente,
- che nei primi cinque mesi del 2016 i pagamenti erano avvenuti regolarmente a seguito dell'emissione mensile delle fatture,
- che dal giugno 2016, a fronte dei ritardi nei pagamenti, aveva iniziato a emettere anche dei preavvisi di fattura, riepilogativi dell'attività svolta,
- che si configurava un grave inadempimento,
pagina 5 di 29 - che in data 21.6.18 a mezzo del procuratore aveva intimato alla società il pagamento della somma di € 79.566,41 (al netto della ritenuta d'acconto),
- che, nonostante il mancato riscontro, aveva comunque continuato a prestare la propria opera professionale, venendo a maturare competenze per il complessivo importo di € 255.792,45 (al netto della ritenuta d'acconto),
- che la società aveva provveduto al solo pagamento della minor somma di €
157.420,78,
- che il residuo credito da liquidare per le attività di ispezione e formazione svolte per conto della convenuta da gennaio 2016 a settembre 2018 ammontava allora ad €
98.371,67, pari alla somma di:
o € 91.000,82, per compensi maturati e conteggiati in base ai criteri indicati,
o € 4.550,03, relativi alla quota del 5% Cassa Previdenziale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati,
o € 21.021,14, a titolo di IVA al 22%,
o da cui detrarre € 18.200,12, dovuti come ritenuta d'acconto,
ha chiesto che la società fosse Parte_1
condannata al pagamento in suo favore della predetta somma, al netto della ritenuta d'acconto (da versarsi separatamente nei modi e tempi di legge a cura della convenuta),
oltre agli interessi di legge dovuti ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 cc dalla domanda al saldo effettivo.
Con successivo atto di integrazione dell'originario ricorso, il segnalava alcune CP_1
circostanze sopravvenute, esponendo:
- che erano divenuti esigibili i compensi maturati relati all'attività prestata nei mesi di ottobre e novembre 2018,
- che, di conseguenza, aveva proceduto ad emettere:
pagina 6 di 29 o il preavviso del 23.11.18 per € 11.467,57 (oltre accessori) relativo all'attività
espletata nel mese di ottobre 2018,
o il preavviso del 7.1.18 per € 8.654,40 (oltre accessori) relativo all'attività
espletata nel mese di novembre 2018,
- che la società aveva versato le ulteriori somme di:
o € 1.950,00 in data 2.11.18,
o € 3.200,00 in data 7.11.18,
o € 1.000,00 in data 5.12.18,
- che, mancando un'indicazione del debitore, tali importi dovevano essere imputati secondo i criteri di cui all'art. 1193 cc, sicché aveva provveduto ad emettere:
o la fattura n. 33/2018 di € 1.803,89 (oltre accessori), come acconto dei pagamenti di ottobre 2017,
o la fattura n. 34/2018 di € 2.960,22 (oltre accessori), come acconto dei compensi del mese di ottobre 2017,
o la fattura n. 37/2018 di € 925,07 (oltre accessori), comprensiva del saldo dei compensi del mese di ottobre 2017 per € 811,91 e di un acconto per € 113,16
relativo al mese di novembre 2017,
- che, dopo la notifica dell'atto introduttivo, la società aveva risolto unilateralmente il contratto in data 26.11.18 a causa di un presunto inadempimento,
- che in costanza del rapporto non era mai stato contestato alcunché da parte della società al professionista,
- che le proprie conclusioni dovevano essere modificate nel senso di comprendere la richiesta di condanna della società alla corresponsione dell'ulteriore importo di €
21.751,86, pari alla somma di € 12.396,45 per il mese di ottobre 2018 ed € 9.355,41
per il mese di novembre 2018, al netto della ritenuta d'acconto (da versarsi pagina 7 di 29 separatamente nei modi e tempi di legge a cura della convenuta), oltre agli interessi di legge dovuti ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 cc dalla domanda al saldo effettivo.
Costituitasi in giudizio, la società : Parte_1
- sosteneva che tra le parti esisteva un contratto di collaborazione esclusiva stipulato presso la sede operativa della società a Voghera (PV) il 16.12.15 e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- negava che il compenso richiesto dal ricorrente andasse calcolato secondo le tariffe ministeriali in esecuzione di asseriti accordi tra le parti,
- eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Vicenza, richiamando la clausola compromissoria di cui all'art. 16 delle condizioni di contratto, approvata specificatamente per iscritto,
- affermava in subordine la competenza del Tribunale di Pavia, in considerazione del luogo di conclusione del contratto ovvero di quello di esecuzione dell'obbligazione,
- osservava che il ricorrente non offriva alcuna prova documentale circa la presunta stipulazione dell'accordo del 4.8.15,
- evidenziava che nell'agosto 2015 il svolgeva la propria attività per la CP_1
società VENETA ENGINEERING SRL, cessata in data 7.12.15, come dichiarato nel curriculum vitae consegnato,
- rilevava che, con e-mail del 16.10.15 inviata all'ing. l'attore chiedeva se Per_1
esistessero contratti di collaborazione in essere, lasciando intendere di non essere a conoscenza di altri accordi stipulati in precedenza,
- precisava che la normativa in materia di verifiche e certificazioni ai sensi dell'art. 71
del D. Lgs 81/08 non ammette la possibilità di espletare verifiche sulla base di accordi verbali,
pagina 8 di 29 - lamentava che l'asserito accordo, oltre a non essere mai stato oggetto di trattativa,
sarebbe stato comunque da considerarsi nullo in quanto contrario alle disposizioni speciali in materia,
- specificava che non potevano applicarsi le tariffe , come sostenuto dal CP_3
ricorrente,
- sottolineava che i preavvisi di pagamento non avevano alcun valore e che comunque riportavano somme generiche e prive di riscontro o riferimenti,
- allegava di avere sempre contestato tali preavvisi,
- esponeva che il lavoro svolto dal professionista era spesso carente e necessitava di integrazioni,
- si opponeva alle istanze istruttorie richieste dal ricorrente,
- riferiva che la società aveva provveduto a corrispondere il compenso tenendo conto del costo orario della verifica come stabilito nel contratto del 16.12.15, includendo anche il rimborso forfettario delle spese di viaggio e trasporto,
- dichiarava di non accettare il contraddittorio circa le nuove domande introdotte con l'atto integrativo,
- confermava l'avvenuta risoluzione del contratto comunicata via PEC al ricorrente in data 26.11.18,
- chiedeva in via preliminare di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in virtù
della clausola compromissoria specificatamente sottoscritta dalle parti e, viceversa,
la competenza del foro di Pavia,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per l'accertamento dell'esatto corrispettivo dovuto in forza dell'accordo stipulato tra le parti in data 16.12.15.
A seguito della declaratoria di inammissibilità dell'atto integrativo proposto dal pagina 9 di 29 ricorrente, il introduceva con atto di citazione un secondo giudizio rubricato al CP_1
R.G. 3740/2019 al fine di ottenere la condanna di Parte_1
al pagamento della somma di € 21.751,86 oltre interessi, a titolo di
[...]
compenso per le attività ispettive svolte nel periodo ottobre-novembre 2018.
Disposta la riunione dei due giudizi, la causa veniva istruita dapprima con una perizia grafologica e successivamente con l'assunzione delle prove testimoniali. Il giudice istruttore, inoltre, ordinava ex art. 210 cc l'esibizione alla convenuta delle fatture emesse nei confronti dei clienti indicati nei verbali di verifica e all' delle CP_3
comunicazioni trimestrali relative al periodo di riferimento. Procedutosi, poi,
all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società
[...]
ed all'espletamento di una consulenza contabile, la causa Parte_1
veniva infine decisa con la sentenza n. 1636/2023, depositata in data 6.9.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- richiamate le risultanze della perizia grafologica, secondo cui le sottoscrizioni apposte sul contratto di collaborazione del 16.12.15 e sul curriculum vitae erano apocrife,
- rilevato che le testimonianze raccolte avevano confermato l'esistenza di un accordo sul compenso in base a una percentuale variabile a seconda della tipologia di cliente finale, così come sostenuto dall'attore,
- rigettata la richiesta di sospensione ex art. 295 cpc formulata dalla convenuta in relazione all'intervenuta proposizione di querela nei confronti della teste Tes_2
in relazione alle dichiarazioni dalla medesima rese in udienza,
- riscontrato che comunque la predetta testimonianza si rivelava ininfluente ai fini della decisione anche perché la società non aveva mai contestato le fatture emesse dal professionista,
pagina 10 di 29 - accertato che l'accordo concluso tra le parti era quello dell'agosto 2015 a
MO IC (VI),
- rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito,
- disattesa l'argomentazione per cui il contratto raggiunto verbalmente sarebbe stato affetto da nullità per difetto di forma o per contrarietà a norme imperative,
- ritenuta congrua la quantificazione del compenso calcolata sulla base delle tariffe ministeriali e all'accordo raggiunto tra le parti, così come accertato dalla consulenza tecnico-contabile,
- ritenuto che fosse stata raggiunta la prova dell'an e del quantum del credito vantato dal professionista,
ha condannato la convenuta a versare a favore dell'attore la somma complessiva di €
128.529,62 (al netto della ritenuta d'acconto), oltre agli interessi ex art. 1284 cc, quarto comma, dalla data della domanda al saldo, rigettando viceversa la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria convenuta formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse pretese, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha invocato il rigetto del gravame in quanto infondato, anche ex art. 348 bis cpc:
- rimarcando la correttezza della sentenza di primo grado,
- evidenziando che la società non aveva mai contestato lo svolgimento dell'attività
professionale da lui svolta in suo favore,
- chiedendo la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al pagina 11 di 29 collegio all'udienza del 4 dicembre 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 In via preliminare, va rigettata la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc formulata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni, fondata sulla intervenuta proposizione della querela nei confronti della teste al fine di far Tes_2
accertare la falsità delle dichiarazioni dalla medesima rese in udienza circa la data della sua assunzione presso la società. In merito, va evidenziato che la circostanza indicata non presenta il carattere della pregiudizialità-dipendenza richiesto dall'art. 295 cpc e,
pertanto, non può darsi luogo alla sospensione della causa. La Corte di cassazione,
infatti, ha avuto modo di sottolineare che “la sospensione necessaria del giudizio, ex
art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare
applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di
giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico e non già in senso
meramente logico” (Cass. ord. 21.7.21 n. 20931).
E d'altro canto, ai fini della decisione, poco rileva la data di assunzione della teste presso la società appellante, in quanto che la stessa ha riferito riguardo alle istruzioni ricevute dall'ing. per la determinazione del compenso spettante al Persona_1
, circostanza questa di cui ben può essere venuta a conoscenza anche in un CP_1
periodo successivo a quello della conclusione dell'accordo fra l'attore e la società
convenuta.
3.2 Con il primo motivo d'appello si intende censurare la sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuto valido ed efficace l'accordo concluso verbalmente tra le parti in data 4.8.15, quando al contrario si sarebbe dovuto rilevarne ex officio la nullità per pagina 12 di 29 difetto della forma scritta. Da un lato, infatti, l'art. 71 del D. Lgs. n. 81/08 richiederebbe che i contratti tra organismo verificatore e professionista siano stipulati per iscritto ad
substantiam actus. D'altro lato, l'essenzialità della forma rileverebbe anche ai fini dell'art. 1341 cc, dal momento che l'Allegato I, punto b) del D.M. 11.4.11 prevederebbe che il rapporto si svolga obbligatoriamente in via esclusiva.
A svolgimento del motivo di gravame, poi, l'appellante evidenzia che il giudice del primo grado avrebbe posto alla base del suo convincimento una serie di elementi discordanti, quale l'esito della prova per testi, inidonei a supportare un ragionamento presuntivo stante il dettato dell'art. 2729 cc mentre non avrebbe tenuto conto, al contrario, del fatto che l'inizio dell'esecuzione del contratto sarebbe avvenuta solamente dal gennaio 2016, a distanza di mesi dalla stipulazione del presunto accordo verbale.
La parte appellata, invece, osserva che la giurisprudenza e le norme ex adverso
richiamate non richiederebbero affatto la forma scritta ad validitatem. Si rileva, fra l'altro, che in caso contrario, oltre a determinarsi un ingiustificato arricchimento a danno del professionista, la società opererebbe contra factum proprium, lamentando l'invalidità del contratto dopo averne dato corso per un apprezzabile periodo di tempo.
Il motivo è infondato.
Non risulta che gli indici normativi citati dall'appellante prescrivano la forma scritta quale elemento essenziale del contratto di collaborazione stipulato tra l'Istituto di
Verifica e il professionista. In particolare, si osserva:
- che l'art. 5 del D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11.4.11 e il successivo Allegato III disciplinano il procedimento attraverso il quale il rappresentante legale dell'Organismo verificatore può ottenere dal Ministero del pagina 13 di 29 Lavoro l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di cui all'Allegato VII del D. Lgs. n.
81/08, limitandosi ad indicare le modalità di presentazione della domanda (par. 1),
la documentazione richiesta per l'iscrizione (par. 2), la procedura di abilitazione
(par. 3), le condizioni e la validità dell'autorizzazione (par. 4) e l'attività di verifica e monitoraggio (par. 5), senza alcun cenno a eventuali formalità che contraddistinguerebbero l'accordo di collaborazione,
- che l'art. 71 del D. Lgs. n. 81/08 (nel testo ratione temporis vigente), relativo agli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, prescrive soltanto:
o la forma scritta per i risultati dei controlli di sicurezza e buon funzionamento dei macchinari (comma 9),
o la necessità di un documento che attesti l'esecuzione del controllo per le attrezzature che siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva
(comma 10),
o l'obbligo di sottoporre le attrezzature di cui al successivo Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza, avvalendosi anche dei soggetti pubblici o privati abilitati, e di conservare i relativi verbali, senza disporre alcunché in merito al rapporto di collaborazione tra Organismo verificatore e professionista (commi 11-13),
- che gli artt. 1 e 32 Cost. non offrono alcun elemento utile, dal momento che il caso in esame riguarda la disciplina civilistica del rapporto di collaborazione tra l'Istituto
di Verifica e il professionista e non una controversia relativa al bene “salute” o pagina 14 di 29 “tutela del lavoro”,
- che non sarebbe comunque possibile ricavare da tali norme di rango costituzionale l'obbligo di stipulazione per iscritto di un contratto, attesa la loro natura meramente programmatica,
- che anche la sentenza della Cass. Pen. 17.4.14 n. 17010 non è rilevante dal momento che la stessa si era limitata ad occuparsi della differente ipotesi riguardante l'obbligo del datore di lavoro di fornire dettagliate informazioni ai lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza nelle ipotesi di contratti d'appalto stipulati con terzi a mente dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, in relazione ai quali soli prevede poi la necessità della forma scritta argomentando, tuttavia, con riferimento a due precisi dati normativi contenuti nella stessa disposizione che, del tutto pacificamente, non si applica al caso in esame, disciplinato dalle norme sopra richiamate
- che il paragrafo 1, lett. b) dell'Allegato I del D.M. del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali 11.4.11 stabilisce che i soggetti pubblici o privati abilitati debbano
“operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di
collaborazione”, prescrivendo le caratteristiche che deve possedere l'Organismo
verificatore per chiedere l'abilitazione, senza peraltro porre alcuna regola rilevante ai fini della disciplina civilistica del contratto, sicché la violazione della norma potrebbe, al massimo, comportare delle conseguenze giuridiche sull'abilitazione ma non certo sul rapporto instaurato tra il soggetto abilitato ed i suoi dipendenti o collaboratori.
E d'altronde, in assenza di una norma che disciplini la forma del contratto, deve trovare pagina 15 di 29 applicazione la norma generale posta dall'art. 1326 cc sicché ben può essere considerato valido anche un contratto concluso in forma orale, come quello del 4.8.15.
Va precisato, inoltre, che la forma scritta non è richiesta neanche ai fini della prova dell'esistenza di un contratto tra le parti e del suo contenuto, i quali potranno essere dimostrati anche con gli altri mezzi istruttori, quali la testimonianza e le presunzioni. Il
dato è rilevato (e non smentito, secondo quanto sostiene l'appellante) anche dalla sentenza impugnata, la quale afferma che la forma scritta è richiesta ad probationem
tantum per dimostrare “la verifica del possesso dei requisiti di idoneità da parte del
soggetto richiedente l'abilitazione” dopo avere esaminato l'art. 5 del D.M. del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11.4.11 e il successivo Allegato III a cui la disposizione opera un rinvio interno. Non può ravvisarsi, dunque, alcun vizio di illogicità nel ragionamento svolto dal giudice di prima istanza.
Del pari, non risulta censurabile la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dimostrata l'esistenza del contratto verbale del 4.8.15 alla luce degli elementi acquisiti durante l'istruttoria.
Dopo avere escluso che il rapporto tra le parti fosse regolato sulla base della scrittura prodotta dall'appellante (doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione), sulla scorta di quanto appurato attraverso lo svolgimento della perizia calligrafica, il giudice di prima istanza ha correttamente considerato gli elementi emersi durante la prova per testimoni
(verbale del 5.4.22). In particolare, la testimonianza resa dai testi e ha Tes_1 Tes_3
permesso di stabilire le condizioni contrattuali attraverso le quali calcolare il compenso spettante al professionista, mentre le dichiarazioni del teste hanno confermato Tes_4
l'avvenuto incontro tra il e l'amministratore unico di finalizzato alla CP_1 CP_2
pagina 16 di 29 conclusione di un accordo di collaborazione.
All'interno di un quadro probatorio già di per sé rilevante, si inserisce poi anche la circostanza (non contestata) per cui il ha svolto le prestazioni e la stessa CP_1
società, almeno nella prima fase, ha proceduto prima a corrispondere al professionista il compenso dovuto e successivamente a versare dei consistenti acconti, il che costituiste un sostanziale riconoscimento del rapporto sottostante.
Né può essere ignorato il fatto che la società abbia prodotto in giudizio una scrittura,
successivamente riconosciuta artefatta, da cui risultano delle condizioni economiche ben più favorevoli rispetto a quelle pattuite, ciò che dimostra in maniera inconfutabile come la stessa, ben conscia della evidenza della situazione e delle gravose obbligazioni cui risultava tenuta a fare fronte, si sia allora determinata a cercare di creare un'apparenza documentale volta a pregiudicare le legittime ragioni dell'odierno appellato e tale da consentirle di concludere la controversia versando compensi molto più bassi di quelli in realtà pattuiti e dovuti.
E, d'altro canto, non sussistono motivi per giungere a conclusioni differenti nemmeno considerando le ulteriori circostanze addotte dalla parte appellante.
Da un lato, in sede di escussione dei testi non sono emersi elementi contraddittori.
Tes_ Come specificato dalla sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dai testi Tes_5
e non si sono affatto poste in contrasto con quelle a favore della Testimone_7
ricostruzione prospettata dal professionista, dal momento che questi ultimi si sono limitati ad affermare una mancata conoscenza dei fatti oggetto di causa.
D'altro lato, anche la data di inizio di esecuzione del contratto presenta una valenza probatoria neutra, rientrando nella libera volontà delle parti prevedere che il contratto pagina 17 di 29 non abbia immediatamente inizio ma solo ad una certa distanza di tempo dalla sua stipula.
Sicché, in conclusione, gli elementi indicati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione vengono a presentare le doverose caratteristiche della gravità, della precisione e della coincidenza, così come richiesto dall'art. 2729 cc, conseguendone l'infondatezza del presente motivo di gravame.
3.3 Con la seconda ragione di appello si deduce l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudicante nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la prova per testimoni in relazione alla conclusione dell'accordo verbale del 4.8.15, nonostante i limiti posti dal l'art. 2721
cc. Si aggiunge, inoltre, che non potrebbe neanche valorizzarsi in senso contrario un'eventuale qualificazione soggettiva delle parti, in quanto si tratta di un contratto di collaborazione professionale.
L'appellato contesta quanto sostenuto da controparte, ricordando che la testimonianza,
ammessa solo dopo l'esito della perizia calligrafica, avrebbe solo confermato quanto già
riscontrabile dalle fatture emesse dal professionista e dai pagamenti effettuati dalla società fino al 2018.
La censura è infondata.
L'art. 2721 cc, dopo avere escluso la possibilità di provare attraverso la testimonianza l'esistenza di un contratto con oggetto di valore superiore ai € 2,58, precisa altresì al capoverso che “l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto,
tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra
circostanza”. Secondo quanto confermato dalla Corte di Cassazione, inoltre,
l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 cc pagina 18 di 29 costituisce infatti un potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sull'attribuzione anche solo ad una di esse di una efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre con una valutazione insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente motivata (Cass. ord.
7.3.19 n. 6688).
Mentre, sotto un secondo profilo, deve anche osservarsi come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre debba essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata, senza che assuma rilievo il fatto che la parte abbia preventivamente formulato una eccezione d'incapacità a testimoniare, dal momento che la stessa non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione (Cass.
8.6.17 n. 14276 e 19.8.14
n. 18036). Ciò a cui nella fattispecie non si è peraltro provveduto.
Precisato ciò, e quand'anche si voglia scendere all'esame del merito del gravame, la decisione del primo giudice circa l'utilizzabilità della prova orale merita comunque di essere confermata, considerando:
- che tra le parti intercorreva un rapporto di collaborazione avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di verifica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 81/08, così
come affermato pacificamente sia dall'appellante sia dall'appellato,
- che le parti divergevano circa la fonte del rapporto di collaborazione e sulle modalità attraverso le quali determinare il compenso del , CP_1
- che si è avvalsa per lungo tempo delle prestazioni eseguite dall'attore CP_2
pagina 19 di 29 senza contestare le fatture dal medesimo emesse e addirittura corrispondendo,
almeno nella fase inziale (primo semestre 2016), il compenso determinato sulla base delle tariffe a percentuale,
- che l'unico documento prodotto dall'appellata (doc. n. 4 allegato alla comparsa di primo grado) quale fonte alternativa del menzionato rapporto di collaborazione è
risultato artefatto a seguito dello svolgimento della consulenza grafologica, la quale ha verificato la natura apocrifa della sottoscrizione attribuita del . CP_1
Tali elementi costituiscono allora, ad avviso di questo Collegio, circostanze sufficienti a giustificare l'ammissibilità della prova testimoniale in quanto volta a meglio chiarire le modalità attraverso le quali il predetto rapporto di collaborazione tra le odierne parti in causa, mai posto in questione quanto alla sua effettiva esistenza, si sia in concreto delineato al momento della stipula e nella fase della sua esecuzione.
Va precisato, inoltre, che l'acquisizione delle testimonianze è stata disposta solo dopo l'esito della perizia grafologica e, quindi, dopo avere escluso che il documento offerto costituisse prova scritta della fonte del rapporto giuridico intercorrente tra le parti.
Deve perciò ritenersi, in conclusione, che ad una valutazione in concreto il potere discrezionale di cui al secondo comma dell'art. 2721 cc sia stato correttamente esercitato dal giudice di primo grado.
3.4 Quanto invece al terzo motivo di doglianza, si lamenta un'errata valutazione delle risultanze probatorie, in quanto il giudice non avrebbe considerato alcune contraddizioni emergenti dalle consulenze espletate nel precedente grado del giudizio. In primo luogo,
con riferimento alla CTU grafologica, non si sarebbe tenuto conto del fatto che la stessa sarebbe giunta a esiti meramente probabilistici, senza neanche acquisire scritture di pagina 20 di 29 comparazione in cui figurasse per intero la sottoscrizione del In secondo CP_1
luogo, con riferimento alla CTU contabile, non sarebbe stata invece fornita alcuna motivazione circa il criterio adottato per la scelta di uno dei tre distinti totali prospettati dal perito contabile. Segnatamente, il giudice del tribunale avrebbe liquidato la quota massima del compenso, nonostante non sia stata offerta alcuna prova relativa alla provenienza della segnalazione dei clienti presso cui effettuare la verificazione, la quale comportava una differente percentuale da corrispondere al professionista. Si evidenzia,
infine, che la somma finale che spetterebbe alla società di versare al professionista non sarebbe congrua alla luce del fatto che la stessa dovrebbe subire tutti i costi di gestione,
che viceversa non graverebbero in alcun modo sul CP_1
L'appellato, al contrario, sostiene che la sentenza non sarebbe affetta da alcun vizio di motivazione apparente, in quanto le risultanze delle consulenze richiamate avrebbero trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese dai testimoni. La quantificazione degli importi, fra l'altro, sarebbe stata oggetto delle valutazioni del perito considerando principalmente le fatture emesse dalla stessa società verso i clienti e, pertanto, non potrebbe affermarsi un'incongruità dei conteggi.
La censura è infondata.
Considerando, anzitutto, le critiche sollevate dal CPT di , ora reiterate con CP_2
l'atto di appello, si segnala che le stesse trovano ampia e puntuale risposta già
all'interno dell'elaborato tecnico, in quanto:
- la CTU risulta debitamente motivata, indicando sia il metodo e il procedimento utilizzati per l'indagine (pagg. 7-12), sia le ragioni specifiche che hanno indotto il consulente ad affermare la non autenticità delle firme e delle sigle (pagg. 62-64),
pagina 21 di 29 - il consulente ha esaminato anche alcuni documenti comparativi riportanti la sottoscrizione per esteso del (pagg. 22-28) oltre a quelli in cui il nome è CP_1
indicato solo con l'iniziale,
- su proposta del CTP dell'appellante è stata esaminata anche la firma eseguita per esteso apposta alla “lettera di comunicazione di risoluzione del contratto” del
7.12.15 (documento che non risulta disconosciuto dall'appellato), all'esito del quale controllo è stata confermata la difformità con quelle indicate sub “X2a” e “X2b”
(pagg. 68-70), già valutate come probabilmente apocrife in sede di redazione della bozza,
- la presunta prassi del di firmare solo con l'iniziale del nome non viene data CP_1
per certa, ma è rappresentata come una “mera possibilità” (fine pag. 71 - inizio pag.
72),
- il CTU ha considerato anche la particolare forma della lettera “e” presente nel nome,
evidenziando nuovamente che la stessa non si riscontra nelle sottoscrizioni verificate, in quanto in “X1” risulta “del tutto difforme”, mentre in “X2” presenta
“un'affinità superficiale, del tutto compatibile con un tentativo di imitazione” (pag.
72).
La circostanza, poi, per cui le conclusioni a cui è giunta la CTU sarebbero formulate in termini probabilistici non assume rilievo dato che il giudizio grafologico per sua intrinseca natura non restituisce un risultato matematicamente certo, ma di semplice verosimiglianza. Va sottolineato, comunque, che gli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria testimoniale e il comportamento tenuto da durante CP_2
l'esecuzione del rapporto si pongono in concordanza con l'esito della consulenza,
pagina 22 di 29 confermando l'esistenza di un accordo con pattuizioni economiche ben differenti rispetto a quelle contenute nella scrittura artefatta.
Quanto invece alle contestazioni relative alla CTU contabile, si osserva che la scelta del giudice di liquidare le competenze nella misura massima individuata dal perito d'ufficio trova la propria giustificazione nel materiale istruttorio raccolto.
In particolare, una volta riconosciuta la spettanza al della “Quota tecnica” CP_1
(relativa alle verifiche ispettive da lui effettuate presso aziende segnalate dalla convenuta) sulla base delle verifiche effettuate siccome risultanti dalla documentazione depositata in atti dalle parti e da quella acquisita in giudizio a seguito di ordine di esibizione formulato nei confronti dell' , il giudice di prima istanza ha CP_3
correttamente attribuito anche:
- la “Quota commerciale” (relativa alle segnalazioni da parte del alla CP_1
convenuta di verifiche da effettuare e da questa compiute tramite altri professionisti), pari a un aggiuntivo 10%, facendo richiamo delle dichiarazioni rese dal teste , il quale nella primavera del 2018, essendo stato richiesto dall'ing. Tes_3
di stilare un resoconto relativo alle fatture emesse da per le Per_1 CP_2
verifiche effettuate dal , aveva avuto modo di appurare che tutta la CP_1
documentazione fiscale sottoposta al suo esame si riferiva a clienti individuati da quest'ultimo senza l'intermediazione della società giungendo, quindi, ad attribuirgli in tutti i casi la percentuale aggiuntiva del 10% (verbale del 5.4.22, pagg. 5-6),
- la “Quota target” (applicabile in caso di raggiungimento di un obiettivo di minimo di duecento verifiche annuali, da considerarsi acquisite e/o consolidate anche per le successive annualità), richiamando le conclusioni raggiunte dal CTU contabile, il pagina 23 di 29 quale aveva specificatamente affermato che sulla base della documentazione in suo possesso il risultava aver effettuato le verifiche richieste per conseguire CP_1
l'obiettivo per tutte le annualità considerate (CTU contabile, pag. 20).
Queste conclusioni, poi, trovano ulteriore conferma nel contegno serbato da CP_2
nel corso dell'esecuzione del rapporto di collaborazione, dal momento che la stessa non solo si è pacificamente avvalsa delle prestazioni del , ma non risulta neanche CP_1
che abbia mai contestato le fatture emesse dallo stesso, la cui somma era appunto calcolata sul compenso a percentuale, arrivando addirittura ad onorarle, almeno in parte.
Non hanno rilievo le ulteriori argomentazioni riguardanti l'esiguità della somma che residuerebbe in capo alla società una volta corrisposto il compenso al collaboratore:
- sia in ragione del fatto che il CTU contabile ha già evidenziato come l'appellante non abbia peraltro fornito alcun documento o dato da cui emergerebbero i margini di ricavo della società (CTU contabile, pag. 31),
- sia in considerazione della circostanza che rientra comunque nella autonomia negoziale delle parti di concludere rapporti che presentino un vantaggio economico anche solo minimale per una di esse.
3.5 Passando quindi all'esame del quarto motivo di contestazione, si deduce l'errore del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto sussistente il credito azionato,
malgrado l'assenza di prova sul punto. L'attore, infatti, non avrebbe prodotto né il contratto di collaborazione né la prova delle verifiche ispettive eseguite. Si segnala,
inoltre, che anche la documentazione offerta dal professionista non sarebbe idonea a dimostrare quanto affermato dal momento che i rendiconti allegati ai numeri da 3/A a
34/A sarebbero documenti unilaterali mai trasmessi alla società, le e-mail prodotte pagina 24 di 29 conterrebbero solo copie dei verbali di verifica e, infine, sia le fatture emesse sia i preavvisi presenterebbero solo una generica descrizione dell'attività di verifica.
L'appellato afferma che l'argomentazione avversaria sarebbe priva di fondamento, in quanto da un lato sarebbe stata la stessa società ad inviare all' i verbali di CP_3
verifica, poi oggetto dell'ordine di esibizione, ciò che si spiega solo in quanto la stessa abbia riconosciuto che le relative prestazioni erano state effettivamente svolte, e dall'altro la medesima non avrebbe mai contestato l'autenticità né dei verbali né delle relative e-mail di invio all'istituto.
Il motivo è infondato.
L'esistenza del contratto di collaborazione risulta provata sia dalle dichiarazioni rese in sede di testimonianza (verbale del 5.4.22) sia dalla costante condotta mantenuta dalla società, la quale non solo si è avvalsa delle prestazioni svolte dal professionista, ma non ha neanche mai contestato le fatture emesse dallo stesso.
In senso contrario, non potrebbe neanche addursi la circostanza per cui i contratti di collaborazione finalizzati allo svolgimento delle verifiche ex art. 71 del D. Lgs. n. 81/08
richiedano la forma scritta, in quanto sub
3.2 si è già appurato che non esiste un'indicazione normativa in tal senso. Del pari, non potrebbe essere presa in considerazione la scrittura prodotta dall'appellante (doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione di primo grado) quale fonte del rapporto di collaborazione, giacché la CTU
grafologica ha constatato la natura apocrifa della sottoscrizione ad essa apposta.
E, d'altronde, l'avvenuta esecuzione del contratto trova agevole riscontro anche dall'esame incrociato delle comunicazioni trimestrali relative alle verifiche inviate da all' e dalle fatture emesse nei confronti dei clienti finali dalla stessa CP_2 CP_3
pagina 25 di 29 società, acquisite al giudizio a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, il quale ha consentito di verificare la totale corrispondenza di tali documenti rispetto a quanto allegato dal e riportato anche nei resoconti depositati. CP_1
Senza poi ulteriormente considerare che, anche sotto tale profilo, deve essere valorizzato il contegno tenuto dalla appellante, la quale non ha mai contestato,
deducendo specifici elementi di discordanza, la conformità agli originali delle copie dei verbali di verifica prodotti dall'appellato.
3.6 Da ultimo, va respinta la domanda ex art. 89 cpc formulata dall'appellante in riferimento alle frasi sconvenienti che sarebbero contenute nella comparsa di costituzione e risposta di controparte, atteso che le espressioni riportate riguardano i fatti oggetto di causa e non eccedono i limiti della correttezza e del decoro processuale,
non esondando le stesse da un normale seppur acceso confronto dialettico.
In proposito, è sufficiente richiamare quanto statuito dalla Corte di cassazione laddove ha osservato come in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi vada esclusa la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte (Cass. 18.10.16 n.
21031; Cass.
6.12.11 n. 26195).
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le pagina 26 di 29 disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 9.991,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
In considerazione, poi, della produzione di documenti contraffatti e della manifesta infondatezza delle ragioni dell'appello, la Corte ritiene applicabile al caso in esame la fattispecie prevista dal terzo comma dell'art. 96 cpc, ciò che giustifica la condanna di pagina 27 di 29 al risarcimento del danno a favore del da liquidarsi equitativamente CP_2 CP_1
in € 19.982,00, pari al doppio dell'ammontare delle spese di questo grado di giudizio,
dovendosi al riguardo ricordare come la Corte di cassazione abbia avuto modo di precisare che la norma in questione non fissa alcun limite quantitativo, né minimo né
massimo, dovendo il giudice del merito quantificare la somma secondo il criterio equitativo, assumendo come parametro l'importo delle spese processuali o di un loro multiplo ovvero il valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza
(Cass. 20.11.20 n. 26435; Cass. 31.11.12 n. 21570).
In ragione dell'ultimo alinea dell'art. 96, va inoltre pronunciata la condanna della parte appellante a versare a favore della cassa delle ammende una somma pari a € 2.500,00.
Atteso, poi, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono anche i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n.
1636/2023, depositata in data 6.9.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, il tutto pagina 28 di 29 con distrazione in favore degli avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto dichiaratisi procuratori antistatari;
3) condanna l'appellante a pagare la somma di € 19.982,00 a favore della parte appellata ex art. 96, terzo comma, cpc;
4) condanna altresì l'appellante a versare a favore della delle ammende una CP_6
somma pari ad € 2.500,00 ai sensi del quarto comma dell'art. 96 cpc;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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