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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 03/02/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA LI, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 777/2020 depositato il 06/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1373/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 19/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602370 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 777/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1373/1/2018 della CTP di Foggia, depositata il 19/11/2018, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dal Resistente_1 avverso l'avviso l'accertamento, meglio in epigrafe indicato, relativo all'anno d'imposta 2013. Col predetto avviso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR n. 600/1973, ha determinato un maggior reddito imponibile ai fini IRES pari ad € 170.699,86, un minor valore della produzione ai fini IRAP pari ad € 38.585,00 con un conseguente maggior reddito ai fini IRES pari ad € 34.777,00 e sanzioni pari ad € 32.299,30, oltre interessi legali e spese di notifica.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'integrale conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 03/04/2020 si è costituito nella presente fase di gravame il Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto con rimborso delle somme indebitamente percepite dall'Ufficio nel corso del giudizio e con vittoria di spese ed onorari.
All'udienza del 17/10/2025, sentito il Relatore, sono comparsi il Dott. Nominativo_1 , in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, e il Dott. Nominativo_2, in delega del Dott. Difensore_1, per il Consorzio appellante, che ha insistito per il rigetto dell'appello. Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è fondato.
Va, innanzitutto, rilevato che il compenso al Presidente della società, pari ad € 82.475,00, non avrebbe potuto essere dedotto atteso che l'art. 95, 5° co., del T.U.I.R., approvato con DPR n. 917/1986, stabilisce: <
I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti;
quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati a conto economico>>.
Orbene, non vi è dubbio che il compenso al Presidente della società vada inquadrato nell'ambito dei compensi in senso stretto e non in quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili di modo che la deduzione avrebbe potuto effettuarsi soltanto a fronte dell'effettivo pagamento degli stessi che non risulta sia stato effettuato.
Pertanto, tale doglianza dell'Ufficio è fondata.
2) Quanto poi alla censura relativa alla detrazione dell'importo di € 44.665,27 non può non condividersi la tesi dell'Ufficio secondo cui tale costo non è stato in alcun modo documentato dalla difesa del Consorzio contribuente.
3) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è fondato e va, pertanto, accolto dovendosi, in integrale riforma della sentenza di prime cure, confermare l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe. 4) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 17/10/2025
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA LI, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 777/2020 depositato il 06/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1373/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 19/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602370 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 777/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1373/1/2018 della CTP di Foggia, depositata il 19/11/2018, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dal Resistente_1 avverso l'avviso l'accertamento, meglio in epigrafe indicato, relativo all'anno d'imposta 2013. Col predetto avviso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR n. 600/1973, ha determinato un maggior reddito imponibile ai fini IRES pari ad € 170.699,86, un minor valore della produzione ai fini IRAP pari ad € 38.585,00 con un conseguente maggior reddito ai fini IRES pari ad € 34.777,00 e sanzioni pari ad € 32.299,30, oltre interessi legali e spese di notifica.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'integrale conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 03/04/2020 si è costituito nella presente fase di gravame il Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto con rimborso delle somme indebitamente percepite dall'Ufficio nel corso del giudizio e con vittoria di spese ed onorari.
All'udienza del 17/10/2025, sentito il Relatore, sono comparsi il Dott. Nominativo_1 , in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, e il Dott. Nominativo_2, in delega del Dott. Difensore_1, per il Consorzio appellante, che ha insistito per il rigetto dell'appello. Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è fondato.
Va, innanzitutto, rilevato che il compenso al Presidente della società, pari ad € 82.475,00, non avrebbe potuto essere dedotto atteso che l'art. 95, 5° co., del T.U.I.R., approvato con DPR n. 917/1986, stabilisce: <
I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti;
quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati a conto economico>>.
Orbene, non vi è dubbio che il compenso al Presidente della società vada inquadrato nell'ambito dei compensi in senso stretto e non in quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili di modo che la deduzione avrebbe potuto effettuarsi soltanto a fronte dell'effettivo pagamento degli stessi che non risulta sia stato effettuato.
Pertanto, tale doglianza dell'Ufficio è fondata.
2) Quanto poi alla censura relativa alla detrazione dell'importo di € 44.665,27 non può non condividersi la tesi dell'Ufficio secondo cui tale costo non è stato in alcun modo documentato dalla difesa del Consorzio contribuente.
3) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è fondato e va, pertanto, accolto dovendosi, in integrale riforma della sentenza di prime cure, confermare l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe. 4) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 17/10/2025