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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 25/09/2023 al n. 1652/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Verona, Parte_1 P.IVA_1
via Dominutti n. 2, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Zaffora Antonio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legnago (VR), via Duomo n.
15, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._1
pagina 1 di 16 29.09.1958, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Chiamenti Veronica e
Chiamenti Alessandro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via via Bartolomeo Grazioli n. 5, Verona, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
o avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 13.03.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel
presente atto.
2. In via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello, riformare la sentenza n. 1472/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Verona, in persona del G.I. Dott.ssa Monica Attansio, nel
procedimento n. 236/2020 R.G., pubblicata in data 18/07/2023 e notificata in
data 20/07/2023, e per l'effetto dichiarare:
• a pagg. 5 e 6 di 8: Col contratto in parola, dunque, ha assunto l'alea Pt_1
tipica dei contratti d'appalto a corpo, in cui il corrispettivo rimane invariato
anche laddove l'appaltatore realizzi una quantità di lavorazioni diversa, ed
eventualmente superiore, rispetto a quella preventivata in sede di offerta.
pagina 2 di 16 Tuttavia, il committente che in corso d'opera modifica il progetto e costringe
l'appaltatore a una spesa maggiore, per il protrarsi dei lavori o per il maggior
costo dei materiali e della manodopera impiegata, ha l'obbligo di pagargli un
compenso maggiore. Il sinallagma funzionale - infatti - fa sì che l'aumento di
una delle due prestazioni comporti l'aumento anche l'altra. Il supplemento è
dovuto a titolo di prezzo, cioè di corrispettivo contrattuale e non si semplice
indennità per atto lecito o di risarcimento del danno. Una volta liquidato tale
maggiore compenso non rimane distinto - quanto a natura giuridica - dal prezzo
originario e, insieme a questo ultimo, si pone come semplice componente di un
nuovo prezzo complessivo, perché unica, giuridicamente, è l'opera di cui
entrambe le voci costituiscono il corrispettivo. Corrispettivo che integra un
debito di valuta e che non muta natura giuridica se viene revisionato, vuoi per
fatti imputabili al committente, vuoi per le variazioni del progetto che egli ha
facoltà di disporre in corso d'opera (cfr. Cass. civ.,sez. II, 25 marzo 2013 n.
7468). Pertanto, i costi delle voci della fattura n. 1/2017 debbono essere tenute
in considerazione ai fini della determinazione del compenso spettante ad
. L'appaltatore, del resto, può provare con ogni mezzo di prova ed anche Pt_1
in via presuntiva che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal
committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di
quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa
dell'appaltatore (cfr. Cass. civ., sez. II 08 gennaio 2014 n. 142). Parte attrice,
del resto, ha allegato le richieste di modifiche avanzate dalla committenza nel
corso dell'esecuzione delle opere, modifiche emerse anche a seguito delle prove
per testi da essa articolate. Il corrispettivo spettante a per le opere Pt_1
pagina 3 di 16 eseguite risulta dunque pari a quanto dalla attrice chiesto in sede di citazione,
ovverosia ad euro 57.770,20 di cui alla fattura n. 1/2017.
• a pag. 6 di 8: Passando all'esame delle domande proposte in via
riconvenzionale dalla convenuta, va ritenuto che le stesse non debbano essere
accolte in quanto il ritardo non è imputabile alla condotta dell'attrice. In
particolare, a fronte della previsione contrattuale di una durata dei lavori di 60
giorni lavorativi dalla data del loro inizio, si rileva che i giorni di ritardo
contestati dalla convenuta non possono essere addebitati ad
[...]
poiché la stessa si è adoperata per ultimare entro il pattuito Parte_1
termini i lavori ad essa commissionati e per compiere le varianti richieste in
corso d'opera. E del resto, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto
d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti
variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo pattuiti
nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei
lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune
accordo fissino un nuovo termine (cfr. Cass. civ. 11/20484). Ne deriva la
infondatezza sia della domanda diretta all'accertamento dell'intervenuta
risoluzione del contratto ex art, 1454 c.c., sia di quella avente ad oggetto il
pagamento della penale pattuita
. • a pag. 7 di 8: “Quanto alla domanda di risarcimento danni, la stessa deve
essere respinta in quanto, in sede di procedimento di accertamento tecnico
preventivo per i danni cagionati dalle infiltrazioni di acqua piovana, ilmedesimo
Consulente Tecnico Ing. non ha attribuito alcuna responsabilità Persona_1
delle stesse in capo a (“il CTU non entra nel merito delle Pt_1
pagina 4 di 16 responsabilità dei vizi e difetti accertati in relazione al contratto suddetto e a
relativi subappalti, e della custodia e gestione del cantiere”, cfr. relazione ATP
del 04/12/2017). La convenuta pertanto deve essere condannata al pagamento in
favore della controparte della somma di € 57.777,20 oltre agli interessi legali.
• a pag. 7 di 8: Il rigetto della domanda subordinata esclude la configurabilità
di una soccombenza parziale della convenuta. • a pagg. 7 e 8 di 8: Il Giudice del
Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 236/2020 promossa da
[...]
avverso definitivamente decidendo, rigettata Parte_1 Parte_2
ogni altra domanda: Accertato un credito dell'attrice Parte_1
a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per le opere eseguite, in misura pari ad
€ 57.777,20, con la maggiorazione degli interessi nella misura legale dalla
scadenza sino al saldo, la convenuta al pagamento di detta somma Parte_2
di € 57.777,20 oltre interessi. Condanna la convenuta alla CP_1
refusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in € 1.620,00
per il procedimento di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi €
10.432,50 per il presente giudizio, di cui € 520,00 per anticipazioni ed il residuo
per compenso, oltre, in entrambi i casi, a 15% per spese generali, Iva e Cpa.. 3.
In via subordinata nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello, riformare parzialmente la sentenza n. 1472/2023 emessa dal
Tribunale Ordinario di Verona, in persona del G.I. Dott.ssa Monica Attansio,
nel procedimento n. 236/2020 R.G., pubblicata in data 18/07/2023 e notificata in
data 20/07/2023, e per l'effetto dichiarare:
pagina 5 di 16 • a pag. 7 di 8: L'accoglimento della domanda subordinata di parte attrice
comporta soccombenza parziale della convenuta ed implica, pertanto, la
compensazione delle spese di lite.
• a pagg. 7 e 8 di 8: Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il
n. 236/2020 promossa da avverso Parte_1 Parte_2
definitivamente decidendo, rigettata ogni altra domanda: Accertato un credito
dell'attrice a titolo di saldo del corrispettivo dovuto Parte_1
per le opere eseguite, in misura pari ad € 13.346,00, ed un credito della
convenuta di complessivi € 51.300,00, di cui € 47.800,00 per Parte_2
penale ed il residuo per risarcimento danni, ed operata la compensazione tra i
contrapposti crediti, condanna l'attrice al pagamento Parte_1
in favore della convenuta della somma di € 37.954,00, con la Parte_2
maggiorazione, limitatamente alla somma dovuta a titolo di risarcimento danni
della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat applicabili al periodo e
degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata, dalla data
della domanda alla data della presente pronuncia, e con i soli interessi legali
dalla data odierna al saldo effettivo. Accerta e dichiara, inoltre, l'intervenuta
risoluzione del contratto d'appalto stipulato inter partes per fatto e colpa
dell'attrice. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
4. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso
forfettario 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, relativi
ad entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
In via pregiudiziale e preliminare:
pagina 6 di 16 - fissarsi udienza di discussione orale e precisazione delle conclusioni ex art.
350 bis c.p.c. stante l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.;
Nel merito:
- rigettarsi ogni motivo d'appello e pertanto confermarsi integralmente
l'impugnata sentenza n. 1472/2023 emessa in data 18.07.2023 dal Tribunale di
Verona, all'esito della causa civile rubricata al n. 236/2020 R.G.; In ogni caso:
- spese e compensi integralmente rifusi, comprensivi di rimb. forf. spese generali
C.P.A. ed I.V.A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 4.12.2019 Parte_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Verona al fine di CP_1
ottenere, previa declaratoria di inadempimento della convenuta, il pagamento della residua somma di Euro 57.777,20 per i lavori di ristrutturazione (opere al grezzo avanzato eseguire presso il fabbricato sito nel Comune di Zevio) eseguiti sulla base del contratto d'appalto concluso tra le parti il 25.6.2015.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande e, deducendo l'esistenza di vizi e di ritardi nello svolgimento dei lavori, formulava in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto d'appalto e di condanna della società attrice al risarcimento della somma di Euro 3.500,00 sulla base delle risultanze della consulenza depositata nel procedimento per A.T.P. svoltosi
ante causam nonché al pagamento della penale per il ritardo (pari ad Euro
47.800,00), con conseguente restituzione delle somme versare in eccesso all'impresa.
pagina 7 di 16 Sentiti alcuni dei testi indicati dalle parti e disposta consulenza tecnica per quantificare le opere contrattuali rimaste ineseguite e quelle realizzate extra contratto, con incarico affidato al geom. la causa veniva definita con CP_2
sentenza n. 1472/2023 che rigettava la domanda di ed accoglieva le Pt_1
domande della , condannando l'attrice al pagamento della somma di Euro Pt_2
37.954,00 oltre accessori oltre alla rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice, sulla base degli esiti della consulenza del geom. che CP_2
faceva propri, accertava lavori non eseguiti per l'importo di Euro 26.540,00.
Escludeva, inoltre, che all'impresa fossero dovute le somme extra contratto descritte nella fattura n. 1/2017 in quanto il contratto di appalto era stato concluso “a corpo” e non “a misura”, con conseguente invariabilità del corrispettivo pattuito per le opere contrattualmente indicate. In particolar modo il
Tribunale riteneva che rientrassero nelle originarie previsioni anche le modeste somme riconosciute dal C.T.U. per le voci “Maggiorazione ferramenta
Roothoblaas x adeguamento calcolo” e “Secondo intervento falegname per
chiusura scala” e valutava generiche le allegazioni di parte attrice in ordine alle modifiche avanzate dalla committenza nel corso dell'esecuzione delle opere,
osservando l'inconferenza sul punto delle prove testimoniali che riguardavano il rifacimento di opere eseguire (dovuto, secondo quanto riferito dal progettista e direttore dei lavori, ad un'esecuzione non a regola d'arte delle opere realizzate).
Il credito dell'impresa veniva pertanto quantificato in Euro 240.000,00 (prezzo dell'appalto contrattualmente convenuto) - Euro 26.654,00 (lavori non eseguiti)
– Euro 200.000,00 (somme già corrisposte dalla committente) = Euro 13.346,00.
pagina 8 di 16 Quanto alle domande riconvenzionali della convenuta, il primo giudice evidenziava che l'attrice non aveva neppure allegato ed offerto di provare circostanze ad essa non imputabili che fossero state causa dei ritardi o elementi atti a giustificare l'esercizio del potere di cui all'art. 1384 c.c. Inoltre, le richieste di rifacimento delle opere realizzate, che avevano comportato ritardi erano dovute ad una cattiva esecuzione delle opere.
La richiesta di risoluzione del contratto veniva, pertanto, accolta in ragione del decorso di un lasso di tempo pari a quasi cinque volte quello pattuito per l'ultimazione dei lavori.
Inoltre, la convenuta aveva diritto ad essere risarcita dei danni quantificati nel procedimento ex artt. 696/696 bis c.p.c. in quanto dovuti alle infiltrazioni d'acqua piovana verificatesi a causa della mancata ultimazione delle opere.
Il Tribunale, pertanto, accertato un complessivo credito della di Euro Pt_2
51.300,00, condannava al pagamento della somma sopra indicata Pt_1
nonché alla rifusione delle spese di lite della controparte e di C.T.U.
*****
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello che con il primo Pt_1
articolato motivo d'appello ha evidenziato diversi errori nei quali sarebbe incorso il Tribunale che:
- non avrebbe tenuto conto della perizia di parte redatta dall'ing. di CP_3
Breno, facendo piuttosto esclusivo affidamento su quanto dedotto dal C.T.U.
geom. in quanto al momento della risoluzione contrattuale tutte le CP_2
opere commissionate erano state completate, con la sola esclusione delle varianti espressamente richieste dalla committente;
pagina 9 di 16 - avrebbe male interpretato le dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1
e “limitandosi a tenere Controparte_4 Testimone_2 Testimone_3
in considerazione le risposte dagli stessi rese solamente ad alcuni capitoli di
prova e non tenendo in debita considerazione le risultanze integrali delle
stesse”;
- avrebbe ingiustamente disconosciuto le voci della fattura n. 1/2017 relative a richieste di varianti della committente formulate in corso d'opera;
Inoltre, le domande riconvenzionali della convenuta avrebbero dovuto essere rigettate in quanto:
- il termine di 60 giorni contrattualmente pattuito non era stato rispettato a causa delle “notevoli ed importanti variazioni al progetto” chieste dalla committente,
con conseguente venir meno anche della penale per il ritardo in assenza della fissazione di un nuovo termine;
Per_
- il consulente tecnico nominato nel procedimento per A.T.P., ing. , nella relazione depositata il 4.12.2017 non aveva attribuito alcuna responsabilità per i vizi accertati ad essa appellante, limitandosi ad evidenziare che “Il C.T.U. non
entra nel merito della responsabilità per vizi e difetti accertati in relazione al
contratto suddetto e a relativi subappalti, e della custodia e gestione del
cantiere”.
2.2. Con il secondo motivo, formulato in subordine, ha chiesto la riforma del capo sulle spese, reputando insussistente la soccombenza accertata dal Tribunale
in ragione del parziale accoglimento della domanda di pagamento. Le spese avrebbero, invece, dovuto essere interamente compensate.
pagina 10 di 16 3 Si è costituita anche in appello , chiedendo la reiezione del Parte_2
gravame.
4 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2025, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 25.01.2024.
*****
3 Le doglianze oggetto del primo motivo sono tutte infondate.
3.1 L'appellante, in ordine alla quantificazione delle opere, si è limitata a fare riferimento alla propria consulenza di parte senza mettere in rilievo specifici errori compiuti dal C.T.U. le cui conclusioni sono state, pertanto, CP_2
correttamente fatte proprie dal Tribunale.
3.2 Il Tribunale, con considerazioni che questa Corte fa proprie, ha giustamente qualificato il contratto concluso “a corpo”. L'appellante si è lamentata dell'errata interpretazione delle dichiarazioni testimoniali senza, tuttavia, indicare le ragioni per le quali una diversa valutazione delle prove assunte avrebbe potuto condurre ad una diversa quantificazione del dovuto (peraltro, le prove testimoniali sono di scarso rilievo dal momento che le valutazioni operate dall'ausiliario e dal primo giudice si fondano sull'interpretazione del contratto d'appalto e, quindi, su valutazioni di natura tecnico/giuridica). in particolare, non ha in alcun Pt_1
modo considerato i contenuti del contratto di appalto che chiaramente esclude la possibilità di compensi aggiuntivi per le lavorazioni ivi indicate. Invero, con l'art. 2 del contratto (al quale non sono stati allegati disegni esecutivi)
l'appaltatore si è dichiarato consapevole che “l'offerta di cui al presente
contratto è da intendersi comprensiva di ogni lavorazione e rispettosa delle
pagina 11 di 16 modalità esecutive eventualmente richieste dai futuri calcoli strutturali ed
elaborati di dettaglio da definirsi”. Inoltre, l'art. 3 stabilisce che “le opere
vengono complessivamente affidate a corpo sulla base degli allegati al presente
contratto” e l'art. 4 puntualizza che “Tutte le opere dovranno essere finite in
ogni loro parte anche quando la loro descrizione risultasse solo indicativa,
senza diritto dell'appaltatore di accampare diritti e compensi aggiuntivi a quelli
pattuiti.”
Va, pertanto, evidenziato che, in ragione delle predette clausole, solo l'esecuzione di nuovi lavori avrebbe fatto sorgere il diritto dell'appaltatore ad un compenso aggiuntivo: invece, è evidente la non debenza di voci quali
“Differenza mq Pareti totali autorizzate 408” o “Differenza costo solaio 200
preventivato a 240 montato comprensivo di tutta la ferramenta maggiorata
necessaria per opera finita”, avendo l'impresa in sede di preventivo sottostimato il quantitativo di materiali da impiegare ovvero l'esatta superficie sulla quale intervenire con le opere di ristrutturazione.
3.3. Le doglianze relative alla non imputabilità dei ritardi sono del tutto generiche, non essendosi confrontata con le circostanze specificamente Pt_1
allegate dalla convenuta sulla base del doc. 11, che costituisce una sorta di riepilogo di tutte le problematiche sorte nel cantiere fatto sottoscrivere, sia pure solo per ricevuta, al suo legale rappresentante molto tempo prima dell'avvio del presente contenzioso (dal citato documento emerge che i lavori sono stati interrotti per la mancanza del materiale necessario per la realizzazione delle opere e per la sospensione imposta per 40 giorni dallo per Parte_3
irregolarità concernenti la ditta subappaltatrice e che la Parte_4
pagina 12 di 16 realizzazione di diverse opere di competenza di altre imprese non è stata possibile a causa della mancata realizzazione di alcune lavorazioni di competenza di . Pt_1
3.4. La frase riportata alla pagina 11 dell'atto d'appello (“Il C.T.U. non entra nel
merito della responsabilità dei vizi e difetti accertati in relazione al contratto
suddetto e a relativi subappalti, e della custodia e gestione del cantiere”) non è
attinente alle problematiche di cui si discute, posto che la stima del consulente si riferisce solamente a quelle opere di pulizia, di sigillatura e di rasatura che si sono rese necessarie per porre rimedio alle infiltrazioni di acqua piovana individuate sul cappotto delle pareti esterne, sulle cornici esterne e in legno e all'interno in particolare in corrispondenza della canna fumaria.
Per comprendere il punto riportato nell'atto d'appello occorre ricordare che le contestazioni che la aveva rivolto in primo grado all'impresa Pt_2
riguardavano anche le ingenti spese (oltre Euro 60.000,00) che ella sosteneva,
sulla scorta della relazione del direttore dei lavori dimessa sub doc. 16, di avere sostenuto (come da docc. da 23 a 26) per rimediare ai vizi delle opere (si tratta del completamento della canna fumaria, della realizzazione di tutti i cartongessi delle pareti interne, dello sbiancamento delle travi interne, della chiusura del tetto e della realizzazione del cappotto esterno).
Il C.T.U. nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo non ha indagato su tali aspetti in quanto li ha ritenuti “non pertinente al quesito
richiesto”, limitando così la stima dei danni a quei pregiudizi che erano diretta conseguenza del mancato completamento delle opere (e quindi, aggiunge il
Collegio, dell'abbandono del cantiere).
pagina 13 di 16 Per_ La completezza degli accertamenti svolti dall'ing. in ordine ai denunciati vizi non deve essere indagata in ragione del contegno processuale dell'appellata che, pur dichiarandosi insoddisfatta della decisione sul punto assunta dal
Tribunale di Verona, ha rinunciato a proporre gravame (incidentale).
3.5. La decisione del Tribunale di riconoscere la penale per il ritardo nel completamento delle opere è, come sopra detto, corretta nell'an debeatur in quanto manca persino un'allegazione specifica delle asserite consistenti variazioni che la avrebbe chiesto di eseguire all'impresa in corso Pt_5
d'opera, (unico motivo che l'appaltatrice ha addotto per sostenere l'infondatezza della pretesa della committente).
4. Il Collegio ritiene, invece, di non poter condividere la quantificazione della penale operata dal Tribunale in quanto effettuata senza tenere conto dell'ultimazione di gran parte delle opere commissionate (circa il 90%). La
mancanza di appello sul punto non è ostativa ad un riesame della questione,
posto che sulla debenza della penale non è sceso il giudicato in ragione del motivo d'appello formulato ed il giudice può provvedere ex art. 1384 c.c. alla riduzione in appello anche d'ufficio sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti per poter formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 19320 del
19/07/20189). Nel caso di specie proprio la consulenza espletata in corso di causa costituisce prova della parziale esecuzione delle opere che giustifica l'esercizio del potere officioso di cui alla citata disposizione codicistica.
Pertanto, il Collegio, ferma la necessità di tenere conto dei rilevanti ritardi dedotti dalla convenuta, risultati provati secondo quanto correttamente pagina 14 di 16 argomentato dal Tribunale, ritiene di ridurre la penale a circa un terzo della somma che si ottiene moltiplicando l'importo giornaliero di Euro 200,00 per il periodo preso a riferimento nella sentenza impugnata e, quindi, ad Euro
16.000,00.
5 L'inadempimento dell'impresa risulta comunque rilevante e in alcun modo scusabile attese le difficoltà palesatesi nell'esecuzione dell'incarico meglio indicate nel doc. 11 del fascicolo dell'appellata, sicché si giustifica la declaratoria di risoluzione del contratto ( non ha mai manifestato in Pt_1
corso di causa la disponibilità a completare le opere rimaste incompiute come accertate dall'ing. . CP_2
6. I rapporti di dare/avere tra le parti vengono, pertanto, così rideterminati:
- credito di a titolo di saldo del corrispettivo dovuto Parte_1
per le opere eseguite: Euro 13.346,00.
- credito di : Euro 3.500,00 + Euro 16.000,00 = Euro 19.500,00. Parte_2
L'appellante va allora condannata al pagamento della minor somma di Euro
6.154,00 oltre accessori come indicati nella sentenza impugnata (non oggetto di gravame).
7. Il motivo sulle spese rimane assorbito, dovendo il Collegio provvedere ad un'autonoma regolamentazione in ragione della rideterminazione del credito della . Pt_2
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi e la suddivisione paritaria delle spese delle consulenze espletate
ante causam ed in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1472/2023 emessa il
[...] Parte_2
17.7.2023 dal Tribunale di Verona, ridotta la penale contrattualmente prevista nella misura indicata in motivazione, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- operata la compensazione tra i rispetti crediti, condanna
[...]
a pagare a la minore somma di Euro Parte_1 Parte_2
6.154,00, con la maggiorazione, limitatamente alla somma dovuta a titolo di risarcimento danni, della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT applicabili al periodo e degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata, dalla data della domanda alla pronuncia di primo grado, oltre ad interessi legali per il periodo successivo sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone le spese delle consulenze espletate definitivamente per metà a carico di ciascuna delle parti.
Venezia, 24.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 25/09/2023 al n. 1652/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Verona, Parte_1 P.IVA_1
via Dominutti n. 2, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Zaffora Antonio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legnago (VR), via Duomo n.
15, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._1
pagina 1 di 16 29.09.1958, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Chiamenti Veronica e
Chiamenti Alessandro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via via Bartolomeo Grazioli n. 5, Verona, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
o avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 13.03.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel
presente atto.
2. In via principale nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello, riformare la sentenza n. 1472/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di Verona, in persona del G.I. Dott.ssa Monica Attansio, nel
procedimento n. 236/2020 R.G., pubblicata in data 18/07/2023 e notificata in
data 20/07/2023, e per l'effetto dichiarare:
• a pagg. 5 e 6 di 8: Col contratto in parola, dunque, ha assunto l'alea Pt_1
tipica dei contratti d'appalto a corpo, in cui il corrispettivo rimane invariato
anche laddove l'appaltatore realizzi una quantità di lavorazioni diversa, ed
eventualmente superiore, rispetto a quella preventivata in sede di offerta.
pagina 2 di 16 Tuttavia, il committente che in corso d'opera modifica il progetto e costringe
l'appaltatore a una spesa maggiore, per il protrarsi dei lavori o per il maggior
costo dei materiali e della manodopera impiegata, ha l'obbligo di pagargli un
compenso maggiore. Il sinallagma funzionale - infatti - fa sì che l'aumento di
una delle due prestazioni comporti l'aumento anche l'altra. Il supplemento è
dovuto a titolo di prezzo, cioè di corrispettivo contrattuale e non si semplice
indennità per atto lecito o di risarcimento del danno. Una volta liquidato tale
maggiore compenso non rimane distinto - quanto a natura giuridica - dal prezzo
originario e, insieme a questo ultimo, si pone come semplice componente di un
nuovo prezzo complessivo, perché unica, giuridicamente, è l'opera di cui
entrambe le voci costituiscono il corrispettivo. Corrispettivo che integra un
debito di valuta e che non muta natura giuridica se viene revisionato, vuoi per
fatti imputabili al committente, vuoi per le variazioni del progetto che egli ha
facoltà di disporre in corso d'opera (cfr. Cass. civ.,sez. II, 25 marzo 2013 n.
7468). Pertanto, i costi delle voci della fattura n. 1/2017 debbono essere tenute
in considerazione ai fini della determinazione del compenso spettante ad
. L'appaltatore, del resto, può provare con ogni mezzo di prova ed anche Pt_1
in via presuntiva che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal
committente, essendo richiesta la prova scritta dell'autorizzazione di
quest'ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa
dell'appaltatore (cfr. Cass. civ., sez. II 08 gennaio 2014 n. 142). Parte attrice,
del resto, ha allegato le richieste di modifiche avanzate dalla committenza nel
corso dell'esecuzione delle opere, modifiche emerse anche a seguito delle prove
per testi da essa articolate. Il corrispettivo spettante a per le opere Pt_1
pagina 3 di 16 eseguite risulta dunque pari a quanto dalla attrice chiesto in sede di citazione,
ovverosia ad euro 57.770,20 di cui alla fattura n. 1/2017.
• a pag. 6 di 8: Passando all'esame delle domande proposte in via
riconvenzionale dalla convenuta, va ritenuto che le stesse non debbano essere
accolte in quanto il ritardo non è imputabile alla condotta dell'attrice. In
particolare, a fronte della previsione contrattuale di una durata dei lavori di 60
giorni lavorativi dalla data del loro inizio, si rileva che i giorni di ritardo
contestati dalla convenuta non possono essere addebitati ad
[...]
poiché la stessa si è adoperata per ultimare entro il pattuito Parte_1
termini i lavori ad essa commissionati e per compiere le varianti richieste in
corso d'opera. E del resto, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto
d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti
variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo pattuiti
nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei
lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune
accordo fissino un nuovo termine (cfr. Cass. civ. 11/20484). Ne deriva la
infondatezza sia della domanda diretta all'accertamento dell'intervenuta
risoluzione del contratto ex art, 1454 c.c., sia di quella avente ad oggetto il
pagamento della penale pattuita
. • a pag. 7 di 8: “Quanto alla domanda di risarcimento danni, la stessa deve
essere respinta in quanto, in sede di procedimento di accertamento tecnico
preventivo per i danni cagionati dalle infiltrazioni di acqua piovana, ilmedesimo
Consulente Tecnico Ing. non ha attribuito alcuna responsabilità Persona_1
delle stesse in capo a (“il CTU non entra nel merito delle Pt_1
pagina 4 di 16 responsabilità dei vizi e difetti accertati in relazione al contratto suddetto e a
relativi subappalti, e della custodia e gestione del cantiere”, cfr. relazione ATP
del 04/12/2017). La convenuta pertanto deve essere condannata al pagamento in
favore della controparte della somma di € 57.777,20 oltre agli interessi legali.
• a pag. 7 di 8: Il rigetto della domanda subordinata esclude la configurabilità
di una soccombenza parziale della convenuta. • a pagg. 7 e 8 di 8: Il Giudice del
Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 236/2020 promossa da
[...]
avverso definitivamente decidendo, rigettata Parte_1 Parte_2
ogni altra domanda: Accertato un credito dell'attrice Parte_1
a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per le opere eseguite, in misura pari ad
€ 57.777,20, con la maggiorazione degli interessi nella misura legale dalla
scadenza sino al saldo, la convenuta al pagamento di detta somma Parte_2
di € 57.777,20 oltre interessi. Condanna la convenuta alla CP_1
refusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in € 1.620,00
per il procedimento di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi €
10.432,50 per il presente giudizio, di cui € 520,00 per anticipazioni ed il residuo
per compenso, oltre, in entrambi i casi, a 15% per spese generali, Iva e Cpa.. 3.
In via subordinata nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello, riformare parzialmente la sentenza n. 1472/2023 emessa dal
Tribunale Ordinario di Verona, in persona del G.I. Dott.ssa Monica Attansio,
nel procedimento n. 236/2020 R.G., pubblicata in data 18/07/2023 e notificata in
data 20/07/2023, e per l'effetto dichiarare:
pagina 5 di 16 • a pag. 7 di 8: L'accoglimento della domanda subordinata di parte attrice
comporta soccombenza parziale della convenuta ed implica, pertanto, la
compensazione delle spese di lite.
• a pagg. 7 e 8 di 8: Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il
n. 236/2020 promossa da avverso Parte_1 Parte_2
definitivamente decidendo, rigettata ogni altra domanda: Accertato un credito
dell'attrice a titolo di saldo del corrispettivo dovuto Parte_1
per le opere eseguite, in misura pari ad € 13.346,00, ed un credito della
convenuta di complessivi € 51.300,00, di cui € 47.800,00 per Parte_2
penale ed il residuo per risarcimento danni, ed operata la compensazione tra i
contrapposti crediti, condanna l'attrice al pagamento Parte_1
in favore della convenuta della somma di € 37.954,00, con la Parte_2
maggiorazione, limitatamente alla somma dovuta a titolo di risarcimento danni
della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat applicabili al periodo e
degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata, dalla data
della domanda alla data della presente pronuncia, e con i soli interessi legali
dalla data odierna al saldo effettivo. Accerta e dichiara, inoltre, l'intervenuta
risoluzione del contratto d'appalto stipulato inter partes per fatto e colpa
dell'attrice. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
4. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali, oltre al rimborso
forfettario 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, relativi
ad entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
In via pregiudiziale e preliminare:
pagina 6 di 16 - fissarsi udienza di discussione orale e precisazione delle conclusioni ex art.
350 bis c.p.c. stante l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.;
Nel merito:
- rigettarsi ogni motivo d'appello e pertanto confermarsi integralmente
l'impugnata sentenza n. 1472/2023 emessa in data 18.07.2023 dal Tribunale di
Verona, all'esito della causa civile rubricata al n. 236/2020 R.G.; In ogni caso:
- spese e compensi integralmente rifusi, comprensivi di rimb. forf. spese generali
C.P.A. ed I.V.A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 4.12.2019 Parte_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Verona al fine di CP_1
ottenere, previa declaratoria di inadempimento della convenuta, il pagamento della residua somma di Euro 57.777,20 per i lavori di ristrutturazione (opere al grezzo avanzato eseguire presso il fabbricato sito nel Comune di Zevio) eseguiti sulla base del contratto d'appalto concluso tra le parti il 25.6.2015.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande e, deducendo l'esistenza di vizi e di ritardi nello svolgimento dei lavori, formulava in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto d'appalto e di condanna della società attrice al risarcimento della somma di Euro 3.500,00 sulla base delle risultanze della consulenza depositata nel procedimento per A.T.P. svoltosi
ante causam nonché al pagamento della penale per il ritardo (pari ad Euro
47.800,00), con conseguente restituzione delle somme versare in eccesso all'impresa.
pagina 7 di 16 Sentiti alcuni dei testi indicati dalle parti e disposta consulenza tecnica per quantificare le opere contrattuali rimaste ineseguite e quelle realizzate extra contratto, con incarico affidato al geom. la causa veniva definita con CP_2
sentenza n. 1472/2023 che rigettava la domanda di ed accoglieva le Pt_1
domande della , condannando l'attrice al pagamento della somma di Euro Pt_2
37.954,00 oltre accessori oltre alla rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice, sulla base degli esiti della consulenza del geom. che CP_2
faceva propri, accertava lavori non eseguiti per l'importo di Euro 26.540,00.
Escludeva, inoltre, che all'impresa fossero dovute le somme extra contratto descritte nella fattura n. 1/2017 in quanto il contratto di appalto era stato concluso “a corpo” e non “a misura”, con conseguente invariabilità del corrispettivo pattuito per le opere contrattualmente indicate. In particolar modo il
Tribunale riteneva che rientrassero nelle originarie previsioni anche le modeste somme riconosciute dal C.T.U. per le voci “Maggiorazione ferramenta
Roothoblaas x adeguamento calcolo” e “Secondo intervento falegname per
chiusura scala” e valutava generiche le allegazioni di parte attrice in ordine alle modifiche avanzate dalla committenza nel corso dell'esecuzione delle opere,
osservando l'inconferenza sul punto delle prove testimoniali che riguardavano il rifacimento di opere eseguire (dovuto, secondo quanto riferito dal progettista e direttore dei lavori, ad un'esecuzione non a regola d'arte delle opere realizzate).
Il credito dell'impresa veniva pertanto quantificato in Euro 240.000,00 (prezzo dell'appalto contrattualmente convenuto) - Euro 26.654,00 (lavori non eseguiti)
– Euro 200.000,00 (somme già corrisposte dalla committente) = Euro 13.346,00.
pagina 8 di 16 Quanto alle domande riconvenzionali della convenuta, il primo giudice evidenziava che l'attrice non aveva neppure allegato ed offerto di provare circostanze ad essa non imputabili che fossero state causa dei ritardi o elementi atti a giustificare l'esercizio del potere di cui all'art. 1384 c.c. Inoltre, le richieste di rifacimento delle opere realizzate, che avevano comportato ritardi erano dovute ad una cattiva esecuzione delle opere.
La richiesta di risoluzione del contratto veniva, pertanto, accolta in ragione del decorso di un lasso di tempo pari a quasi cinque volte quello pattuito per l'ultimazione dei lavori.
Inoltre, la convenuta aveva diritto ad essere risarcita dei danni quantificati nel procedimento ex artt. 696/696 bis c.p.c. in quanto dovuti alle infiltrazioni d'acqua piovana verificatesi a causa della mancata ultimazione delle opere.
Il Tribunale, pertanto, accertato un complessivo credito della di Euro Pt_2
51.300,00, condannava al pagamento della somma sopra indicata Pt_1
nonché alla rifusione delle spese di lite della controparte e di C.T.U.
*****
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello che con il primo Pt_1
articolato motivo d'appello ha evidenziato diversi errori nei quali sarebbe incorso il Tribunale che:
- non avrebbe tenuto conto della perizia di parte redatta dall'ing. di CP_3
Breno, facendo piuttosto esclusivo affidamento su quanto dedotto dal C.T.U.
geom. in quanto al momento della risoluzione contrattuale tutte le CP_2
opere commissionate erano state completate, con la sola esclusione delle varianti espressamente richieste dalla committente;
pagina 9 di 16 - avrebbe male interpretato le dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1
e “limitandosi a tenere Controparte_4 Testimone_2 Testimone_3
in considerazione le risposte dagli stessi rese solamente ad alcuni capitoli di
prova e non tenendo in debita considerazione le risultanze integrali delle
stesse”;
- avrebbe ingiustamente disconosciuto le voci della fattura n. 1/2017 relative a richieste di varianti della committente formulate in corso d'opera;
Inoltre, le domande riconvenzionali della convenuta avrebbero dovuto essere rigettate in quanto:
- il termine di 60 giorni contrattualmente pattuito non era stato rispettato a causa delle “notevoli ed importanti variazioni al progetto” chieste dalla committente,
con conseguente venir meno anche della penale per il ritardo in assenza della fissazione di un nuovo termine;
Per_
- il consulente tecnico nominato nel procedimento per A.T.P., ing. , nella relazione depositata il 4.12.2017 non aveva attribuito alcuna responsabilità per i vizi accertati ad essa appellante, limitandosi ad evidenziare che “Il C.T.U. non
entra nel merito della responsabilità per vizi e difetti accertati in relazione al
contratto suddetto e a relativi subappalti, e della custodia e gestione del
cantiere”.
2.2. Con il secondo motivo, formulato in subordine, ha chiesto la riforma del capo sulle spese, reputando insussistente la soccombenza accertata dal Tribunale
in ragione del parziale accoglimento della domanda di pagamento. Le spese avrebbero, invece, dovuto essere interamente compensate.
pagina 10 di 16 3 Si è costituita anche in appello , chiedendo la reiezione del Parte_2
gravame.
4 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.3.2025, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 25.01.2024.
*****
3 Le doglianze oggetto del primo motivo sono tutte infondate.
3.1 L'appellante, in ordine alla quantificazione delle opere, si è limitata a fare riferimento alla propria consulenza di parte senza mettere in rilievo specifici errori compiuti dal C.T.U. le cui conclusioni sono state, pertanto, CP_2
correttamente fatte proprie dal Tribunale.
3.2 Il Tribunale, con considerazioni che questa Corte fa proprie, ha giustamente qualificato il contratto concluso “a corpo”. L'appellante si è lamentata dell'errata interpretazione delle dichiarazioni testimoniali senza, tuttavia, indicare le ragioni per le quali una diversa valutazione delle prove assunte avrebbe potuto condurre ad una diversa quantificazione del dovuto (peraltro, le prove testimoniali sono di scarso rilievo dal momento che le valutazioni operate dall'ausiliario e dal primo giudice si fondano sull'interpretazione del contratto d'appalto e, quindi, su valutazioni di natura tecnico/giuridica). in particolare, non ha in alcun Pt_1
modo considerato i contenuti del contratto di appalto che chiaramente esclude la possibilità di compensi aggiuntivi per le lavorazioni ivi indicate. Invero, con l'art. 2 del contratto (al quale non sono stati allegati disegni esecutivi)
l'appaltatore si è dichiarato consapevole che “l'offerta di cui al presente
contratto è da intendersi comprensiva di ogni lavorazione e rispettosa delle
pagina 11 di 16 modalità esecutive eventualmente richieste dai futuri calcoli strutturali ed
elaborati di dettaglio da definirsi”. Inoltre, l'art. 3 stabilisce che “le opere
vengono complessivamente affidate a corpo sulla base degli allegati al presente
contratto” e l'art. 4 puntualizza che “Tutte le opere dovranno essere finite in
ogni loro parte anche quando la loro descrizione risultasse solo indicativa,
senza diritto dell'appaltatore di accampare diritti e compensi aggiuntivi a quelli
pattuiti.”
Va, pertanto, evidenziato che, in ragione delle predette clausole, solo l'esecuzione di nuovi lavori avrebbe fatto sorgere il diritto dell'appaltatore ad un compenso aggiuntivo: invece, è evidente la non debenza di voci quali
“Differenza mq Pareti totali autorizzate 408” o “Differenza costo solaio 200
preventivato a 240 montato comprensivo di tutta la ferramenta maggiorata
necessaria per opera finita”, avendo l'impresa in sede di preventivo sottostimato il quantitativo di materiali da impiegare ovvero l'esatta superficie sulla quale intervenire con le opere di ristrutturazione.
3.3. Le doglianze relative alla non imputabilità dei ritardi sono del tutto generiche, non essendosi confrontata con le circostanze specificamente Pt_1
allegate dalla convenuta sulla base del doc. 11, che costituisce una sorta di riepilogo di tutte le problematiche sorte nel cantiere fatto sottoscrivere, sia pure solo per ricevuta, al suo legale rappresentante molto tempo prima dell'avvio del presente contenzioso (dal citato documento emerge che i lavori sono stati interrotti per la mancanza del materiale necessario per la realizzazione delle opere e per la sospensione imposta per 40 giorni dallo per Parte_3
irregolarità concernenti la ditta subappaltatrice e che la Parte_4
pagina 12 di 16 realizzazione di diverse opere di competenza di altre imprese non è stata possibile a causa della mancata realizzazione di alcune lavorazioni di competenza di . Pt_1
3.4. La frase riportata alla pagina 11 dell'atto d'appello (“Il C.T.U. non entra nel
merito della responsabilità dei vizi e difetti accertati in relazione al contratto
suddetto e a relativi subappalti, e della custodia e gestione del cantiere”) non è
attinente alle problematiche di cui si discute, posto che la stima del consulente si riferisce solamente a quelle opere di pulizia, di sigillatura e di rasatura che si sono rese necessarie per porre rimedio alle infiltrazioni di acqua piovana individuate sul cappotto delle pareti esterne, sulle cornici esterne e in legno e all'interno in particolare in corrispondenza della canna fumaria.
Per comprendere il punto riportato nell'atto d'appello occorre ricordare che le contestazioni che la aveva rivolto in primo grado all'impresa Pt_2
riguardavano anche le ingenti spese (oltre Euro 60.000,00) che ella sosteneva,
sulla scorta della relazione del direttore dei lavori dimessa sub doc. 16, di avere sostenuto (come da docc. da 23 a 26) per rimediare ai vizi delle opere (si tratta del completamento della canna fumaria, della realizzazione di tutti i cartongessi delle pareti interne, dello sbiancamento delle travi interne, della chiusura del tetto e della realizzazione del cappotto esterno).
Il C.T.U. nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo non ha indagato su tali aspetti in quanto li ha ritenuti “non pertinente al quesito
richiesto”, limitando così la stima dei danni a quei pregiudizi che erano diretta conseguenza del mancato completamento delle opere (e quindi, aggiunge il
Collegio, dell'abbandono del cantiere).
pagina 13 di 16 Per_ La completezza degli accertamenti svolti dall'ing. in ordine ai denunciati vizi non deve essere indagata in ragione del contegno processuale dell'appellata che, pur dichiarandosi insoddisfatta della decisione sul punto assunta dal
Tribunale di Verona, ha rinunciato a proporre gravame (incidentale).
3.5. La decisione del Tribunale di riconoscere la penale per il ritardo nel completamento delle opere è, come sopra detto, corretta nell'an debeatur in quanto manca persino un'allegazione specifica delle asserite consistenti variazioni che la avrebbe chiesto di eseguire all'impresa in corso Pt_5
d'opera, (unico motivo che l'appaltatrice ha addotto per sostenere l'infondatezza della pretesa della committente).
4. Il Collegio ritiene, invece, di non poter condividere la quantificazione della penale operata dal Tribunale in quanto effettuata senza tenere conto dell'ultimazione di gran parte delle opere commissionate (circa il 90%). La
mancanza di appello sul punto non è ostativa ad un riesame della questione,
posto che sulla debenza della penale non è sceso il giudicato in ragione del motivo d'appello formulato ed il giudice può provvedere ex art. 1384 c.c. alla riduzione in appello anche d'ufficio sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti per poter formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 19320 del
19/07/20189). Nel caso di specie proprio la consulenza espletata in corso di causa costituisce prova della parziale esecuzione delle opere che giustifica l'esercizio del potere officioso di cui alla citata disposizione codicistica.
Pertanto, il Collegio, ferma la necessità di tenere conto dei rilevanti ritardi dedotti dalla convenuta, risultati provati secondo quanto correttamente pagina 14 di 16 argomentato dal Tribunale, ritiene di ridurre la penale a circa un terzo della somma che si ottiene moltiplicando l'importo giornaliero di Euro 200,00 per il periodo preso a riferimento nella sentenza impugnata e, quindi, ad Euro
16.000,00.
5 L'inadempimento dell'impresa risulta comunque rilevante e in alcun modo scusabile attese le difficoltà palesatesi nell'esecuzione dell'incarico meglio indicate nel doc. 11 del fascicolo dell'appellata, sicché si giustifica la declaratoria di risoluzione del contratto ( non ha mai manifestato in Pt_1
corso di causa la disponibilità a completare le opere rimaste incompiute come accertate dall'ing. . CP_2
6. I rapporti di dare/avere tra le parti vengono, pertanto, così rideterminati:
- credito di a titolo di saldo del corrispettivo dovuto Parte_1
per le opere eseguite: Euro 13.346,00.
- credito di : Euro 3.500,00 + Euro 16.000,00 = Euro 19.500,00. Parte_2
L'appellante va allora condannata al pagamento della minor somma di Euro
6.154,00 oltre accessori come indicati nella sentenza impugnata (non oggetto di gravame).
7. Il motivo sulle spese rimane assorbito, dovendo il Collegio provvedere ad un'autonoma regolamentazione in ragione della rideterminazione del credito della . Pt_2
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi e la suddivisione paritaria delle spese delle consulenze espletate
ante causam ed in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1472/2023 emessa il
[...] Parte_2
17.7.2023 dal Tribunale di Verona, ridotta la penale contrattualmente prevista nella misura indicata in motivazione, in parziale riforma della pronuncia impugnata:
- operata la compensazione tra i rispetti crediti, condanna
[...]
a pagare a la minore somma di Euro Parte_1 Parte_2
6.154,00, con la maggiorazione, limitatamente alla somma dovuta a titolo di risarcimento danni, della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT applicabili al periodo e degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata, dalla data della domanda alla pronuncia di primo grado, oltre ad interessi legali per il periodo successivo sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone le spese delle consulenze espletate definitivamente per metà a carico di ciascuna delle parti.
Venezia, 24.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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