Ordinanza collegiale 4 luglio 2024
Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/02/2026, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06530/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6530 del 2024, proposto da
NZ OS, CA IE UN, AR De UV, BA DO, AR SE, NI CI, IU LD, ID IN, OS AR IA, NA ON, ARna PI, GH EN, NA SO, CO RE, PI ON CI, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000088.16-05-2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui: all’art. 15, comma 6 prescrive che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio miliare/civile in costanza di nomina;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
nonché per la condanna dell’amministrazione resistente ad attribuire 12 punti nelle GPS per il biennio scolastico 2024/2026 di interesse per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia stato prestato non in costanza di nomina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa AN DE SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024 (di disciplina delle procedure di aggiornamento delle GPS) nella parte in cui (all’art. 15, comma 6) ha prescritto che “ Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina ” così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio miliare/civile in costanza di nomina.
2. In data 2 luglio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale.
3. Con ordinanza n. 13584 adottata all’esito della camera di consiglio del 2 luglio 2024, rilevato che parte ricorrente ha addotto, a sostegno del proprio interesse a ricorrere, di essere “ composta dai docenti precari che intendono ritualmente presentare (o abbiano presentato) domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS, relativamente alle classi di concorso di loro interesse, e che hanno svolto il servizio militare e/o civile della durata di un anno non in costanza di nomina” e rilevato, tuttavia, che gli istanti avevano prodotto solamente gli attestati di avvenuto svolgimento del servizio civile o militare e che peraltro risultavano mancare gli attestati dei ricorrenti DO BA, SE AR e CI NI, il Collegio ha chiesto a parte ricorrente la produzione degli attestati mancanti e della documentazione relativa alla presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento nelle GPS nonché all’attestazione del possesso da parte degli istanti dei requisiti necessari all’inserimento nelle predette graduatorie.
4. In data 12 luglio 2024 la ricorrente DO BA ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso notificata alla parte resistente.
5. Sempre nella predetta data, i restanti ricorrenti hanno adempiuto all’incombente istruttorio disposto con la sopra menzionata ordinanza collegiale.
6. Con ordinanza n. 3267 adottata all’esito della camera di consiglio del 16 luglio 2024, il Collegio ha accolto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto, come già in precedenti della Sezione su fattispecie analoghe (cfr. Ordinanza n. 2897/2024), che l’istanza cautelare appare meritevole di positiva valutazione alla luce dell’orientamento espresso da ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11239/2023 ”.
7. Con ordinanza n. 3150 del 12 febbraio 2025 il Collegio ha infine disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e l’incombente è stato adempiuto dai ricorrenti, come da deposito del 21 febbraio 2025.
8. Con ordinanza n 10051 adottata all’esito dell’udienza pubblica del 6 maggio 2025, “ 1. Rilevato che le posizioni dei ricorrenti appaiono eterogenee sotto il profilo della natura del servizio svolto, risultando (sulla base dell’analisi della documentazione versata in atti e in assenza di specificazioni sul punto nel ricorso e/o in scritti difensivi successivi, non depositati) che alcuni abbiano svolto il servizio militare di leva obbligatorio e altri il servizio civile nazionale e universale su base volontaria; 2. Ritenuto, alla luce di precedenti decisioni della Sezione in punto di possibile non assimilabilità (ai fini della domanda formulata in ricorso) del servizio civile su base volontaria al servizio militare di leva obbligatorio (v. ord. n 1136 del 20 febbraio 2025), che da quanto sopra possano derivare profili di inammissibilità del ricorso collettivo per carenza del requisito dell’omogeneità delle posizioni azionate; 3. Considerato, altresì, che le posizioni dei ricorrenti appaiono diverse anche sotto il profilo dell’anteriorità o posteriorità del servizio svolto rispetto al conseguimento del titolo di studio di accesso alle graduatorie ”, il Collegio ha sottoposto le questioni al contraddittorio delle parti con specifica richiesta - alla parte ricorrente - di chiarire per scritto quale fosse la situazione di ogni istante con riferimento ai rilievi di cui al punto 1 e al punto 3.
9. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo di diritto: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 485, comma 7, decreto-legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Violazione /o falsa applicazione dell’articolo 2050, commi 1 e 2, d. lgs. 66/2010 ”.
L’art. 15, comma 6, dell’impugnata Ordinanza sarebbe illegittimo nella parte in cui ritiene interamente valutabili il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile solo se prestati in costanza di nomina: la mancata valutazione del titolo posseduto da parte ricorrente e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio è pregiudizievole in quanto impedisce una migliore collocazione nelle graduatorie, con conseguente nocumento per la possibilità di svolgere attività lavorativa.
11. Preliminarmente, il Collegio ritiene che, in virtù della sopra detta dichiarazione di rinuncia, resa nelle forme di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., nei confronti della sig.ra DO BA.
12. Quanto sopra posto, e con riferimento agli altri ricorrenti, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
12.1 Sulla clausola impugnata dell’ordinanza n. 88/2024, che risulta avere una immediata portata lesiva, essendo suscettibile di introdurre una discriminazione tra i candidati partecipanti alla formazione delle GPS, si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. VII, che con la sentenza n. 2854/2025, alla quale il Collegio si richiama anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., ha definitivamente confermato l’illegittimità dell’art. 15 nella parte in cui esclude dal riconoscimento del punteggio i docenti che hanno espletato il servizio militare non in costanza di nomina, respingendo l’appello avverso la sentenza di questa Sezione, n. 17635/2024 che aveva annullato la clausola in parte qua : “ 3 - Il TAR accoglieva il ricorso richiamando la sentenza n. 6936/2023 del Consiglio di Stato, che aveva statuito la necessità di far prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa -contestata nel presente giudizio - che penalizzava nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggi a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con la previsione normativa di cui al comma 7 dell'articolo 485 del d.lgs. 297/1994.
In tal senso veniva richiamata anche la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione (sezione lavoro, ordinanza n. 5679/2020) secondo la quale i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali, in coerenza con il principio sancito dall’art 52 della costituzione comma 2, per cui chi si è chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non deve essere pregiudicato a fini concorsuali o selettivi.
4 - Il Ministero appellante effettua una ricostruzione della normativa di riferimento, costituita dall'articolo 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/2014 e dell'articolo 2050 del d.lgs. n. 66/2010. Il primo articolo citato prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” ma, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, la norma non ha portata generale in quanto si inserisce nell'ambito dei criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti; conseguentemente, il periodo di servizio militare potrebbe essere valutato solo se prestato in costanza di nomina.
Questo orientamento, secondo il Ministero, sarebbe coerente con il tenore del citato articolo 2050, il quale prevede a sua volta che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli dei concorsi banditi dalle PA è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Quindi, se i precedenti servizi civili non potevano essere valutati come titolo, non poteva essere valutato neanche quello militare, al fine di non introdurre un privilegio ingiustificato in favore di chi è prestato il servizio militare in luogo di altri servizi civili.
Il Ministero richiama inoltre il comma 1 dell’art 2050, secondo cui “i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni attribuiscono per i servizi prestati degli impieghi civili presso enti pubblici”. In tale quadro, l’OM n. 88/2024, oggetto di impugnazione, non riconosceva alcun punteggio né al servizio di leva o assimilato prestato non in costanza di nomina, né al generico servizio prestato presso altri enti pubblici, non essendo entrambi pertinenti con la selezione dalla stessa disciplinata.
Conclude, infine, il Ministero appellante che l’art 62 della legge n. 312/1980 rimette ad una ordinanza ministeriale l'individuazione delle modalità con cui valutare il servizio militare per la formazione nelle graduatorie, senza stabilire alcun obbligo per l'amministrazione di tener conto, nella valutazione dei titoli validi ai fini dell'insegnamento e dell'aggiornamento delle graduatorie, del periodo di servizio militare svolto non in costanza di nomina (Consiglio di Stato, Sez II n. 426/2017).
Coerentemente, secondo il medesimo Ministero, l’OM oggetto di impugnazione ha scelto di dare rilievo, ai fini del punteggio, oltre al titolo di accesso, ai soli titoli accademici, professionali e culturali, e non ha valutato in alcun modo i cosiddetti titoli aspecifici, tra i quali rientrano il servizio di leva prestato non in costanza di nomina e il servizio civile prestato presso altri enti pubblici, ad eccezione del solo servizio di leva prestato in costanza di nomina.
Neppure il Ministero appellante ravvede un pregiudizio nella posizione di lavoro del docente abilitato nelle ipotesi in cui lo stesso abbia prestato il servizio militare non in costanza di nomina, atteso che non è fornita la prova che, laddove il soggetto non fosse stato chiamato alle armi, avrebbe senz'altro conseguito un incarico di docenza temporaneo.
L’ appellante si riporta, infine, all'orientamento tradizionale del Consiglio di Stato che evidenziava come fosse ingiustificato che il servizio di leva potesse essere valutato come indice di idoneità all'insegnamento a scapito di chi aveva maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere (Consiglio di Stato Sez II, n. 4259/2011 e n. 2314/2015) nonché alla recentissima sentenza n. 22429/2024 con cui la Suprema Corte di Cassazione - pur pronunciandosi con riguardo al personale ATA - ha affermato che la norma primaria non esclude la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa PA.
5 – Ai fini della decisione, considera il Collegio che il ricorso si inserisce in un risalente e complesso dibattito giurisprudenziale sulla valutazione del servizio militare ai fini concorsuali e sulla sua equiparabilità ai titoli specifici per l’insegnamento. In tale quadro, con l’appellata sentenza Il TAR ha accolto il ricorso, basandosi su un orientamento che valorizza il principio di non discriminazione nei confronti di chi ha prestato il servizio militare, richiamando anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 6936/2023, che evidenzia il rischio di penalizzazione per coloro che, a causa della leva obbligatoria, non hanno potuto acquisire punteggi per le supplenze.
Il Collegio ritiene pertanto di non potersi discostare dalla predetta nuova linea giurisprudenziale, che a propria volta risponde alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al “sacro dovere del cittadino” di provvedere alla “difesa della Patria” (articolo 52 della Costituzione) di modo che il suo adempimento, prosegue il medesimo articolo, “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”.
Deve quindi essere data continuità all’orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti di primo grado espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e, da ultimo del 9 dicembre 2024 n. 9864, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastico. Per quest’ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della menzionata regola costituzionale di cui all’art. 52 della Costituzione ”.
12.2 Ricorda peraltro il Collegio che il Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 11239 del 27 dicembre 2023, si era già pronunciato nello stesso senso su clausola identica a quella contestata nel presente ricorso e contenuta nella precedente O.M. n. 112/2022: “ 4 - La controversia in esame concerne, dunque, le procedure di formazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto ed il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, con specifico riguardo alla valutazione del servizio di leva obbligatorio o del servizio sostitutivo assimilato svolti dopo il conseguimento di titolo valido per l’accesso all’insegnamento. La questione della valutazione del servizio militare sia per il personale amministrativo della scuola, sia per il personale docente è stata più volte esaminata dalla Sezione e, in questo caso, in sede cautelare la Sezione ha accolto la domanda di sospensione della sentenza appellata con ordinanza n. 2513 del 21 giugno 2023.
5 – La questione deve essere esaminata alla luce della normativa di riferimento, posta dall’articolo 485 (Personale docente) del decreto legislativo n. 297del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il cui comma 7 stabilisce che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
6 – Tale previsione è attuata dall’Allegato A del decreto ministeriale n. 201 del 25 maggio 2000 (Tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e al personale educativo), secondo il quale (Punto 10) “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo”.
Si tratta di disposizioni di carattere speciale (ordinamento scolastico) che si inseriscono nella più generale disciplina della valutazione del servizio militare obbligatorio nei concorsi pubblici posta dall’art. 2050 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) del d. lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare), secondo la quale nei concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati con lo stesso punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (commi 1 e 3), con la precisazione che è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato “in pendenza di rapporto di lavoro” (comma 2).
7 - Sulla base di tale ultima previsione e di una lettura sistematica del sopraindicato comma 7 dell’art. 485 coordinata con gli altri commi degli stessi articoli (che pongono, come detto, limiti e condizioni al riconoscimento delle pregresse attività lavorative, limitato comunque solo ad alcuni servizi di docenza), una parte della giurisprudenza amministrativa ha nel tempo ritenuto che sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d’idoneità all’insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all’attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt’altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza (Cons. Stato, Sez. VI 29 aprile 2020, n. 2743). Più di recente, la sentenza di questa Sezione n. 11602 del 29 dicembre 2022 ha quindi statuito, benché con riferimento al Personale Tecnico Amministrativo (ATA), che “in definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell’interesse della Nazione”.
8 – Parallelamente, peraltro, altre sentenze, sempre con riferimento al personale amministrativo (Cons. Stato, VII, n. 1720 del 10 marzo 2022; 3423 del 2 maggio 2022 e n. 266 del 9 gennaio 2023), si sono espresse recentemente a favore del riconoscimento del servizio militare di leva nei termini prospettati dalla parte appellante, rendendo necessario un chiarimento della questione a composizione dei contrasti insorti (nella presente sede con riferimento alla posizione dei docenti, oggetto del presente contenzioso).
9 – Al riguardo, ritiene il Collegio, pur a fronte delle obiettive incertezze interpretative conseguenti ad una non felice formulazione della disciplina, risultante da una stratificazione normativa non sempre coordinata nel tempo, e della conseguente presenza di ben argomentate decisioni in senso diverso, che deve oggi essere valutata la coerenza della contestata prassi amministrativa in base alla quale al personale docente non spetterebbe alcun punteggio per la fattispecie considerata.
10 - A giudizio del Collegio deve, dunque, prevalere l’esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa –contestata nel presente giudizio- che penalizza nell’acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l’indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell’art. 485 del decreto legislativo n. 297del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).
In tal senso, va ricondotta a unità la almeno apparentemente difforme previsione del comma 2 del citato articolo 2050 del codice dell’ordinamento militare mediante la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale (Sezione lavoro, ordinanza n. 5679/2020) deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.
11 – La ricostruzione normativa da ultimo indicata, infatti, appare maggiormente conforme –e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione- al generale principio posto dall’art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell’ambito dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” previsti dall’articolo 2, da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d’altro lato, l’adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino” nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall’art. 4 della Costituzione.
Ne discende che, in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che –a torto o a ragione- attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e –quindi- in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”.
Resta il tema, efficacemente evidenziato dalla citata sentenza di questa Sezione n. 11602 del 29 dicembre 2022, della possibile disparità di trattamento rispetto a chi ha svolto esperienze professionali di formazione più pertinenti al proprio insegnamento, ma le predette questioni esulano dal perimetro oggettivo della presente controversia e dalla valutazione di questo Giudice e, casomai, appaiono suscettibili di apprezzamento, de jure condendo, nell’ambito di una più ampia semplificazione e revisione normativa dell’attuale sistema di reclutamento, fermo restando non appare irragionevole una interpretazione che equipari in modo pieno un periodo di tempo nel quale il docente non ha potuto svolgere la sua attività di insegnamento essendo stato obbligato ex lege a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, che costituiscono comunque percorsi formativi ed esperienziali, anche non direttamente connessi ad una specifica attività d’insegnamento, idonei a essere valutati senza particolari criticità quanto alla paventata disparità di trattamento.
12 – Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l’orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina. ”
12.3 Conclusivamente, conformemente a quanto già rilevato da questo Giudice con plurime decisioni ( ex multis , sentenze nn. 17630/2024, 5760/2025, 9036/2025), la clausola impugnata contrasta con i rilevati principi costituzionali, producendo un effetto discriminatorio che penalizza i docenti, nell’acquisizione degli incarichi temporanei, per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con le indicate previsioni normative (in particolare, art. 485, comma 7, d. lgs. n. 297/1994).
12.4 Con riferimento alla omogeneità delle posizioni azionate in giudizio, il Collegio ritiene di aderire al più recente orientamento espresso da questo Tribunale in materia di equiparabilità del servizio civile universale e del servizio civile nazionale: “ 7.1. Il servizio civile universale è stato istituito con d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 che, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui all’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha modificato il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed organicamente disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2002 n.77. Nella Relazione illustrativa del citato “Decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale” n. 40/2017 si legge: “Il legislatore della legge delega ha previsto l'istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile”. Dunque, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40/2017, per espressa dichiarazione del legislatore, si muove “nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001”, rispetto al quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina. Ed in effetti, con il citato articolo 8 della legge delega n. 106/2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola “revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale”, da porre in essere, peraltro, “tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64” che ne individuava le finalità. Se ne inferisce che il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità e finanche i criteri e le modalità di accreditamento degli enti che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch’esso “tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza”. Alla stregua di quanto sin qui ricostruito, con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve concludersi che una interpretazione dell’articolo 18, comma 4, del d.lgs n. 40/2017- nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 4 marzo 2025 n. 25 – che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all’articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al primo. E d’altronde, nel solco di tale linea interpretativa si pone la riforma del ridetto articolo, sancita decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che all'art. 4, comma 4, ha previsto che “All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001”. La norma, non recando una interpretazione autentica dell’articolo 18, non può che valere pro futuro, ma si limita a recepire, nella lettera del ridetto articolo, una lettura estensiva della disposizione già possibile sulla base di un criterio interpretativo secundum costitutionem. Ed infatti si legge nella relazione illustrativa alla legge di conversione che “l’estensione della platea di beneficiari risponde all’esigenza di evidenziare l’unitarietà delle attività svolte nell’ambito del servizio civile nazione e universale riconducibili in entrambi i casi alla materia della “difesa della Patria” di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione”. Il richiamo alla “unitarietà” delle attività dei due servizi porta il Collegio a concludere nel senso che, anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma dell’articolo 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi. Il Collegio, pur considerando quanto evidenziato nei precedenti citati dalla parte resistente, con riguardo alla originaria diversa natura del servizio civile, come introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972, n. 772 quale servizio alternativo alla leva obbligatoria riservato agli obiettori, ritiene, tuttavia, che tale dato di rilievo storico non sia sufficiente a fondare la conclusione per la quale il (diverso) servizio civile nazionale, di cui alla successiva legge 6 marzo 2001 n. 64, non sia equiparabile al più recente servizio civile universale. Ed infatti, in linea di discontinuità rispetto all’originario servizio civile ed, invece, di continuità con il servizio civile universale di più recente istituzione, la legge n. 64 del 2001 introduceva, da allora, un elemento di novità rispetto al precedente istituto, disponendo, all’articolo 5, comma 4, che “Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.
Il servizio civile nazionale istituito con la legge n. 64/2001, dunque, ha, sin dalla sua origine, diversamente dall’originario servizio civile, presentato una duplice natura: l’una obbligatoria, quale servizio alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragion d’essere sino alla sospensione della stessa leva), e l’altra volontaria, per le donne (come la ricorrente) e gli inabili alla leva. In ragione di ciò e, pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, non risultano sussistere significative differenze fra quest’ultimo e l’altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l’evoluzione normativa ” (TAR Lazio, Roma, Sez. IV ter , 18 giugno 2025, n. 12019).
D’altronde, la ratio risulta essere costituita dalla “ volontà di premiare, quale leva incentivante, quanti abbiano concorso alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, attraverso lo svolgimento di una attività preordinata alla realizzazione delle seguenti finalità, proprie del servizio civile nazionale, ma espressamente richiamate nella legge istitutiva del servizio civile universale come appartenenti anche a quest’ultimo: favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile, a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero. Se entrambi i servizi, egualmente connotati, come visto, dal requisito della volontarietà, sono stati concepiti per il perseguimento di identiche finalità e come strumento di promozione dei medesimi valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, non è ravvisabile alcuna ragione per riconoscere la riserva dei posti nei concorsi pubblici solo con riguardo ad uno di essi, realizzando, entrambi, il medesimo rilievo valoriale e meritorio. La stessa evoluzione dell’ambito soggettivo di riferimento per la disciplina del servizio civile nazionale consente di leggere il rapporto fra tale servizio ed il servizio civile universale in termini di continuità: con il d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, che ne ha regolamentato la disciplina, l'età massima del servizio civile nazionale è stata innalzata fino ai 28 anni, stesso limite di età che, a partire dal 1º gennaio 2005, vige per il servizio civile universale, siccome aperto a tutti i giovani, senza distinzione di sesso, di età compresa fra i 18 ed i 28 anni. Inoltre ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.lgs n. 77/2002 “Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi”. Ugualmente, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 “Il servizio civile universale (…) ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento”, con conseguente coincidenza del periodo massimo di attività ” (così, ancora, TAR Lazio, Roma, Sez. IV ter , 18 giugno 2025, n. 12019).
13. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso deve essere accolto e deve disporsi l’annullamento dell’atto impugnato nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e nella parte in cui non riconosce ai docenti il punteggio previsto per il servizio militare, anche se svolto non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento.
14. In considerazione della complessità delle questioni controverse, sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara il giudizio estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. nei confronti della signora DO BA;
- lo accoglie nei confronti degli altri ricorrenti nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AS, Presidente
NI Caputi, Referendario
AN DE SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN DE SB | ES AS |
IL SEGRETARIO