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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 246/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Costanza Teti Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 246/2021, avente come oggetto “divorzio- cessazione effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Monia Rodolfi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Alberto Luppi, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 24.5.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni dedotte, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie del caso, attesa l'intervenuta pronuncia sullo status dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
in data 16.07.2002 nel Comune di RO VO (BS), matrimonio trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RO VO (BS) al n. 3, Parte II, Serie A, anno
2002 e presso il comune di Bedizzole al n. 10 p. 2 s B anno 2002, insiste per l'accoglimento nel merito delle seguenti condizioni di divorzio
1) Dare atto che la figlia è divenuta maggiorenne ed attualmente convive con il padre, Persona_1
e per l'effetto revocare a far data dal 30/10/2023 l'obbligo in capo al Sig. di versare il Pt_1
concorso al mantenimento della ragazza in favore della Sig.ra e disporre che ciascun CP_1
genitore provveda al mantenimento diretto della figlia per il tempo che la stessa trascorrerà rispettivamente con la madre e con il padre.
2) Disporre che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie individuate come da
Protocollo in uso presso Codesto Tribunale.
3) Revocare il contributo al mantenimento del coniuge in favore della sig.ra ed in CP_1
ogni caso nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore della moglie non sussistendone i presupposti di Legge, o in subordine ridurre lo stesso nella misura che risulterà congrua dalle risultanze di causa.
4) Revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra non sussistendone CP_1
più i presupposti per le causali sopra esposte, con ogni consequenziale provvedimento.
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
Per parte resistente: “il difensore della resistente insiste per l'attribuzione dell'assegno divorzile nella misura di euro 500,00 mensili, soggetto a rivalutazione Istat annuale…
Anche la concessione dell'abitazione in comodato deve essere mantenuta, perché la Signora CP_1
non dispone di un doveroso alloggio.
Analogamente, in ragione della documentata sproporzione dei redditi dei coniugi, si insite affinché il Signor sia tenuto al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo del Pt_1
Tribunale, nella misura pari all'80%.
Spese ed onorari rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il giorno 11.1.2021 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 13.7.2002 a RO VO (BS), trascritto nel registro degli CP_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2002, unione dalla quale era
Per_ nata, il 18.10.2005, la figlia .
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 18.4.2019, dopo la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente delegato in data 9.4.2019, che aveva
Per_ stabilito, su accordo dei coniugi, l'affidamento condiviso della figlia , allora minorenne, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e concessione della casa coniugale, di proprietà del padre del ricorrente, a titolo di comodato gratuito in favore della PA collocataria della minore per le esigenze abitative di quest'ultima, come da separato contratto stipulato fra il proprietario dell'immobile e la resistente, e, a carico del un contributo al Pt_1 mantenimento della figlia pari ad € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 500,00 mensili.
Egli sosteneva che il contributo al mantenimento della figlia fissato in sede di separazione fosse sproporzionato rispetto alle esigenze della ragazza, e chiedeva che solo parte di tale importo, nella misura di € 500,00 mensili, fosse versata nelle mani della PA e destinata al mantenimento della figlia, ma che la parte restante, pari ad € 200,00 mensili, fosse versata su un libretto di risparmio intestato alla minore a firma congiunta di entrambi i genitori. Il ricorrente, inoltre, chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale così come disposta in sede di separazione, con conseguente risoluzione del contratto di comodato dell'immobile di proprietà del nonno paterno, per il peggioramento delle condizioni di salute dei propri genitori, che avevano interesse a riavere la disponibilità dell'immobile, e a svincolarsi da un obbligo nei confronti della anche CP_1 nell'interesse delle altre figlie di (padre del ricorrente). Il infine, chiedeva la Persona_2 Pt_1 revoca dell'assegno di mantenimento della moglie e il rigetto della domanda di assegno divorzile da lei eventualmente svolta perché ella non si era impegnata fattivamente nella ricerca di un'attività lavorativa dopo la separazione.
All'udienza presidenziale del 21.7.2021 compariva che aderiva alla domanda relativa CP_1
alla cessazione dello status coniugale, ma, allegando di non avere una stabile condizione lavorativa per essersi dedicata per vent'anni alla famiglia, né un'alternativa abitativa rispetto alla casa coniugale, chiedeva la conferma delle condizioni di separazione, ad eccezione che sotto il profilo Per_ delle spese straordinarie per la figlia , che domandava di porre a carico del ricorrente nella misura dell'80%. All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, venivano confermate le condizioni della separazione, salva la riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie ad € 300,00 mensili in considerazione dell'avvenuto reperimento, da parte della di CP_1 un'attività lavorativa retribuita a tempo determinato dal mese di maggio 2021 e ancora in essere alla data dell'udienza, nonché della sua scarsa trasparenza fiscale.
Con sentenza non definitiva n. 3069/2021, pubblicata in data 15.12.2021, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra i coniugi.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale delle parti e in via documentale, e, dopo essere stata trattenuta in decisione una prima volta e successivamente rimessa in istruttoria, in considerazione del mutamento della situazione abitativa della figlia della coppia, Persona_1 all'udienza del 24.5.2024, dopo la precisazione, ad opera delle parti, delle conclusioni trascritte in epigrafe, veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. abbreviati a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Con sentenza non definitiva n. 3069/2021, pubblicata in data 15.12.2021, è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti: sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
2. Sui provvedimenti relativi alla figlia Persona_1
è divenuta maggiorenne in corso di causa: nulla, pertanto, è più da decidere in ordine
[...]
alla regolamentazione dei rapporti personali genitori- figlia.
Come emerso pacificamente a seguito della rimessione della causa in istruttoria, ella vive presso il padre quantomeno dal 30.10.2023 (cfr. certificato di residenza depositato nel fascicolo telematico dal ricorrente in data 30.10.2023), pertanto non sussistono, attualmente, i presupposti per l'assegnazione della casa familiare, sita a Bedizzole (BS), in via Emigli n. 3/A, in favore della resistente ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
Peraltro, risulta infondata la domanda di revoca dell'assegnazione dell'abitazione alla in CP_1 quanto quest'ultima detiene il bene in forza non già di un provvedimento giudiziale di assegnazione, bensì di un comodato stipulato “a latere” degli accordi di separazione (che pure lo menzionano) tra la ed il padre del ricorrente, comodato che pare sottoposto CP_1 Persona_2
ad una scadenza implicita coincidente con la cessazione delle esigenze abitative di In Persona_1 questa prospettiva, l'esaurimento degli effetti del contratto ricollegabile al menzionato trasferimento Per_ di presso il padre ed il conseguente obbligo di rilasciare il bene potranno essere fatti valere in via stragiudiziale e/o giudiziale dal solo comodante, soggetto estraneo all'odierno giudizio.
Per quanto attiene, infine, alla regolamentazione dei rapporti economici genitori- figlia, Persona_1
risulta pacificamente non autosufficiente dal punto di vista economico e il compimento da parte sua della maggiore età non fa venir meno automaticamente l'obbligo dei genitori di mantenerla, in ossequio all'art. 337-septies c.c.
Per_ Deve, quindi, essere accolta la domanda del ricorrente di disporre che venga mantenuta dai genitori esclusivamente in forma diretta in proporzione ai tempi di rispettiva permanenza della figlia presso ciascuno di essi in ossequio all'art. 337-ter, comma 4, c.c.: egli, infatti, unico genitore
Per_ legittimato a chiedere all'altro un eventuale contributo al mantenimento indiretto di , con lui convivente, al fine di realizzare il principio di proporzionalità fra le parti, non ha svolto tale domanda, dovendo, pertanto, ritenersi non necessario alcun assegno.
Per_ Il contributo al mantenimento di posto a carico del padre in sede di separazione, invece, deve essere revocato a far data dal 30.10.2023, ossia dalla data certa in cui la figlia si è trasferita a vivere stabilmente presso il padre.
Per_ Le spese straordinarie per la figlia debbono continuare ad essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e non nella diversa misura richiesta dalla resistente, poiché tale ripartizione paritaria era già stata prevista concordemente all'epoca della separazione, in cui la
PA era sostanzialmente disoccupata, e, da allora, nessun mutamento significativo, in base alle stesse allegazioni delle parti, si è realizzato nelle reciproche condizioni reddituali: l'unico cambiamento, di segno positivo per la resistente, è il rinvenimento da parte sua di alcune occupazioni lavorative più a lungo termine, circostanza, tuttavia, irrilevante, anzi, controproducente, ai fini dell'accoglimento della sua domanda.
3. Sull'assegno divorzile a favore della resistente
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (cfr., fra le ultime, Cass. civ. n. 35434/2023).
L'applicazione pratica dei principi ermeneutici enunciati dalla Corte di Cassazione può tradursi nelle seguenti scansioni logiche.
Anzitutto, l'assegno non è dovuto in assenza di sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, fra i coniugi.
Nel caso oggetto del presente giudizio, fra i coniugi esiste una certa disparità di reddito, sebbene nessuno dei due sia stato completamente trasparente nella ricostruzione della propria posizione economica.
Il ricorrente, infatti, amministratore di una società che si occupa di le cui quote sono CP_2 detenute per l'84% da lui e per il 16% dal padre ha depositato in giudizio Persona_2
unicamente la Certificazione Unica 2021 e le dichiarazioni dei redditi persone fisiche 2019 e 2020, dalle quali risulta un reddito netto mensile di € 939,00 nel 2020, di € 1.573,00 nel 2019, e sostanzialmente pari a zero nel 2018, oltre alla dichiarazione fiscale della società 2020, dalla quale risultano ricavi annuali nel 2019 pari ad € 117.000,00 circa (cfr. documentazione depositata nel fascicolo telematico in data 28.6.2021). Tali dichiarazioni dei redditi, tuttavia, sono difficilmente compatibili con il contributo al mantenimento della figlia e della moglie previsto a carico del Pt_1 nell'accordo di separazione, pari ad € 1.200,00 mensili complessivi, e non sono state mai aggiornate nel corso del giudizio, nonostante l'udienza di precisazione delle conclusioni sia stata celebrata nel maggio 2024: è ragionevole presumere, quindi, che il reddito effettivo del ricorrente sia superiore a quello dichiarato e tale da consentirgli di pagare un contributo al mantenimento della figlia e della moglie pari a quello concordato in sede di separazione.
La resistente, invece, ha svolto, dopo la separazione, lavori a tempo determinato di breve durata, percependo un reddito lordo annuale di € 2.510,00 nel 2021, sostanzialmente pari a zero nel 2020, e di € 1.655,00 nel 2019 (oltre ad € 4.500,00 a titolo di assegno di mantenimento separativo), come risulta dai documenti reddituali depositati in giudizio in data 14.9.2022 su richiesta dell'Autorità
Giudiziaria. Ella ha prodotto, infine, in allegato alla seconda comparsa conclusionale, un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato dal 13.5.2024 sino al 31.5.2024, aggiungendo, tuttavia, che, al momento attuale, ella si ritrova ancora priva di occupazione, sebbene senza produrre in giudizio ulteriori documenti da cui evincere espressamente l'avvenuta cessazione del rapporto Per_ lavorativo. Ella, inoltre, considerato il trasferimento della figlia presso il padre, non godrà più del contributo al mantenimento della figlia di € 700,00 mensili, che, in parte, copriva anche esigenze comuni alla madre (quantomeno con riferimento a quelle abitative, alle utenze domestiche e alle spese in generi alimentari), e dovrà presto lasciare la casa familiare per sostenere spese abitative.
La valutazione provvisoria di spettanza dell'assegno divorzile, derivante dalla disparità reddituale esistente fra i coniugi sopra menzionata, tuttavia, deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce degli ulteriori criteri dettati dall'art. 5, comma 6, della legge
898/1970.
Il primo criterio da considerare è quello della causa della sperequazione: se la sperequazione dipende da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare (art. 144 comma 1 c.c.), il
Giudice deve giungere ad una seconda valutazione, ancora provvisoria, di spettanza dell'assegno; viceversa, ove la sperequazione sia da ricercare in fattori diversi dall'accordo fra i coniugi, il
Giudice deve giungere ad una valutazione, sempre provvisoria, di non spettanza dell'assegno.
Nel caso di specie, la resistente, sin dal primo atto difensivo, ha affermato che “Ella si è dedicata, per vent'anni, alla propria figlia e ad aiutare il marito nel proprio lavoro, senza venire retribuita”
(cfr. memoria difensiva, pag. 1), circostanza contestata dalla controparte solo nella seconda memoria di replica e, quindi, tardivamente.
In ogni caso, è pacifico che la resistente, che lavorava come dipendente prima del matrimonio con un reddito lordo annuale arrivato anche ad € 15.000,00 circa, dal luglio 2003 abbia iniziato a Per_ lavorare part time, per poi andare in congedo di maternità in concomitanza con la nascita di
(avvenuta il 18.10.2005), e smettere del tutto di prestare attività nell'agosto 2006, e che ella abbia ripreso a lavorare solo nel mese di aprile 2019, ma in modo precario e per brevi periodi di tempo
(cfr. estratto contributivo depositato dalla resistente in data 14.9.2022): è evidente, quindi, CP_3 che la resistente abbia ridotto il suo orario lavorativo subito dopo la celebrazione delle nozze e non abbia svolto alcuna occupazione extra familiare per la gran parte dei diciassette anni della convivenza matrimoniale (ossia dal mese di agosto 2006 al mese di aprile 2019), per poi riprendere a lavorare solo in concomitanza con la separazione dal marito, e che questa scelta sia il risultato di un accordo, quantomeno tacito, con il che ha assunto su di sé il compito di esclusivo o, Pt_1
comunque, principale fornitore delle fonti finanziarie di sostentamento della famiglia, compito sul quale la resistente ha fatto affidamento e che l'ha portata a concentrarsi sulle occupazioni domestiche, trascurando la propria realizzazione professionale. Conferma di tale ricostruzione è la circostanza che, in sede di separazione, il abbia riconosciuto che la moglie fosse il genitore di Pt_1
riferimento per la figlia, concordando il collocamento prevalente della minore presso di lei, e che ella non avesse redditi propri adeguati al suo mantenimento, riconoscendo in favore di costei un assegno pari ad € 500,00 mensili.
Del resto, “l'assegno divorzile … (in) funzione compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole… deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio” (cfr. Cass. civ. n. 4328/2024).
La inoltre, ha difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro perché ha un'età non più giovane CP_1
per le attività manuali (quelle di operaia che ella ha svolto anche prima del matrimonio) che potrebbe svolgere in rapporto al titolo di studio posseduto, e una scarsa esperienza professionale, in quanto, dopo i primi anni da apprendista, ha iniziato a lavorare in modo stabile solo dal mese di marzo 1998 e fino al giugno 2003, ma poi ha ridotto l'orario lavorativo al tempo parziale dal luglio dello stesso anno e cessato del tutto ogni attività dal mese di agosto 2006, per riprendere, infine, a lavorare solo nel mese di aprile 2019.
Le considerazioni sopra svolte inducono a confermare la valutazione di spettanza dell'assegno divorzile, che è ulteriormente rafforzata dagli altri criteri menzionati dall'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, quali il contributo personale dato dalla PA alla conduzione familiare, dimostrato dalla sua storia lavorativa e dagli accordi dei coniugi in sede di separazione, e la durata del matrimonio, pari a diciassette anni. Appare opportuno, quindi, prevedere un assegno divorzile, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, pari ad € 450,00 mensili, ossia in misura sostanzialmente analoga a quello separativo, seppure i due assegni abbiano presupposti diversi, alla luce delle considerazioni sopra svolte, dell'invarianza della situazione reddituale del rispetto Pt_1 all'epoca della separazione, e del peggioramento di quella della successivamente alla CP_1 pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, i quali avevano ridotto l'assegno di mantenimento separativo ad € 300,00 mensili, in quanto ella, alla data dell'udienza presidenziale, era occupata con un contratto di lavoro a tempo determinato di durata trimestrale (1.5.2021-
31.7.2021), e suscettibile di rinnovo, mentre il contratto di lavoro più recente, e presumibilmente non rinnovato, ha avuto una durata di soli diciannove giorni (dal 13.5.2024 al 31.5.2024).
L'assegno di mantenimento separativo, invece, dovrà essere pagato nella misura di € 300,00 mensili dalla data dell'udienza presidenziale e sino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva suddetta, per le motivazioni svolte dal Presidente delegato nell'ordinanza ex art. 4, comma 8, della legge 898/1970 nella formulazione applicabile ratione temporis, e nella misura di € 500,00 mensili prima di allora. Deve, invece, essere rigettata la domanda del ricorrente di revoca integrale dell'assegno di mantenimento della moglie previsto in sede di separazione.
4. Sulle spese processuali
La parziale reciprocità della soccombenza induce a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e a porre a carico del ricorrente i restanti due terzi, che vengono liquidati come da dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) DÀ ATTO che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 3069/2021, pubblicata in data
15.12.2021;
2) DISPONE che entrambi i genitori, e , contribuiscano al Parte_1 CP_1
mantenimento della figlia in forma diretta e al pagamento del 50% ciascuno delle Persona_1
spese a lei relative come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016; 3) REVOCA il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente, Parte_1
in sede di separazione a decorrere dal 30.10.2023;
4) RIGETTA la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare formulata dal ricorrente, dando atto, al contempo, dell'assenza dei presupposti per l'assegnazione della stessa alla resistente, ferme le ulteriori precisazioni di cui al paragrafo n. 2) della parte motiva della presente sentenza;
5) PONE a carico del ricorrente, una somma a titolo di assegno divorzile a favore Parte_1 della resistente, , pari ad € 450,00 mensili, a decorrere dal passaggio in giudicato CP_1
della sentenza non definitiva di divorzio, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
6) RIGETTA la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della resistente previsto a carico del ricorrente in sede di separazione, con le precisazioni di cui al punto n. 3) della parte motiva della presente sentenza;
7) DICHIARA le spese di lite del presente giudizio parzialmente compensate fra le parti nella misura di un terzo, e, per l'effetto, CONDANNA il ricorrente, a rimborsare alla Parte_1 resistente, , i restanti due terzi, che liquida in € 2.539,33 per compensi, oltre al CP_1
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.2.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Costanza Teti Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 246/2021, avente come oggetto “divorzio- cessazione effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Monia Rodolfi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Alberto Luppi, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 24.5.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni dedotte, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie del caso, attesa l'intervenuta pronuncia sullo status dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
in data 16.07.2002 nel Comune di RO VO (BS), matrimonio trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RO VO (BS) al n. 3, Parte II, Serie A, anno
2002 e presso il comune di Bedizzole al n. 10 p. 2 s B anno 2002, insiste per l'accoglimento nel merito delle seguenti condizioni di divorzio
1) Dare atto che la figlia è divenuta maggiorenne ed attualmente convive con il padre, Persona_1
e per l'effetto revocare a far data dal 30/10/2023 l'obbligo in capo al Sig. di versare il Pt_1
concorso al mantenimento della ragazza in favore della Sig.ra e disporre che ciascun CP_1
genitore provveda al mantenimento diretto della figlia per il tempo che la stessa trascorrerà rispettivamente con la madre e con il padre.
2) Disporre che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie individuate come da
Protocollo in uso presso Codesto Tribunale.
3) Revocare il contributo al mantenimento del coniuge in favore della sig.ra ed in CP_1
ogni caso nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore della moglie non sussistendone i presupposti di Legge, o in subordine ridurre lo stesso nella misura che risulterà congrua dalle risultanze di causa.
4) Revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra non sussistendone CP_1
più i presupposti per le causali sopra esposte, con ogni consequenziale provvedimento.
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
Per parte resistente: “il difensore della resistente insiste per l'attribuzione dell'assegno divorzile nella misura di euro 500,00 mensili, soggetto a rivalutazione Istat annuale…
Anche la concessione dell'abitazione in comodato deve essere mantenuta, perché la Signora CP_1
non dispone di un doveroso alloggio.
Analogamente, in ragione della documentata sproporzione dei redditi dei coniugi, si insite affinché il Signor sia tenuto al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo del Pt_1
Tribunale, nella misura pari all'80%.
Spese ed onorari rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il giorno 11.1.2021 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 13.7.2002 a RO VO (BS), trascritto nel registro degli CP_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2002, unione dalla quale era
Per_ nata, il 18.10.2005, la figlia .
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 18.4.2019, dopo la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente delegato in data 9.4.2019, che aveva
Per_ stabilito, su accordo dei coniugi, l'affidamento condiviso della figlia , allora minorenne, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e concessione della casa coniugale, di proprietà del padre del ricorrente, a titolo di comodato gratuito in favore della PA collocataria della minore per le esigenze abitative di quest'ultima, come da separato contratto stipulato fra il proprietario dell'immobile e la resistente, e, a carico del un contributo al Pt_1 mantenimento della figlia pari ad € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 500,00 mensili.
Egli sosteneva che il contributo al mantenimento della figlia fissato in sede di separazione fosse sproporzionato rispetto alle esigenze della ragazza, e chiedeva che solo parte di tale importo, nella misura di € 500,00 mensili, fosse versata nelle mani della PA e destinata al mantenimento della figlia, ma che la parte restante, pari ad € 200,00 mensili, fosse versata su un libretto di risparmio intestato alla minore a firma congiunta di entrambi i genitori. Il ricorrente, inoltre, chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale così come disposta in sede di separazione, con conseguente risoluzione del contratto di comodato dell'immobile di proprietà del nonno paterno, per il peggioramento delle condizioni di salute dei propri genitori, che avevano interesse a riavere la disponibilità dell'immobile, e a svincolarsi da un obbligo nei confronti della anche CP_1 nell'interesse delle altre figlie di (padre del ricorrente). Il infine, chiedeva la Persona_2 Pt_1 revoca dell'assegno di mantenimento della moglie e il rigetto della domanda di assegno divorzile da lei eventualmente svolta perché ella non si era impegnata fattivamente nella ricerca di un'attività lavorativa dopo la separazione.
All'udienza presidenziale del 21.7.2021 compariva che aderiva alla domanda relativa CP_1
alla cessazione dello status coniugale, ma, allegando di non avere una stabile condizione lavorativa per essersi dedicata per vent'anni alla famiglia, né un'alternativa abitativa rispetto alla casa coniugale, chiedeva la conferma delle condizioni di separazione, ad eccezione che sotto il profilo Per_ delle spese straordinarie per la figlia , che domandava di porre a carico del ricorrente nella misura dell'80%. All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, venivano confermate le condizioni della separazione, salva la riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie ad € 300,00 mensili in considerazione dell'avvenuto reperimento, da parte della di CP_1 un'attività lavorativa retribuita a tempo determinato dal mese di maggio 2021 e ancora in essere alla data dell'udienza, nonché della sua scarsa trasparenza fiscale.
Con sentenza non definitiva n. 3069/2021, pubblicata in data 15.12.2021, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra i coniugi.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale delle parti e in via documentale, e, dopo essere stata trattenuta in decisione una prima volta e successivamente rimessa in istruttoria, in considerazione del mutamento della situazione abitativa della figlia della coppia, Persona_1 all'udienza del 24.5.2024, dopo la precisazione, ad opera delle parti, delle conclusioni trascritte in epigrafe, veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. abbreviati a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Con sentenza non definitiva n. 3069/2021, pubblicata in data 15.12.2021, è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti: sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
2. Sui provvedimenti relativi alla figlia Persona_1
è divenuta maggiorenne in corso di causa: nulla, pertanto, è più da decidere in ordine
[...]
alla regolamentazione dei rapporti personali genitori- figlia.
Come emerso pacificamente a seguito della rimessione della causa in istruttoria, ella vive presso il padre quantomeno dal 30.10.2023 (cfr. certificato di residenza depositato nel fascicolo telematico dal ricorrente in data 30.10.2023), pertanto non sussistono, attualmente, i presupposti per l'assegnazione della casa familiare, sita a Bedizzole (BS), in via Emigli n. 3/A, in favore della resistente ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
Peraltro, risulta infondata la domanda di revoca dell'assegnazione dell'abitazione alla in CP_1 quanto quest'ultima detiene il bene in forza non già di un provvedimento giudiziale di assegnazione, bensì di un comodato stipulato “a latere” degli accordi di separazione (che pure lo menzionano) tra la ed il padre del ricorrente, comodato che pare sottoposto CP_1 Persona_2
ad una scadenza implicita coincidente con la cessazione delle esigenze abitative di In Persona_1 questa prospettiva, l'esaurimento degli effetti del contratto ricollegabile al menzionato trasferimento Per_ di presso il padre ed il conseguente obbligo di rilasciare il bene potranno essere fatti valere in via stragiudiziale e/o giudiziale dal solo comodante, soggetto estraneo all'odierno giudizio.
Per quanto attiene, infine, alla regolamentazione dei rapporti economici genitori- figlia, Persona_1
risulta pacificamente non autosufficiente dal punto di vista economico e il compimento da parte sua della maggiore età non fa venir meno automaticamente l'obbligo dei genitori di mantenerla, in ossequio all'art. 337-septies c.c.
Per_ Deve, quindi, essere accolta la domanda del ricorrente di disporre che venga mantenuta dai genitori esclusivamente in forma diretta in proporzione ai tempi di rispettiva permanenza della figlia presso ciascuno di essi in ossequio all'art. 337-ter, comma 4, c.c.: egli, infatti, unico genitore
Per_ legittimato a chiedere all'altro un eventuale contributo al mantenimento indiretto di , con lui convivente, al fine di realizzare il principio di proporzionalità fra le parti, non ha svolto tale domanda, dovendo, pertanto, ritenersi non necessario alcun assegno.
Per_ Il contributo al mantenimento di posto a carico del padre in sede di separazione, invece, deve essere revocato a far data dal 30.10.2023, ossia dalla data certa in cui la figlia si è trasferita a vivere stabilmente presso il padre.
Per_ Le spese straordinarie per la figlia debbono continuare ad essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e non nella diversa misura richiesta dalla resistente, poiché tale ripartizione paritaria era già stata prevista concordemente all'epoca della separazione, in cui la
PA era sostanzialmente disoccupata, e, da allora, nessun mutamento significativo, in base alle stesse allegazioni delle parti, si è realizzato nelle reciproche condizioni reddituali: l'unico cambiamento, di segno positivo per la resistente, è il rinvenimento da parte sua di alcune occupazioni lavorative più a lungo termine, circostanza, tuttavia, irrilevante, anzi, controproducente, ai fini dell'accoglimento della sua domanda.
3. Sull'assegno divorzile a favore della resistente
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (cfr., fra le ultime, Cass. civ. n. 35434/2023).
L'applicazione pratica dei principi ermeneutici enunciati dalla Corte di Cassazione può tradursi nelle seguenti scansioni logiche.
Anzitutto, l'assegno non è dovuto in assenza di sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, fra i coniugi.
Nel caso oggetto del presente giudizio, fra i coniugi esiste una certa disparità di reddito, sebbene nessuno dei due sia stato completamente trasparente nella ricostruzione della propria posizione economica.
Il ricorrente, infatti, amministratore di una società che si occupa di le cui quote sono CP_2 detenute per l'84% da lui e per il 16% dal padre ha depositato in giudizio Persona_2
unicamente la Certificazione Unica 2021 e le dichiarazioni dei redditi persone fisiche 2019 e 2020, dalle quali risulta un reddito netto mensile di € 939,00 nel 2020, di € 1.573,00 nel 2019, e sostanzialmente pari a zero nel 2018, oltre alla dichiarazione fiscale della società 2020, dalla quale risultano ricavi annuali nel 2019 pari ad € 117.000,00 circa (cfr. documentazione depositata nel fascicolo telematico in data 28.6.2021). Tali dichiarazioni dei redditi, tuttavia, sono difficilmente compatibili con il contributo al mantenimento della figlia e della moglie previsto a carico del Pt_1 nell'accordo di separazione, pari ad € 1.200,00 mensili complessivi, e non sono state mai aggiornate nel corso del giudizio, nonostante l'udienza di precisazione delle conclusioni sia stata celebrata nel maggio 2024: è ragionevole presumere, quindi, che il reddito effettivo del ricorrente sia superiore a quello dichiarato e tale da consentirgli di pagare un contributo al mantenimento della figlia e della moglie pari a quello concordato in sede di separazione.
La resistente, invece, ha svolto, dopo la separazione, lavori a tempo determinato di breve durata, percependo un reddito lordo annuale di € 2.510,00 nel 2021, sostanzialmente pari a zero nel 2020, e di € 1.655,00 nel 2019 (oltre ad € 4.500,00 a titolo di assegno di mantenimento separativo), come risulta dai documenti reddituali depositati in giudizio in data 14.9.2022 su richiesta dell'Autorità
Giudiziaria. Ella ha prodotto, infine, in allegato alla seconda comparsa conclusionale, un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato dal 13.5.2024 sino al 31.5.2024, aggiungendo, tuttavia, che, al momento attuale, ella si ritrova ancora priva di occupazione, sebbene senza produrre in giudizio ulteriori documenti da cui evincere espressamente l'avvenuta cessazione del rapporto Per_ lavorativo. Ella, inoltre, considerato il trasferimento della figlia presso il padre, non godrà più del contributo al mantenimento della figlia di € 700,00 mensili, che, in parte, copriva anche esigenze comuni alla madre (quantomeno con riferimento a quelle abitative, alle utenze domestiche e alle spese in generi alimentari), e dovrà presto lasciare la casa familiare per sostenere spese abitative.
La valutazione provvisoria di spettanza dell'assegno divorzile, derivante dalla disparità reddituale esistente fra i coniugi sopra menzionata, tuttavia, deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce degli ulteriori criteri dettati dall'art. 5, comma 6, della legge
898/1970.
Il primo criterio da considerare è quello della causa della sperequazione: se la sperequazione dipende da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare (art. 144 comma 1 c.c.), il
Giudice deve giungere ad una seconda valutazione, ancora provvisoria, di spettanza dell'assegno; viceversa, ove la sperequazione sia da ricercare in fattori diversi dall'accordo fra i coniugi, il
Giudice deve giungere ad una valutazione, sempre provvisoria, di non spettanza dell'assegno.
Nel caso di specie, la resistente, sin dal primo atto difensivo, ha affermato che “Ella si è dedicata, per vent'anni, alla propria figlia e ad aiutare il marito nel proprio lavoro, senza venire retribuita”
(cfr. memoria difensiva, pag. 1), circostanza contestata dalla controparte solo nella seconda memoria di replica e, quindi, tardivamente.
In ogni caso, è pacifico che la resistente, che lavorava come dipendente prima del matrimonio con un reddito lordo annuale arrivato anche ad € 15.000,00 circa, dal luglio 2003 abbia iniziato a Per_ lavorare part time, per poi andare in congedo di maternità in concomitanza con la nascita di
(avvenuta il 18.10.2005), e smettere del tutto di prestare attività nell'agosto 2006, e che ella abbia ripreso a lavorare solo nel mese di aprile 2019, ma in modo precario e per brevi periodi di tempo
(cfr. estratto contributivo depositato dalla resistente in data 14.9.2022): è evidente, quindi, CP_3 che la resistente abbia ridotto il suo orario lavorativo subito dopo la celebrazione delle nozze e non abbia svolto alcuna occupazione extra familiare per la gran parte dei diciassette anni della convivenza matrimoniale (ossia dal mese di agosto 2006 al mese di aprile 2019), per poi riprendere a lavorare solo in concomitanza con la separazione dal marito, e che questa scelta sia il risultato di un accordo, quantomeno tacito, con il che ha assunto su di sé il compito di esclusivo o, Pt_1
comunque, principale fornitore delle fonti finanziarie di sostentamento della famiglia, compito sul quale la resistente ha fatto affidamento e che l'ha portata a concentrarsi sulle occupazioni domestiche, trascurando la propria realizzazione professionale. Conferma di tale ricostruzione è la circostanza che, in sede di separazione, il abbia riconosciuto che la moglie fosse il genitore di Pt_1
riferimento per la figlia, concordando il collocamento prevalente della minore presso di lei, e che ella non avesse redditi propri adeguati al suo mantenimento, riconoscendo in favore di costei un assegno pari ad € 500,00 mensili.
Del resto, “l'assegno divorzile … (in) funzione compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole… deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio” (cfr. Cass. civ. n. 4328/2024).
La inoltre, ha difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro perché ha un'età non più giovane CP_1
per le attività manuali (quelle di operaia che ella ha svolto anche prima del matrimonio) che potrebbe svolgere in rapporto al titolo di studio posseduto, e una scarsa esperienza professionale, in quanto, dopo i primi anni da apprendista, ha iniziato a lavorare in modo stabile solo dal mese di marzo 1998 e fino al giugno 2003, ma poi ha ridotto l'orario lavorativo al tempo parziale dal luglio dello stesso anno e cessato del tutto ogni attività dal mese di agosto 2006, per riprendere, infine, a lavorare solo nel mese di aprile 2019.
Le considerazioni sopra svolte inducono a confermare la valutazione di spettanza dell'assegno divorzile, che è ulteriormente rafforzata dagli altri criteri menzionati dall'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, quali il contributo personale dato dalla PA alla conduzione familiare, dimostrato dalla sua storia lavorativa e dagli accordi dei coniugi in sede di separazione, e la durata del matrimonio, pari a diciassette anni. Appare opportuno, quindi, prevedere un assegno divorzile, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, pari ad € 450,00 mensili, ossia in misura sostanzialmente analoga a quello separativo, seppure i due assegni abbiano presupposti diversi, alla luce delle considerazioni sopra svolte, dell'invarianza della situazione reddituale del rispetto Pt_1 all'epoca della separazione, e del peggioramento di quella della successivamente alla CP_1 pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, i quali avevano ridotto l'assegno di mantenimento separativo ad € 300,00 mensili, in quanto ella, alla data dell'udienza presidenziale, era occupata con un contratto di lavoro a tempo determinato di durata trimestrale (1.5.2021-
31.7.2021), e suscettibile di rinnovo, mentre il contratto di lavoro più recente, e presumibilmente non rinnovato, ha avuto una durata di soli diciannove giorni (dal 13.5.2024 al 31.5.2024).
L'assegno di mantenimento separativo, invece, dovrà essere pagato nella misura di € 300,00 mensili dalla data dell'udienza presidenziale e sino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva suddetta, per le motivazioni svolte dal Presidente delegato nell'ordinanza ex art. 4, comma 8, della legge 898/1970 nella formulazione applicabile ratione temporis, e nella misura di € 500,00 mensili prima di allora. Deve, invece, essere rigettata la domanda del ricorrente di revoca integrale dell'assegno di mantenimento della moglie previsto in sede di separazione.
4. Sulle spese processuali
La parziale reciprocità della soccombenza induce a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e a porre a carico del ricorrente i restanti due terzi, che vengono liquidati come da dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) DÀ ATTO che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 3069/2021, pubblicata in data
15.12.2021;
2) DISPONE che entrambi i genitori, e , contribuiscano al Parte_1 CP_1
mantenimento della figlia in forma diretta e al pagamento del 50% ciascuno delle Persona_1
spese a lei relative come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016; 3) REVOCA il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente, Parte_1
in sede di separazione a decorrere dal 30.10.2023;
4) RIGETTA la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare formulata dal ricorrente, dando atto, al contempo, dell'assenza dei presupposti per l'assegnazione della stessa alla resistente, ferme le ulteriori precisazioni di cui al paragrafo n. 2) della parte motiva della presente sentenza;
5) PONE a carico del ricorrente, una somma a titolo di assegno divorzile a favore Parte_1 della resistente, , pari ad € 450,00 mensili, a decorrere dal passaggio in giudicato CP_1
della sentenza non definitiva di divorzio, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese;
6) RIGETTA la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della resistente previsto a carico del ricorrente in sede di separazione, con le precisazioni di cui al punto n. 3) della parte motiva della presente sentenza;
7) DICHIARA le spese di lite del presente giudizio parzialmente compensate fra le parti nella misura di un terzo, e, per l'effetto, CONDANNA il ricorrente, a rimborsare alla Parte_1 resistente, , i restanti due terzi, che liquida in € 2.539,33 per compensi, oltre al CP_1
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.2.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni