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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/07/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 28/2025 riservata in decisione l'8.07.2025 ex artt. 127 ter e 473 bis.51 c.p.c., avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
e res. in Santa ME di RI (VV) rappresentata dall'Avv. Antonietta Simonelli (C.F. - giusta procura in atti C.F._2
E
nato a [...] il [...] ( ) e res. Parte_2 C.F._3 in Santa ME di RI (VV) rappresentato dall'Avv. Martino Porcelli, (C.F.
- giusta procura in atti C.F._4
Nonché PM - sede – interventore ex lege -
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.01.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario a IL (VV) in data 09.12.2012 e che dalla loro unione non
1 nascevano figli - hanno concordemente richiesto pronunciarsi la separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato una forte incompatibilità caratteriale che hanno reso intollerabile e impossibile il prosieguo della convivenza matrimoniale e hanno ribadito anche con le note di trattazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in IL (VV), alla via E De Filippo, verrà lasciata da entrambi i coniugi trattandosi di immobile detenuto in virtù di comodato gratuito e, pertanto, ciascuno di loro si trasferirà altrove;
3) la sig.ra rinuncia a ricevere il mantenimento essendo economicamente Parte_1 autosufficiente.
4) Entrambi i ricorrenti affermano di aver definito ogni aspetto di natura patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere nei confronti dell'altro coniuge”
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
- smg;
[...]
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL per l'annotazione
2 di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2012, parte II, serie A n. 22);
C. Compensa le spese
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. dell'14.07.2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott.ssa Giulia Orefice dr.ssa Gabriella Lupoli
3
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 28/2025 riservata in decisione l'8.07.2025 ex artt. 127 ter e 473 bis.51 c.p.c., avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
e res. in Santa ME di RI (VV) rappresentata dall'Avv. Antonietta Simonelli (C.F. - giusta procura in atti C.F._2
E
nato a [...] il [...] ( ) e res. Parte_2 C.F._3 in Santa ME di RI (VV) rappresentato dall'Avv. Martino Porcelli, (C.F.
- giusta procura in atti C.F._4
Nonché PM - sede – interventore ex lege -
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.01.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario a IL (VV) in data 09.12.2012 e che dalla loro unione non
1 nascevano figli - hanno concordemente richiesto pronunciarsi la separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato una forte incompatibilità caratteriale che hanno reso intollerabile e impossibile il prosieguo della convivenza matrimoniale e hanno ribadito anche con le note di trattazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in IL (VV), alla via E De Filippo, verrà lasciata da entrambi i coniugi trattandosi di immobile detenuto in virtù di comodato gratuito e, pertanto, ciascuno di loro si trasferirà altrove;
3) la sig.ra rinuncia a ricevere il mantenimento essendo economicamente Parte_1 autosufficiente.
4) Entrambi i ricorrenti affermano di aver definito ogni aspetto di natura patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere nei confronti dell'altro coniuge”
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
- smg;
[...]
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL per l'annotazione
2 di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2012, parte II, serie A n. 22);
C. Compensa le spese
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. dell'14.07.2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott.ssa Giulia Orefice dr.ssa Gabriella Lupoli
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