Articolo 91 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 90Articolo 92
Versione
22 marzo 1913
Art. 91.

Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chiunque puo', mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, e' ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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