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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1228/2024
promossa da
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso ex Parte_1 C.F._1
art. 86 c.p.c.;
appellante
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 10 ottobre 2024, l'avv. ha Parte_1 proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 30 agosto 2024 (resa nel procedimento pagina 1 di 9 iscritto al n. 2498/2020 R.G.), con cui il Tribunale di Siracusa ha accolto solo in parte la sua domanda di condanna di - rimasto contumace nel giudizio - per danni, patrimoniali e non, Controparte_1 cagionati da inesatto adempimento della prestazione d'opera commissionatagli in relazione a un intervento di manutenzione sulla vettura Audi A3, tg. DE043HX, di proprietà dell'attore.
non ha svolto attività difensiva in questa sede. Controparte_1
All'udienza di discussione orale, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del
20 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitosi, benché Controparte_1
regolarmente citato.
2. - Con un primo motivo di gravame, l'appellante denunzia che ha errato il giudice di prime cure nella quantificazione del danno patrimoniale ovvero della parte di esso riguardante l'accertamento degli esborsi effettivamente sostenuti dall'odierno appellante in conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso oggetto del giudizio.
Ha rilevato, in particolare, che risultavano dimostrati, sebbene il primo giudice erroneamente l'avesse escluso, gli esborsi “relativi alla ricevuta noleggio auto del 03.10.2019 per €. 120,00, alla fattura noleggio auto del 04.10.2019 per € 198,26 (o più esattamente per € 138,26), al preventivo officina
Tumino smontaggio cambio per perizia per € 368,93 (o più esattamente per € 350,00) e alle spese relative al procedimento per ATP per € 1.974,37, per un totale complessivo di € 2.461,88”.
Ha sostenuto, pertanto, l'appellante che per l'integrale quantificazione del danno patrimoniale sofferto in diretta conseguenza del dedotto evento dannoso il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere in suo favore, oltre alla somma liquidata nell'ordinanza (€ 6.319,12), anche quella corrispondente alla sommatoria degli esborsi documentati ed erroneamente esclusi (€ 2.461,88) per complessivi €
8.781,00.
2.1. - Il motivo è parzialmente fondato, alla luce di quanto segue.
2.1.1. - Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Siracusa, chiamato a pronunziarsi sulla domanda di responsabilità contrattuale proposta dall'avv. nei confronti di a Parte_1 Controparte_1 fronte dell'esito positivo dell'ATP precedentemente esperito (secondo cui “in merito ai danni riportati
pagina 2 di 9 dalla vettura Audi A3 tg. DE043HX di proprietà dell'avv. (…) il guasto occorso è Parte_1 riconducibile all'attività posta in essere dal sig. durante l'intervento di Controparte_1
manutenzione effettuato. I costi per la riparazione della vettura, come da preventivo riportato al paragrafo 6 della seguente relazione, ammontano a euro 5.030,74 iva compresa”), ha condannato il al risarcimento del danno da inadempimento nella misura complessiva di € 6.319,12, nonché CP_1 alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in € 849,00 oltre accessori.
Il Tribunale è pervenuto a tale esito, perché ha ritenuto sussistenti in base all'espletata CTU svolta in sede di ATP, non confutata da alcuna prova contraria, l'inadempimento contrattuale di CP_1 ed il nesso di causalità tra questo e l'occorso guasto alla vettura di proprietà dell'avv. .
[...] Parte_1
Ha considerato inoltre che il danno patrimoniale subito da quest'ultimo andava liquidato in misura pari all'importo (€ 5.030,74) dei costi per la riparazione della vettura, così come quantificato dal CTU, oltre all'esborso sostenuto (€ 1.288,38) “alla luce della complessiva documentazione versata in atti”. Ha evidenziato, invece, che il ricorrente non aveva dimostrato il concreto esborso relativo alle pretese spese “di cui alla ricevuta noleggio auto del 03.10.2019 per € 120,00, alla fattura noleggio auto del
04.10.2019 per € 198,26 (rectius: € 138,26), al preventivo officina Tumino smontaggio cambio per perizia per € 368,93 e alle spese relative al procedimento per ATP per euro 1.974,37”, espungendo, pertanto, i relativi importi dalla condanna al risarcimento del danno emessa a suo favore.
Tanto premesso, deve, preliminarmente, rilevarsi che l'omessa impugnazione, ad opera dell'appellato
(rimasto contumace sia in primo grado che nel presente grado), della decisione del Tribunale sull'an debeatur impedisce che, nel decidere sul proposto gravame, possa formare oggetto di un nuovo giudizio, da parte di questa Corte, la pronuncia dichiarativa dell'esistenza della responsabilità contrattuale dell'appellato.
Inoltre, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale non si sarebbe avveduto della presenza, agli atti del giudizio di primo grado, della prova degli esborsi erroneamente espunti, fornita attraverso i seguenti documenti:
- “ricevuta fiscale autonoleggio da rimessa del 03.10.2019 per €. 120,00”, depositata in data
22.06.2020, contestualmente al deposito del ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. (v. doc. 1 del fascicolo di parte dell'appellante);
- “fattura noleggio B-Rent del 04.10.2019 per €. 138,26”, e non € 198,26, depositata anch'essa in data pagina 3 di 9 22.06.2020 (v. doc. 2 del fascicolo di parte dell'appellante);
- “fattura officina Tumino n. 2276 del 16.09.2020 per €. 350,00”, depositata in data 13.01.2021, relativa ai lavori indicati nel “preventivo per smontaggio cambio perizia per €. 368,93”, prodotto in data 10.07.2020 (v. doc. 3 del fascicolo di parte cit.).
Osserva il Collegio che, in effetti, dal fascicolo di primo grado risulta il tempestivo deposito - anche considerando il principio affermato da Cass. n. 4485 del 25.02.2014 (secondo cui “nel procedimento sommario di cognizione, l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne
l'acquisizione d'ufficio”) - dei suddetti documenti, avvenuto nelle date sopra indicate.
Da tali documenti si trae prova sufficiente dell'effettuato pagamento delle somme in essi indicate, da parte dell'appellante.
Si tratta, in particolare, di una ricevuta fiscale che, di per sé, certifica l'avvenuto pagamento del corrispettivo indicato.
Inoltre, la produzione agli atti riguarda due fatture, recanti precise indicazioni in ordine agli effettuati pagamenti (la fattura dell'officina Tumino reca persino la dicitura “PAGATO”, stampigliata con sopra una sigla, a ulteriore conferma dell'effettivo esborso sostenuto, oltre all'indicazione del “corrispettivo pagato” pari all'importo di € 350,00; entrambe le fatture prodotte contengono, poi, l'indicazione delle modalità concretamente utilizzate per il pagamento, evidentemente indicate dallo stesso debitore che ha eseguito il versamento).
Pertanto, ha errato il primo giudice a ritenere che l'attore, odierno appellante, non avesse dimostrato il concreto esborso, escludendo così dalla quantificazione del danno risarcibile le somme suindicate.
Ne consegue la necessità della parziale riforma, in parte qua, dell'ordinanza, nel senso di considerare nel risarcimento spettante all'avv. anche le somme erroneamente non conteggiate dal primo Parte_1 giudice (€ 120,00 + € 138,26 + € 350,00).
2.1.2. - Il motivo in esame è fondato anche nella parte in cui l'appellante ha denunziato l'erronea liquidazione delle spese di lite, per non avere il primo giudice liquidato il compenso spettante per pagina 4 di 9 l'attività svolta nel procedimento di istruzione preventiva.
Tali spese vanno computate, come da nota depositata, in complessivi € 805,00 (risultanti ex D.M. n.
54/2014 dalla somma di € 200,00 per la fase di studio della controversia, € 270,00 per la fase introduttiva ed € 335,00 per fase istruttoria), oltre accessori.
Invero, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, soltanto quando sia instaurato il giudizio di merito le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono rimborsabili come spese di lite, se vittoriosa è la parte ricorrente in accertamento tecnico - ed è questo il caso in esame -, “perché si tratta di spese che, seppure anteriori al giudizio, sono state affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda e alla sua decisione (cfr. Cass.
Sez. 2, n. 15492 del 2019) e l'indagine che vi è stata svolta è stata utilizzata per la risoluzione della controversia” (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 34540 del 27 dicembre 2024 in motivazione).
2.1.3 - Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'onere delle spese nel procedimento di istruzione preventiva, ivi compreso il compenso al CTU nell'accertamento tecnico preventivo, deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento nel giudizio di merito, secondo il criterio della soccombenza (Cass. n. 14268/2017; Cass. n. 1690/2000; Cass. n. 12759/1993).
Di conseguenza, anche le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 5432/2019 r.g., sì come già liquidate con il decreto in atti (n. cron.
6334/2020 del 18/06/2020), emesso dal Tribunale nell'ambito del suddetto procedimento, vanno poste, in riforma dell'ordinanza impugnata, in via definitiva, a carico della parte appellata in applicazione del principio della soccombenza.
2.1.4. – Viceversa, non sussistono i presupposti per il rimborso delle predette spese di ATP, né di quelle relative alla consulenza tecnica di parte, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta agli atti del giudizio alcun documento idoneo a dimostrare l'effettivo esborso dei relativi importi, come già correttamente statuito dal primo giudice nel rigettare la richiesta di rimborso.
Si ritengono, infatti, insufficienti a tal fine le fatture prodotte in atti dall'appellante, in quanto prive di elementi attestanti l'avvenuto pagamento. Al contrario, esse recano le modalità di pagamento previste per il debitore. Per di più, la fattura dell'ing. contiene l'indicazione “netto da Persona_1 corrispondere”, confermando ulteriormente che il relativo importo non risulta ancora corrisposto.
pagina 5 di 9 3. - Con un secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per avere omesso di liquidare, nel dispositivo, l'importo di € 5.030,74 IVA inclusa, pari ai costi di riparazione dell'autovettura, così come quantificato dal CTU, sebbene, nella motivazione, avesse espresso la propria volontà di includere tale somma nel risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto in suo favore.
3.1. - Osserva questa Corte che non sussiste la lamentata discrasia tra il dispositivo e la motivazione, in quanto l'ordinanza, come si evince chiaramente dall'esame della motivazione, ha inteso attribuire all'avv. , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo complessivo di € 1.288,38, Parte_1 per i relativi esborsi documentati, oltre ad € 5.030,74, per i costi di riparazione dell'autovettura, così in totale € 6.319,12. Importo, quest'ultimo, coincidente al centesimo con la cifra indicata, nel dispositivo, quale oggetto della condanna pronunciata.
Conseguentemente, sommando alla cifra già liquidata dal primo giudice (€ 6.319,12) l'ulteriore importo riconosciuto, a titolo di risarcimento danni, in questa sede (€ 608,26), nel riformare l'ordinanza del Tribunale, deve essere condannato, per le causali sopra indicate, a pagare Controparte_1 all'appellante, complessivamente, € 6.927,38, in luogo di € 6.319,12.
4. - Con un terzo e ultimo motivo l'appellante deduce che ha errato il giudice di prime cure nel non liquidare, in sede di dispositivo, allorché ha pronunciato la condanna al pagamento delle spese di lite a carico di parte resistente, l'importo delle “spese vive” del procedimento (€ 118,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria, € 16,16 per notifica ricorso come da relata), per un totale di € 161,66.
4.1. - Osserva il Collegio che l'errore denunciato dall'appellante con il terzo motivo non sussiste, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui va prestata adesione, secondo cui “il provvedimento giudiziale recante condanna alle spese giudiziali deve ritenersi automaticamente esteso agli oneri tributari relativi all'iscrizione a ruolo, seppur non esplicitamente indicati. Infatti, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla
pagina 6 di 9 imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento (Sez.6,
10/02/2016, n. 2691). In altri termini, la natura stessa del contributo unificato e le modalità del suo versamento in correlazione con l'iscrizione a ruolo e della sua definitiva determinazione con poteri riconosciuti all'ufficio di cancelleria, consentono di intendere la decisione che pure formalmente non abbia condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa come decisione senz'altro giustificativa, anche sotto il profilo dell'efficacia di titolo esecutivo, di quella condanna, come se si trattasse di una condanna implicita. Il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 d.P.R. n.
115 del 2002, costituisce infatti un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare;
pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (Sez.6, 20/11/2015, n. 23830)” (così, da ultimo, Cass. 18529/2019 in motivazione).
Ne deriva che non risulta necessario disporre l'auspicata riforma del capo della ordinanza relativo alla condanna al rimborso delle spese di lite, poiché tale condanna deve ritenersi automaticamente estesa agli oneri tributari sostenuti, seppur non esplicitamente indicati.
Analogo discorso vale per le spese vive sopra liquidate in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso anteriormente all'introduzione del giudizio di merito.
Il terzo motivo deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, nonché di interesse ad impugnare.
4. - Conseguentemente, in riforma dell'impugnata ordinanza e in accoglimento parziale del proposto appello, va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della Controparte_1 complessiva somma di € 6.927,38, in luogo di € 6.319,12. Inoltre, va disposta la riliquidazione delle spese di lite in complessivi € 1.654,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, ponendo, in via definitiva, le spese della CTU espletata in sede di ATP, secondo il principio della soccombenza, a carico di . Controparte_1
pagina 7 di 9 5. - Alla decisione consegue la condanna di alla rifusione, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese del presente giudizio, con compensazione, peraltro, per quattro quinti, in ragione del parziale accoglimento dell'appello.
La liquidazione è compiuta, come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal vigente D.M. 147/2022 in rapporto allo scaglione (€ 1.100,01/€ 5.200,00) di riferimento, nella specie, individuato sulla base della domanda (cd. «disputatum»), nonché, stante l'accoglimento parziale, sulla base del contenuto effettivo della decisione (cd. «decisum»), facendo applicazione dei valori minimi in relazione all'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1228/2024 R.G.,
dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_1
accoglie parzialmente l'appello proposto dall'avv. avverso l'ordinanza ex art. 702-ter Parte_1
c.p.c. del 30 agosto 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 2498/2020
R.G.);
per l'effetto, condanna al pagamento, in favore dell'appellante, per le causali di cui Controparte_1 in motivazione, della complessiva somma di € 6.927,38, invece di € 6.319,12, come indicato nella impugnata ordinanza;
riliquida in termini complessivi le spese di lite che la parte resistente è stata condannata a rimborsare alla parte ricorrente con la suddetta ordinanza in € 1.654,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 %, CPA e IVA come per legge;
pone, in via definitiva, le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 5432/2019 r.g., come già liquidate con il decreto in atti (n. cron. 6334/2020 del 18/06/2020), emesso dal Tribunale nell'ambito del suddetto procedimento, a carico di CP_1
[...]
conferma, nel resto, l'ordinanza impugnata;
compensa per quattro quinti le spese del presente grado di giudizio e condanna, per l'effetto, CP_1 alla rifusione, in favore dell'avv. , del restante quinto di spese, che, in detta
[...] Parte_1 misura, liquida in complessivi € 291,60 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle pagina 8 di 9 spese generali al 15 %, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania il 17 marzo 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
Il CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1228/2024
promossa da
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso ex Parte_1 C.F._1
art. 86 c.p.c.;
appellante
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 10 ottobre 2024, l'avv. ha Parte_1 proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 30 agosto 2024 (resa nel procedimento pagina 1 di 9 iscritto al n. 2498/2020 R.G.), con cui il Tribunale di Siracusa ha accolto solo in parte la sua domanda di condanna di - rimasto contumace nel giudizio - per danni, patrimoniali e non, Controparte_1 cagionati da inesatto adempimento della prestazione d'opera commissionatagli in relazione a un intervento di manutenzione sulla vettura Audi A3, tg. DE043HX, di proprietà dell'attore.
non ha svolto attività difensiva in questa sede. Controparte_1
All'udienza di discussione orale, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del
20 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitosi, benché Controparte_1
regolarmente citato.
2. - Con un primo motivo di gravame, l'appellante denunzia che ha errato il giudice di prime cure nella quantificazione del danno patrimoniale ovvero della parte di esso riguardante l'accertamento degli esborsi effettivamente sostenuti dall'odierno appellante in conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso oggetto del giudizio.
Ha rilevato, in particolare, che risultavano dimostrati, sebbene il primo giudice erroneamente l'avesse escluso, gli esborsi “relativi alla ricevuta noleggio auto del 03.10.2019 per €. 120,00, alla fattura noleggio auto del 04.10.2019 per € 198,26 (o più esattamente per € 138,26), al preventivo officina
Tumino smontaggio cambio per perizia per € 368,93 (o più esattamente per € 350,00) e alle spese relative al procedimento per ATP per € 1.974,37, per un totale complessivo di € 2.461,88”.
Ha sostenuto, pertanto, l'appellante che per l'integrale quantificazione del danno patrimoniale sofferto in diretta conseguenza del dedotto evento dannoso il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere in suo favore, oltre alla somma liquidata nell'ordinanza (€ 6.319,12), anche quella corrispondente alla sommatoria degli esborsi documentati ed erroneamente esclusi (€ 2.461,88) per complessivi €
8.781,00.
2.1. - Il motivo è parzialmente fondato, alla luce di quanto segue.
2.1.1. - Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Siracusa, chiamato a pronunziarsi sulla domanda di responsabilità contrattuale proposta dall'avv. nei confronti di a Parte_1 Controparte_1 fronte dell'esito positivo dell'ATP precedentemente esperito (secondo cui “in merito ai danni riportati
pagina 2 di 9 dalla vettura Audi A3 tg. DE043HX di proprietà dell'avv. (…) il guasto occorso è Parte_1 riconducibile all'attività posta in essere dal sig. durante l'intervento di Controparte_1
manutenzione effettuato. I costi per la riparazione della vettura, come da preventivo riportato al paragrafo 6 della seguente relazione, ammontano a euro 5.030,74 iva compresa”), ha condannato il al risarcimento del danno da inadempimento nella misura complessiva di € 6.319,12, nonché CP_1 alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in € 849,00 oltre accessori.
Il Tribunale è pervenuto a tale esito, perché ha ritenuto sussistenti in base all'espletata CTU svolta in sede di ATP, non confutata da alcuna prova contraria, l'inadempimento contrattuale di CP_1 ed il nesso di causalità tra questo e l'occorso guasto alla vettura di proprietà dell'avv. .
[...] Parte_1
Ha considerato inoltre che il danno patrimoniale subito da quest'ultimo andava liquidato in misura pari all'importo (€ 5.030,74) dei costi per la riparazione della vettura, così come quantificato dal CTU, oltre all'esborso sostenuto (€ 1.288,38) “alla luce della complessiva documentazione versata in atti”. Ha evidenziato, invece, che il ricorrente non aveva dimostrato il concreto esborso relativo alle pretese spese “di cui alla ricevuta noleggio auto del 03.10.2019 per € 120,00, alla fattura noleggio auto del
04.10.2019 per € 198,26 (rectius: € 138,26), al preventivo officina Tumino smontaggio cambio per perizia per € 368,93 e alle spese relative al procedimento per ATP per euro 1.974,37”, espungendo, pertanto, i relativi importi dalla condanna al risarcimento del danno emessa a suo favore.
Tanto premesso, deve, preliminarmente, rilevarsi che l'omessa impugnazione, ad opera dell'appellato
(rimasto contumace sia in primo grado che nel presente grado), della decisione del Tribunale sull'an debeatur impedisce che, nel decidere sul proposto gravame, possa formare oggetto di un nuovo giudizio, da parte di questa Corte, la pronuncia dichiarativa dell'esistenza della responsabilità contrattuale dell'appellato.
Inoltre, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale non si sarebbe avveduto della presenza, agli atti del giudizio di primo grado, della prova degli esborsi erroneamente espunti, fornita attraverso i seguenti documenti:
- “ricevuta fiscale autonoleggio da rimessa del 03.10.2019 per €. 120,00”, depositata in data
22.06.2020, contestualmente al deposito del ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. (v. doc. 1 del fascicolo di parte dell'appellante);
- “fattura noleggio B-Rent del 04.10.2019 per €. 138,26”, e non € 198,26, depositata anch'essa in data pagina 3 di 9 22.06.2020 (v. doc. 2 del fascicolo di parte dell'appellante);
- “fattura officina Tumino n. 2276 del 16.09.2020 per €. 350,00”, depositata in data 13.01.2021, relativa ai lavori indicati nel “preventivo per smontaggio cambio perizia per €. 368,93”, prodotto in data 10.07.2020 (v. doc. 3 del fascicolo di parte cit.).
Osserva il Collegio che, in effetti, dal fascicolo di primo grado risulta il tempestivo deposito - anche considerando il principio affermato da Cass. n. 4485 del 25.02.2014 (secondo cui “nel procedimento sommario di cognizione, l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne
l'acquisizione d'ufficio”) - dei suddetti documenti, avvenuto nelle date sopra indicate.
Da tali documenti si trae prova sufficiente dell'effettuato pagamento delle somme in essi indicate, da parte dell'appellante.
Si tratta, in particolare, di una ricevuta fiscale che, di per sé, certifica l'avvenuto pagamento del corrispettivo indicato.
Inoltre, la produzione agli atti riguarda due fatture, recanti precise indicazioni in ordine agli effettuati pagamenti (la fattura dell'officina Tumino reca persino la dicitura “PAGATO”, stampigliata con sopra una sigla, a ulteriore conferma dell'effettivo esborso sostenuto, oltre all'indicazione del “corrispettivo pagato” pari all'importo di € 350,00; entrambe le fatture prodotte contengono, poi, l'indicazione delle modalità concretamente utilizzate per il pagamento, evidentemente indicate dallo stesso debitore che ha eseguito il versamento).
Pertanto, ha errato il primo giudice a ritenere che l'attore, odierno appellante, non avesse dimostrato il concreto esborso, escludendo così dalla quantificazione del danno risarcibile le somme suindicate.
Ne consegue la necessità della parziale riforma, in parte qua, dell'ordinanza, nel senso di considerare nel risarcimento spettante all'avv. anche le somme erroneamente non conteggiate dal primo Parte_1 giudice (€ 120,00 + € 138,26 + € 350,00).
2.1.2. - Il motivo in esame è fondato anche nella parte in cui l'appellante ha denunziato l'erronea liquidazione delle spese di lite, per non avere il primo giudice liquidato il compenso spettante per pagina 4 di 9 l'attività svolta nel procedimento di istruzione preventiva.
Tali spese vanno computate, come da nota depositata, in complessivi € 805,00 (risultanti ex D.M. n.
54/2014 dalla somma di € 200,00 per la fase di studio della controversia, € 270,00 per la fase introduttiva ed € 335,00 per fase istruttoria), oltre accessori.
Invero, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, soltanto quando sia instaurato il giudizio di merito le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono rimborsabili come spese di lite, se vittoriosa è la parte ricorrente in accertamento tecnico - ed è questo il caso in esame -, “perché si tratta di spese che, seppure anteriori al giudizio, sono state affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda e alla sua decisione (cfr. Cass.
Sez. 2, n. 15492 del 2019) e l'indagine che vi è stata svolta è stata utilizzata per la risoluzione della controversia” (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 34540 del 27 dicembre 2024 in motivazione).
2.1.3 - Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'onere delle spese nel procedimento di istruzione preventiva, ivi compreso il compenso al CTU nell'accertamento tecnico preventivo, deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento nel giudizio di merito, secondo il criterio della soccombenza (Cass. n. 14268/2017; Cass. n. 1690/2000; Cass. n. 12759/1993).
Di conseguenza, anche le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 5432/2019 r.g., sì come già liquidate con il decreto in atti (n. cron.
6334/2020 del 18/06/2020), emesso dal Tribunale nell'ambito del suddetto procedimento, vanno poste, in riforma dell'ordinanza impugnata, in via definitiva, a carico della parte appellata in applicazione del principio della soccombenza.
2.1.4. – Viceversa, non sussistono i presupposti per il rimborso delle predette spese di ATP, né di quelle relative alla consulenza tecnica di parte, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta agli atti del giudizio alcun documento idoneo a dimostrare l'effettivo esborso dei relativi importi, come già correttamente statuito dal primo giudice nel rigettare la richiesta di rimborso.
Si ritengono, infatti, insufficienti a tal fine le fatture prodotte in atti dall'appellante, in quanto prive di elementi attestanti l'avvenuto pagamento. Al contrario, esse recano le modalità di pagamento previste per il debitore. Per di più, la fattura dell'ing. contiene l'indicazione “netto da Persona_1 corrispondere”, confermando ulteriormente che il relativo importo non risulta ancora corrisposto.
pagina 5 di 9 3. - Con un secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per avere omesso di liquidare, nel dispositivo, l'importo di € 5.030,74 IVA inclusa, pari ai costi di riparazione dell'autovettura, così come quantificato dal CTU, sebbene, nella motivazione, avesse espresso la propria volontà di includere tale somma nel risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto in suo favore.
3.1. - Osserva questa Corte che non sussiste la lamentata discrasia tra il dispositivo e la motivazione, in quanto l'ordinanza, come si evince chiaramente dall'esame della motivazione, ha inteso attribuire all'avv. , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo complessivo di € 1.288,38, Parte_1 per i relativi esborsi documentati, oltre ad € 5.030,74, per i costi di riparazione dell'autovettura, così in totale € 6.319,12. Importo, quest'ultimo, coincidente al centesimo con la cifra indicata, nel dispositivo, quale oggetto della condanna pronunciata.
Conseguentemente, sommando alla cifra già liquidata dal primo giudice (€ 6.319,12) l'ulteriore importo riconosciuto, a titolo di risarcimento danni, in questa sede (€ 608,26), nel riformare l'ordinanza del Tribunale, deve essere condannato, per le causali sopra indicate, a pagare Controparte_1 all'appellante, complessivamente, € 6.927,38, in luogo di € 6.319,12.
4. - Con un terzo e ultimo motivo l'appellante deduce che ha errato il giudice di prime cure nel non liquidare, in sede di dispositivo, allorché ha pronunciato la condanna al pagamento delle spese di lite a carico di parte resistente, l'importo delle “spese vive” del procedimento (€ 118,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria, € 16,16 per notifica ricorso come da relata), per un totale di € 161,66.
4.1. - Osserva il Collegio che l'errore denunciato dall'appellante con il terzo motivo non sussiste, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui va prestata adesione, secondo cui “il provvedimento giudiziale recante condanna alle spese giudiziali deve ritenersi automaticamente esteso agli oneri tributari relativi all'iscrizione a ruolo, seppur non esplicitamente indicati. Infatti, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla
pagina 6 di 9 imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento (Sez.6,
10/02/2016, n. 2691). In altri termini, la natura stessa del contributo unificato e le modalità del suo versamento in correlazione con l'iscrizione a ruolo e della sua definitiva determinazione con poteri riconosciuti all'ufficio di cancelleria, consentono di intendere la decisione che pure formalmente non abbia condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa come decisione senz'altro giustificativa, anche sotto il profilo dell'efficacia di titolo esecutivo, di quella condanna, come se si trattasse di una condanna implicita. Il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 d.P.R. n.
115 del 2002, costituisce infatti un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare;
pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (Sez.6, 20/11/2015, n. 23830)” (così, da ultimo, Cass. 18529/2019 in motivazione).
Ne deriva che non risulta necessario disporre l'auspicata riforma del capo della ordinanza relativo alla condanna al rimborso delle spese di lite, poiché tale condanna deve ritenersi automaticamente estesa agli oneri tributari sostenuti, seppur non esplicitamente indicati.
Analogo discorso vale per le spese vive sopra liquidate in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso anteriormente all'introduzione del giudizio di merito.
Il terzo motivo deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, nonché di interesse ad impugnare.
4. - Conseguentemente, in riforma dell'impugnata ordinanza e in accoglimento parziale del proposto appello, va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della Controparte_1 complessiva somma di € 6.927,38, in luogo di € 6.319,12. Inoltre, va disposta la riliquidazione delle spese di lite in complessivi € 1.654,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, ponendo, in via definitiva, le spese della CTU espletata in sede di ATP, secondo il principio della soccombenza, a carico di . Controparte_1
pagina 7 di 9 5. - Alla decisione consegue la condanna di alla rifusione, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese del presente giudizio, con compensazione, peraltro, per quattro quinti, in ragione del parziale accoglimento dell'appello.
La liquidazione è compiuta, come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal vigente D.M. 147/2022 in rapporto allo scaglione (€ 1.100,01/€ 5.200,00) di riferimento, nella specie, individuato sulla base della domanda (cd. «disputatum»), nonché, stante l'accoglimento parziale, sulla base del contenuto effettivo della decisione (cd. «decisum»), facendo applicazione dei valori minimi in relazione all'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1228/2024 R.G.,
dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_1
accoglie parzialmente l'appello proposto dall'avv. avverso l'ordinanza ex art. 702-ter Parte_1
c.p.c. del 30 agosto 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 2498/2020
R.G.);
per l'effetto, condanna al pagamento, in favore dell'appellante, per le causali di cui Controparte_1 in motivazione, della complessiva somma di € 6.927,38, invece di € 6.319,12, come indicato nella impugnata ordinanza;
riliquida in termini complessivi le spese di lite che la parte resistente è stata condannata a rimborsare alla parte ricorrente con la suddetta ordinanza in € 1.654,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 %, CPA e IVA come per legge;
pone, in via definitiva, le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 5432/2019 r.g., come già liquidate con il decreto in atti (n. cron. 6334/2020 del 18/06/2020), emesso dal Tribunale nell'ambito del suddetto procedimento, a carico di CP_1
[...]
conferma, nel resto, l'ordinanza impugnata;
compensa per quattro quinti le spese del presente grado di giudizio e condanna, per l'effetto, CP_1 alla rifusione, in favore dell'avv. , del restante quinto di spese, che, in detta
[...] Parte_1 misura, liquida in complessivi € 291,60 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle pagina 8 di 9 spese generali al 15 %, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania il 17 marzo 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
Il CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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