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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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- 1. Revocazione della sentenzaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 11 marzo 2026
La revocazione della sentenza è un mezzo di impugnazione straordinario previsto dal codice di procedura civile italiano, finalizzato a porre rimedio a vizi particolarmente gravi che inficiano una sentenza. A differenza dei mezzi di impugnazione ordinari, come l'appello e il ricorso per cassazione, che mirano a correggere errori di diritto o di valutazione del giudice (errores in iudicando o in procedendo), la revocazione interviene su vizi che alterano la stessa base fattuale o la correttezza procedurale su cui si è fondata la decisione, spesso a causa di eventi esterni al normale contraddittorio processuale. La sua disciplina principale è contenuta negli articoli 395 e seguenti del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 15.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3908/2024 R.G.
TRA
elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco, al viale Alfa Romeo Parte_1
n. 35, nello studio dell'avv. Roberto Oratino, che lo difende
Ricorrente
E in persona del lrpt, rapp. e dif. dall'avv. Gianfranco Pepe, con domicilio CP_1 eletto presso l'Ufficio Legale della Filiale Metropolitana sita in Nola, CP_1
Strada Statale 7 bis Km.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con istanza di revocazione del 12.6.2024 l'istante ha dedotto che, con ricorso ex art. 445 bis cpc depositato in data 08.10.2021, l'odierno istante adiva il
Tribunale di Nola, sez. lavoro e previdenza affinché si accertasse e dichiarasse il suo stato di invalidità e gli fosse riconosciuto il beneficio della indennità di accompagnamento;
il giudizio veniva incardinato al n. R.G. 5077/21 dell'adito Tribunale e, integrato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l CP_1 resistendo alla domanda. Disposta la nomina del CTU, questi in data 24.02.23 depositava la relazione medico legale con la quale veniva accertato il diritto dell'istante al beneficio richiesto. Con decreto del 05.05.23, l'adito Giudice omologava la relazione medica e, pertanto, al è stata corrisposta la Parte_1 indennità di accompagnamento a far data dall'aprile 2021; nelle more, in data 22.04.22, l'istante depositava altro ricorso ex art. 445 bis cpc per il riconoscimento del medesimo beneficio;
il procedimento veniva incardinato al n.
R.G. 2209/22 del medesimo Tribunale di Nola, sez. lavoro e previdenza;
integrato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l che, in via preliminare CP_1 di rito, eccepiva la litispendenza con il procedimento incardinato al n. R.G.
5077/21; con verbale di udienza del 27.09.22, il difensore del Parte_1 deduceva quanto segue: “(..) successivamente al deposito del ricorso ed alla notifica dello stesso, il ricorrente ha comunicato allo scrivente di aver
“dimenticato” di aver già conferito mandato a diverso difensore il quale ha
1 incardinato la stessa causa al n. R.G. 5077/2021. Pertanto, chiede dichiararsi la litispendenza ex art. 39 cpc e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con compensazione delle spese di lite (..)”; l'adito Giudice, tuttavia, anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo, siccome espressamente richiesto dalle parti costituite, ha nominato un CTU per l'accertamento delle condizioni sanitarie;
alla convocazione a visita da parte di tale CTU, il difensore del ha comunicato la litispendenza ed ha chiesto di annullare le Parte_1 operazioni peritali;
con atto depositato il 08.11.2022, il CTU nominato ha restituito l'incarico precisando che per la medesima domanda pendeva il procedimento di cui al n. R.G. 5077/2021; nonostante il Giudice adito fosse stato edotto circa la eccepita litispendenza, con decreto del 10.07.2023 emetteva decreto di omologa negativo;
di conseguenza l ha revocato la CP_1 misura assistenziale erogata a far data dall'aprile 2021 ed ha richiesto, in ripetizione, la somma pari ad euro 18.378,26, ossia di quanto versato all'istante dallo stesso a titolo di Indennità di Accompagnamento negli anni 2021, CP_2
2022, 2023 e 2024.
Ciò premesso, ha così concluso: «a. in via preliminare e cautelare sospendere
l'efficacia del decreto ex art. 445 bis, 5 comma, cpc, pronunciato in data 10.07.23 poiché la sua esecuzione arreca all'odierno istante un danno grave e irreparabile, per i motivi sopra esplicitati;
b. nel merito, accogliere la domanda e, per l'effetto, revocare il decreto ex art. 445 bis, 5 comma, cpc, pronunciato in data 10.07.23 e dichiarare valido ed efficace tra le parti il decreto pronunciato ex art. 445 bis cpc in data del 05.05.23; c. regolare le spese e le competenze di lite secondo il principio della soccombenza.».
Assegnato il giudizio allo scrivente, rigettata l'istanza di sospensione CP_ dell'efficacia esecutiva del provvedimento dell' , è stata fissata la prima udienza di trattazione, onerando l'istante della notifica del ricorso nei confronti CP_ dell' . Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dell' , questi si è CP_2 costituito non contestando i fatti di causa e rimettendosi alle valutazioni del
Tribunale.
All'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
Occorre premettere brevi cenni sullo strumento della revocazione.
La revocazione è lo strumento che la legge mette a disposizione delle parti per impugnare le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, nei casi espressamente indicati dall'articolo 395 del codice di procedura civile.
La ratio dell'istituto è quella di consentire alla parte, a fronte della scoperta di nuove circostanze che, se conosciute in precedenza, avrebbero comportato una decisione diversa da quella già presa, di ottenere una nuova valutazione del caso dallo stesso giudice che si è già pronunciato sulla questione, in modo da consentirgli di tenere conto delle nuove circostanze. Trattasi, in ogni caso, di
2 mezzo speciale di gravame cosiddetto a “critica vincolata”, proponibile cioè esclusivamente nei casi elencati dalla legge.
Stando al testo della norma (art. 395 c.p.c.), le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado, si possono impugnare per revocazione nei seguenti casi: «Art. 395 c.p.c. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado), possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore
o per fatto dell'avversario; 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa».
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Come noto, si è soliti distinguere tra revocazione
“ordinaria”, quando l'impugnazione concerne una sentenza non ancora passata in giudicato, e revocazione “straordinaria”, quando, invece, inerisce ad una sentenza passata in giudicato.
Con riferimento alla revocazione ordinaria, l'impugnazione attiene aspetti immediatamente rilevabili dalla lettura della sentenza (c.d. “motivi palesi”). La revocazione c.d. “straordinaria”, al contrario, si incentra su motivi non immediatamente rilevabili dalla sentenza (c.d. “motivi occulti”) e, pertanto, giustifica la possibilità di far rilevare tali vizi anche oltre il passaggio in giudicato della sentenza. Quanto al procedimento, la revocazione si atteggia come mezzo di impugnazione a duplice fase, rescindente e rescissoria.
La prima fase, rescindente, ha ad oggetto il motivo di revocazione e, ove sia accertata l'esistenza del motivo, si conclude con la rescissione della sentenza impugnata.
La seconda fase, rescissoria ha ad oggetto il rapporto sostanziale su cui si era pronunciata la sentenza impugnata e si conclude con una sentenza che decide il merito della causa. Ove per la decisione del merito della causa non debbano essere assunti nuovi mezzi di prova la sentenza rescindente che pronuncia la revocazione può contestualmente pronunciarsi anche sul merito della causa.
La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere impugnata nuovamente per revocazione, ma è impugnabile unicamente attraverso i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta il provvedimento impugnato per revocazione.
3 Nel caso concreto, parte ricorrente chiede di avvalersi dello strumento sin qui delineato avverso il decreto di omologa emesso dal giudice ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
Non ignora il giudicante i connotati tipici caratterizzanti il decreto di omologa emesso dal giudice all'esito della procedura prevista dall'art. 445 bis del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 38 del DL n. 98/2011 convertito in legge n.
111/2011.
La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilita e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" ( ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta. La proposizione della predetta istanza, condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni, apre in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis del medesimo codice ed all'art. 10 comma 6 bis DL 203/2005 convertito in legge
248/2005.
All'esito dell'espletamento dell'incarico conferito ad un consulente medico, le cui conclusioni sono comunicate alle parti, con l'invito a dichiarare, entro un certo termine, se intendono muovere contestazioni, a questo punto si aprono, in via alternativa, i seguenti casi: o la definitività del parere espresso dal CTU o l'apertura di un procedimento contenzioso concernente ancora esclusivamente il requisito sanitario. Nel primo caso, ove nessuna delle parti muova contestazioni, il giudice "omologa" l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto "non impugnabile né modificabile". Se invece una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito.
Ciò posto, è ben chiaro a questo giudicante che il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza CP_ della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell' di erogarla.
Tuttavia, come osservato dalla Suprema Corte (C. Cass. sent. n. 6085 del 17 marzo 2014) “è evidente che la sussistenza del requisito sanitario nei termini espressi dal CTU ovvero la sua inesistenza, se non vengono proposte contestazioni, diventa quindi intangibile. In questa fase la decisione è rimessa esclusivamente al consulente medico, senza possibilità per il giudice di discostarsi dal suo parere. Unica facoltà che al giudice residua è quella di cui all'art. 196 cod. proc. civ. di disporre la rinnovazione delle indagini o di sostituire
4 il consulente, di talché l'accertamento delle condizioni sanitarie, in questa fase,
è integralmente sottratto all'apprezzamento del giudice che è astretto al parere dell'esperto”.
Altresì, secondo la ricostruzione di Cass. non solo 6084 e 6085 ma anche
5338/2014, avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacché questo è espressamente dichiarato "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello, a ricorso per cassazione, né al ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione (fatta eccezione che per la statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile).
Il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU è previsto ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia "prima" della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai definitive.
Le peculiari caratteristiche di definitività ed intangibilità del decreto di omologa depongono, ad avviso del giudicante, per l'ammissibilità in astratto della domanda di revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c..
Nei suddetti termini si è espressa copiosa giurisprudenza di merito (v. inter alia,
Tr. Napoli n. 4261/2017; Tr. Napoli Nord n. 3125/2020; Tr. Termini Imerese n.
581/2024).
Nel caso concreto è documentato e non contestato che la parte ricorrente nell'ambito del giudizio rg. n. 2209/22 chiedeva dichiararsi la cancellazione della causa dal ruolo, con dichiarazione della litispendenza, pendente, sul medesimo CP_ oggetto, il giudizio n. rg. 5077/2021, accogliendo l'eccezione dell' . Pure nell'inesatta qualificazione della fattispecie (non ricorrendo una ipotesi di litispendenza;
cfr. da ult. Cass. 10183/2023), era evidente il disinteresse manifestato dalla parte alla prosecuzione del giudizio più recente;
disinteresse che si palesava nuovamente nella rimessione agli atti da parte del ctu nominato nel giudizio rg. n. 2209/22, il quale dava atto che dell'«assenza del periziando e l'avvocato ricorrente ci ha comunicato che per la stessa persona è pendente altra causa al R.G. 5077/2021».
Ciò nonostante il giudice procedente ha valutato l'assenza del periziando quale mancata collaborazione, emettendo un decreto di omologa negativo in data
4.7.2023 (per l'indennità di accompagnamento e per lo stato di disabilità ex l.
104/92), che seguiva al decreto di omologa del 4.5.2023, con cui erano riconosciuti i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento. A parere dello scrivente, la presente fattispecie integra l'errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c. co. 4.
5 Com'è noto, l'errore previsto come motivo di revocazione consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. per tutte S.U. n. 26022/08).
Per assumere carattere revocatorio l'errore di fatto deve essere, altresì, decisivo. Tale requisito ricorre allorché vi sia un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa (cfr. Cass. n. 11657/06); nesso che deve risultare sulla base della sola sentenza nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati.
Tale causalità va intesa in senso non già storico ma logico-giuridico, che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità, appunto, logico-giuridica
(Cass. n. 3935/09; da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 24334 del 14/11/2014
“L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione”). Non v'è dubbio allora che dagli atti del giudizio n. Rg. 2209/22 emergeva chiaramente che l'assenza del periziando alla visita era frutto non di omessa collaborazione, bensì di sopravvenuto disinteresse al proseguimento del giudizio, stante il favorevole esito di altro procedimento più antico, avente contenuto (parzialmente) identico.
Parimenti, rileva la decisività dell'errore del giudice procedente. Dall'avvenuto accertamento del motivo di revocazione dedotto, consegue la rescissione del decreto ex art. 445 bis, 5 comma, cpc, pronunciato in data
10.07.23 nei confronti della parte ricorrente.
Quanto all'esito del suddetto giudizio, il contenuto delle note scritte per l'udienza del 27.9.2022 e la mancata comparizione alla visita fissata dal ctu palesano il venire meno dell'interesse della parte alla prosecuzione del giudizio, tanto per l'accertamento dei requisiti dell'indennità di accompagnamento che per lo stato di disabilità ex art. 3 l. 104/92.
Ne discende, dunque, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio n. Rg. 2209/22.
6 Circa il governo delle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm.ii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- - accoglie la domanda e per l'effetto revoca il decreto di omologa pronunciato in data 10.07.23 nei confronti della parte ricorrente e dichiara cessata la materia del contendere del giudizio n. Rg. 2209/22; CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 886,00, oltre spese generali iva e cpa.
Nola, 15.1.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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