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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2040 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del
27.5.2025, con rinunzia congiunta delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., vertente
TRA
con l'avv. Caterina Sorgente Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Ludovica Ludovici Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
1 Ragioni della decisione
1. ha domandato pronunziarsi la separazione dal Parte_1
coniuge, , con il quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
data 28.6.2010.
2. Adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, in data 10.5.2024 è avvenuta la sostituzione della persona del Giudice istruttore.
3. All'udienza del 27.5.2025, la difesa di parte resistente ha dedotto l'intervenuto decesso di , occorso in Tivoli in data Controparte_1
26.4.2025, come da certificato in atti.
4. Parte resistente ha conseguente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
5. Parte ricorrente non si è opposta a tale richiesta.
6. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti congiuntamente rinunziato ai termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
7. Ciò posto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla stregua del consolidato principio di legittimità, secondo cui “il decesso di uno dei coniugi sopravvenuto nel corso del giudizio di separazione comporta la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa (cfr., tra le altre, Cass. 18130/2013,
27556/2008, 8786/1987). E' stato altresì precisato che tale principio non può trovare deroga per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio sotto il profilo della rilevanza dell'addebitabilità o meno della separazione sui diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto che l'incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli artt. 548 e 585 c.c., postula che la sentenza di separazione con addebito sia passata in giudicato al tempo dell'apertura della successione (Cass.
6383/1982)” (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11492 del
2017).
8. Conclusivamente, pertanto, sulla base dell'intervenuto decesso di
[...]
, delle domande proposte nel giudizio e delle Controparte_1
2 surrichiamate posizioni assunte dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
10. La liquidazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, che sono poste in pari misura a carico delle parti (salva l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento all'esito dell'integrazione documentale), considerata la presentazione di istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di , senza che Controparte_1
alla stessa abbia fatto tuttavia seguito il deposito in atti della relativa deliberazione di anticipata ammissione ad opera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, è rimessa all'esito dell'integrazione della documentazione disposta come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi di cui in motivazione;
- rimette la liquidazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste in pari misura a carico delle parti, all'esito dell'integrazione documentale ai sensi di cui in motivazione;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2040 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del
27.5.2025, con rinunzia congiunta delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., vertente
TRA
con l'avv. Caterina Sorgente Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Ludovica Ludovici Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
1 Ragioni della decisione
1. ha domandato pronunziarsi la separazione dal Parte_1
coniuge, , con il quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
data 28.6.2010.
2. Adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, in data 10.5.2024 è avvenuta la sostituzione della persona del Giudice istruttore.
3. All'udienza del 27.5.2025, la difesa di parte resistente ha dedotto l'intervenuto decesso di , occorso in Tivoli in data Controparte_1
26.4.2025, come da certificato in atti.
4. Parte resistente ha conseguente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
5. Parte ricorrente non si è opposta a tale richiesta.
6. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti congiuntamente rinunziato ai termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
7. Ciò posto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla stregua del consolidato principio di legittimità, secondo cui “il decesso di uno dei coniugi sopravvenuto nel corso del giudizio di separazione comporta la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa (cfr., tra le altre, Cass. 18130/2013,
27556/2008, 8786/1987). E' stato altresì precisato che tale principio non può trovare deroga per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio sotto il profilo della rilevanza dell'addebitabilità o meno della separazione sui diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto che l'incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli artt. 548 e 585 c.c., postula che la sentenza di separazione con addebito sia passata in giudicato al tempo dell'apertura della successione (Cass.
6383/1982)” (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11492 del
2017).
8. Conclusivamente, pertanto, sulla base dell'intervenuto decesso di
[...]
, delle domande proposte nel giudizio e delle Controparte_1
2 surrichiamate posizioni assunte dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
10. La liquidazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, che sono poste in pari misura a carico delle parti (salva l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento all'esito dell'integrazione documentale), considerata la presentazione di istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore di , senza che Controparte_1
alla stessa abbia fatto tuttavia seguito il deposito in atti della relativa deliberazione di anticipata ammissione ad opera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, è rimessa all'esito dell'integrazione della documentazione disposta come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi di cui in motivazione;
- rimette la liquidazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste in pari misura a carico delle parti, all'esito dell'integrazione documentale ai sensi di cui in motivazione;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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