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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2024, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2250/2021
Verbale di udienza del 17/12/2024
Alle ore 11:17 è presente per parte ricorrente l'avv. Anna Coluccini, che si riporta al ricorso e agli scritti difensivi in atti. Rappresenta che nella giornata di ieri sono stati depositati precedenti di merito di questo Tribunale (sentenza n.
592/2024) resi a definizione di un contenzioso di contenuto analogo a quello per cui è causa, nonchè precedenti di legittimità che hanno respinto gli appelli promossi dalla e che hanno confermato le sentenze della Corte di CP_1 appello. Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso e chiede di essere autorizzata ad allontanarsi dall'aula di udienza, dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del procuratore.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, allorquando il procuratore presente a tanto autorizzato si è già allontanato dall'aula di udienza, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Avellino, 17/12/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
17/12/2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2250/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. BIONDI PASQUALE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , già in Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 persona del l. r. p. t.,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
in persona del l. r. p. t.. Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 1. Con ricorso depositato in data 7/9/2021, la parte indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire per le giornate di ferie maturate e godute a decorrere dal 01/01/2014 e fino al
30/06/2021, un'indennità equiparata alla retribuzione percepita durante i periodi di servizio, comprensiva di tutte le spettanze indicate in ricorso, intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale;
2. Condannare la Controparte_5 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante, per le causali espresse, della somma di € 2.858,49, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art 36 Cost.; 3.
Condannare la , in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., in solido con la al pagamento in Controparte_5 favore dell'istante, per le causali espresse nel presente ricorso e per i periodi di ferie maturati a decorrere dal 01/01/2014 e fino al 30/04/2018, della somma di € 1.889,17, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art 36 Cost.; 4. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando le convenute società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in suo favore, delle relative somme;
5. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
A sostegno del ricorso, il ricorrente premetteva di aver lavorato, dal 23/7/1990 e al 30.04.2018, alle dipendenze della società (AIR Controparte_4
s.p.a.) e, successivamente, per effetto di conferimento di ramo aziendale ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della società dal Controparte_3
01.05.2018 quale operatore di esercizio con parametro retributivo 183 del CCNL
Autoferrotranvieri, prestando alla data di proposizione del ricorso, la propria opera con residenza di servizio in Bisaccia (Av).
Pag. 3 di 11 Esponeva di aver svolto, per l'intero periodo dal 01.01.2014 al 30.6.2021, le mansioni di guida di mezzi aziendali, nonché le attività di vendita e di verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela, di versamento e riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa.
Lamentava di aver percepito, a titolo di compenso per le ferie fruite in detto periodo, un'indennità non equiparata alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, in quanto non comprendente gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni svolte e/o collegati al proprio status personale e professionale e, più precisamente, l'indennità di agente unico, l'indennità di trasferta, l'indennità di guida, l'indennità per turni avvicendati, l'indennità per supero nastro, il premio di rendimento o di produzione, il premio di risultato ed il ticket mensa giornaliero.
Rivendicava, quindi, il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di indennità di ferie, richiamando la giurisprudenza europea ed interna sulla retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali e, in particolare, sulla spettanza di tutti gli emolumenti riconosciuti durante i normali periodi di lavoro svolto, intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni e/o collegati allo status personale e professionale del lavoratore.
Precisava, inoltre, che delle differenze retributive maturate dal 01/01/2014 e fino alla data del 30/04/2018 la era responsabile in Controparte_3 solido, ex art. 2112, comma 2, c.c., con la AIR s.p.a. e quantificava le differenze retributive nella somma di euro € 2.858,49, di cui € 1.889,17 già maturate alla data del 30/04/2018 (ultimo giorno di servizio dell'istante alle dipendenze della
AIR s.p.a., prima del passaggio alle dipendenze della Controparte_3 avvenuto a far data dal 01/05/2018).
In punto di diritto, richiamava l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della C.G.U.E. e della Corte di
Cassazione; nonché gli artt. 36, comma 3, Cost. e 2109, comma 2, c.c.; l'art. 10
D. Lgs. 66/2003; l'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Pag. 4 di 11 Europea;
l'art. 6, n. 1 TUE e le norme degli accordi sindacali di II livello e del
CCNL di categoria.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituivano le resistenti, sebbene ritualmente convenute in giudizio (notifiche via pec eseguite il 24/5/2022).
Di poi, acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Nel presente giudizio, il ricorrente lamenta la mancata inclusione, nella retribuzione corrisposta per ferie dal 01.01.2014 al 30.6.2021, degli emolumenti ordinariamente percepiti a titolo di indennità di agente unico, indennità di trasferta, indennità di guida, indennità per turni avvicendati, indennità per supero nastro, premio di rendimento o di produzione, premio di risultato e ticket mensa giornaliero.
Ciò posto, giova ricordare che, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha elaborato una nozione europea di retribuzione, precisando che l'espressione
“ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro, poiché una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuaderlo dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr., ex multis, CGUE del 16/3/2006 in C-131/04 e C-
257/04; CGUE del 20/1/2009 in C-350/06 e C- 520/06; CGUE del 13/12/2018 in C-155/10 e C-385/17; CGUE del 13/01/2022 in C-514/20).
Sulla scorta di tali principi, la giurisprudenza interna ha chiarito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali (e quella da assumere quale parametro il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute) comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
Pag. 5 di 11 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore con esclusione, invece, di quegli emolumenti diretti a coprire spese occasionali ed accessorie, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo, (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
27/09/2024, n.25840, che rimedita il precedente orientamento della Corte).
Ritiene il Tribunale, rimeditando il proprio precedente orientamento anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di legittimità, che vadano considerati nel calcolo della retribuzione feriale anche quei segmenti retributivi variabili che si connettono all'effettivo espletamento delle mansioni, in quanto la loro perdita durante le ferie è idonea a dissuadere il lavoratore dalla fruizione del riposo feriale, che, quale diritto inviolabile ex art. 36 Cost., verrebbe ad essere compromesso se il prestatore perdesse la relativa quota di compenso e di reddito mensile, involgendo la soluzione della res controversa la natura giuridica delle indennità e del ticket mensa percepiti dal lavoratore istante e, dunque, la loro riconducibilità a base di calcolo della retribuzione feriale.
Deve quindi ritenersi che la retribuzione feriale ricomprenda ogni voce che abbia natura retributiva, anche se corrisposta in misura non fissa ma variabile, purché diretta a compensare disagi derivanti dall'attività di lavoro, la cui perdita possa disincentivare il prestatore dalla fruizione delle ferie.
4. Ciò posto, l'indennità di agente unico, istituita a seguito della soppressione della figura professionale del c.d. “bigliettaio a bordo”, remunera il lavoratore che svolga le duplici mansioni di conducente e di venditore dei titoli di viaggio e controllore degli stessi.
Per essa, si riscontra sia la natura retributiva delle specifiche mansioni aggiuntive assegnate all'autista, sia il sinallagma rispetto all'espletamento di tali mansioni, anche sotto il profilo del disagio che certamente il conducente subisce dovendo momentaneamente sospendere l'attività di conduzione per provvedere a fornire il titolo di viaggio al passeggero e compiere ogni connesso incombente, tra cui, soprattutto, l'incasso del prezzo, e dovendo altresì premunirsi di verificare, prima ancora di iniziare la tratta di guida, di avere a disposizione
Pag. 6 di 11 biglietti da poter vendere, oltre che, se previsto il resto, la necessaria moneta contante.
5. Medesime osservazioni vanno operate per l'indennità di guida, erogata al lavoratore per ogni turno di guida effettiva espletato, essendo diretta a remunerare lo svolgimento delle mansioni specifiche di autista e i disagi ad esse connessi, sicché trattasi indubbiamente di indennità retributiva.
In applicazione del riportato criterio giurisprudenziale, si ritiene che la perdita di tali indennità, durante le ferie, disincentivi il lavoratore dal fruire del riposo feriale: come difatti emerge dalle buste paga agli atti, tali emolumenti sono percepiti con continuità e per importi mensili sì variabili ma non trascurabili.
6. Presenta il descritto effetto deterrente anche la perdita dell'indennità per supero nastro, legata all'esubero dell'orario ordinario di lavoro e la cui percezione risulta dai prospetti paga in atti: trattasi di voce indennitaria variabile e finalizzata a compensare il lavoratore il quale espleti un orario che, in ragione delle contingenze, superi quello ordinario, pari a 8 ore e 30 minuti al giorno, traducendosi in una retribuzione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella che viene ordinariamente riconosciuta per il numero totale di ore mensili svolte, pur senza sostituire la retribuzione prevista per il lavoro ordinario, ossia del monte orario settimanale medio di 39 ore stabilito ex art. 27 C.C.N.L. in atti,
e per il lavoro straordinario, come disciplinato dal successivo art. 28.
7. Quanto all'indennità per “turni avvicendati”, prevista per il servizio su turni collocati in fasce orarie diverse, la sua funzione è quella di compensare il lavoratore impegnato su turni discontinui nella stessa giornata lavorativa, in relazione al disagio derivante dal frazionamento orario a ciò connesso, con ratio analoga a quella per la indennità di supero nastro.
Deve quindi ritenersi che il lavoratore abbia diritto al computo di tale indennità nella retribuzione feriale, in quanto, come emerge dal testo dell'accordo sindacale istitutivo del 21.5.1981, oltre a produrre il suindicato effetto deterrente, anch'essa si risolve in una voce retributiva aggiuntiva, che si cumula all'indennità di agente unico.
Pag. 7 di 11 8. Di contro, non merita accoglimento la domanda relativa all'indennità di trasferta ex art. 20 C.C.N.L..
Sul punto, dai prospetti paga agli atti, è emerso che il lavoratore non ha percepito un trattamento di trasferta forfettario, ma solo la diaria prevista dalla citata norma collettiva, quantificata in misura percentuale a seconda della distanza rispetto alla sede lavorativa di residenza.
Pertanto deve ritenersi che detta voce non abbia natura retributiva, quanto piuttosto natura di rimborso spese forfettario, benché calcolato tramite una percentuale della retribuzione, atteso che -a differenza della indennità di trasferta forfettaria, costituente una voce fissa e continuativa, la cui perdita può dissuadere il lavoratore dal richiedere la fruizione delle ferie- l'indennità di trasferta a diaria percentuale svolge funzione di indennizzare il lavoratore per i costi e gli esborsi connessi alla trasferta, che il lavoratore non sostiene durante le ferie e, pertanto, la perdita di tale voce non disincentiva dalla fruizione delle ferie, poiché durante il periodo feriale il lavoratore non subisce i costi connessi alla trasferta.
9. Va altresì respinta la domanda diretta ad ottenere la ricomprensione dei ticket mensa nella retribuzione feriale, in quanto non avente natura retributiva, bensì di mero rimborso delle spese, forfettariamente determinato nel suo ammontare e diretto a tenere indenne il lavoratore dai costi che egli deve affrontare per acquistare i pasti allorquando è in servizio, peraltro dovendo garantire l'osservanza delle tempistiche prestabilite per la pausa pranzo.
Anche in ordine a tale emolumento, va condivisa l'impostazione interpretativa della Suprema Corte, che, sia in tema di pubblico impiego privatizzato sia in ambito privatistico, ha escluso la natura retributiva del buono pasto, comunque denominato, se in tal senso deponga la contrattazione collettiva (Cassazione civile, sez. lav., 21/10/2020, n. 22985).
Nella fattispecie, il ticket mensa risulta disciplinato da accordi aziendali, che, però, ne delineano solo la misura monetaria, in via d'incremento nel tempo.
Il C.C.N.L. in atti, all'art. 2, prevede la corresponsione Controparte_6 dell'indennità di mensa quale componente della retribuzione ordinaria.
Pag. 8 di 11 Nei prospetti paga prodotti dal ricorrente, risulta presente la voce “ticket mensa”, che, però, non è liquidata in termini monetari, ma sono numericamente.
Ciò induce a ritenere che non si tratti dell'indennità di mensa predetta, bensì di
“buoni pasto”, aventi natura non retributiva e di mero rimborso delle spese che il lavoratore affronta per l'acquisto degli alimenti.
10. Infine, non possono ritenersi retribuzioni o indennità retributive il premio di rendimento e il premio di risultato.
Trattasi di elementi non retributivi in quanto essi, oltre a non essere liquidati mensilmente, bensì annualmente, non sono legati all'espletamento delle mansioni né sono destinati a compensare specifici disagi, ma hanno natura esclusivamente premiale, priva di funzione remunerativa dell'espletamento delle mansioni e perciò correttamente escluse dal datore di lavoro dal computo della retribuzione feriale.
Alla stregua del contenuto degli accordi aziendali del 15.3.1988, del 30.6.2005 e del 26.5.2010, deve escludersi che vi sia corrispettività rispetto alle mansioni, il che impone di escludere tali poste nel computo della retribuzione feriale poiché prive di natura retributiva.
11. In forza di quanto sinora osservato, escludendo il ticket mensa, la diaria di trasferta ed i premi di rendimento e di risultato, nonché considerando solo le 4 indennità di cui sopra (agente unico, guida, supernastro e turni avvicendati), il credito per differenze retributive sulla retribuzione feriale spettante al lavoratore va quantificato nel complessivo importo lordo di € 1.123,048 per l'intero periodo coinvolto.
Una frazione di tale somma ricade in solido tra le due società resistenti in riferimento al periodo antecedente la cessione d'azienda tra esse intervenuta, che determina, ai sensi dell'art. 2112 c.c., l'applicazione del regime di tutela solidale dei crediti retributivi dei lavoratori.
Di conseguenza, in riferimento al periodo da gennaio 2014 al 30.4.2018, la pronuncia di condanna investirà le due società in via solidale per il corrispondente importo, ossia per #€748,864#.
Pag. 9 di 11 Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
12. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la fondatezza soltanto parziale del ricorso, la serialità della controversia, le incertezze interpretative e le oscillazioni giurisprudenziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di già Controparte_2 CP_3
in persona del l. r. p. t. e di
[...] Controparte_4
2) dichiara il diritto di ad ottenere la ricomprensione delle Parte_1 indennità di agente unico, di guida, per supero nastro e per turni avvicendati nella retribuzione feriale per il periodo da gennaio 2014 a giugno 2021;
3) condanna e in persona dei Controparte_2 Controparte_4 ll. rr. p. t., in solido tra loro ex art. 2112 c.c., al pagamento, in favore di e per il predetto titolo, della complessiva somma lorda di Parte_1
#€748,864# per il periodo dall'1.1.2014 al 30.4.2018, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo;
4) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento, in Controparte_2 favore di e per il predetto titolo, della complessiva Parte_1
Pag. 10 di 11 somma lorda di #€374,184# per il periodo dall'1.5.2018 al 30.6.2021, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo
5) rigetta per il resto il ricorso;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 17/12/2024
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 11 di 11
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2250/2021
Verbale di udienza del 17/12/2024
Alle ore 11:17 è presente per parte ricorrente l'avv. Anna Coluccini, che si riporta al ricorso e agli scritti difensivi in atti. Rappresenta che nella giornata di ieri sono stati depositati precedenti di merito di questo Tribunale (sentenza n.
592/2024) resi a definizione di un contenzioso di contenuto analogo a quello per cui è causa, nonchè precedenti di legittimità che hanno respinto gli appelli promossi dalla e che hanno confermato le sentenze della Corte di CP_1 appello. Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso e chiede di essere autorizzata ad allontanarsi dall'aula di udienza, dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del procuratore.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, allorquando il procuratore presente a tanto autorizzato si è già allontanato dall'aula di udienza, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Avellino, 17/12/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
17/12/2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2250/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. BIONDI PASQUALE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , già in Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 persona del l. r. p. t.,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
in persona del l. r. p. t.. Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 1. Con ricorso depositato in data 7/9/2021, la parte indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire per le giornate di ferie maturate e godute a decorrere dal 01/01/2014 e fino al
30/06/2021, un'indennità equiparata alla retribuzione percepita durante i periodi di servizio, comprensiva di tutte le spettanze indicate in ricorso, intrinsecamente connesse all'espletamento delle sue mansioni e/o collegate al suo status personale e professionale;
2. Condannare la Controparte_5 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante, per le causali espresse, della somma di € 2.858,49, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art 36 Cost.; 3.
Condannare la , in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., in solido con la al pagamento in Controparte_5 favore dell'istante, per le causali espresse nel presente ricorso e per i periodi di ferie maturati a decorrere dal 01/01/2014 e fino al 30/04/2018, della somma di € 1.889,17, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art 36 Cost.; 4. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando le convenute società, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in suo favore, delle relative somme;
5. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”.
A sostegno del ricorso, il ricorrente premetteva di aver lavorato, dal 23/7/1990 e al 30.04.2018, alle dipendenze della società (AIR Controparte_4
s.p.a.) e, successivamente, per effetto di conferimento di ramo aziendale ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della società dal Controparte_3
01.05.2018 quale operatore di esercizio con parametro retributivo 183 del CCNL
Autoferrotranvieri, prestando alla data di proposizione del ricorso, la propria opera con residenza di servizio in Bisaccia (Av).
Pag. 3 di 11 Esponeva di aver svolto, per l'intero periodo dal 01.01.2014 al 30.6.2021, le mansioni di guida di mezzi aziendali, nonché le attività di vendita e di verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela, di versamento e riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa.
Lamentava di aver percepito, a titolo di compenso per le ferie fruite in detto periodo, un'indennità non equiparata alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, in quanto non comprendente gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni svolte e/o collegati al proprio status personale e professionale e, più precisamente, l'indennità di agente unico, l'indennità di trasferta, l'indennità di guida, l'indennità per turni avvicendati, l'indennità per supero nastro, il premio di rendimento o di produzione, il premio di risultato ed il ticket mensa giornaliero.
Rivendicava, quindi, il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di indennità di ferie, richiamando la giurisprudenza europea ed interna sulla retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali e, in particolare, sulla spettanza di tutti gli emolumenti riconosciuti durante i normali periodi di lavoro svolto, intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni e/o collegati allo status personale e professionale del lavoratore.
Precisava, inoltre, che delle differenze retributive maturate dal 01/01/2014 e fino alla data del 30/04/2018 la era responsabile in Controparte_3 solido, ex art. 2112, comma 2, c.c., con la AIR s.p.a. e quantificava le differenze retributive nella somma di euro € 2.858,49, di cui € 1.889,17 già maturate alla data del 30/04/2018 (ultimo giorno di servizio dell'istante alle dipendenze della
AIR s.p.a., prima del passaggio alle dipendenze della Controparte_3 avvenuto a far data dal 01/05/2018).
In punto di diritto, richiamava l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della C.G.U.E. e della Corte di
Cassazione; nonché gli artt. 36, comma 3, Cost. e 2109, comma 2, c.c.; l'art. 10
D. Lgs. 66/2003; l'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Pag. 4 di 11 Europea;
l'art. 6, n. 1 TUE e le norme degli accordi sindacali di II livello e del
CCNL di categoria.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituivano le resistenti, sebbene ritualmente convenute in giudizio (notifiche via pec eseguite il 24/5/2022).
Di poi, acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Nel presente giudizio, il ricorrente lamenta la mancata inclusione, nella retribuzione corrisposta per ferie dal 01.01.2014 al 30.6.2021, degli emolumenti ordinariamente percepiti a titolo di indennità di agente unico, indennità di trasferta, indennità di guida, indennità per turni avvicendati, indennità per supero nastro, premio di rendimento o di produzione, premio di risultato e ticket mensa giornaliero.
Ciò posto, giova ricordare che, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha elaborato una nozione europea di retribuzione, precisando che l'espressione
“ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro, poiché una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuaderlo dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr., ex multis, CGUE del 16/3/2006 in C-131/04 e C-
257/04; CGUE del 20/1/2009 in C-350/06 e C- 520/06; CGUE del 13/12/2018 in C-155/10 e C-385/17; CGUE del 13/01/2022 in C-514/20).
Sulla scorta di tali principi, la giurisprudenza interna ha chiarito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali (e quella da assumere quale parametro il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute) comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
Pag. 5 di 11 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore con esclusione, invece, di quegli emolumenti diretti a coprire spese occasionali ed accessorie, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo, (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
27/09/2024, n.25840, che rimedita il precedente orientamento della Corte).
Ritiene il Tribunale, rimeditando il proprio precedente orientamento anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di legittimità, che vadano considerati nel calcolo della retribuzione feriale anche quei segmenti retributivi variabili che si connettono all'effettivo espletamento delle mansioni, in quanto la loro perdita durante le ferie è idonea a dissuadere il lavoratore dalla fruizione del riposo feriale, che, quale diritto inviolabile ex art. 36 Cost., verrebbe ad essere compromesso se il prestatore perdesse la relativa quota di compenso e di reddito mensile, involgendo la soluzione della res controversa la natura giuridica delle indennità e del ticket mensa percepiti dal lavoratore istante e, dunque, la loro riconducibilità a base di calcolo della retribuzione feriale.
Deve quindi ritenersi che la retribuzione feriale ricomprenda ogni voce che abbia natura retributiva, anche se corrisposta in misura non fissa ma variabile, purché diretta a compensare disagi derivanti dall'attività di lavoro, la cui perdita possa disincentivare il prestatore dalla fruizione delle ferie.
4. Ciò posto, l'indennità di agente unico, istituita a seguito della soppressione della figura professionale del c.d. “bigliettaio a bordo”, remunera il lavoratore che svolga le duplici mansioni di conducente e di venditore dei titoli di viaggio e controllore degli stessi.
Per essa, si riscontra sia la natura retributiva delle specifiche mansioni aggiuntive assegnate all'autista, sia il sinallagma rispetto all'espletamento di tali mansioni, anche sotto il profilo del disagio che certamente il conducente subisce dovendo momentaneamente sospendere l'attività di conduzione per provvedere a fornire il titolo di viaggio al passeggero e compiere ogni connesso incombente, tra cui, soprattutto, l'incasso del prezzo, e dovendo altresì premunirsi di verificare, prima ancora di iniziare la tratta di guida, di avere a disposizione
Pag. 6 di 11 biglietti da poter vendere, oltre che, se previsto il resto, la necessaria moneta contante.
5. Medesime osservazioni vanno operate per l'indennità di guida, erogata al lavoratore per ogni turno di guida effettiva espletato, essendo diretta a remunerare lo svolgimento delle mansioni specifiche di autista e i disagi ad esse connessi, sicché trattasi indubbiamente di indennità retributiva.
In applicazione del riportato criterio giurisprudenziale, si ritiene che la perdita di tali indennità, durante le ferie, disincentivi il lavoratore dal fruire del riposo feriale: come difatti emerge dalle buste paga agli atti, tali emolumenti sono percepiti con continuità e per importi mensili sì variabili ma non trascurabili.
6. Presenta il descritto effetto deterrente anche la perdita dell'indennità per supero nastro, legata all'esubero dell'orario ordinario di lavoro e la cui percezione risulta dai prospetti paga in atti: trattasi di voce indennitaria variabile e finalizzata a compensare il lavoratore il quale espleti un orario che, in ragione delle contingenze, superi quello ordinario, pari a 8 ore e 30 minuti al giorno, traducendosi in una retribuzione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella che viene ordinariamente riconosciuta per il numero totale di ore mensili svolte, pur senza sostituire la retribuzione prevista per il lavoro ordinario, ossia del monte orario settimanale medio di 39 ore stabilito ex art. 27 C.C.N.L. in atti,
e per il lavoro straordinario, come disciplinato dal successivo art. 28.
7. Quanto all'indennità per “turni avvicendati”, prevista per il servizio su turni collocati in fasce orarie diverse, la sua funzione è quella di compensare il lavoratore impegnato su turni discontinui nella stessa giornata lavorativa, in relazione al disagio derivante dal frazionamento orario a ciò connesso, con ratio analoga a quella per la indennità di supero nastro.
Deve quindi ritenersi che il lavoratore abbia diritto al computo di tale indennità nella retribuzione feriale, in quanto, come emerge dal testo dell'accordo sindacale istitutivo del 21.5.1981, oltre a produrre il suindicato effetto deterrente, anch'essa si risolve in una voce retributiva aggiuntiva, che si cumula all'indennità di agente unico.
Pag. 7 di 11 8. Di contro, non merita accoglimento la domanda relativa all'indennità di trasferta ex art. 20 C.C.N.L..
Sul punto, dai prospetti paga agli atti, è emerso che il lavoratore non ha percepito un trattamento di trasferta forfettario, ma solo la diaria prevista dalla citata norma collettiva, quantificata in misura percentuale a seconda della distanza rispetto alla sede lavorativa di residenza.
Pertanto deve ritenersi che detta voce non abbia natura retributiva, quanto piuttosto natura di rimborso spese forfettario, benché calcolato tramite una percentuale della retribuzione, atteso che -a differenza della indennità di trasferta forfettaria, costituente una voce fissa e continuativa, la cui perdita può dissuadere il lavoratore dal richiedere la fruizione delle ferie- l'indennità di trasferta a diaria percentuale svolge funzione di indennizzare il lavoratore per i costi e gli esborsi connessi alla trasferta, che il lavoratore non sostiene durante le ferie e, pertanto, la perdita di tale voce non disincentiva dalla fruizione delle ferie, poiché durante il periodo feriale il lavoratore non subisce i costi connessi alla trasferta.
9. Va altresì respinta la domanda diretta ad ottenere la ricomprensione dei ticket mensa nella retribuzione feriale, in quanto non avente natura retributiva, bensì di mero rimborso delle spese, forfettariamente determinato nel suo ammontare e diretto a tenere indenne il lavoratore dai costi che egli deve affrontare per acquistare i pasti allorquando è in servizio, peraltro dovendo garantire l'osservanza delle tempistiche prestabilite per la pausa pranzo.
Anche in ordine a tale emolumento, va condivisa l'impostazione interpretativa della Suprema Corte, che, sia in tema di pubblico impiego privatizzato sia in ambito privatistico, ha escluso la natura retributiva del buono pasto, comunque denominato, se in tal senso deponga la contrattazione collettiva (Cassazione civile, sez. lav., 21/10/2020, n. 22985).
Nella fattispecie, il ticket mensa risulta disciplinato da accordi aziendali, che, però, ne delineano solo la misura monetaria, in via d'incremento nel tempo.
Il C.C.N.L. in atti, all'art. 2, prevede la corresponsione Controparte_6 dell'indennità di mensa quale componente della retribuzione ordinaria.
Pag. 8 di 11 Nei prospetti paga prodotti dal ricorrente, risulta presente la voce “ticket mensa”, che, però, non è liquidata in termini monetari, ma sono numericamente.
Ciò induce a ritenere che non si tratti dell'indennità di mensa predetta, bensì di
“buoni pasto”, aventi natura non retributiva e di mero rimborso delle spese che il lavoratore affronta per l'acquisto degli alimenti.
10. Infine, non possono ritenersi retribuzioni o indennità retributive il premio di rendimento e il premio di risultato.
Trattasi di elementi non retributivi in quanto essi, oltre a non essere liquidati mensilmente, bensì annualmente, non sono legati all'espletamento delle mansioni né sono destinati a compensare specifici disagi, ma hanno natura esclusivamente premiale, priva di funzione remunerativa dell'espletamento delle mansioni e perciò correttamente escluse dal datore di lavoro dal computo della retribuzione feriale.
Alla stregua del contenuto degli accordi aziendali del 15.3.1988, del 30.6.2005 e del 26.5.2010, deve escludersi che vi sia corrispettività rispetto alle mansioni, il che impone di escludere tali poste nel computo della retribuzione feriale poiché prive di natura retributiva.
11. In forza di quanto sinora osservato, escludendo il ticket mensa, la diaria di trasferta ed i premi di rendimento e di risultato, nonché considerando solo le 4 indennità di cui sopra (agente unico, guida, supernastro e turni avvicendati), il credito per differenze retributive sulla retribuzione feriale spettante al lavoratore va quantificato nel complessivo importo lordo di € 1.123,048 per l'intero periodo coinvolto.
Una frazione di tale somma ricade in solido tra le due società resistenti in riferimento al periodo antecedente la cessione d'azienda tra esse intervenuta, che determina, ai sensi dell'art. 2112 c.c., l'applicazione del regime di tutela solidale dei crediti retributivi dei lavoratori.
Di conseguenza, in riferimento al periodo da gennaio 2014 al 30.4.2018, la pronuncia di condanna investirà le due società in via solidale per il corrispondente importo, ossia per #€748,864#.
Pag. 9 di 11 Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
12. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la fondatezza soltanto parziale del ricorso, la serialità della controversia, le incertezze interpretative e le oscillazioni giurisprudenziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di già Controparte_2 CP_3
in persona del l. r. p. t. e di
[...] Controparte_4
2) dichiara il diritto di ad ottenere la ricomprensione delle Parte_1 indennità di agente unico, di guida, per supero nastro e per turni avvicendati nella retribuzione feriale per il periodo da gennaio 2014 a giugno 2021;
3) condanna e in persona dei Controparte_2 Controparte_4 ll. rr. p. t., in solido tra loro ex art. 2112 c.c., al pagamento, in favore di e per il predetto titolo, della complessiva somma lorda di Parte_1
#€748,864# per il periodo dall'1.1.2014 al 30.4.2018, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo;
4) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento, in Controparte_2 favore di e per il predetto titolo, della complessiva Parte_1
Pag. 10 di 11 somma lorda di #€374,184# per il periodo dall'1.5.2018 al 30.6.2021, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo
5) rigetta per il resto il ricorso;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 17/12/2024
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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