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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
III Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4247/2024 promossa da:
, (C.F: ) rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio MODUGNO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Molfetta al Viale Papa Giovanni Paolo II n. 16/D;
PARTE OPPONENTE
Contro
Controparte_2
PARTE OPPOSTA
(CONTUMACE)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che , con atto di citazione notificato in data Controparte_1
28.6.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 457/2024 emesso da questo Tribunale in data 14.3.2024 su istanza dell'odierna opposta;
che in data 8.8.2024 la creditrice rinunciava al D.I., come da atto depositato nell'ambito del fascicolo recante r.g. 828/2024; e, infine, che in data 9.9.2024 parte opponente depositava nel fascicolo di opposizione accettazione della rinuncia con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore. Sulla scorta di ciò, in via preliminare su ogni motivo di opposizione,
l'opponente ha chiesto a questo giudice una pronuncia di revoca del D.I. ed estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite, deducendo l'esistenza di uno specifico accordo con la controparte.
La controparte creditrice non si è costituita, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione a mezzo pec.
Su dette questioni, in data 8.1.2025, la causa è stata assegnata in decisione senza termini.
Ebbene, verificata la rinuncia al Decreto ingiuntivo da parte della
[...]
e la relativa accettazione della parte costituita (opponente) Controparte_2
con procura speciale idonea per lo scopo, nonché l'espressa richiesta di estinzione del presente giudizio di opposizione, può dunque operare la fattispecie estintiva del giudizio ex art. 306 cpc, con la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo n. 457/2024.
Quanto alle spese di lite, in presenza di espressa richiesta di compensazione, sulla scorta dell'accordo richiamato, queste vengono compensate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
§- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 457/2024 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 14.3.2024.
§- compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, il 25.1.2025
Il Giudice :Dr.ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
III Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4247/2024 promossa da:
, (C.F: ) rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio MODUGNO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Molfetta al Viale Papa Giovanni Paolo II n. 16/D;
PARTE OPPONENTE
Contro
Controparte_2
PARTE OPPOSTA
(CONTUMACE)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che , con atto di citazione notificato in data Controparte_1
28.6.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 457/2024 emesso da questo Tribunale in data 14.3.2024 su istanza dell'odierna opposta;
che in data 8.8.2024 la creditrice rinunciava al D.I., come da atto depositato nell'ambito del fascicolo recante r.g. 828/2024; e, infine, che in data 9.9.2024 parte opponente depositava nel fascicolo di opposizione accettazione della rinuncia con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore. Sulla scorta di ciò, in via preliminare su ogni motivo di opposizione,
l'opponente ha chiesto a questo giudice una pronuncia di revoca del D.I. ed estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite, deducendo l'esistenza di uno specifico accordo con la controparte.
La controparte creditrice non si è costituita, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione a mezzo pec.
Su dette questioni, in data 8.1.2025, la causa è stata assegnata in decisione senza termini.
Ebbene, verificata la rinuncia al Decreto ingiuntivo da parte della
[...]
e la relativa accettazione della parte costituita (opponente) Controparte_2
con procura speciale idonea per lo scopo, nonché l'espressa richiesta di estinzione del presente giudizio di opposizione, può dunque operare la fattispecie estintiva del giudizio ex art. 306 cpc, con la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo n. 457/2024.
Quanto alle spese di lite, in presenza di espressa richiesta di compensazione, sulla scorta dell'accordo richiamato, queste vengono compensate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
§- dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 457/2024 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 14.3.2024.
§- compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, il 25.1.2025
Il Giudice :Dr.ssa Ambra Alvano