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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12535 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 4.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 25797/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela De Salvatore, congiunta- Parte_1 mente e disgiuntamente dalla in persona dell'avv. Francesco Elia, Controparte_1 giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Largo Tonio- lo n.6.
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_2 sidente pro - tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21
CONTUMACE
OGGETTO: ratei arretrati MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.7.2025 la ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimen- to del proprio diritto alla concessione della pensione di inabilità ai sensi dell'art.12 legge
118/1971 con decorrenza da gennaio 2024 come da comunicazione di liquidazione dell' in esito a verbale di visita collegiale di revisione del 30.9.2024 e la condanna al CP_2 pagamento in proprio favore della prestazione dal 1.1.2024 al 30.4.2025 oltre interessi le- gali a titolo di arretrati non corrisposti per il periodo dal 1.1.2024 al 30.9.2024, con vittoria delle spese di lite da distrarsi nei confronti dei procuratori antistatari.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della pretesa:
- che l in data 25.3.2025 comunicava la liquidazione degli arretrati della pensione di CP_2 inabilità ex art.12 legge 118/1971 a decorrere da gennaio 2024;
- che tuttavia l'istituto ha messo in pagamento soltanto la mensilità a decorrere da maggio
2025 senza corrispondere quanto dovuto a titolo di arretrati;
che sussistono i presupposti di legge per la concessione ed il pagamento della pensione di inabilità, peraltro in corso di erogazione, come dimostrato dalla documentazione versata in atti (doc.6 modello 730/2025) .
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il convenuto restava CP_2 contumace.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, esaurita la discussione, il giudice decideva come da sentenza.
La domanda è fondata e, in quanto tale, meritevole di accoglimento.
Parte ricorrente ha dato atto del pagamento dei ratei correnti a decorrere dal 1.5.2025, re- clamando solo gli arretrati non corrisposti per il periodo dal 1.1.2024 al 30.4.2025 benché espressamente riconosciuti dall' come dovuti con la comunicazione del 25.3.2025. CP_2
Restando contumace l'istituto non ha d'altronde provato di avere provveduto a corrispon- dere i ratei arretrati, come era suo onere a fronte dell'allegazione attorea del mancato pa- gamento.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento dei ratei maturati dal 1.1.2024 si- CP_2 no 30.4.2025, oltre interessi legali come per legge.
2 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara che parte ricorrente ha diritto al pagamento dei ratei arretrati della pensione di inabilità ex art.12 legge 118/1971 maturati a decorrere dal 1.1.2024 al 30.4.2025, oltre in- teressi legali dalla maturazione al soddisfo.
Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.864,00, oltre ac- CP_2 cessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 4.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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