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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 2477/2024 promossa da:
parte attrice:
soc. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 [...]
con gli avv. dom. Tommaso Tisot e Renato Brazzini di Bolzano, giusta procura Parte_2
depositata,
contro
parte convenuta:
1) , , residente a [...]; CP_1 C.F._1
2) in PLANKENSTEINER, , residente a CP_2 C.F._2
Brunico, Kaiserwarte n. 26, entrambi contumaci;
In punto: usucapione di proprietà;
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
pagina 1 di 3 cfr. atto di citazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice, proprietaria del rifugio Utia de Börz, ha esposto di avere esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni su un fondo confinante, p.f. 3340/4 in P.T.
344/II C.C. San Martino, tavolarmente intestato al dante causa dei convenuti. La visura tavolare conferma che l'immobile in questione è intavolato, dal 1970, a tale Persona_1
nato il [...] a [...]. 2). L'erede del proprietario tavolare, la moglie
[...]
è deceduta in data 03.-04.01.2008 a Wuppertal ed ha Parte_3
legato la proprietà del fondo in esame, p.f. 3340/4, ai signori e in CP_1 CP_1
NS KE (cfr. comunicazione dell'Amtsgericht Wuppertal, di data 30.01.2008 (doc.
9).
La domanda merita accoglimento. In base all'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni. La giurisprudenza ha delineato le caratteristiche di tale possesso: „Il possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà consta di un elemento materiale, costituito dall'esercizio, riguardo al bene, dei poteri attribuiti
da tale diritto, e di un elemento psicologico, costituito dalla volontà del possessore di
comportarsi come proprietario del bene medesimo…”. (Cass., sent. 18 febbraio 1980 n. 1172).
Considerato che i convenuti, nonostante regolare notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, non sono comparsi all'udienza del 25.02.2025, i fatti dedotti nell'interpello si possono ritenere come ammessi (art. 232 co. 1 c.p.c.). Depone anche in tal senso la circostanza che, qualora parte convenuta avesse avuto qualcosa da opporre alla pretesa attorea, già dopo la notifica dell'atto di citazione sarebbe quantomeno comparsa in udienza per esprimere le proprie rimostranze.
A ciò si aggiunga quanto dichiarato dal teste padre del legale rappresentante Testimone_1
della società attorea, che ha riferito che fin dai primi anni '70 sul terreno, adiacente al rifugio, è
pagina 2 di 3 sempre stata falciata l'erba, da lui o da un dipendente del rifugio, precisando che nessuno ha mai rivendicato tale fondo.
Deve quindi ritenersi accertato che l'attrice, in virtù di possesso ultraventennale ha usucapito l'immobile in questione.
Nulla sulle spese, avendole i procuratori di parte attrice richieste solamente per il caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile,
1) accerta e dichiara che l'attrice soc. ha acquistato per Parte_1 P.IVA_1
usucapione la p.f. 3340/4 in P.T. 344/II C.C. San Martino;
2) ordina al competente Ufficio del Libro fondiario di intavolare a nome dell'attrice soc.
[...]
, , la proprietà della p.f. 3340/4 in P.T. 344/II C.C. San Martino, già Parte_1 P.IVA_1
iscritta a nome di Persona_1
Bolzano, 26/02/2025
la Giudice
Elena Covi
pagina 3 di 3