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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/12/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1674/2022
promossa da:
, nella sua qualità di socia accomandataria della società CD AR di Parte_1
RO RA & C. Sas, e , nella sua qualità di socio della cessata società Parte_2
CD AR di RO RA & C. Sas, tutti elettivamente domiciliati in Prato presso lo studio dell'Avv. Stefano Ruggieri, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
Contro tramite la mandataria in persona del Controparte_1 Controparte_2
procuratore , elettivamente domiciliata a Firenze presso Controparte_3
lo studio dell'Avv. Elena Ricci Armani, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE INTERVENUTA
e
, già e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
APPELLATE contumaci avverso sentenza n. 413/2022 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 413/2022, emessa dal Tribunale di Prato in data 9-11 luglio 2022, accogliere le conclusioni già indicate in primo grado e cioè: 3) respingere ogni domanda proposta da già , per tutte le motivazioni Controparte_4 Controparte_5
esposte, con ogni consequenziale pronuncia;
4) con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per la parte intervenuta: “chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, voglia respingere l'appello proposto dai signori e in quanto manifestamente infondato, Parte_2 Parte_1
con la conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Prato n. 413/2022 depositata l'11 luglio 2022 e notificata il 22 marzo 2022. Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado nel capo relativo all'accoglimento della domanda di simulazione assoluta della compravendita del 19 maggio 2015, insiste Controparte_1 per l'accoglimento delle domande proposte da e poi Controparte_5 dall'incorporante in primo grado in via subordinata, rimaste Controparte_4
assorbite, che si ripropongono qui di seguito:- dichiarare la simulazione relativa, ai sensi dell'art. 1414, secondo comma, c.c., del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata dal Notaio dott. di Prato del 19 maggio 2015, rep. 356211 racc. Persona_1
33705, registrata a Prato il 29 maggio 2015 al n. 5136 (doc. 40), trascritta all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato il 29 maggio 2015 al n. 3230 reg. part. (doc.
41) e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Firenze il 29 maggio 2015 al n.
13648 rg. part. (doc. 42), con il quale la società CD AR di RO RA & C. s.a.s. in persona della sua legale rappresentante signora , aveva trasferito alla Parte_1
società i seguenti immobili:1) unità immobiliare ad uso Controparte_6
commerciale posta al piano terreno del fabbricato condominiale in Comune di Calenzano, via Larga n. 5, composta da un vano oltre antibagno e bagno, rappresentata al Catasto
Fabbricati del Comune di Calenzano nel foglio di mappa 66, part. 371 sub 500, cat. C/1, classe 6, mq. 35, r.c. € 981,53;2) unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano terreno del fabbricato condominiale in Comune di Campi Bisenzio, con accesso da via
Cimabue n. 30/B, composta da un vano principale oltre retronegozio, servizio igienico con antibagno e ripostiglio, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Campi
2 Bisenzio nel foglio di mappa 21, part. 511 sub 39, cat. C/1, classe 8, mq. 63, r.c. €
2.876,25, con la conseguente inefficacia del contratto di compravendita simulato e la nullità del contratto di donazione dissimulato, per difetto del requisito di forma. - in ipotesi subordinata, revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in quanto stipulato in pregiudizio delle ragioni dell'allora creditrice e Controparte_5 quindi dell'odierna cessionaria del credito e per l'effetto dichiararne Controparte_1
l'inefficacia nei confronti di quest'ultima, il contratto di compravendita per scrittura privata autenticata dal Notaio dott. di Prato del 19 maggio 2015, rep. Persona_1
356211 racc. 33705, registrata a Prato il 29 maggio 2015 al n. 5136 (doc. 40), trascritta all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato il 29 maggio 2015 al n. 3230 reg. part. (doc. 41) e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Firenze il 29 maggio
2015 al n. 13648 rg. part. (doc. 42), avente ad oggetto gli immobili di cui al precedente paragrafo. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Prato e di Firenze di procedere all'annotamento della sentenza a margine delle trascrizioni dell'atto oggetto delle sopra precisate domande di simulazione e/o revocatoria. Con vittoria di spese e onorari dell'ulteriore grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 413/2022 del Tribunale di Prato (e pubblicata 11.7.2022), con la quale era stata accolta la domanda di simulazione assoluta di un atto di compravendita, proposta da già Controparte_4 Controparte_5
nei confronti delle società CD AR di RO RA & C. s.a.s. (di seguito: CD Contr AR) e (di seguito: . Controparte_6
1.1) La causa di prime cure era stata dunque instaurata da Controparte_5
(poi ), allegando che: Controparte_7
• la società Nuova di IC VA S.r.l. aveva aperto, in data 16.01.2003, un conto corrente di corrispondenza (n. 824/42120187) con la (allora) Controparte_8
(oggi ; Controparte_4
• in data 28.02.2003 si erano costituiti fideiussori, fino alla concorrenza di €
500.000,00 ciascuno, , e la società CD AR Parte_2 Parte_1
(limite che era poi stato incrementato fino a € 700.000,00 il 29.06.2004);
• Nuova di IC VA aveva intrattenuto rapporti anche con Controparte_9
garantiti da fideiussione prestata, in data 13.07.2005, da , Parte_2 Pt_1
3 e la società CD AR, fino alla concorrenza di € 240.000,00 ciascuno, Pt_1 incrementata successivamente sino al nuovo limite di € 364.000,00;
• in data 28.12.2006 e si erano fuse in CP_4 CP_9 Controparte_4
[...]
• il 12.06.2007 i sig.ri e e la società CD AR riconoscevano e Pt_2 Pt_1
confermavano le garanzie fideiussorie già prestate, fino all'importo cumulativo di
€ 1.064.000,00;
• Nuova di IC VA apriva, presso , due nuovi conti correnti in Controparte_4
data 22.10.2008 e 05.11.2008;
• il 03.10.2012 conferiva a il Controparte_4 Controparte_10
compendio aziendale costituito dal complesso organizzato di beni, risorse umane e rapporti giuridici relativi alle 78 filiali site in Toscana;
• a seguito dell'escussione in data 06.05.2015 della garanzia bancaria a prima richiesta, in data 19.05.2015 aveva quindi provveduto al Controparte_5 versamento della somma di € 25.823,00;
• in data 06.05.2015 era stata comunicata alla società Nuova di IC VA la revoca immediata da tutti gli affidamenti in essere, intimando il pagamento del debito maturato, ammontante (alla data del 17.05.2015) ad € 507.976,32;
• in data 29.06.2015 veniva proposta domanda di concordato preventivo nei confronti della società Nuova di IC VA, la cui procedura veniva dichiarata aperta dal Tribunale di Prato con decreto del 2/9.3.2016;
• si era opposta alla domanda di concordato, ritenendo la proposta Controparte_5
in contrasto con gli artt. 160, comma 4, e 161, comma 2, lettera e), l. fall., introdotti dal d.l. n. 83/2015 convertito con modifiche nella legge n. 132/2015;
• in data 19.10.2016 il concordato era stato omologato;
• con scrittura privata autenticata del 19.05.2015, la società CD AR,
e , si erano spogliati del proprio patrimonio, Parte_3 Parte_1
trasferendo alla società due unità immobiliari ad uso Controparte_6
commerciale (una nel Comune di Calenzano, e, l'altra, nel Comune di Campi
Bisenzio), il cui corrispettivo era stato convenuto in € 196.520,00, da corrispondere, quanto a € 100.000,00, mediante n. 10 effetti cambiari da €
10.000,00 ciascuno con scadenza bimestrale dal 30.06.2015 al 31.12.2016, mentre i restanti € 96.500,00, venivano saldati mediante l'accollo del mutuo concesso da alla società venditrice in data 08.06.2006, in corso di Controparte_4
ammortamento alla data della compravendita, garantito da ipoteca volontaria iscritta sull'immobile di Campi Bisenzio;
4 • l'atto di compravendita del 19.05.2015 doveva considerarsi atto simulato e, pertanto, nullo e/o improduttivo di effetti tra le parti;
• sussisteva la legittimazione dell'istituto di credito, ex art. 1416, comma 2, c.c., a far valere la simulazione dell'atto in questione, trattandosi di atto pregiudizievole del proprio diritto di credito;
• la simulazione era dimostrata dal fatto che non vi fosse stata prova del pagamento mediante cambiali, oltre che dal fatto che parte acquirente non aveva corrisposto le rate del mutuo che si era accollata;
• a seguito del mancato pagamento era stato notificato atto di precetto;
• la società acquirente era peraltro una partecipata della venditrice, la quale era amministrata da coniuge di , presumibilmente Persona_2 CP_11
EL di , e con essa convivente;
Parte_1
• doveva quindi ritenersi sussistente una simulazione assoluta o, in subordine, una simulazione relativa, dissimulante una donazione, da ritenersi nulla per il mancato rispetto della forma scritta;
• in ultima ipotesi, doveva ritenersi che l'atto dispositivo del 19.05.2015 era suscettibile di revoca ex art. 2901 c.c., sussistendo tutti i presupposti, quali il diritto di credito della banca, anteriore all'atto dispositivo dei debitori, la conoscenza della società debitrice di arrecare danno alla banca e la plausibile scientia damni del terzo.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni era stato quindi chiesto: “Voglia L'Ill.mo
Tribunale di Prato, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, accertato che la è creditrice dei signori e Controparte_5 Parte_2 Pt_1
, in proprio oltre che nella loro qualità di ex soci della cessata società CD
[...]
AR di RO RA & C. s.a.s.: in tesi, dichiarare la simulazione assoluta, e la conseguenze inefficacia ai sensi dell'art. 1414, primo comma, c.c., del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio dott. Persona_1
di Prato del 19 maggio 2015, rep. 356211 racc. 33705, registrato a Prato il 29 maggio
2015, al n. 5136, trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato in data 29 maggio 2015 al n. 3230 reg. part. e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del
Territorio di Firenze il 29 maggio 2015 al n. 13648 reg. part., con il quale la società CD
AR di RO RA & C. s.a.s. ha trasferito alla società le Controparte_6
seguenti unità immobiliari: 1) unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano terreno del fabbricato condominiale ubicato in Comune di Calenzano, alla via Larga n. 5, composta da un vano oltre antibagno e bagno. Confini: detta via, parti comuni su più lati,
salvo se altri. Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Calenzano l'unità Per_3
5 immobiliare descritta risulta rappresentata nel foglio di mappa 66, con i seguenti dati: - part. 371, subalterno 500, categoria c/1, classe 6, mq. 35, R.C. euro 981,53; 2) unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano terreno del fabbricato condominiale ubicato in Comune di Campi Bisenzio, avente accesso dalla via Cimabue n. 30/B, composta da un vano principale oltre retronegozio, servizio igienico con antibagno e ripostiglio. Confini: detta via, parti comuni, Barone, salvo se altri, Al Catasto Fabbricati del Comune di campi Bisenzio l'unità immobiliare descritta risulta rappresentata nel foglio di mappa 21, con i seguenti dati: - particella 511, subalterno 39, categoria C/1, classe 8, mq. 63, R.C. euro 2.876,25. – in ipotesi, dichiarare la simulazione relativa, ai sensi dell'art. 1414, secondo comma, c.c., del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio dott. di Prato del 19 maggio 2015, Persona_1
rep. 356211 racc. 33705, registrato a Prato il 29 maggio 2015, al n. 5136, trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato in data 29 maggio 2015 al n.
3230 reg. part. e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Firenze il 29 maggio
2015 al n. 13648 reg. part., con la conseguente inefficacia del contratto di compravendita simulato e la nullità del contratto di donazione dissimulato, per difetto di requisito di forma. – in ipotesi subordinata, revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in quanto stipulato in pregiudizio delle ragioni dell'attrice, e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti della stessa, il contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio dott. di Prato del 19 maggio 2015, rep. Persona_1
356211 racc. 33705, registrato a Prato il 29 maggio 2015, al n. 5136, trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato in data 29 maggio 2015 al n.
3230 reg. part. e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Firenze il 29 maggio
2015 al n. 13648 reg. part.. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Prato
e di Firenze di procedere all'annotamento della sentenza a margine delle trascrizioni dell'atto oggetto delle sopra precisate domande di simulazione e/o revocatoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio”; in via istruttoria, come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.;”
1.2) Si erano costituiti la sig.ra e il sig. , che avevano Parte_1 Parte_2
contestato le allegazioni e le domande attoree, in particolare esponendo che:
o la revoca della banca di tutti gli affidamenti era arrivata ai convenuti, seppur datata
19.5.2015, molto tempo dopo la stipula degli atti di destinazione patrimoniale, che la società aveva quindi stipulato in buona fede e senza sapere delle iniziative della banca;
6 o non vi era nel caso di specie né consilium fraudis, né scientia damni, e neppure eventus damni, posto che la banca poteva soddisfarsi grazie al concordato fallimentare, omologato dal Tribunale di Prato;
o la banca non avrebbe comunque avuto un totale soddisfacimento del credito perché sarebbe concorsa con altre banche, parimenti creditrici della società e nei cui confronti, analogamente, era stata prestata fideiussione;
o la domanda di simulazione assoluta doveva essere rigettata, avendo le parti effettivamente voluto il trasferimento oggetto delle domande attoree;
o del pari infondata era la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., non sussistendo la dimostrazione di alcuno dei suoi presupposti.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis rejectis, rigettare le domande di cui alla citazione del presente giudizio perché infondate in fatto e in diritto”. Contr 1.3) Nella contumacia di il Tribunale di Prato aveva infine ritenuto che:
→ era fondata la domanda di parte attrice di simulazione assoluta ex art. 1414 e ss.
c.c., rilevando in particolare che:
o “Le risultanze processuali hanno dimostrato che la società CD
AR, mediante il compimento dell'atto di compravendita del
19.05.2015, non solo ha sottratto i beni oggetto di disposizione patrimoniale alla garanzia generica delle ragioni creditorie della CP_5
ma anche che tale atto è stato posto in essere in modo apparente, non avendo voluto le parti che lo hanno stipulato conseguire effettivamente lo scopo e gli effetti proprio di siffatto atto”;
o “...l'atto di cui si discute è stato sottoscritto in data 19.05.2015, quando CD
AR, unitamente a (legale rappresentante e socia Parte_1
accomandataria di tale società) e (socio accomandante Parte_2
della medesima società), avevano già prestato fideiussioni, a garanzia delle obbligazioni contratte o da contrarre dalla società Nuova di IC
VA s.r.l., a favore di nell'anno 2003 e a favore di Controparte_4 nell'anno 2005, confermate nel 2007 a favore di Controparte_9 [...]
e successivamente trasferite nel 2012 in favore di Controparte_4 [...]
fino all'importo massimo cumulativo di € 1.064.000,00. Controparte_5
Inoltre, alla data del 31.03.2015, i conti correnti n. 1000/159 e n. 1000/167 della società garantiva presentavano un'esposizione debitoria pari a €
447.885,67. In particolare, con la scrittura privata autenticata del
19.05.2015, la società CD AR ha venduto alla società
[...]
[...] l'immobile a uso commerciale sito nel Comune di Calenzano Parte_4
(foglio 66, particella 371, sub 500) e l'unità immobiliare a uso commerciale posta nel Comune di Campi Bisenzio (foglio21, particella
511, sub 39)”;
o “...nella fattispecie concreta ricorrono una serie di indici da cui desumere la natura simulatoria dell'atto di compravendita più volte citato, potendo i creditori fornire la relativa prova con ogni mezzo, anche a mezzo di presunzioni. Ed invero, in caso di esperimento dell'azione di simulazione, si assiste a una diversificazione del regime probatorio a seconda che l'azione in oggetto sia proposta dalle parti ovvero dai creditori e dai terzi, come emerge dal disposto di cui all'art. 1417 c.c.. Ne consegue che i creditori, essendo soggetti estranei alla simulazione, sono ammessi a fornire la prova di essa con qualsiasi mezzo, anche tramite testimoni e presunzioni, senza essere vincolati agli specifici limiti probatori previsti per questi mezzi in materia di contratti, in virtù proprio della difficoltà di reperire la prova di un accordo al quale gli stessi non hanno in alcun modo partecipato. Di contro, le parti possono beneficiare del medesimo regime probatorio privilegiato previsto per i creditori e i terzi unicamente nel caso in cui intendano provare l'illiceità del contratto dissimulato”, in particolare:
▪ 1) e non potevano non conoscere, al Parte_1 Parte_2 momento del compimento dell'atto di compravendita oggetto del presente procedimento, della loro situazione debitoria in qualità di fideiussori della società debitrice e di quella dell'altra società garante CD AR, tenuto conto delle cariche sociali rivestite dai convenuti in seno alla società CD AR (la sig.ra Pt_1
era il legale rappresentante e socia accomandataria;
il sig. Pt_2
era socio accomandante) e alla società Nuova di IC VA
s.r.l. (i convenuti erano soci di quest'ultima società e la sig.ra ha rivestito anche la carica di liquidatore di detta società dal Pt_1
28.04.2015 fino alla nomina del Commissario giudiziale con atto del 10.03.2016;
▪ 2) la società acquirente è stata costituita in Controparte_6 data 13.05.2015, appena soli 6 giorni prima della stipula dell'atto di compravendita del 19.05.2015;
8 ▪ 3) non sono stati forniti elementi da cui desumere l'avvenuto effettivo pagamento del corrispettivo, per l'importo di €
100.000,00, mediante cambiali;
▪ 4) in relazione alla parte del prezzo oggetto di accollo da parte della società acquirente, invece, l'istituto di credito ha notificato atto di precetto sia all'originaria mutuataria che a parte accollante
( , non essendosi perfezionata la fattispecie di cui Controparte_6 al secondo comma dell'art. 1273 c.c.;
▪ 5) è alquanto strano che la società venditrice abbia rilasciato quietanza a saldo dell'intero importo, rinunciando all'ipoteca legale, quando le stesse modalità di pagamento convenute prevedevano la corresponsione del corrispettivo con scadenze rateali successive, la prima delle quali fissata al 30.06.2015, sia con riferimento alla cambiale che alla prima rata del mutuo accollato.”
o “Le motivazioni sopra espresse, in ragione del tempo, del contenuto e delle modalità in cui è stato compiuto l'atto di vendita, fanno ragionevolmente ritenere che le parti non abbiano effettivamente voluto realizzare le finalità proprie di quest'atto, dando luogo a una modificazione solo apparente della situazione di fatto sottostante, con pregiudizio ai diritti dei creditori (cfr. art. 1416, comma 2, c.c.), in quanto la sottrazione delle due unità immobiliari a uso commerciale dal patrimonio della società garante CD AR rende più incerto e difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie della
Banca”;
o era irrilevante il contenuto della sentenza resa all'esito di altro giudizio (RG
3639/2017 Trib. Prato), in quanto con essa era stata dichiarata l'inammissibilità delle domande ivi avanzate e non poteva dunque avere alcuna efficacia di giudicato sulle questioni coinvolte nella causa in oggetto.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale
Civile di Prato, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• in accoglimento della domanda di simulazione assoluta proposta da
[...]
già dichiara, ai sensi e per Controparte_4 Controparte_10 gli effetti di cui all'art. 1414, comma 1, c.c., la simulazione assoluta del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio dott. di Prato del 19 maggio 2015, rep. 356211 racc. 33705, registrato a Persona_1
9 Prato il 29 maggio 2015, al n. 5136, trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato in data 29 maggio 2015 al n. 3230 reg. part. e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Firenze il 29 maggio 2015 al n. 13648 reg. part., con il quale la società CD AR di RO RA & C. s.a.s. ha trasferito alla società le seguenti unità immobiliari: Controparte_6
1) unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano terreno del fabbricato condominiale ubicato in Comune di Calenzano, alla via Larga n. 5, composta da un vano oltre antibagno e bagno. Confini: detta via, parti comuni su più lati, salvo se Per_3 altri. Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Calenzano l'unità immobiliare descritta risulta rappresentata nel foglio di mappa 66, con i seguenti dati: - part. 371, subalterno
500, categoria c/1, classe 6, mq. 35, R.C. euro 981,53;
2) unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano terreno del fabbricato condominiale ubicato in Comune di Campi Bisenzio, avente accesso dalla via Cimabue n.
30/B, composta da un vano principale oltre retronegozio, servizio igienico con antibagno e ripostiglio. Confini: detta via, parti comuni, Barone, salvo se altri, Al Catasto
Fabbricati del Comune di campi Bisenzio l'unità immobiliare descritta risulta rappresentata nel foglio di mappa 21, con i seguenti dati: - particella 511, subalterno 39, categoria C/1, classe 8, mq. 63, R.C. euro 2.876,25;
• ordina all'organo territorialmente competente, esonerandolo all'uopo da qualsiasi responsabilità, di annotare la trascrizione della presente sentenza;
• condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di lite, che si liquidano in € 2.506,01 per spese ed € 13.494,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.”.
2) Nei confronti di tale sentenza hanno dunque proposto appello la sig.ra Pt_1
ed il sig. , rilevando in termini generali che il Tribunale di Prato “...ha
[...] Pt_2
errato nella ricostruzione dei fatti ed in particolare ha dato per provate alcune circostanze, per le quali invece l'attrice non ha assolto l'onere probatorio”.
2.1) Il gravame non è stato formulato mediante un'articolazione in motivi separati e specifici, ma tramite l'esposizione di una serie di argomentazioni critiche mosse alla sentenza impugnata, nel cui ambito è dato individuare quelle per cui:
1°. “...non è stata dimostrata l'esistenza di una diversa implicita pattuizione tra le parti con la quale si fosse manifestata la volontà̀ di non trasferire la proprietà̀ dei beni mantenendo ferma la realtà̀ preesistente: da qui, evidentemente,
l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di simulazione assoluta, erroneamente invece riconosciuti dal Tribunale di Prato”;
10 2°. “...anche le altre domande formulate da parte attrice in via subordinata, per quanto ritenuto assorbite, sono infondate, in quanto controparte avrebbe dovuto provare i presupposti sia per l'accertamento della simulazione relativa e sia della revocatoria. In particolare, oltre all'esistenza del credito, non è stato neppure allegato l'eventus damni: i comparenti hanno infatti eccepito che sia verificato un pregiudizio per la banca e tale fatto è rimasto incontestato”.
Su tali basi sono state avanzate le conclusioni ricordate in epigrafe. Contr 2.2) Non si sono costitute nel presente grado di giudizio né (come già, del resto, in prime cure), né delle quali deve quindi dichiararsi la Controparte_12
contumacia.
2.3) Si è invece costituita in appello, con atto di intervento, Controparte_1
tramite la mandataria allegando di essere cessionaria dei crediti Controparte_2
a tutela dei quali erano state avanzate le domande di simulazione e, in subordine, di revoca ex art. 2901 c.c. da parte di contestando quindi la fondatezza (e, per Controparte_4 certi aspetti, l'ammissibilità) delle difese degli appellanti e riproponendo ai sensi dell'art. 346 cpc le domande: a) di simulazione relativa e b) di revocatoria ordinaria, ritenute assorbite dalla pronuncia di primo grado di accertamento della simulazione assoluta.
Su tali basi ha formulato le conclusioni trascritte in Controparte_2
epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello non possa trovare accoglimento.
3.1) Un primo complesso di argomentazioni difensive degli appellanti attiene alle censure mosse alla decisione del Tribunale di Prato di ritenere ravvisabile nella presente fattispecie una simulazione assoluta degli atti traslativi in precedenza ricordati.
Tali argomentazioni possono riassumersi nei seguenti assunti:
a) “...la raccomandata inviata dalla agli odierni convenuti CP_5
contenente la revoca di tutti gli affidamenti, sebbene datata 19 maggio 2015, è arrivata ai destinatari molto tempo dopo la stipula degli atti notarili oggi contestati”, sì che la compravendita del 19.5.2015 era stata stipulata nell'ignoranza delle iniziative assunte dalla banca in ordine alla revoca degli affidamenti;
b) “...è risultato incontestato che il prezzo pattuito fosse congruo (€ 196.520,00) e che questo sia stato versato con le seguenti modalità: quanto a € 100.000,00 mediante il rilascio di effetti cambiari e quanto alla rimanente somma di €
96.520,00 mediante accollo del residuo mutuo concesso dalla . Controparte_4
La datio delle cambiali non è mai stata messa in discussione e neppure il
11 perfezionamento dell'accollo del mutuo: conseguentemente è risultato provato il pagamento del prezzo”;
c) “...diversamente da quanto asserito dal Tribunale di Prato, la banca ha del tutto omesso di assolvere all'onere probatorio in ordine alla sussistenza della simulazione dell'atto, stante la totale insufficienza degli asseriti elementi presuntivi, in quanto non ha provato in particolare quale fosse l'intento simulatorio delle parti”;
d) “In particolare non è stata dimostrata l'esistenza di una diversa implicita pattuizione tra le parti con la quale si fosse manifestata la volontà̀ di non trasferire la proprietà̀ dei beni mantenendo ferma la realtà̀ preesistente...”;
e) “Si osserva peraltro che la prova della simulazione, assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere valenza probatoria – al fine dell'accertamento della pattuita simulazione – nemmeno la confessione stragiudiziale (Cassazione civile sez. II, 07/01/2019,
n.123). Anche tale pronunzia della S.C. smentisce quanto sostenuto dalla banca attrice”.
3.1.1) Le argomentazioni in esame non sono idonee a condurre alla riforma della sentenza impugnata.
A) Anzitutto, è irrilevante la valorizzazione concernente il momento di arrivo della raccomandata di con cui era stata comunicata la revoca degli Controparte_5
affidamenti. Ciò, in primo luogo ed in modo radicale, in quanto tale elemento non è stato oggetto di considerazione nella sentenza impugnata, laddove non sono stati operati riferimenti di sorta al momento di conoscenza di tale revoca.
Nella sentenza in questione, infatti, è stato ritenuto che “ e Parte_1 Parte_2
non potevano non conoscere, al momento del compimento dell'atto di compravendita
[...]
oggetto del presente procedimento, della loro situazione debitoria in qualità di fideiussori della società debitrice e di quella dell'altra società garante CD AR, tenuto conto delle cariche sociali rivestite dai convenuti in seno alla società CD AR (la sig.ra era il legale rappresentante e socia accomandataria;
il sig. era socio Pt_1 Pt_2
accomandante) e alla società Nuova di IC VA s.r.l. (i convenuti erano soci di quest'ultima società e la sig.ra ha rivestito anche la carica di liquidatore di detta Pt_1
società dal 28.04.2015 fino alla nomina del Commissario giudiziale con atto del
10.03.2016;” e ciò considerando anche che lo stesso giudice di prime cure aveva valorizzato il fatto che “...alla data del 31.03.2015, i conti correnti n. 1000/159 e n.
12 1000/167 della società garantiva presentavano un'esposizione debitoria pari a €
447.885,67” e dunque con presenza di una passività di notevole momento, preesistente agli atti in questione e del tutto plausibilmente a conoscenza degli odierni appellanti, in considerazione del loro ruolo.
Nei confronti di tali rilievi non risultano peraltro mosse contestazioni da parte degli stessi appellanti.
B) E' parimenti di scarso, o nullo, rilievo il fatto che il prezzo fosse congruo (dal momento che, nello schema della simulazione assoluta, la congruità del prezzo non assume particolare importanza, trattandosi di prezzo che non dovrà essere pagato).
C) È invece non corrispondente al vero il fatto che sia rimasta “incontestata”
l'allegazione (dei convenuti in prime cure) circa l'intervenuto versamento del prezzo stesso: già in sede di atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato infatti allegato che “...con riguardo alla parte di prezzo da pagare mediante cambiali, tutte scadute, non vi è prova dell'avvenuto pagamento”, stigmatizzando altresì il fatto che, una volta avvenuto l'accollo del mutuo incombente sui venditori, la società acquirente non aveva poi provveduto al versamento di alcuna rata (lasciando così agevolmente prefigurare che, ab initio, non vi era stata l'intenzione di dare fattiva esecuzione a tale accollo).
D) Infine, non sono suscettibili di essere accolte – già su un piano astratto – le contestazioni dell'appellante esposte ai punti c), d) ed e) del pregresso paragrafo 3.1, in quanto:
→ le argomentazioni menzionate al punto c) si connotano:
o anzitutto per la genericità delle contestazioni mosse (nella parte in cui gli appellanti adducono che “la banca ha del tutto omesso di assolvere all'onere probatorio in ordine alla sussistenza della simulazione dell'atto, stante la totale insufficienza degli asseriti elementi presuntivi”), trattandosi di censure in cui non è dato percepire il contenuto concreto della doglianza che, peraltro, non risulta prendere in considerazione quanto dedotto dal giudice di prime cure proprio e specificamente con riferimento alla ritenuta ravvisabilità di tali elementi presuntivi, dettagliatamente indicati;
o poi, per la non conferenza delle stesse (nella parte in cui è specificato: “in quanto non ha provato in particolare quale fosse l'intento simulatorio delle parti”) dal momento che proprio gli elementi presuntivi predetti sono stati valorizzati per concludere che le parti avevano inteso dare corso ad una simulazione assoluta della vendita dei beni, onde sottrarli all'aggressione dei creditori;
13 → i rilievi esposti al punto d) risultano riferirsi (nella parte in cui è postulata la sussistenza di un onere istruttorio, in capo all'istituto di credito, di dimostrare
“...l'esistenza di una diversa implicita pattuizione tra le parti con la quale si fosse manifestata la volontà̀ di non trasferire la proprietà̀ dei beni mantenendo ferma la realtà̀ preesistente...”) a profili esogeni rispetto alla fattispecie in esame, dal momento che nel presente caso si verte in ipotesi di simulazione fatta valere da un terzo estraneo alla pattuizione e, quindi, non soggetta a limiti probatori di sorta
(quanto a strumenti e contenuto), ex art. 1417 c.c.;
→ i medesimi rilievi ora svolti sono da riproporsi con riferimento all'allegazione difensiva degli appellanti (sopra ricordata al punto e) secondo cui “...la prova della simulazione, assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere valenza probatoria – al fine dell'accertamento della pattuita simulazione – nemmeno la confessione stragiudiziale (Cassazione civile sez. II, 07/01/2019, n.123). Anche tale pronunzia della S.C. smentisce quanto sostenuto dalla banca attrice”, dal momento che anche tale impianto argomentativo non è riferibile alle ipotesi (come quella in esame) di azione di simulazione proposta da un terzo.
3.2) Un secondo complesso di argomentazioni, poi, è stato esposto da parte degli appellanti onde evidenziare l'infondatezza anche delle domande avanzate in via subordinata da parte attrice in prime cure e volte alla revoca ex art. 2901 c.c. degli atti traslativi oggetto di causa.
Trattandosi di domande avanzate in via subordinata, risultate assorbite in prime cure, ed essendo stato ritenuto infondato il gravame proposto nei confronti della decisione del Tribunale di Prato, deve quindi ritenersi assorbito, anche nella presente sede, il profilo concernente la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti predetti.
4) L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa da parte terza intervenuta, in quanto conforme (ed anzi inferiore) ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni) concernenti lo scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00 (in considerazione del valore della causa determinato in relazione al credito di riferimento: € 507.976,32) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
14 4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nelle qualità indicate, avverso la sentenza n. 413/2022 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Prato, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_12 Controparte_6
2) respinge l'appello;
3) condanna gli appellanti e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
parte terza intervenuta costituita tramite la mandataria Controparte_1 [...] le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 10.538,00 per CP_2 compenso, di cui € 2.299,00 per la fase di studio, € 1.336,50 per la fase introduttiva, €
3.080,00 per la fase di trattazione, € 3.822,50 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti Pt_1
e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
[...] Parte_2
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
15 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1674/2022
promossa da:
, nella sua qualità di socia accomandataria della società CD AR di Parte_1
RO RA & C. Sas, e , nella sua qualità di socio della cessata società Parte_2
CD AR di RO RA & C. Sas, tutti elettivamente domiciliati in Prato presso lo studio dell'Avv. Stefano Ruggieri, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
Contro tramite la mandataria in persona del Controparte_1 Controparte_2
procuratore , elettivamente domiciliata a Firenze presso Controparte_3
lo studio dell'Avv. Elena Ricci Armani, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE INTERVENUTA
e
, già e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
APPELLATE contumaci avverso sentenza n. 413/2022 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 413/2022, emessa dal Tribunale di Prato in data 9-11 luglio 2022, accogliere le conclusioni già indicate in primo grado e cioè: 3) respingere ogni domanda proposta da già , per tutte le motivazioni Controparte_4 Controparte_5
esposte, con ogni consequenziale pronuncia;
4) con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per la parte intervenuta: “chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, voglia respingere l'appello proposto dai signori e in quanto manifestamente infondato, Parte_2 Parte_1
con la conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Prato n. 413/2022 depositata l'11 luglio 2022 e notificata il 22 marzo 2022. Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado nel capo relativo all'accoglimento della domanda di simulazione assoluta della compravendita del 19 maggio 2015, insiste Controparte_1 per l'accoglimento delle domande proposte da e poi Controparte_5 dall'incorporante in primo grado in via subordinata, rimaste Controparte_4
assorbite, che si ripropongono qui di seguito:- dichiarare la simulazione relativa, ai sensi dell'art. 1414, secondo comma, c.c., del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata dal Notaio dott. di Prato del 19 maggio 2015, rep. 356211 racc. Persona_1
33705, registrata a Prato il 29 maggio 2015 al n. 5136 (doc. 40), trascritta all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato il 29 maggio 2015 al n. 3230 reg. part. (doc.
41) e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Firenze il 29 maggio 2015 al n.
13648 rg. part. (doc. 42), con il quale la società CD AR di RO RA & C. s.a.s. in persona della sua legale rappresentante signora , aveva trasferito alla Parte_1
società i seguenti immobili:1) unità immobiliare ad uso Controparte_6
commerciale posta al piano terreno del fabbricato condominiale in Comune di Calenzano, via Larga n. 5, composta da un vano oltre antibagno e bagno, rappresentata al Catasto
Fabbricati del Comune di Calenzano nel foglio di mappa 66, part. 371 sub 500, cat. C/1, classe 6, mq. 35, r.c. € 981,53;2) unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano terreno del fabbricato condominiale in Comune di Campi Bisenzio, con accesso da via
Cimabue n. 30/B, composta da un vano principale oltre retronegozio, servizio igienico con antibagno e ripostiglio, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Campi
2 Bisenzio nel foglio di mappa 21, part. 511 sub 39, cat. C/1, classe 8, mq. 63, r.c. €
2.876,25, con la conseguente inefficacia del contratto di compravendita simulato e la nullità del contratto di donazione dissimulato, per difetto del requisito di forma. - in ipotesi subordinata, revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in quanto stipulato in pregiudizio delle ragioni dell'allora creditrice e Controparte_5 quindi dell'odierna cessionaria del credito e per l'effetto dichiararne Controparte_1
l'inefficacia nei confronti di quest'ultima, il contratto di compravendita per scrittura privata autenticata dal Notaio dott. di Prato del 19 maggio 2015, rep. Persona_1
356211 racc. 33705, registrata a Prato il 29 maggio 2015 al n. 5136 (doc. 40), trascritta all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato il 29 maggio 2015 al n. 3230 reg. part. (doc. 41) e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Firenze il 29 maggio
2015 al n. 13648 rg. part. (doc. 42), avente ad oggetto gli immobili di cui al precedente paragrafo. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Prato e di Firenze di procedere all'annotamento della sentenza a margine delle trascrizioni dell'atto oggetto delle sopra precisate domande di simulazione e/o revocatoria. Con vittoria di spese e onorari dell'ulteriore grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 413/2022 del Tribunale di Prato (e pubblicata 11.7.2022), con la quale era stata accolta la domanda di simulazione assoluta di un atto di compravendita, proposta da già Controparte_4 Controparte_5
nei confronti delle società CD AR di RO RA & C. s.a.s. (di seguito: CD Contr AR) e (di seguito: . Controparte_6
1.1) La causa di prime cure era stata dunque instaurata da Controparte_5
(poi ), allegando che: Controparte_7
• la società Nuova di IC VA S.r.l. aveva aperto, in data 16.01.2003, un conto corrente di corrispondenza (n. 824/42120187) con la (allora) Controparte_8
(oggi ; Controparte_4
• in data 28.02.2003 si erano costituiti fideiussori, fino alla concorrenza di €
500.000,00 ciascuno, , e la società CD AR Parte_2 Parte_1
(limite che era poi stato incrementato fino a € 700.000,00 il 29.06.2004);
• Nuova di IC VA aveva intrattenuto rapporti anche con Controparte_9
garantiti da fideiussione prestata, in data 13.07.2005, da , Parte_2 Pt_1
3 e la società CD AR, fino alla concorrenza di € 240.000,00 ciascuno, Pt_1 incrementata successivamente sino al nuovo limite di € 364.000,00;
• in data 28.12.2006 e si erano fuse in CP_4 CP_9 Controparte_4
[...]
• il 12.06.2007 i sig.ri e e la società CD AR riconoscevano e Pt_2 Pt_1
confermavano le garanzie fideiussorie già prestate, fino all'importo cumulativo di
€ 1.064.000,00;
• Nuova di IC VA apriva, presso , due nuovi conti correnti in Controparte_4
data 22.10.2008 e 05.11.2008;
• il 03.10.2012 conferiva a il Controparte_4 Controparte_10
compendio aziendale costituito dal complesso organizzato di beni, risorse umane e rapporti giuridici relativi alle 78 filiali site in Toscana;
• a seguito dell'escussione in data 06.05.2015 della garanzia bancaria a prima richiesta, in data 19.05.2015 aveva quindi provveduto al Controparte_5 versamento della somma di € 25.823,00;
• in data 06.05.2015 era stata comunicata alla società Nuova di IC VA la revoca immediata da tutti gli affidamenti in essere, intimando il pagamento del debito maturato, ammontante (alla data del 17.05.2015) ad € 507.976,32;
• in data 29.06.2015 veniva proposta domanda di concordato preventivo nei confronti della società Nuova di IC VA, la cui procedura veniva dichiarata aperta dal Tribunale di Prato con decreto del 2/9.3.2016;
• si era opposta alla domanda di concordato, ritenendo la proposta Controparte_5
in contrasto con gli artt. 160, comma 4, e 161, comma 2, lettera e), l. fall., introdotti dal d.l. n. 83/2015 convertito con modifiche nella legge n. 132/2015;
• in data 19.10.2016 il concordato era stato omologato;
• con scrittura privata autenticata del 19.05.2015, la società CD AR,
e , si erano spogliati del proprio patrimonio, Parte_3 Parte_1
trasferendo alla società due unità immobiliari ad uso Controparte_6
commerciale (una nel Comune di Calenzano, e, l'altra, nel Comune di Campi
Bisenzio), il cui corrispettivo era stato convenuto in € 196.520,00, da corrispondere, quanto a € 100.000,00, mediante n. 10 effetti cambiari da €
10.000,00 ciascuno con scadenza bimestrale dal 30.06.2015 al 31.12.2016, mentre i restanti € 96.500,00, venivano saldati mediante l'accollo del mutuo concesso da alla società venditrice in data 08.06.2006, in corso di Controparte_4
ammortamento alla data della compravendita, garantito da ipoteca volontaria iscritta sull'immobile di Campi Bisenzio;
4 • l'atto di compravendita del 19.05.2015 doveva considerarsi atto simulato e, pertanto, nullo e/o improduttivo di effetti tra le parti;
• sussisteva la legittimazione dell'istituto di credito, ex art. 1416, comma 2, c.c., a far valere la simulazione dell'atto in questione, trattandosi di atto pregiudizievole del proprio diritto di credito;
• la simulazione era dimostrata dal fatto che non vi fosse stata prova del pagamento mediante cambiali, oltre che dal fatto che parte acquirente non aveva corrisposto le rate del mutuo che si era accollata;
• a seguito del mancato pagamento era stato notificato atto di precetto;
• la società acquirente era peraltro una partecipata della venditrice, la quale era amministrata da coniuge di , presumibilmente Persona_2 CP_11
EL di , e con essa convivente;
Parte_1
• doveva quindi ritenersi sussistente una simulazione assoluta o, in subordine, una simulazione relativa, dissimulante una donazione, da ritenersi nulla per il mancato rispetto della forma scritta;
• in ultima ipotesi, doveva ritenersi che l'atto dispositivo del 19.05.2015 era suscettibile di revoca ex art. 2901 c.c., sussistendo tutti i presupposti, quali il diritto di credito della banca, anteriore all'atto dispositivo dei debitori, la conoscenza della società debitrice di arrecare danno alla banca e la plausibile scientia damni del terzo.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni era stato quindi chiesto: “Voglia L'Ill.mo
Tribunale di Prato, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, accertato che la è creditrice dei signori e Controparte_5 Parte_2 Pt_1
, in proprio oltre che nella loro qualità di ex soci della cessata società CD
[...]
AR di RO RA & C. s.a.s.: in tesi, dichiarare la simulazione assoluta, e la conseguenze inefficacia ai sensi dell'art. 1414, primo comma, c.c., del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio dott. Persona_1
di Prato del 19 maggio 2015, rep. 356211 racc. 33705, registrato a Prato il 29 maggio
2015, al n. 5136, trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato in data 29 maggio 2015 al n. 3230 reg. part. e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del
Territorio di Firenze il 29 maggio 2015 al n. 13648 reg. part., con il quale la società CD
AR di RO RA & C. s.a.s. ha trasferito alla società le Controparte_6
seguenti unità immobiliari: 1) unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano terreno del fabbricato condominiale ubicato in Comune di Calenzano, alla via Larga n. 5, composta da un vano oltre antibagno e bagno. Confini: detta via, parti comuni su più lati,
salvo se altri. Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Calenzano l'unità Per_3
5 immobiliare descritta risulta rappresentata nel foglio di mappa 66, con i seguenti dati: - part. 371, subalterno 500, categoria c/1, classe 6, mq. 35, R.C. euro 981,53; 2) unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano terreno del fabbricato condominiale ubicato in Comune di Campi Bisenzio, avente accesso dalla via Cimabue n. 30/B, composta da un vano principale oltre retronegozio, servizio igienico con antibagno e ripostiglio. Confini: detta via, parti comuni, Barone, salvo se altri, Al Catasto Fabbricati del Comune di campi Bisenzio l'unità immobiliare descritta risulta rappresentata nel foglio di mappa 21, con i seguenti dati: - particella 511, subalterno 39, categoria C/1, classe 8, mq. 63, R.C. euro 2.876,25. – in ipotesi, dichiarare la simulazione relativa, ai sensi dell'art. 1414, secondo comma, c.c., del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio dott. di Prato del 19 maggio 2015, Persona_1
rep. 356211 racc. 33705, registrato a Prato il 29 maggio 2015, al n. 5136, trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato in data 29 maggio 2015 al n.
3230 reg. part. e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Firenze il 29 maggio
2015 al n. 13648 reg. part., con la conseguente inefficacia del contratto di compravendita simulato e la nullità del contratto di donazione dissimulato, per difetto di requisito di forma. – in ipotesi subordinata, revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., in quanto stipulato in pregiudizio delle ragioni dell'attrice, e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti della stessa, il contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio dott. di Prato del 19 maggio 2015, rep. Persona_1
356211 racc. 33705, registrato a Prato il 29 maggio 2015, al n. 5136, trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato in data 29 maggio 2015 al n.
3230 reg. part. e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Firenze il 29 maggio
2015 al n. 13648 reg. part.. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Prato
e di Firenze di procedere all'annotamento della sentenza a margine delle trascrizioni dell'atto oggetto delle sopra precisate domande di simulazione e/o revocatoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio”; in via istruttoria, come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.;”
1.2) Si erano costituiti la sig.ra e il sig. , che avevano Parte_1 Parte_2
contestato le allegazioni e le domande attoree, in particolare esponendo che:
o la revoca della banca di tutti gli affidamenti era arrivata ai convenuti, seppur datata
19.5.2015, molto tempo dopo la stipula degli atti di destinazione patrimoniale, che la società aveva quindi stipulato in buona fede e senza sapere delle iniziative della banca;
6 o non vi era nel caso di specie né consilium fraudis, né scientia damni, e neppure eventus damni, posto che la banca poteva soddisfarsi grazie al concordato fallimentare, omologato dal Tribunale di Prato;
o la banca non avrebbe comunque avuto un totale soddisfacimento del credito perché sarebbe concorsa con altre banche, parimenti creditrici della società e nei cui confronti, analogamente, era stata prestata fideiussione;
o la domanda di simulazione assoluta doveva essere rigettata, avendo le parti effettivamente voluto il trasferimento oggetto delle domande attoree;
o del pari infondata era la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., non sussistendo la dimostrazione di alcuno dei suoi presupposti.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis rejectis, rigettare le domande di cui alla citazione del presente giudizio perché infondate in fatto e in diritto”. Contr 1.3) Nella contumacia di il Tribunale di Prato aveva infine ritenuto che:
→ era fondata la domanda di parte attrice di simulazione assoluta ex art. 1414 e ss.
c.c., rilevando in particolare che:
o “Le risultanze processuali hanno dimostrato che la società CD
AR, mediante il compimento dell'atto di compravendita del
19.05.2015, non solo ha sottratto i beni oggetto di disposizione patrimoniale alla garanzia generica delle ragioni creditorie della CP_5
ma anche che tale atto è stato posto in essere in modo apparente, non avendo voluto le parti che lo hanno stipulato conseguire effettivamente lo scopo e gli effetti proprio di siffatto atto”;
o “...l'atto di cui si discute è stato sottoscritto in data 19.05.2015, quando CD
AR, unitamente a (legale rappresentante e socia Parte_1
accomandataria di tale società) e (socio accomandante Parte_2
della medesima società), avevano già prestato fideiussioni, a garanzia delle obbligazioni contratte o da contrarre dalla società Nuova di IC
VA s.r.l., a favore di nell'anno 2003 e a favore di Controparte_4 nell'anno 2005, confermate nel 2007 a favore di Controparte_9 [...]
e successivamente trasferite nel 2012 in favore di Controparte_4 [...]
fino all'importo massimo cumulativo di € 1.064.000,00. Controparte_5
Inoltre, alla data del 31.03.2015, i conti correnti n. 1000/159 e n. 1000/167 della società garantiva presentavano un'esposizione debitoria pari a €
447.885,67. In particolare, con la scrittura privata autenticata del
19.05.2015, la società CD AR ha venduto alla società
[...]
[...] l'immobile a uso commerciale sito nel Comune di Calenzano Parte_4
(foglio 66, particella 371, sub 500) e l'unità immobiliare a uso commerciale posta nel Comune di Campi Bisenzio (foglio21, particella
511, sub 39)”;
o “...nella fattispecie concreta ricorrono una serie di indici da cui desumere la natura simulatoria dell'atto di compravendita più volte citato, potendo i creditori fornire la relativa prova con ogni mezzo, anche a mezzo di presunzioni. Ed invero, in caso di esperimento dell'azione di simulazione, si assiste a una diversificazione del regime probatorio a seconda che l'azione in oggetto sia proposta dalle parti ovvero dai creditori e dai terzi, come emerge dal disposto di cui all'art. 1417 c.c.. Ne consegue che i creditori, essendo soggetti estranei alla simulazione, sono ammessi a fornire la prova di essa con qualsiasi mezzo, anche tramite testimoni e presunzioni, senza essere vincolati agli specifici limiti probatori previsti per questi mezzi in materia di contratti, in virtù proprio della difficoltà di reperire la prova di un accordo al quale gli stessi non hanno in alcun modo partecipato. Di contro, le parti possono beneficiare del medesimo regime probatorio privilegiato previsto per i creditori e i terzi unicamente nel caso in cui intendano provare l'illiceità del contratto dissimulato”, in particolare:
▪ 1) e non potevano non conoscere, al Parte_1 Parte_2 momento del compimento dell'atto di compravendita oggetto del presente procedimento, della loro situazione debitoria in qualità di fideiussori della società debitrice e di quella dell'altra società garante CD AR, tenuto conto delle cariche sociali rivestite dai convenuti in seno alla società CD AR (la sig.ra Pt_1
era il legale rappresentante e socia accomandataria;
il sig. Pt_2
era socio accomandante) e alla società Nuova di IC VA
s.r.l. (i convenuti erano soci di quest'ultima società e la sig.ra ha rivestito anche la carica di liquidatore di detta società dal Pt_1
28.04.2015 fino alla nomina del Commissario giudiziale con atto del 10.03.2016;
▪ 2) la società acquirente è stata costituita in Controparte_6 data 13.05.2015, appena soli 6 giorni prima della stipula dell'atto di compravendita del 19.05.2015;
8 ▪ 3) non sono stati forniti elementi da cui desumere l'avvenuto effettivo pagamento del corrispettivo, per l'importo di €
100.000,00, mediante cambiali;
▪ 4) in relazione alla parte del prezzo oggetto di accollo da parte della società acquirente, invece, l'istituto di credito ha notificato atto di precetto sia all'originaria mutuataria che a parte accollante
( , non essendosi perfezionata la fattispecie di cui Controparte_6 al secondo comma dell'art. 1273 c.c.;
▪ 5) è alquanto strano che la società venditrice abbia rilasciato quietanza a saldo dell'intero importo, rinunciando all'ipoteca legale, quando le stesse modalità di pagamento convenute prevedevano la corresponsione del corrispettivo con scadenze rateali successive, la prima delle quali fissata al 30.06.2015, sia con riferimento alla cambiale che alla prima rata del mutuo accollato.”
o “Le motivazioni sopra espresse, in ragione del tempo, del contenuto e delle modalità in cui è stato compiuto l'atto di vendita, fanno ragionevolmente ritenere che le parti non abbiano effettivamente voluto realizzare le finalità proprie di quest'atto, dando luogo a una modificazione solo apparente della situazione di fatto sottostante, con pregiudizio ai diritti dei creditori (cfr. art. 1416, comma 2, c.c.), in quanto la sottrazione delle due unità immobiliari a uso commerciale dal patrimonio della società garante CD AR rende più incerto e difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie della
Banca”;
o era irrilevante il contenuto della sentenza resa all'esito di altro giudizio (RG
3639/2017 Trib. Prato), in quanto con essa era stata dichiarata l'inammissibilità delle domande ivi avanzate e non poteva dunque avere alcuna efficacia di giudicato sulle questioni coinvolte nella causa in oggetto.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale
Civile di Prato, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• in accoglimento della domanda di simulazione assoluta proposta da
[...]
già dichiara, ai sensi e per Controparte_4 Controparte_10 gli effetti di cui all'art. 1414, comma 1, c.c., la simulazione assoluta del contratto di compravendita per scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio dott. di Prato del 19 maggio 2015, rep. 356211 racc. 33705, registrato a Persona_1
9 Prato il 29 maggio 2015, al n. 5136, trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Prato in data 29 maggio 2015 al n. 3230 reg. part. e all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Firenze il 29 maggio 2015 al n. 13648 reg. part., con il quale la società CD AR di RO RA & C. s.a.s. ha trasferito alla società le seguenti unità immobiliari: Controparte_6
1) unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano terreno del fabbricato condominiale ubicato in Comune di Calenzano, alla via Larga n. 5, composta da un vano oltre antibagno e bagno. Confini: detta via, parti comuni su più lati, salvo se Per_3 altri. Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Calenzano l'unità immobiliare descritta risulta rappresentata nel foglio di mappa 66, con i seguenti dati: - part. 371, subalterno
500, categoria c/1, classe 6, mq. 35, R.C. euro 981,53;
2) unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano terreno del fabbricato condominiale ubicato in Comune di Campi Bisenzio, avente accesso dalla via Cimabue n.
30/B, composta da un vano principale oltre retronegozio, servizio igienico con antibagno e ripostiglio. Confini: detta via, parti comuni, Barone, salvo se altri, Al Catasto
Fabbricati del Comune di campi Bisenzio l'unità immobiliare descritta risulta rappresentata nel foglio di mappa 21, con i seguenti dati: - particella 511, subalterno 39, categoria C/1, classe 8, mq. 63, R.C. euro 2.876,25;
• ordina all'organo territorialmente competente, esonerandolo all'uopo da qualsiasi responsabilità, di annotare la trascrizione della presente sentenza;
• condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di lite, che si liquidano in € 2.506,01 per spese ed € 13.494,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.”.
2) Nei confronti di tale sentenza hanno dunque proposto appello la sig.ra Pt_1
ed il sig. , rilevando in termini generali che il Tribunale di Prato “...ha
[...] Pt_2
errato nella ricostruzione dei fatti ed in particolare ha dato per provate alcune circostanze, per le quali invece l'attrice non ha assolto l'onere probatorio”.
2.1) Il gravame non è stato formulato mediante un'articolazione in motivi separati e specifici, ma tramite l'esposizione di una serie di argomentazioni critiche mosse alla sentenza impugnata, nel cui ambito è dato individuare quelle per cui:
1°. “...non è stata dimostrata l'esistenza di una diversa implicita pattuizione tra le parti con la quale si fosse manifestata la volontà̀ di non trasferire la proprietà̀ dei beni mantenendo ferma la realtà̀ preesistente: da qui, evidentemente,
l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di simulazione assoluta, erroneamente invece riconosciuti dal Tribunale di Prato”;
10 2°. “...anche le altre domande formulate da parte attrice in via subordinata, per quanto ritenuto assorbite, sono infondate, in quanto controparte avrebbe dovuto provare i presupposti sia per l'accertamento della simulazione relativa e sia della revocatoria. In particolare, oltre all'esistenza del credito, non è stato neppure allegato l'eventus damni: i comparenti hanno infatti eccepito che sia verificato un pregiudizio per la banca e tale fatto è rimasto incontestato”.
Su tali basi sono state avanzate le conclusioni ricordate in epigrafe. Contr 2.2) Non si sono costitute nel presente grado di giudizio né (come già, del resto, in prime cure), né delle quali deve quindi dichiararsi la Controparte_12
contumacia.
2.3) Si è invece costituita in appello, con atto di intervento, Controparte_1
tramite la mandataria allegando di essere cessionaria dei crediti Controparte_2
a tutela dei quali erano state avanzate le domande di simulazione e, in subordine, di revoca ex art. 2901 c.c. da parte di contestando quindi la fondatezza (e, per Controparte_4 certi aspetti, l'ammissibilità) delle difese degli appellanti e riproponendo ai sensi dell'art. 346 cpc le domande: a) di simulazione relativa e b) di revocatoria ordinaria, ritenute assorbite dalla pronuncia di primo grado di accertamento della simulazione assoluta.
Su tali basi ha formulato le conclusioni trascritte in Controparte_2
epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello non possa trovare accoglimento.
3.1) Un primo complesso di argomentazioni difensive degli appellanti attiene alle censure mosse alla decisione del Tribunale di Prato di ritenere ravvisabile nella presente fattispecie una simulazione assoluta degli atti traslativi in precedenza ricordati.
Tali argomentazioni possono riassumersi nei seguenti assunti:
a) “...la raccomandata inviata dalla agli odierni convenuti CP_5
contenente la revoca di tutti gli affidamenti, sebbene datata 19 maggio 2015, è arrivata ai destinatari molto tempo dopo la stipula degli atti notarili oggi contestati”, sì che la compravendita del 19.5.2015 era stata stipulata nell'ignoranza delle iniziative assunte dalla banca in ordine alla revoca degli affidamenti;
b) “...è risultato incontestato che il prezzo pattuito fosse congruo (€ 196.520,00) e che questo sia stato versato con le seguenti modalità: quanto a € 100.000,00 mediante il rilascio di effetti cambiari e quanto alla rimanente somma di €
96.520,00 mediante accollo del residuo mutuo concesso dalla . Controparte_4
La datio delle cambiali non è mai stata messa in discussione e neppure il
11 perfezionamento dell'accollo del mutuo: conseguentemente è risultato provato il pagamento del prezzo”;
c) “...diversamente da quanto asserito dal Tribunale di Prato, la banca ha del tutto omesso di assolvere all'onere probatorio in ordine alla sussistenza della simulazione dell'atto, stante la totale insufficienza degli asseriti elementi presuntivi, in quanto non ha provato in particolare quale fosse l'intento simulatorio delle parti”;
d) “In particolare non è stata dimostrata l'esistenza di una diversa implicita pattuizione tra le parti con la quale si fosse manifestata la volontà̀ di non trasferire la proprietà̀ dei beni mantenendo ferma la realtà̀ preesistente...”;
e) “Si osserva peraltro che la prova della simulazione, assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere valenza probatoria – al fine dell'accertamento della pattuita simulazione – nemmeno la confessione stragiudiziale (Cassazione civile sez. II, 07/01/2019,
n.123). Anche tale pronunzia della S.C. smentisce quanto sostenuto dalla banca attrice”.
3.1.1) Le argomentazioni in esame non sono idonee a condurre alla riforma della sentenza impugnata.
A) Anzitutto, è irrilevante la valorizzazione concernente il momento di arrivo della raccomandata di con cui era stata comunicata la revoca degli Controparte_5
affidamenti. Ciò, in primo luogo ed in modo radicale, in quanto tale elemento non è stato oggetto di considerazione nella sentenza impugnata, laddove non sono stati operati riferimenti di sorta al momento di conoscenza di tale revoca.
Nella sentenza in questione, infatti, è stato ritenuto che “ e Parte_1 Parte_2
non potevano non conoscere, al momento del compimento dell'atto di compravendita
[...]
oggetto del presente procedimento, della loro situazione debitoria in qualità di fideiussori della società debitrice e di quella dell'altra società garante CD AR, tenuto conto delle cariche sociali rivestite dai convenuti in seno alla società CD AR (la sig.ra era il legale rappresentante e socia accomandataria;
il sig. era socio Pt_1 Pt_2
accomandante) e alla società Nuova di IC VA s.r.l. (i convenuti erano soci di quest'ultima società e la sig.ra ha rivestito anche la carica di liquidatore di detta Pt_1
società dal 28.04.2015 fino alla nomina del Commissario giudiziale con atto del
10.03.2016;” e ciò considerando anche che lo stesso giudice di prime cure aveva valorizzato il fatto che “...alla data del 31.03.2015, i conti correnti n. 1000/159 e n.
12 1000/167 della società garantiva presentavano un'esposizione debitoria pari a €
447.885,67” e dunque con presenza di una passività di notevole momento, preesistente agli atti in questione e del tutto plausibilmente a conoscenza degli odierni appellanti, in considerazione del loro ruolo.
Nei confronti di tali rilievi non risultano peraltro mosse contestazioni da parte degli stessi appellanti.
B) E' parimenti di scarso, o nullo, rilievo il fatto che il prezzo fosse congruo (dal momento che, nello schema della simulazione assoluta, la congruità del prezzo non assume particolare importanza, trattandosi di prezzo che non dovrà essere pagato).
C) È invece non corrispondente al vero il fatto che sia rimasta “incontestata”
l'allegazione (dei convenuti in prime cure) circa l'intervenuto versamento del prezzo stesso: già in sede di atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato infatti allegato che “...con riguardo alla parte di prezzo da pagare mediante cambiali, tutte scadute, non vi è prova dell'avvenuto pagamento”, stigmatizzando altresì il fatto che, una volta avvenuto l'accollo del mutuo incombente sui venditori, la società acquirente non aveva poi provveduto al versamento di alcuna rata (lasciando così agevolmente prefigurare che, ab initio, non vi era stata l'intenzione di dare fattiva esecuzione a tale accollo).
D) Infine, non sono suscettibili di essere accolte – già su un piano astratto – le contestazioni dell'appellante esposte ai punti c), d) ed e) del pregresso paragrafo 3.1, in quanto:
→ le argomentazioni menzionate al punto c) si connotano:
o anzitutto per la genericità delle contestazioni mosse (nella parte in cui gli appellanti adducono che “la banca ha del tutto omesso di assolvere all'onere probatorio in ordine alla sussistenza della simulazione dell'atto, stante la totale insufficienza degli asseriti elementi presuntivi”), trattandosi di censure in cui non è dato percepire il contenuto concreto della doglianza che, peraltro, non risulta prendere in considerazione quanto dedotto dal giudice di prime cure proprio e specificamente con riferimento alla ritenuta ravvisabilità di tali elementi presuntivi, dettagliatamente indicati;
o poi, per la non conferenza delle stesse (nella parte in cui è specificato: “in quanto non ha provato in particolare quale fosse l'intento simulatorio delle parti”) dal momento che proprio gli elementi presuntivi predetti sono stati valorizzati per concludere che le parti avevano inteso dare corso ad una simulazione assoluta della vendita dei beni, onde sottrarli all'aggressione dei creditori;
13 → i rilievi esposti al punto d) risultano riferirsi (nella parte in cui è postulata la sussistenza di un onere istruttorio, in capo all'istituto di credito, di dimostrare
“...l'esistenza di una diversa implicita pattuizione tra le parti con la quale si fosse manifestata la volontà̀ di non trasferire la proprietà̀ dei beni mantenendo ferma la realtà̀ preesistente...”) a profili esogeni rispetto alla fattispecie in esame, dal momento che nel presente caso si verte in ipotesi di simulazione fatta valere da un terzo estraneo alla pattuizione e, quindi, non soggetta a limiti probatori di sorta
(quanto a strumenti e contenuto), ex art. 1417 c.c.;
→ i medesimi rilievi ora svolti sono da riproporsi con riferimento all'allegazione difensiva degli appellanti (sopra ricordata al punto e) secondo cui “...la prova della simulazione, assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere valenza probatoria – al fine dell'accertamento della pattuita simulazione – nemmeno la confessione stragiudiziale (Cassazione civile sez. II, 07/01/2019, n.123). Anche tale pronunzia della S.C. smentisce quanto sostenuto dalla banca attrice”, dal momento che anche tale impianto argomentativo non è riferibile alle ipotesi (come quella in esame) di azione di simulazione proposta da un terzo.
3.2) Un secondo complesso di argomentazioni, poi, è stato esposto da parte degli appellanti onde evidenziare l'infondatezza anche delle domande avanzate in via subordinata da parte attrice in prime cure e volte alla revoca ex art. 2901 c.c. degli atti traslativi oggetto di causa.
Trattandosi di domande avanzate in via subordinata, risultate assorbite in prime cure, ed essendo stato ritenuto infondato il gravame proposto nei confronti della decisione del Tribunale di Prato, deve quindi ritenersi assorbito, anche nella presente sede, il profilo concernente la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti predetti.
4) L'appello deve pertanto essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa da parte terza intervenuta, in quanto conforme (ed anzi inferiore) ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni) concernenti lo scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00 (in considerazione del valore della causa determinato in relazione al credito di riferimento: € 507.976,32) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
14 4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nelle qualità indicate, avverso la sentenza n. 413/2022 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Prato, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_12 Controparte_6
2) respinge l'appello;
3) condanna gli appellanti e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
parte terza intervenuta costituita tramite la mandataria Controparte_1 [...] le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 10.538,00 per CP_2 compenso, di cui € 2.299,00 per la fase di studio, € 1.336,50 per la fase introduttiva, €
3.080,00 per la fase di trattazione, € 3.822,50 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti Pt_1
e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
[...] Parte_2
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
15 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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