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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13759/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. CARACÒ ANDREA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CARACÒ ANDREA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente: “A) Assegnazione della casa familiare, sita in Brescia, Via Repubblica Argentina n
9 int. 2 alla sig.ra I coniugi provvederanno ciascuno a corrispondere il Controparte_1
50% della quota mensile del rateo di mutuo di tale immobile in comproprietà. La sig.ra
[...]
viceversa, provvederà a pagare le relative utenze e spese condominiali. CP_1
Per_ B) I figli di anni 5 ed di anni 2 vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con prevalente collocazione presso la madre. Il padre, in ogni caso, terrà con sé i figli ogni mercoledì della settimana dalle ore 16.30 alle ore 20.30, con facoltà per le parti di modificare di comune accordo il predetto giorno in altri della settimana, in caso di esigenze lavorative e/o di 1 impegni imprevisti. Il padre, vieppiù, terrà con sé i figli a week-end alternati con la madre e più precisamente dal venerdì alle ore 16.30 alla domenica sera alle 20.30. Ciascun genitore, inoltre, potrà tenere con sé i figli per tre settimane consecutive durante il periodo estivo (luglio-agosto), da concordare di anno in anno entro e non oltre la data del 31 maggio. Durante le vacanze invernali ovvero sia dal 23 dicembre al 7 gennaio, i genitori si alterneranno, una settimana ciascuno, nel tenere presso di loro il minore. Pertanto i bambini potranno stare alternativamente un anno, nella settimana di Natale con il papà e in quella di Capodanno con la mamma e viceversa l'anno Per_ successivo. Per quanto riguarda le festività pasquali, ed le potranno trascorrere un Per_1 anno con la mamma ed un anno con il papà. In ogni caso, salvo diversi accordi presi congiuntamente tra i genitori
C) Il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile dell'importo di 550,00 € a Pt_1 CP_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, ed . Tale assegno sarà Per_1 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
D) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 70% dalla sig.ra e del 30% dal CP_1
Sig. . Pt_1
E) Le spese straordinarie utili per i figli verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Brescia.
F) I coniugi, corrisponderanno altresì, ciascuno lil 50% della quota mensile del rateo - (430,00 € complessivi circa) - relativo al finanziamento acceso presso la Agos Spa e contratto per necessità legate ai fabbisogni familiari e ciò fino all'estinzione del debito che avverrà nell'anno 2028.
G) L'automobile di proprietà dei coniugi rimarrà in uso al solo sig. ES che ne sosterrà integralmente i costi d'esercizio.
H) I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia personale pretesa economica e a qualsivoglia assegno a titolo di personale contributo al mantenimento.
I) Dichiarazione di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il
20/06/2014 a PA L'IO (BS) - Atto nr. 6 parte I - anno 2014 - Comune di
PA L'IO (BS) (doc. 1 – certificato di matrimonio), ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/06/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PA L'IO (atto n. 6 Parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
2 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN NE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13759/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. CARACÒ ANDREA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CARACÒ ANDREA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente: “A) Assegnazione della casa familiare, sita in Brescia, Via Repubblica Argentina n
9 int. 2 alla sig.ra I coniugi provvederanno ciascuno a corrispondere il Controparte_1
50% della quota mensile del rateo di mutuo di tale immobile in comproprietà. La sig.ra
[...]
viceversa, provvederà a pagare le relative utenze e spese condominiali. CP_1
Per_ B) I figli di anni 5 ed di anni 2 vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con prevalente collocazione presso la madre. Il padre, in ogni caso, terrà con sé i figli ogni mercoledì della settimana dalle ore 16.30 alle ore 20.30, con facoltà per le parti di modificare di comune accordo il predetto giorno in altri della settimana, in caso di esigenze lavorative e/o di 1 impegni imprevisti. Il padre, vieppiù, terrà con sé i figli a week-end alternati con la madre e più precisamente dal venerdì alle ore 16.30 alla domenica sera alle 20.30. Ciascun genitore, inoltre, potrà tenere con sé i figli per tre settimane consecutive durante il periodo estivo (luglio-agosto), da concordare di anno in anno entro e non oltre la data del 31 maggio. Durante le vacanze invernali ovvero sia dal 23 dicembre al 7 gennaio, i genitori si alterneranno, una settimana ciascuno, nel tenere presso di loro il minore. Pertanto i bambini potranno stare alternativamente un anno, nella settimana di Natale con il papà e in quella di Capodanno con la mamma e viceversa l'anno Per_ successivo. Per quanto riguarda le festività pasquali, ed le potranno trascorrere un Per_1 anno con la mamma ed un anno con il papà. In ogni caso, salvo diversi accordi presi congiuntamente tra i genitori
C) Il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile dell'importo di 550,00 € a Pt_1 CP_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, ed . Tale assegno sarà Per_1 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
D) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 70% dalla sig.ra e del 30% dal CP_1
Sig. . Pt_1
E) Le spese straordinarie utili per i figli verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Brescia.
F) I coniugi, corrisponderanno altresì, ciascuno lil 50% della quota mensile del rateo - (430,00 € complessivi circa) - relativo al finanziamento acceso presso la Agos Spa e contratto per necessità legate ai fabbisogni familiari e ciò fino all'estinzione del debito che avverrà nell'anno 2028.
G) L'automobile di proprietà dei coniugi rimarrà in uso al solo sig. ES che ne sosterrà integralmente i costi d'esercizio.
H) I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia personale pretesa economica e a qualsivoglia assegno a titolo di personale contributo al mantenimento.
I) Dichiarazione di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il
20/06/2014 a PA L'IO (BS) - Atto nr. 6 parte I - anno 2014 - Comune di
PA L'IO (BS) (doc. 1 – certificato di matrimonio), ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/06/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PA L'IO (atto n. 6 Parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
2 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN NE
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