Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Il Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello, nel procedimento ex art. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019), introdotto da
[...]
con ricorso depositato in data 29.04.2024, con l'ausilio dell'OCC nominato Parte_1 dott.ssa , ha pronunciato la seguente Persona_1
SENTENZA
Letti i depositi integrativi del 20.06.2024, 20.09.2024 e 04.11.2024, richiesti con decreti del 06.06.2024, 09.07.2024; letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 17.12.2024; letta la relazione finale del depositata con atto del 02.04.2025 e Parte_2
07.04.2024, a seguito di decreto di sollecito del 18.03.2025;
Il piano presentato dalla debitrice, come integrato e specificato con i depositi integrativi citati, a fronte di un passivo (come da elenco depositato dal Gestore e in particolare quello risalente al 7.4.2025) pari a € 29.090,25 prevede:
1. Il pagamento integrale delle spese sorte in occasione della presente procedura, da corrispondere all'OCC successivamente all'esecuzione del piano e che sarà determinato e liquidato a esecuzione ultimata;
2. Il pagamento integrale del debito privilegiato relativo al compenso del legale dei ricorrenti;
3. Il pagamento del 50% di tutti i debiti chirografari;
4. L'adempimento mediante il versamento di n. 38 rate mensili da € 500,00 ciascuna e da distribuirsi ai creditori chirografari come da piano di riparto in atti e come specificato con gli atti integrativi citati;
oltre alle successive rate necessarie al pagamento del compenso del legale della ricorrente e al pagamento del compenso all'OCC, entrambi da soddisfare successivamente ai creditori chirografari.
Le osservazioni della SIla S.r.l. sono fondate sui seguenti motivi: 1) precisazione del credito;
2) circostanze che hanno condotto al sovraindebitamento e sui requisiti di accesso alla procedura;
3) meritevolezza del debitore e corretta valutazione del merito creditizio da parte di SIla S.r.l.; 4) non convenienza del piano proposto;
5) costi della procedura sulle modalità di corresponsione dei compensi. .Le osservazioni della società attengono solamente alla precisazione del proprio Parte_3 credito.
Il creditore SIla S.r.l., precisato il proprio credito, lamenta la causazione dolosa o quantomeno colposa da parte della debitrice dello stato di sovraindebitamento, meritevolezza della debitrice e valutazione del merito creditizio, non convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria;
questi aspetti sono esaminabili congiuntamente in quanto connessi.
Preliminarmente si osserva che le considerazioni del creditore devono essere contestualizzate all'interno del quadro normativo di riferimento oltre che alle circostanze personali e familiari della ricorrente. Posto che la disciplina vigente non prevede più il criterio della meritevolezza come requisito di ammissibilità della proposta, la normativa attuale impone piuttosto un'indagine complessiva sulla fattibilità del piano, anche in base all'attività ausiliaria del Gestore della crisi, della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
inoltre la finalità della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai debitori di poter uscire dalla propria situazione di crisi, scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la prima casa.
La debitrice ha riferito che le esposizioni debitorie derivano da accesso al credito contratto antecedentemente al decesso del coniuge, il quale era in grado di provvedere al regolare pagamento dei debiti. In data 12.6.2014 è deceduto il coniuge SI. e tale circostanza ha comportato il venir meno dell'apporto Persona_2 patrimoniale dello stesso, titolare di trattamento pensionistico per € 1.580,86 mensili di cui solo il 60% è stato riconosciuto alla a titolo di reversibilità Parte_1
(€.948,53). In considerazione dell'avanzato stato di età ed il precario stato di salute, la , di anni 82, risulta impossibilitata a svolgere attività lavorativa. Parte_1
Si ritengono quindi sufficienti le ragioni che hanno originato il sovraindebitamento del ricorrente, e che attengono a vicende familiari e reddituali non preventivabili;
da ultimo, le si ritengono coerenti con le già richiamate finalità generali della normativa sul sovraindebitamento;
di contro le contestazioni appaiono generiche e non offrono elementi tali da escludere la legittimità del ricorso al piano di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore.
Il Gestore della crisi ha attestato la convenienza del piano di ristrutturazione proposto dal debitore, basandosi sull'assenza di beni immobili di proprietà della debitrice e sul calcolo della parte pignorabile della retribuzione della debitrice.
Va inoltre rilevato che, se da un lato l'art. 69, primo comma, CCII, preclude al debitore l'accesso alla procedura di ristrutturazione se "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", dall'altro, il CCII tiene anche conto del comportamento del soggetto finanziatore, in relazione al quale l'OCC deve chiarire (art. 68, terzo comma) se nell'erogare il prestito abbia diligentemente valutato il merito creditizio del finanziato mediante le procedure previste dall'art. 124- bis del Tub e degli artt. 6 e 7 del dm 3 febbraio 2011, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La valutazione negativa del Gestore della crisi in merito alla valutazione del merito creditizio effettuata da parte di SIla S.r.l. al momento dell'erogazione del finanziamento chirografario appare coerente, posto che le ragioni che hanno originato il sovraindebitamento appaiono sufficienti a giustificare il ricorso alla procedura odierna.
In merito all'osservazione relativa ai costi della procedura e sulle modalità di corresponsione dei compensi, si riscontra che il compenso del legale di parte è coerente con le previsioni di cui al Decreto Ministeriale 202 del 2014, mentre il compenso dell'OCC sarà determinato e liquidato a esecuzione del piano ultimata.
I motivi sono pertanto infondati.
Ritenuto che la soddisfazione di tutti i creditori possa essere garantita dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, anche in virtù delle spese correlate all'alternativa liquidatoria.
Considerato dunque che il piano proposto consente alla debitrice di provvedere alla soddisfazione dei creditori nei limiti delle proprie possibilità; che ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase Parte_1 esecutiva affidata all'OCC.
P.Q.M.
Letto l'art. 70 CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da
[...]
in data 29.04.2024; dispone che la presente sentenza di omologa sia Parte_1 comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni dispone che il compenso spettante all'OCC sarà determinato e liquidato a esecuzione ultimata come previsto dall'art. 71 c. 4 CCII;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e attuando ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura.
Si comunichi.
Bari, 15.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Assunta Napoliello