Sentenza 10 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01312/2025REG.PROV.COLL.
N. 06689/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6689 del 2023, proposto da
UR CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Maria Specchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00398/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Roberta Ravasio;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante, dottoressa CI, è dipendente di ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
2. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ha impugnato gli atti dell’Autorità che, relativamente all’anno 2017, le hanno riconosciuto solo uno scatto di avanzamento, anziché due, respingendo inoltre l’istanza di riesame proposta dalla dottoressa CI.
3. All’esito del giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso. A motivo della decisione il TAR ha rilevato che:
- la valutazione del dipendente, ai fini della attribuzione di scatti avanzamento, è espressione di un giudizio discrezionale;
- non sussisterebbe contraddizione tra la decisione della Commissione e la proposta la Responsabile della Direzione cui era assegnata l’appellante, poiché interpellata in un secondo momento, poiché in un secondo momento al responsabile, valutando l’appellante in comparazione con un altro dipendente, aveva espresso l’opinione che quest’ultimo fosse a un livello lievemente superiore;
- non erano in sé rilevanti i risultati della comparazione effettuati in anni precedenti;
- il giudizio della Commissione era adeguatamente motivato, facendo intendere il percorso logico seguito per pervenire alla decisione.
4. La dottoressa CI ha proposto appello.
5. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
6. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 13 febbraio 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo d’appello la dottoressa CI lamenta l’erroneità dell’appellata sentenza laddove il TAR “ ha ritenuto non meritevole di accoglimento il primo motivo di gravame sulla base dell’erroneo presupposto dell’asserita ampia discrezionalità che avrebbe caratterizzato la valutazione dell’Amministrazione e pertanto non censurabile in quanto priva di contraddittorietà e di macroscopica irragionevolezza .Tale assunto è del tutto illogico ed erroneo, in quanto ciò di cui si duole la ricorrente è essenzialmente la mancanza di valutazione circa un’attività ulteriore svolta a favore dell’Amministrazione ”.
Si tratta, in particolare, di attività svolta per la pubblicazione della Rivista Italiana di Antitrust , in relazione alla quale la dottoressa CI ha curato la pubblicazione di alcuni volumi, ha organizzato di Comitati di Redazione e Scientifico, ha curato varie fasi della redazione. L’appellante, quindi, non si duole di come l’Autorità ha esercitato la propria discrezionalità, ma del fatto che essa avrebbe tralasciato una parte del suo operato.
Il TAR, inoltre, non avrebbe considerato la manifesta disparità di trattamento, l’incongruenza e l’incompletezza tra la valutazione operata nei di lei confronti e quella di altri dipendenti collocati in seconda e prima fascia.
7.1. La censura è infondata.
7.2. Rileva il Collegio, preliminarmente, che nell’originario primo motivo di ricorso l’appellante lamentava che il Consiglio dell’Autorità, nella decisione di riesame, non avesse tenuto conto di tutti i rilievi svolti nella istanza di riesame, tra i quali quelli relativi alla omessa valutazione dell’attività svolta per la Rivista.
7.3. Orbene, la delibera di riesame richiama il verbale della Commissione.
7.4. Non vi sono elementi di fatto che consentono di affermare che la Commissione prima, e il Consiglio dell’Autorità in un secondo momento, abbiano omesso di tenere conto della suddetta attività. Dal verbale della riunione della Commissione del 28 febbraio 2018 emerge, per quanto di interesse ai fini della decisione, che essa ha rilevato (i) che erano in eccesso i dipendenti per i quali erano stati proposti tre scatti di avanzamento, (ii) che la fascia I era scarsamente utilizzata ( id est : la proposta di avanzamento di un grado era stata espressa per un numero esiguo di dipendenti), (iii) la fascia II ( id est : il numero di dipendenti ai quali riconoscere due scatti) doveva essere riequilibrata per tenere conto della necessità di collocare in tale fascia alcuni dipendenti proposti per la fascia III. Di conseguenza la Commissione ha chiesto ai responsabili delle unità organizzative di effettuare “ un confronto comparativo tra i dipendenti cui è stata attribuita la stessa valutazione ”. All’esito di questo confronto con i responsabili delle unità organizzative e tenuto conto del fatto che “ La dott.ssa LA nel confermare le proprie valutazioni, alla richiesta di effettuare un confronto comparativo tra CI e ZZ ritiene che la seconda si collochi a un livello lievemente superiore ”, la Commissione ha determinato di attribuire all’appellante un solo scatto di avanzamento.
7.5. Il verbale è del tutto simile per tutti i soggetti valutati, segno che la Commissione si è rimessa ai rilievi che i valutatori hanno trasfuso nelle schede di valutazione. La Commissione, del resto, dimostra di seguire il giudizio del valutatore anche in ordine al confronto comparativo richiesto ai fini di riequilibrare le fasce. Per tale motivo non v’è ragione di credere che l’attività prestata dall’appellante per la Rivista Italiana Antitrust non sia stata esaminata e/o tenuta in debita considerazione, essendo la stessa puntualmente menzionata nella scheda dell’appellante.
7.6. E’ invece evidente che la ragione per cui la Commissione ha assegnato un solo scatto di avanzamento all’appellante riposa sulla circostanza che un’altra dipendente, soggetta a valutazione da parte del medesimo responsabile (cioè la dottoressa LA) è risultata “ di livello lievemente superiore ”.
7.7. Infine, la delibera del Consiglio dell’Autorità richiamando il verbale della Commissione ha inteso condividere l’operato della stessa: il fatto che non abbia motivato specificamente in ordine all’attività svolta dall’appellante per la rivista è da ascrivere, semplicemente, alla circostanza che non era dirimente, e questo perché l’attività complessivamente svolta dalla dottoressa CI, ivi compresa l’attività svolta per la rivista, è stata ritenuta, seppure lievemente, inferiore a quella di altra dipendente.
7.8. Quanto alla lamentata disparità di trattamento, il Collegio rileva che l’appellante ha prodotto le schede di valutazione di dipendenti assegnati a Direzioni differenti, rispetto a quella cui essa era addetta nel 2017 (Direzione affari giuridici e contenzioso): essendo diversa la natura del lavoro svolto e diverso anche il responsabile incaricato di redigere la scheda valutativa e di proporre il numero di scatti di avanzamento, non è possibile escludere che la maggior sinteticità che caratterizza le schede anonime degli altri dipendenti, prodotte in giudizio dall’appellante, sia semplicemente da ascrivere allo stile personale del valutatore, non propenso a descrivere nei dettagli l’attività del dipendente; non è quindi possibile stabilire ed affermare che vi sia stata disparità di trattamento. La censura, comunque è stata proposta in modo alquanto generico, poiché l’appellante non ha offerto al Collegio una chiave di lettura delle varie schede di valutazione prodotte in giudizio: essa si è dilungata, nel ricorso di primo grado, a descrivere l’attività da essa svolta, ma nulla ha riferito circa quella svolta nelle altre Direzioni, sicché è assolutamente impossibile affermare che l’attività descritta nelle schede di altri dipendenti, prodotte in giudizio, sia inferiore, per quantità di tempo dedicato, o responsabilità o risultati, rispetto al lavoro svolto dalla dottoressa CI.
7.9. Per concludere, io primo motivo d’appello va respinto.
8. Con il secondo motivo d’appello si deduce erroneità dell’appellata sentenza in quanto si fonderebbe sull’erroneo presupposto della legittimità del confronto comparativo effettuato dall’Amministrazione.
Rammenta l’appellante che il base all’art. 5, comma 4, dell’Accordo sindacale il confronto comparativo avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto “ dell’attività svolta, del livello di
professionalità raggiunta e delle potenzialità di crescita di ciascun dipendente ”, assegnano un punto di avanzamento anche ai funzionari con meno di sei mesi di anzianità. Tuttavia la valutazione dell’attività dell’appellante non avrebbe tenuto conto del lavoro dalla stessa prestato per la Rivista Italiana di Antitrust e sarebbe contraddittoria rispetto ai giudizi estremamente positivi dati, sulla dottoressa CI, dal Responsabile della Direzione per gli Affari Giuridici ed il Contenzioso e dagli altri responsabili di Uffici.
L’appellante, nella censura in esame, richiama tutte le varie attività da essa svolte per concludere che “ il giudice di primo grado ha errato, perché l’attività qualitativamente e quantitativamente prestata dalla Ricorrente a favore dell’Istituzione, nel corso del 2017, non può essere in nessun modo inquadrabile con l’attività prestata dai funzionari meritevoli di un solo scatto di avanzamento di carriera, posto che – come sopra ricordato - anche ai funzionari che non hanno prestato servizio per più di 6 mesi nell’istituzione viene attribuito comunque “un avanzamento pari a uno scatto” (cfr. l’art.5, comma 4, dell’Accordo). Onde l’erroneità della sentenza appellata e illegittimità del comportamento dell’Amministrazione che si intende qui censurare .”.
8.1. La censura è inammissibile, per la ragione che l’appellante non indica le statuizioni contestate e non indica le ragioni di critica del ragionamento del primo giudice, compendiandosi nella riproposizione del secondo motivo del ricorso originario.
8.2. In ogni caso merita rilevare che l’appellante si è limitata a richiamare l’attività da essa svolta, nulla allegando e dimostrando circa l’attività svolta nel corso dell’anno 2017 dalla collega ZZ, che è stata ritenuta “ ad un livello lievemente superiore ” : l’appellante non ha, quindi, messo il Collegio in condizione di valutare se tale giudizio comparativo sia inficiato da manifesto travisamento e macroscopica illogicità, e quindi tale da poter essere sindacato dal giudice amministrativo.
8.3. Per tali ragioni il secondo motivo d’appello deve essere dichiarato inammissibile.
9. Al terzo motivo d’appello si deduce l’erroneità della appellata sentenza per non avere, il giudice di primo grado, rilevato che l’assegnazione dell’appellante di un solo scatto di avanzamento sarebbe stata determinata da esigenze di contenimento, e non dai vincoli quantitativi stabiliti dall’Accordo.
L’appellante ribadisce, quindi, che gli atti impugnati sono illegittimi in quanto avrebbero violato l’Accordo sindacale, il quale pone dei limiti massimi solo relativamente ai funzionari ai quali attribuire tre scatti di avanzamento: nessun limite quantitativo massimo sarebbe previsto dall’Accordo per i funzionari ai quali attribuire due scatti di avanzamento, ragione per cui le ragioni indicate dalla Commissione, e poi dal Consiglio dell’Autorità, per assegnare un solo scatto all’appellante sarebbero inesistenti.
9.1. Il Collegio premette che sul punto il TAR ha affermato che “ Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la collocazione nella I fascia non è dipesa dai vincoli quantitativi stabiliti dall’Accordo, bensì “dalla riparametrazione successiva al passaggio di fascia di numerosi dipendenti da tre a due livelli” (doc. 1, ric.), dovendo bensì l’Amministrazione attribuire due scatti ad almeno il 40 % del personale, senza però essere vincolata ad attribuirli ad una percentuale maggiore di personale, stante anche l’esigenza di contenimento della spesa pubblica .”
9.2. Il Collegio rileva che effettivamente non v’è traccia, nella valutazione della Commissione come nella deliberazione dell’Autorità del 29 maggio 2018, di un riferimento ad esigenze di contenimento della spesa pubblica.
9.3. La circostanza, tuttavia, non è dirimente, in quanto il TAR ha correttamente rilevato che la Commissione prima e l’Autorità in sede di riesame hanno rilevato la necessità di “riparametrare” le fasce di avanzamento, avendo constatato che seguendo le proposte dei responsabili dei Dipartimenti a un numero eccessivo di funzionari sarebbero stati assegnati tre scatti di avanzamento, il che determinava la necessità di assegnare ad alcuni di essi due scatti anziché tre: in questo modo gli assegnatari di due scatti di avanzamento sarebbero divenuti, a loro volta eccessivi.
9.4. E’ ben vero che l’Accordo sindacale non prevede un numero massimo di funzionari assegnatari di due scatti di anzianità; tuttavia non si può negare che l’Accordo lascia un margine di discrezionalità all’Autorità, che nel caso di specie l’ha esercitata cercando di garantire che tra le varie fasce si mantenesse la proporzione tendenziale desumibile dall’Accordo - cioè: tre scatti al 30% dei funzionari, 1 scatto a un altro 30%, e due scatti al residuo 40% -, il che rende l’operatore dell’Amministrazione scevra da vizi che consentano l’esercizio del sindacato da parte del Giudice Amministrativo.
9.5. Anche il terzo motivo d’appello va, conclusivamente, respinto.
10. Con il quarto motivo d’appello si deduce l’erroneità della appellata sentenza per non aver colto che la contrarietà delle valutazioni della Commissione rispetto all’Accordo sindacale, in particolare per la ragione che il confronto competitivo è stato effettuato, relativamente all’appellante, con un solo altro funzionario, anziché rispetto a tutti i funzionati proposti per uno solo scatto di avanzamento.
10.1. Il Collegio rileva che effettivamente l’appellata sentenza nulla afferma circa la necessità che la valutazione comparativa fosse effettuata anche rispetto ai funzionari proposti per un solo scatto.
10.2. La censura risulta tuttavia infondata. Sul presupposto che occorreva di ridurre il numero di funzionari proposti inizialmente per due scatti di anzianità, appare logico che il capo Dipartimento abbia comparato la appellante con la sola altra funzionaria proposta per due scatti, la quale ultima è stata ritenuta di “livello lievemente superiore”. Tenendo conto di tale giudizio la Commissione alla fine ha ritenuto di assegnare uno scatto all’appellante, con valutazione che risulta scevra da macroscopico travisamento e palese illogicità.
10.3. Conseguentemente, come rilevato dal TAR, non si apprezzano le condizioni per sindacare il giudizio discrezionale della Commissione e quello, successivo, dell’Autorità.
11. L’appello va, conclusivamente, respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della resistente Amministrazione, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO