Art. 20.
Con effetto dal 1 marzo 1966, tutto il personale dipendente dall'Istituto centrale di statistica, ivi compreso quello con qualifica di direttore generale, in servizio alla data predetta o comunque assunto successivamente, e' iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Per il personale indicato al comma precedente, il servizio assistito dall'assicurazione collettiva di cui all'ultimo comma, reso alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1 marzo 1966 e' riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Cosi' pure, per il personale predetto, e' considerato come utile senza alcun pagamento di contributi il servizio militare reso anteriormente alla data suindicata.
I servizi resi all'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1 marzo 1966 e non riconosciuti utili ai sensi del comma precedente sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.
Per il personale indicato al comma primo, il contributo relativo ai servizi di cui al comma precedente, nonche' ai periodi di studi universitari che pure siano ammessi a riscatto, e' calcolato secondo le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato, purche' la domanda sia presentata nel termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.
Fermo rimanendo tale termine, nel caso in cui il dipendente dimostri di avere gia' presentato la domanda all'istituto centrale di statistica entro il 31 dicembre 1964 per i servizi predetti ed entro il 31 dicembre 1959 per i periodi di studi universitari, il contributo di riscatto e' calcolato sullo stipendio iniziale della carriera, cui il dipendente apparteneva, in vigore alla data di presentazione della primitiva domanda; qualora tale domanda sia stata presentata posteriormente il contributo e' calcolato sullo stipendio in godimento alla data della domanda stessa.
Con effetto dal 1 marzo 1966, le rendite vitalizie a favore dei gia' dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dei loro superstiti, corrisposte a carico del bilancio dell'istituto stesso, per effetto di regolari deliberazioni concessive, al fine dell'integrazione o sostituzione del trattamento dell'assicurazione collettiva di cui al comma seguente fino al livello del sistema di pensionamento statale, nel loro ammontare in atto al 23 febbraio 1966, sono trasferite a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Le predette rendite, per quanto concerne le modifiche nei casi di riversibilita' e di eventuali successive variazioni nel numero dei superstiti, nonche' la corresponsione della indennita' integrativa speciale, sono considerate come pensioni della citata Cassa relative a cessazioni dal servizio dal 1 luglio 1965.
Dal 1 marzo 1966 cessa di avere vigore la convenzione stipulata il 3 dicembre 1953 tra l'Istituto centrale di statistica e l'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'assicurazione collettiva del personale dipendente. Il valore di riscatto delle relative polizze vigenti, valutato, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione, con riferimento al 1 marzo 1966, e' trasferito, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tali fine, vengono esclusi i valori relativi alle polizze facoltative, di cui all'articolo 9 della citata convenzione.
Con effetto dal 1 marzo 1966, tutto il personale dipendente dall'Istituto centrale di statistica, ivi compreso quello con qualifica di direttore generale, in servizio alla data predetta o comunque assunto successivamente, e' iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Per il personale indicato al comma precedente, il servizio assistito dall'assicurazione collettiva di cui all'ultimo comma, reso alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1 marzo 1966 e' riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Cosi' pure, per il personale predetto, e' considerato come utile senza alcun pagamento di contributi il servizio militare reso anteriormente alla data suindicata.
I servizi resi all'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1 marzo 1966 e non riconosciuti utili ai sensi del comma precedente sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.
Per il personale indicato al comma primo, il contributo relativo ai servizi di cui al comma precedente, nonche' ai periodi di studi universitari che pure siano ammessi a riscatto, e' calcolato secondo le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato, purche' la domanda sia presentata nel termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.
Fermo rimanendo tale termine, nel caso in cui il dipendente dimostri di avere gia' presentato la domanda all'istituto centrale di statistica entro il 31 dicembre 1964 per i servizi predetti ed entro il 31 dicembre 1959 per i periodi di studi universitari, il contributo di riscatto e' calcolato sullo stipendio iniziale della carriera, cui il dipendente apparteneva, in vigore alla data di presentazione della primitiva domanda; qualora tale domanda sia stata presentata posteriormente il contributo e' calcolato sullo stipendio in godimento alla data della domanda stessa.
Con effetto dal 1 marzo 1966, le rendite vitalizie a favore dei gia' dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dei loro superstiti, corrisposte a carico del bilancio dell'istituto stesso, per effetto di regolari deliberazioni concessive, al fine dell'integrazione o sostituzione del trattamento dell'assicurazione collettiva di cui al comma seguente fino al livello del sistema di pensionamento statale, nel loro ammontare in atto al 23 febbraio 1966, sono trasferite a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Le predette rendite, per quanto concerne le modifiche nei casi di riversibilita' e di eventuali successive variazioni nel numero dei superstiti, nonche' la corresponsione della indennita' integrativa speciale, sono considerate come pensioni della citata Cassa relative a cessazioni dal servizio dal 1 luglio 1965.
Dal 1 marzo 1966 cessa di avere vigore la convenzione stipulata il 3 dicembre 1953 tra l'Istituto centrale di statistica e l'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'assicurazione collettiva del personale dipendente. Il valore di riscatto delle relative polizze vigenti, valutato, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione, con riferimento al 1 marzo 1966, e' trasferito, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tali fine, vengono esclusi i valori relativi alle polizze facoltative, di cui all'articolo 9 della citata convenzione.