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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 857/2025 RG, introdotta da
(CERVETERI (RM), 07/07/1972), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. CICCHETTI ROSITA;
(ROMA (RM), 27/12/1975), con il patrocinio dell'avv. P_
CICCHETTI ROSITA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 10/05/1998 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
1. quanto alla casa coniugale che, come sopra descritto, è gravata da mutuo
cointestato con scadenza 31 maggio 2029 e la cui rata mensile è stata da
sempre versata dal IG. : i coniugi manifestano la volontà Parte_1
di procedere, in relazione alla predetta, alla stipula di contratto di locazione,
il cui canone mensile sarà impiegato, per pagare la rata mensile del mutuo,
sino a definitiva estinzione(31 maggio 2029).
All'esito, i coniugi manifestano sin d'ora la volontà di proseguire nella
concessione in locazione dell'immobile e i relativi canoni saranno versati su
conto corrente dei figli, sicchè i medesimi possano beneficiare del predetto
canone mensile, nella misura ciascuno di ½ ;
Quanto alle condizioni economiche, dato atto delle attuali condizioni
economiche dei coniugi, avendo la IG.ra , già redditi propri e P_
risultando la medesima ampiamente autosufficiente da un punto di vista
economico, accetta l'erogazione mensile, a titolo di alimenti, per il figlio
non ancora autosufficiente da un punto di vista economico, da Per_1
parte del padre IG. , della somma di € 250,00, che sarà Parte_1
corrisposta, mediante bonifico bancario mensile su c/c intestato alla IG.ra
. P_
Per quanto concerne la licenza di tassista di proprietà della IG.ra P_
, il IG. manifesta la volontà di non avanzare
[...] Parte_1
qualsivoglia pretesa sulla predetta licenza della quale potrà disporre soltanto la IG.ra . P_
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 857/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CERVETERI (RM), 07/07/1972) e (ROMA (RM), P_
27/12/1975) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
10/05/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 236, Parte II, Serie A05, Anno 1998, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 857/2025 RG, introdotta da
(CERVETERI (RM), 07/07/1972), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. CICCHETTI ROSITA;
(ROMA (RM), 27/12/1975), con il patrocinio dell'avv. P_
CICCHETTI ROSITA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 10/05/1998 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
1. quanto alla casa coniugale che, come sopra descritto, è gravata da mutuo
cointestato con scadenza 31 maggio 2029 e la cui rata mensile è stata da
sempre versata dal IG. : i coniugi manifestano la volontà Parte_1
di procedere, in relazione alla predetta, alla stipula di contratto di locazione,
il cui canone mensile sarà impiegato, per pagare la rata mensile del mutuo,
sino a definitiva estinzione(31 maggio 2029).
All'esito, i coniugi manifestano sin d'ora la volontà di proseguire nella
concessione in locazione dell'immobile e i relativi canoni saranno versati su
conto corrente dei figli, sicchè i medesimi possano beneficiare del predetto
canone mensile, nella misura ciascuno di ½ ;
Quanto alle condizioni economiche, dato atto delle attuali condizioni
economiche dei coniugi, avendo la IG.ra , già redditi propri e P_
risultando la medesima ampiamente autosufficiente da un punto di vista
economico, accetta l'erogazione mensile, a titolo di alimenti, per il figlio
non ancora autosufficiente da un punto di vista economico, da Per_1
parte del padre IG. , della somma di € 250,00, che sarà Parte_1
corrisposta, mediante bonifico bancario mensile su c/c intestato alla IG.ra
. P_
Per quanto concerne la licenza di tassista di proprietà della IG.ra P_
, il IG. manifesta la volontà di non avanzare
[...] Parte_1
qualsivoglia pretesa sulla predetta licenza della quale potrà disporre soltanto la IG.ra . P_
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 857/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CERVETERI (RM), 07/07/1972) e (ROMA (RM), P_
27/12/1975) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
10/05/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 236, Parte II, Serie A05, Anno 1998, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi