Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 15/04/2026, n. 6791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6791 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06791/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01537/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2026, proposto da
NI De LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lucantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;
OTTEMPERANZA della sentenza n. 4704/2025, emessa dal Tribunale di Roma, sez. lav., il 17.04.2025, all’esito del giudizio iscritto al R.G. n° 22533/2023/LAV, passata in giudicato - CARTA DOCENTE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. EL TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza n. 4704/2025, emessa dal Tribunale di Roma, sez. lav., il 17.04.2025, all’esito del giudizio iscritto al R.G. n° 22533/2023/LAV
Alla camera di consiglio del 10 aprile 2026, in conformità con quanto indicato nella propria memoria depositata in corso di giudizio, la parte ricorrente rappresentava che di aver ricevuto il pagamento delle spese di lite, senza tuttavia alcun interesse, e che la pretesa sostanziale rimaneva insoddisfatta.
Deve pertanto essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle spese di lite, ferma la spettanza degli interessi decorrenti dalla liquidazione giudiziale fino al pagamento (sul tema il Collegio non ritiene, invece, sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 1284, comma 4, del codice civile poiché, “ in mancanza di espressa specificazione nel titolo giudiziale portato in esecuzione, l’interesse legale dovuto è quello di cui all’art. 1284 co. 1 c.c. (ex multis, v. Cassazione civile sez. un., 07/05/2024, n.12449; Consiglio di Stato sez. II, 19/06/2024, n.5501) ”; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3084/2025; in termini analoghi, TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, n. 2245/2026).
Per il resto il ricorso è fondato.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
La giurisprudenza ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato e senza possibilità di integrazione ovvero di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione ( ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 5191/2026).
A fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza, derivando da ciò l’accoglimento della pretesa della ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova tra debitore e creditore ( ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 22876/2025).
Ne consegue che la parte resistente deve essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.
Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle spese, accogliendolo per il resto come precisato in motivazione e, per l’effetto:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni, nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente in misura pari ad euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL TU, Presidente FF, Estensore
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL TU |
IL SEGRETARIO