Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 3811
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità ordinanza cautelare per violazione art. 291, comma 1-quater, c.p.p.

    La Corte ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per il reato associativo mafioso, anche in virtù della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., e ha evidenziato che il reato è stato commesso con uso di armi, costituendo causa di eccettuazione dall'interrogatorio preventivo.

  • Inammissibile
    Vizio della motivazione con riguardo alla partecipazione all’associazione mafiosa

    Il ricorso non sottopone a critica la decisiva argomentazione dell'ordinanza impugnata in merito alla reciproca convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno specificamente indicato il ruolo svolto dall'indagato e la sua appartenenza alle organizzazioni criminali.

  • Inammissibile
    Vizio della motivazione con riguardo alla partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico

    Il ricorso non sottopone a critica la decisiva argomentazione dell'ordinanza impugnata in merito alla reciproca convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno specificamente indicato il ruolo svolto dall'indagato e la sua appartenenza alle organizzazioni criminali.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari

    Il motivo è inammissibile perché omette di confrontarsi con l'accertata persistente operatività del clan di appartenenza dell'indagato, che, come il ricorso neppure contesta, è risultato ricoprire il ruolo di gestore, per conto del clan, di una piazza di spaccio particolarmente attiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 3811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3811
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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