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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7955 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 25093/2024 R.G.
premesso che con decreto del 10.6.2025, l'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 3.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Iorio
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Del Sarto CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.11.2024 il ricorrente, per quanto rileva ai fini di causa, ha dedotto:
- che “in data 12/01/2023, all'età di 41 anni, subiva un infortunio sul lavoro e, trasportato al P.O. Ospedale San Paolo di Napoli (Na), gli veniva diagnosticato una “ferita delle dita della mano con interessamento dei legamenti-ferita lacerocontusa con sospetta lesione ossea e tendinea primo dito mano destra”;
- che, “all'epoca dell'infortunio, era dipendente della soc. “ inquadrato Parte_2 con contratto a tempo indeterminato, svolgente mansioni di falegname con qualifica di operaio”;
- che in data 14.1.2023 veniva sottoposto ad operazione chirurgica;
- che, in seguito a denuncia del datore di lavoro del 12.1.2023, l' , oltre a valutarlo CP_1 inabile al lavoro dalla data dell'infortunio fino al 29/04/2023, avendo accertato “esiti di lesione del tendine estensore del pollice con deficit dei movimenti delle articolazione e difficoltà alla opposizione del pollice con le altre dita”, gli riconosceva un grado di danno biologico pari a 10%, poi portato al 12% in seguito a visita collegiale;
Sulla base di tali premesse, lamentando l'erronea valutazione di tale percentuale, ha concluso chiedendo:
1
1. Dichiarare l'infortunio avvenuto a causa di lavoro in data 12/01/2023, e per l'effetto condannare l' , in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore alle seguenti prestazioni: a. Dichiarare e riconoscere il ricorrente quale destinatario di una rendita pari almeno CP_1 al 16% dalla data dell'infortunio (12/01/2023) e, per l'effetto, in via principale, riconoscere la rendita definitiva pari almeno al 16% del danno biologico sin dalla data dell'infortunio b. In via subordinata, costituire e liquidare in conto capitale da lesione dell'integrità psicofisica conseguente all'infortunio conformemente alla legge nella misura che sarà accertata in corso di causa a mezzo di C.T.U. a far data dalla denuncia dell'infortunio, e comunque superiore al grado 12% già accertato in via amministrativa, oltre interessi legali dalla data dello stesso, all'effettivo soddisfo. vinte le spese e competenze di causa, con attribuzione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , resistendo alla domanda. CP_1
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha precisato che quest'ultimo si è infortunato mentre utilizzava il “Flex” per tagliare materiali e ha chiesto nominarsi un ctu;
istanza alla quale l' ha dichiarato di non opporsi. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, pertanto, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
In primo luogo si evidenzia che è pacifica tra le parti l'“l'occasione di lavoro” dell'infortunio in esame, atteso che in relazione allo stesso l' ha già riconosciuto al ricorrente un CP_1 indennizzo commisurato ad una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 12% (cfr. il provvedimento dell' del 12.1.2024 prodotto da entrambe le parti). CP_1
Il nodo della controversia, pertanto, attiene unicamente alla quantificazione di tale menomazione.
Ciò posto, si osserva che il CTU nominato, dott. , ha valutato quest'ultima Persona_1 nella misura del 14%.
Le conclusioni del ctu, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Come, peraltro, evidenziato dal ricorrente nelle note scritte del 21.10.2025, nessuna delle parti ha formulato osservazioni alla bozza inviata dal CTU.
Deve, pertanto, concludersi che l'infortunio di cui al ricorso ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente nella misura del 14%.
Per tali motivi:
- la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di una rendita vitalizia deve essere rigettata;
2 - l' deve essere condannato a commisurare l'indennizzo già liquidato al ricorrente alla CP_1 suindicata percentuale, con conseguente obbligo di versare in suo favore la differenza economica tra quanto versatogli e quanto gli avrebbe dovuto versare tenuto conto del superiore grado di menomazione dell'integrità psico-fisica riconosciutogli, oltre interessi legali.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate nella misura della metà. Il residuo, secondo il criterio della soccombenza, viene posto a carico dell' e liquidato come in dispositivo. CP_1
A carico di tale istituto, infine, vengono poste le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) condanna l' a commisurare l'indennizzo già riconosciuto al ricorrente, al grado di CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica del 14% e, per l'effetto, condanna tale istituto a pagare in favore del ricorrente la differenza economica tra quanto versatogli e quanto gli avrebbe dovuto versare tenuto conto del superiore grado di menomazione riconosciuto, oltre interessi legali;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' a pagare al CP_1 ricorrente il residuo;
residuo che liquida in complessivi € 1.350,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
d) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi.
In Napoli, il 3.11.2023
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
3
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 25093/2024 R.G.
premesso che con decreto del 10.6.2025, l'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 3.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Iorio
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Del Sarto CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.11.2024 il ricorrente, per quanto rileva ai fini di causa, ha dedotto:
- che “in data 12/01/2023, all'età di 41 anni, subiva un infortunio sul lavoro e, trasportato al P.O. Ospedale San Paolo di Napoli (Na), gli veniva diagnosticato una “ferita delle dita della mano con interessamento dei legamenti-ferita lacerocontusa con sospetta lesione ossea e tendinea primo dito mano destra”;
- che, “all'epoca dell'infortunio, era dipendente della soc. “ inquadrato Parte_2 con contratto a tempo indeterminato, svolgente mansioni di falegname con qualifica di operaio”;
- che in data 14.1.2023 veniva sottoposto ad operazione chirurgica;
- che, in seguito a denuncia del datore di lavoro del 12.1.2023, l' , oltre a valutarlo CP_1 inabile al lavoro dalla data dell'infortunio fino al 29/04/2023, avendo accertato “esiti di lesione del tendine estensore del pollice con deficit dei movimenti delle articolazione e difficoltà alla opposizione del pollice con le altre dita”, gli riconosceva un grado di danno biologico pari a 10%, poi portato al 12% in seguito a visita collegiale;
Sulla base di tali premesse, lamentando l'erronea valutazione di tale percentuale, ha concluso chiedendo:
1
1. Dichiarare l'infortunio avvenuto a causa di lavoro in data 12/01/2023, e per l'effetto condannare l' , in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore alle seguenti prestazioni: a. Dichiarare e riconoscere il ricorrente quale destinatario di una rendita pari almeno CP_1 al 16% dalla data dell'infortunio (12/01/2023) e, per l'effetto, in via principale, riconoscere la rendita definitiva pari almeno al 16% del danno biologico sin dalla data dell'infortunio b. In via subordinata, costituire e liquidare in conto capitale da lesione dell'integrità psicofisica conseguente all'infortunio conformemente alla legge nella misura che sarà accertata in corso di causa a mezzo di C.T.U. a far data dalla denuncia dell'infortunio, e comunque superiore al grado 12% già accertato in via amministrativa, oltre interessi legali dalla data dello stesso, all'effettivo soddisfo. vinte le spese e competenze di causa, con attribuzione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , resistendo alla domanda. CP_1
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha precisato che quest'ultimo si è infortunato mentre utilizzava il “Flex” per tagliare materiali e ha chiesto nominarsi un ctu;
istanza alla quale l' ha dichiarato di non opporsi. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, pertanto, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
In primo luogo si evidenzia che è pacifica tra le parti l'“l'occasione di lavoro” dell'infortunio in esame, atteso che in relazione allo stesso l' ha già riconosciuto al ricorrente un CP_1 indennizzo commisurato ad una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 12% (cfr. il provvedimento dell' del 12.1.2024 prodotto da entrambe le parti). CP_1
Il nodo della controversia, pertanto, attiene unicamente alla quantificazione di tale menomazione.
Ciò posto, si osserva che il CTU nominato, dott. , ha valutato quest'ultima Persona_1 nella misura del 14%.
Le conclusioni del ctu, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Come, peraltro, evidenziato dal ricorrente nelle note scritte del 21.10.2025, nessuna delle parti ha formulato osservazioni alla bozza inviata dal CTU.
Deve, pertanto, concludersi che l'infortunio di cui al ricorso ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente nella misura del 14%.
Per tali motivi:
- la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di una rendita vitalizia deve essere rigettata;
2 - l' deve essere condannato a commisurare l'indennizzo già liquidato al ricorrente alla CP_1 suindicata percentuale, con conseguente obbligo di versare in suo favore la differenza economica tra quanto versatogli e quanto gli avrebbe dovuto versare tenuto conto del superiore grado di menomazione dell'integrità psico-fisica riconosciutogli, oltre interessi legali.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate nella misura della metà. Il residuo, secondo il criterio della soccombenza, viene posto a carico dell' e liquidato come in dispositivo. CP_1
A carico di tale istituto, infine, vengono poste le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) condanna l' a commisurare l'indennizzo già riconosciuto al ricorrente, al grado di CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica del 14% e, per l'effetto, condanna tale istituto a pagare in favore del ricorrente la differenza economica tra quanto versatogli e quanto gli avrebbe dovuto versare tenuto conto del superiore grado di menomazione riconosciuto, oltre interessi legali;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' a pagare al CP_1 ricorrente il residuo;
residuo che liquida in complessivi € 1.350,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
d) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi.
In Napoli, il 3.11.2023
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