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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/04/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2249/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2249/2018
TRA
difeso dall'avv. NATALE GIUSEPPE e dall'avv. ENZO IDA' Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Graziano di Natale
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.11.2018, esponeva che gli era stata notificata in data Parte_1
20.2.2014 la Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n.
139802020140000007000 contenente l'avviso di addebito n. 43920120001083354000 per un importo di € 1.213,00 relativo al mancato versamento IVS relativi all'anno 2009.
Deduceva la prescrizione del credito.
Tanto premesso chiedeva l'annullamento della cartella opposta, con vittoria delle spese di lite.
1 Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva, l' che in via preliminare CP_1
Contr chiedeva che venisse dichiarata la decadenza dell'azione, mente l' chiedeva l'estromissione del giudizio.
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dall' , seppur formalmente riferita alla mancata CP_1
tempestiva impugnazione del fermo amministrativo, è fondata nei suoi effetti sostanziali.
Va infatti rilevato che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999,
l'opposizione avverso l'avviso di addebito deve essere proposta, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie, risulta che l'avviso di addebito n. . 43920120001083354000] è stato notificato in data 10.1.2013 e che il ricorrente non ha proposto tempestiva opposizione nel termine prescritto.
Il successivo provvedimento di fermo amministrativo, adottato ai sensi dell'art. 86 del
D.P.R. n. 602/1973, costituisce atto meramente esecutivo e cautelare, che non determina la riapertura dei termini per contestare il merito della pretesa contributiva ormai consolidata.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “il fermo amministrativo non costituisce autonomo titolo esecutivo e non consente di rimettere in discussione
l'an o il quantum della pretesa creditoria, una volta decorso il termine di decadenza per l'opposizione al titolo” (Cass. civ., sez. III, n. 24956/2020; Cass. civ., sez. lav., n.
10649/2018).
Ne consegue che la contestazione proposta dal ricorrente in ordine alla debenza del credito sottostante deve essere dichiarata inammissibile.
2 Tenuto conto della particolarità della vicenda e della situazione processuale complessiva, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita,
• dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da [Nominativo Ricorrente] nella parte volta a contestare il credito sottostante al fermo amministrativo;
• compensa le spese di lite
Così deciso,28.4.2025
Il Giudice del Lavoro
(Il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni)
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