Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1977, n. 952
Articolo 2Articolo 4
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1 gennaio 1978
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3 dicembre 1981
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Versione
17 luglio 1990
Art. 3.
Nel caso previsto ((dal comma 5)) dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.
Entrata in vigore il 17 luglio 1990