Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.