Art. 4.
Nella commissione centrale di cui all' articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni nazionali piu' rappresentative.
Nella commissione centrale di cui all' articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni nazionali piu' rappresentative.