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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2362/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2362/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e nato a [...] il Controparte_2
31/07/1978, entrambi assistiti e difesi dall'avv. BERARDINELLI LARA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, e Controparte_1
esponevano che in data 08/06/2007 avevano Controparte_2
contratto matrimonio con rito civile, in SERRAMONACESCA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era quindi sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 30.01.2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30.01.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1)I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni di residenza;
2)la IG.ra si stabilirà, fin tanto che non sarà venduta la casa dei genitori CP_1
deceduti, presso la casa di questi ultimi, dove già si è stabilita da qualche tempo, insieme alla figlia sita in Francavilla al Mare Via Kennedy 3 e, dopo la ER
vendita e divisione con i fratelli coeredi, provvederà a reperire altro immobile idoneo alla stessa ed alla minore;
3)il IG. continuerà ad abitare in Serramonacesca fino a quando non reperirà CP_2
nuova abitazione, in zona più vicina al comune di Pescara – Francavilla, sì da poter condividere in maniera più agevole la frequentazione con la figlia che, al momento, per impegni scolastici (frequenta il terzo anno della scuola secondaria superiore, presso l'istituto G. Marconi di Pescara), sportivi e ricreativi non può vivere in
Serramonacesca se non in occasionali week – end e/o festività;
4)la giovane viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, Persona_2
sebbene vivrà stabilmente con la madre, per le ragioni indicate al punto 03.
5)Il IG. in ragione della convivenza stabile della figlia con la madre, CP_2 ER
verserà alla IG.ra un contributo mensile di euro 300,00, da versarsi entro il CP_1
giorno dieci di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, a decorrere dal mese di novembre 2024; l'assegno unico ed universale di euro 200,00 sarà suddiviso, in parti uguali, come per legge. Allorquando la IG.ra dovrà trasferirsi presso altra CP_1
abitazione, il IG. parteciperà nella misura di 1/3 al canone di locazione CP_2
abitativo, canone che non potrà eccedere la misura di euro 500,00. Detto contributo di locazione cesserà allorquando il IG. reperirà propria abitazione sì da poter CP_2
coabitare anche lui con la propria figlia, tenendola con sé almeno per due giorni a settimana e nei week end alternati con la madre. Ovviamente laddove il pagina 3 di 6 collocamento prevalente della giovane sarà con il padre, anziché la madre, la ER
contribuzione mensile sarà invertita.
6)Al IG. viene lasciato, per un periodo di sei mesi, prorogabile di altri sei CP_2 mesi e per un massimo di due anni, l'utilizzo e l'uso del terreno sito in
Serramonacesca, c.da Garifoli, di circa 1 ettaro, di proprietà esclusiva della IG.ra
, affinché ivi possa continuare ad allevare i 5 cani, precisando che per uno di CP_1
questi le parti procederanno al passaggio di proprietà dalla IG.ra al IG., CP_1
lo stesso provvederà a tagliare l'erba in tutte le aree finora tenute libere, CP_2
grazie al lavoro di entrambi i coniugi, da vegetazione infestante ( ad esempio rovi , canne, canne di bamboo) e provvederà allo smaltimento nel modo più opportuno degli scarti di vegetazione prodotti, senza tuttavia modificare lo stato del terreno affinché lo stesso sia sempre in perfetto stato d'uso anche in ragione delle ulteriori attività e hobbies che ivi svolgerà la ex coniuge.
7)La produzione derivante dalle 20 piante di ulivo, allorquando saranno utilizzate per la raccolta e produzione di olio Evo, da cui mediamente le parti ricavavano circa
40/70 litri annui di prodotto, dovrà essere ripartite in ugual misura tra i ricorrenti. Al fine del corretto svolgimento di tutte le attività descritte nei precedenti punti, il IG. si impegna, da subito, a smaltire i materiali non organici ed ingombranti al CP_2
momento stazionati sul terreno. La IG.ra potrà, in ogni caso, utilizzare il CP_1
terreno e la serra, previa comunicazione al coniuge e concordando i periodi di volta in volta, al fine di proseguire le sue attività creative hobbistiche e di coltivazione oltre che per l'organizzazione di workshop e piccoli eventi inerenti dette attività.
L'utilizzo del terreno, così come concordato, potrà essere prorogato di semestre in semestre laddove vengano rispettate le condizioni d'uso, di coltivazione e pulizia del medesimo, sì da garantirne e preservarne la destinazione.
8)La cura, la corretta manutenzione e pulizia del terreno sono da considerarsi condizione essenziale ai fini dell'utilizzo in capo al IG. ed il mancato CP_2
pagina 4 di 6 rispetto della condizione de qua comporterà l'immediata decadenza dell'accordo sul punto, senza necessità di modificare le condizioni ma con il solo onere, in capo alla IG.ra , di comunicare la propria volontà di svincolarsi dall'accordo di cui ai CP_1
punti 06) e 07) con comunicazione da far pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima.
9)Al momento, in ragione della lontananza e dunque dell'incompatibilità della permanenza con cadenza periodica della figlia col padre, i coniugi stabiliscono che il padre potrà frequentare la figlia ogni pomeriggio che lo stesso riterrà utile ed ogni volta che lo stesso ne avrà disponibilità, compatibilmente con gli impegni della giovane ragazza, con possibilità di cenare con la stessa e ricondurla a casa della madre dopo cena. Va precisato che i coniugi stanno già operando con questo
“regime” di frequentazione e stante l'ottimo rapporto di entrambi con la figlia la modalità non ha incontrato ostacoli e sul punto sono tutti sereni e concordi.
10)Durante le festività la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale con un ER genitore ed il giorno del 25 con l'altro, alternativamente anno per anno;
parimenti per le vacanze di Pasqua, che, di anno in anno, verranno trascorse con l'uno e con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza tra genitori. Durante le ferie estive la stessa trascorrerà un periodo di venti giorni, anche dividendoli in due periodi, col padre e la scelta delle settimane dovrà essere concordata tra le parti con congruo anticipo, almeno sessanta giorni prima, sì da potersi organizzare anche per diversi impegni, sempre favorendo il benessere della minore. Laddove uno dei due genitori dovesse avere la possibilità di lavorare, per il periodo estivo, fuori regione, sarà cura di quest'ultimo preavvertire l'altro, al fine di concordare la corretta gestione di ER dandone comunicazione all'altro almeno sessanta giorni prima dell'ipotetica partenza.
pagina 5 di 6 11)Le spese straordinarie della giovane come da protocollo del Tribunale ER
(che le parti dichiarano di aver visionato e compreso), saranno preventivamente discusse tra i genitori e ripartite tra loro nella misura del 50% ciascuno.
12)L'autovettura TG CJ711JE, intestata alla IG.ra , viene CP_3 CP_1
assegnata in via definitiva alla stessa;
in caso di necessità, fintanto che lui non reperirà nuova autovettura propria, se la IGnora non avrà bisogno del CP_1
mezzo, gli consentirà l'utilizzo per il periodo di tempo di volta in volta concordato.
13)Le parti dichiarano con il presente atto di aver così definito ogni tipo di rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
SERRAMONACESCA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30.01.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2362/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e nato a [...] il Controparte_2
31/07/1978, entrambi assistiti e difesi dall'avv. BERARDINELLI LARA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, e Controparte_1
esponevano che in data 08/06/2007 avevano Controparte_2
contratto matrimonio con rito civile, in SERRAMONACESCA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era quindi sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 30.01.2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30.01.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1)I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni di residenza;
2)la IG.ra si stabilirà, fin tanto che non sarà venduta la casa dei genitori CP_1
deceduti, presso la casa di questi ultimi, dove già si è stabilita da qualche tempo, insieme alla figlia sita in Francavilla al Mare Via Kennedy 3 e, dopo la ER
vendita e divisione con i fratelli coeredi, provvederà a reperire altro immobile idoneo alla stessa ed alla minore;
3)il IG. continuerà ad abitare in Serramonacesca fino a quando non reperirà CP_2
nuova abitazione, in zona più vicina al comune di Pescara – Francavilla, sì da poter condividere in maniera più agevole la frequentazione con la figlia che, al momento, per impegni scolastici (frequenta il terzo anno della scuola secondaria superiore, presso l'istituto G. Marconi di Pescara), sportivi e ricreativi non può vivere in
Serramonacesca se non in occasionali week – end e/o festività;
4)la giovane viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, Persona_2
sebbene vivrà stabilmente con la madre, per le ragioni indicate al punto 03.
5)Il IG. in ragione della convivenza stabile della figlia con la madre, CP_2 ER
verserà alla IG.ra un contributo mensile di euro 300,00, da versarsi entro il CP_1
giorno dieci di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, a decorrere dal mese di novembre 2024; l'assegno unico ed universale di euro 200,00 sarà suddiviso, in parti uguali, come per legge. Allorquando la IG.ra dovrà trasferirsi presso altra CP_1
abitazione, il IG. parteciperà nella misura di 1/3 al canone di locazione CP_2
abitativo, canone che non potrà eccedere la misura di euro 500,00. Detto contributo di locazione cesserà allorquando il IG. reperirà propria abitazione sì da poter CP_2
coabitare anche lui con la propria figlia, tenendola con sé almeno per due giorni a settimana e nei week end alternati con la madre. Ovviamente laddove il pagina 3 di 6 collocamento prevalente della giovane sarà con il padre, anziché la madre, la ER
contribuzione mensile sarà invertita.
6)Al IG. viene lasciato, per un periodo di sei mesi, prorogabile di altri sei CP_2 mesi e per un massimo di due anni, l'utilizzo e l'uso del terreno sito in
Serramonacesca, c.da Garifoli, di circa 1 ettaro, di proprietà esclusiva della IG.ra
, affinché ivi possa continuare ad allevare i 5 cani, precisando che per uno di CP_1
questi le parti procederanno al passaggio di proprietà dalla IG.ra al IG., CP_1
lo stesso provvederà a tagliare l'erba in tutte le aree finora tenute libere, CP_2
grazie al lavoro di entrambi i coniugi, da vegetazione infestante ( ad esempio rovi , canne, canne di bamboo) e provvederà allo smaltimento nel modo più opportuno degli scarti di vegetazione prodotti, senza tuttavia modificare lo stato del terreno affinché lo stesso sia sempre in perfetto stato d'uso anche in ragione delle ulteriori attività e hobbies che ivi svolgerà la ex coniuge.
7)La produzione derivante dalle 20 piante di ulivo, allorquando saranno utilizzate per la raccolta e produzione di olio Evo, da cui mediamente le parti ricavavano circa
40/70 litri annui di prodotto, dovrà essere ripartite in ugual misura tra i ricorrenti. Al fine del corretto svolgimento di tutte le attività descritte nei precedenti punti, il IG. si impegna, da subito, a smaltire i materiali non organici ed ingombranti al CP_2
momento stazionati sul terreno. La IG.ra potrà, in ogni caso, utilizzare il CP_1
terreno e la serra, previa comunicazione al coniuge e concordando i periodi di volta in volta, al fine di proseguire le sue attività creative hobbistiche e di coltivazione oltre che per l'organizzazione di workshop e piccoli eventi inerenti dette attività.
L'utilizzo del terreno, così come concordato, potrà essere prorogato di semestre in semestre laddove vengano rispettate le condizioni d'uso, di coltivazione e pulizia del medesimo, sì da garantirne e preservarne la destinazione.
8)La cura, la corretta manutenzione e pulizia del terreno sono da considerarsi condizione essenziale ai fini dell'utilizzo in capo al IG. ed il mancato CP_2
pagina 4 di 6 rispetto della condizione de qua comporterà l'immediata decadenza dell'accordo sul punto, senza necessità di modificare le condizioni ma con il solo onere, in capo alla IG.ra , di comunicare la propria volontà di svincolarsi dall'accordo di cui ai CP_1
punti 06) e 07) con comunicazione da far pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima.
9)Al momento, in ragione della lontananza e dunque dell'incompatibilità della permanenza con cadenza periodica della figlia col padre, i coniugi stabiliscono che il padre potrà frequentare la figlia ogni pomeriggio che lo stesso riterrà utile ed ogni volta che lo stesso ne avrà disponibilità, compatibilmente con gli impegni della giovane ragazza, con possibilità di cenare con la stessa e ricondurla a casa della madre dopo cena. Va precisato che i coniugi stanno già operando con questo
“regime” di frequentazione e stante l'ottimo rapporto di entrambi con la figlia la modalità non ha incontrato ostacoli e sul punto sono tutti sereni e concordi.
10)Durante le festività la figlia trascorrerà la Vigilia di Natale con un ER genitore ed il giorno del 25 con l'altro, alternativamente anno per anno;
parimenti per le vacanze di Pasqua, che, di anno in anno, verranno trascorse con l'uno e con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza tra genitori. Durante le ferie estive la stessa trascorrerà un periodo di venti giorni, anche dividendoli in due periodi, col padre e la scelta delle settimane dovrà essere concordata tra le parti con congruo anticipo, almeno sessanta giorni prima, sì da potersi organizzare anche per diversi impegni, sempre favorendo il benessere della minore. Laddove uno dei due genitori dovesse avere la possibilità di lavorare, per il periodo estivo, fuori regione, sarà cura di quest'ultimo preavvertire l'altro, al fine di concordare la corretta gestione di ER dandone comunicazione all'altro almeno sessanta giorni prima dell'ipotetica partenza.
pagina 5 di 6 11)Le spese straordinarie della giovane come da protocollo del Tribunale ER
(che le parti dichiarano di aver visionato e compreso), saranno preventivamente discusse tra i genitori e ripartite tra loro nella misura del 50% ciascuno.
12)L'autovettura TG CJ711JE, intestata alla IG.ra , viene CP_3 CP_1
assegnata in via definitiva alla stessa;
in caso di necessità, fintanto che lui non reperirà nuova autovettura propria, se la IGnora non avrà bisogno del CP_1
mezzo, gli consentirà l'utilizzo per il periodo di tempo di volta in volta concordato.
13)Le parti dichiarano con il presente atto di aver così definito ogni tipo di rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
SERRAMONACESCA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30.01.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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