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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 17.12.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesca Santoponte
-opponente-
e
(P.I. , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Donvito
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2025 la parte opponente concludeva come da verbale di pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n.
653/2021, emesso da questo Tribunale in data 5.7.2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
30.000,00, oltre interessi e spese, quale esposizione debitoria derivante dal rapporto contrattuale intrattenuti dalla NA Impianti s.r.l. con AN
SC s.p.a. e garantiti dalla predetta.
1 A fondamento della opposizione, l'opponente ha contestato l'omesso esperimento del procedimento di mediazione e la mancanza della prova scritta del credito.
Sulla base di tali deduzioni, ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “In via preliminare/pregiudiziale, ordinare la presentazione della domanda di mediazione concedendo un termine entro il quale attivare la relativa procedura innanzi il competente organo di mediazione istituito presso il Tribunale di
Cassino; nel merito, revocare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ed accertare l'infondatezza e/o l'inesattezza o, comunque, l'erroneità e/o inesigibilità del credito azionato da per tutte le ragioni di cui in CP_1 narrativa o come meglio ritenuto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Con riserva di ulteriormente precisare e dedurre nei limiti e nei termini di legge di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con riserva di indicazione di testimoni ed articolazione dei capitoli di prova, nonchè con riserva di ulteriore produzione documentale nei termini di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si è costituita in giudizio e per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto CP_2 della opposizione.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025.
2. In via preliminare, quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda, occorre evidenziare che, essendo l'oggetto del giudizio di merito non un contratto bancario ma un rapporto di garanzia, non è applicabile la disciplina processuale che prevede il previo esperimento della mediazione obbligatoria (art. 5, d.lgs. n.
28/2010) (in arg. cfr. Cass. n. 26821/2024),
3. Ciò posto, costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass.
20073/2004; Cass. 1473/2007).
2 Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
L'opposta ha agito in giudizio per la condanna di al Parte_1 pagamento della somma di euro 30.000,00, quale importo massimo garantito dalla predetta con atto del 5.7.2002 in relazione ai rapporti obbligatori sorti tra
NA Impianti s.r.l. e AN SC s.p.a. In particolare, l'opposta ha dedotto che la società garantita ha maturato un debito complessivo di euro 38.330,18, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di conto corrente n. 2217 stipulato in data 25 febbraio 2003 dalla debitrice principale con AN SC
s.p.a. (euro 21.876,64) e fatture insolute derivanti dal rapporto anticipi n.
11183372 acceso il giorno 31 gennaio 2003 presso la medesima banca (euro
16.453,54).
Al fine di dimostrare tale credito, l'opposta ha prodotto i seguenti documenti: estratto conto certificato ex art. 50 TUB (all. 5 al ricorso); contratto di conto corrente (all. n. 6 al ricorso); rapporto anticipi (all. n. 7 al ricorso); fatture insolute
(all. n. 8 al ricorso); fideiussione (all. n. 9 al ricorso); lettera di costituzione in mora del 13.8.2025 inviata alla debitrice principale ed ai garanti (all. n. 10 al ricorso); avviso di cessione dei crediti da AN Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 151 del giorno 23 Controparte_1 dicembre 2017 (all. n. 11 al ricorso); atto di fusione per incorporazione della
AN SC s.p.a. nella AN Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ricevuto il
24.3.2009 dal Notaio (all. n. 7 alla comparsa); estratti conto anni Persona_1
2007-2014 (all. n. 9 alla comparsa).
3.1. Rispetto alla legittimazione sostanziale attiva della cessionaria del credito,
l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione, neppure in ordine all'appartenenza dello specifico credito all'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB. Dal contegno processuale dell'opponente discende che tale fatto esula dal thema probandum (cfr. Cass. n. 7945/2024, secondo cui “La non contestazione del convenuto costituisce comportamento univocamente rilevante
3 ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”; cfr. Cass. n. 25798/2020, secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
Le stesse conclusioni possono estendersi con riferimento all'atto di messa in mora datato 13.8.2015, la cui ricezione non è stata negata dall'opponente.
3.2. Quanto, invece, alla contestazione relativa all'omessa comunicazione della cessione del credito, occorre evidenziare che la cessione oggetto di causa si è ritualmente perfezionata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993 (T.U.B.), mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come documentato da parte opposta (all. 11 al ricorso). Tale forma di pubblicità, secondo il quarto comma del citato art. 58, produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
In ogni caso, anche a non voler ritenere decisivo tale argomento, al fine di dimostrare l'infondatezza della contestazione in esame è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass. n.
654/2025: Cass. n. 1770/2014).
3.3. In relazione Quanto, poi, ai rapporti tra l'originaria titolare del credito, AN
SC s.p.a., e la AN Monte dei Paschi di Siena s.p.a., l'opposta ha allegato e documentato che la prima banca si è fusa per incorporazione nel secondo istituto di credito con atto notarile del 24.3.2009 (cfr. all. n. 7 alla comparsa).
Al riguardo, è importante richiamare l'art. 2504-bis, comma 1, c.c., a norma del quale la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti
4 e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Ne consegue che tutti i crediti della società incorporata (AN SC s.p.a.) sono trasferiti di diritto alla società incorporante (AN Monte dei Paschi di
Siena s.p.a.).
3.4. Va, altresì, disattesa la censura dell'opponente secondo cui il rapporto accessorio di garanzia, inquadrato dal predetto in termini di contratto autonomo di garanzia, presuppone il consenso del garante.
La contestazione è infondata perché contrasta con il chiaro dettato dell'art. 1263, comma 1, c.c., secondo cui, per effetto della cessione, il credito è trasferito con i privilegi, le garanzie e gli accessori ad esso relativi. La norma non prevede la necessità di consenso alcuno in ordine alla garanzia, sicché il trasferimento di essa segue automaticamente la cessione del credito (Cass. n.10555/2002).
Pertanto, in disparte il profilo della qualificazione giuridica della garanzia dedotta in lite, non meritano accoglimento le censure dell'opponente relative a una presunta violazione delle norme attinenti al trasferimento del debito.
3.5. Oltre ai motivi sopra illustrati, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine all'esistenza e all'entità del credito. Di contro, la documentazione prodotta dall'opposta (v. supra), valutata unitamente al contegno processuale dell'opponente, il quale non ha neppure depositato le memorie ex art. 183 c.p.c., è idonea a dimostrare con tranquillizzante certezza l'an e il quantum del credito azionato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
4. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01-52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), sono poste a carico di parte opponente, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 653/2021 emesso da questo Tribunale, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite della presente fase giudiziale in favore dell'opposta, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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