Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 05/03/2026, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08033/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8033 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Lavitola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella, n. 23;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di sospensione di patente di guida emesso dalla Prefettura di Roma in data 21 maggio 2024, prot. n. -OMISSIS-, notificato ad opera degli agenti del Commissariato di P.S. “Cristoforo Colombo” in data 7 giugno 2024, nella parte in cui dispone che il ricorrente si sottoponga alla visita medica prevista dall’art. 119, comma 4, del C.d.S. presso la Commissione Medica Locale di Roma ed atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa VI IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso all'esame, notificato il 17 luglio 2024 e depositato il 23 luglio 2024, integrato da domanda di sospensione in via cautelare notificata e depositata in data 5 febbraio 2026, il ricorrente espone: a) di essere stato coinvolto, in data 10 marzo 2024, in un incidente stradale mentre era alla guida di un veicolo, causato da passaggio di un altro veicolo che non rispettava il semaforo rosso, a seguito del quale veniva trasportato a mezzo autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale -OMISSIS-; b) di essere stato in detta sede sottoposto ad accertamenti per il tasso alcolemico e tossicologico e di essere risultato “non negativo” a quest’ultimo test; c) sulla base di tali accertamenti, di essere quindi stato destinatario del provvedimento di sospensione della patente di guida a decorrere dal 9 aprile 2024 e per sei mesi, emesso dalla Prefettura di Roma in data 21 maggio 2024, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 7 giugno 2024, essendo sorti dubbi a suo carico in merito alla permanenza dei requisiti psico-fisici necessari per la conduzione di veicoli; d) di aver quindi impugnato il provvedimento di sospensione della patente innanzi al Giudice di Pace di Roma che, con ordinanza del 17 settembre 2024, disponeva la sospensione degli effetti del decreto prefettizio e la restituzione della patente di guida, provvedimento poi definitivamente annullato con sentenza n.-OMISSIS- del 12 aprile 2025; e) che, parallelamente, il procedimento penale instaurato nei suoi confronti veniva archiviato con decreto del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma dell’11 gennaio 2025, per non esser stato riscontrato alcuno stato di alterazione nel comportamento del ricorrente derivante da assunzione di sostanze stupefacenti, all’atto dei controlli medici post sinistro.
2. Con il ricorso all’esame il ricorrente impugna quindi il provvedimento indicato in epigrafe nella parte in cui la Prefettura di Roma dispone che lo stesso si sottoponga alla visita medica prevista dall’art. 119, comma 4, del Codice della Strada (“C.d.S.”), presso la Commissione medica locale di Roma, essendo sorti dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici necessari per la guida di veicoli.
3. Lamenta, in particolare, il ricorrente che il provvedimento gravato sarebbe illegittimo per:
I – Illegittimità del provvedimento per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 187 C.d.S. e 114 disp. att. c.p.p. Difetto dei presupposti.
Deduce in proposito il ricorrente che il provvedimento impugnato poggerebbe su un’asserita positività dello stesso ai test tossicologici eseguiti in ospedale, in realtà del tutto indimostrata; e infatti, lo stesso sarebbe stato sottoposto ad un solo esame e non a due accertamenti, come previsto da apposito protocollo sul punto; inoltre, l'art. 187, comma 1, del C.d.S. richiamato nel provvedimento impugnato, rubricato “ Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ”, prevede la punibilità di “ chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti ”, stato di alterazione che nel caso di specie sarebbe smentito dagli accertamenti svolti sia in concomitanza del sinistro, quando (alle ore 6:04) si accertava che il sig. -OMISSIS- è “cosciente e collaborante, non deficit sensitivo e motori, riferisce l'accaduto” (pag. 1 della Cartella di Pronto Soccorso – doc. 5); prima ancora, alle ore 05:52, l'operatore che ha eseguito lo “scoring system” rilevava “apertura occhi: spontanea; risposta motoria: ubbidisce al comando; risposta verbale: orientata” (pag. 7 della Cartella di Pronto Soccorso); e una volta giunto all'Ospedale-OMISSIS- alle ore 8:30, nel corso dell'anamnesi, l'operatore del Pronto Soccorso dava riscontro di un “Paziente vigile e orientato, risponde correttamente a domande semplici, ricorda gli eventi dell'incidente” (pag.1 della Cartella di Pronto Soccorso). Incidente rispetto al quale il ricorrente sarebbe stato esclusivamente una vittima, non essendoci alcuna responsabilità a lui imputabile. Come, inoltre, eccepito dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il provvedimento di sospensione della Prefettura sarebbe giunto tardivamente in violazione dell’art. 218 C.d.S., e sarebbe stato omesso l’obbligo di avvisare il ricorrente della possibilità ex art. 114 disp. att. c.p.p. di farsi assistere da un difensore di fiducia nello svolgimento degli accertamenti finalizzati a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti, con conseguente inutilizzabilità dei risultati degli esami svolti in palese violazione di legge, con conseguente nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato.
II – Illegittimità del provvedimento per difetto dei presupposti e carenza della motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 187 e 128 C.d.S.
Posto che sarebbero totalmente inutilizzabili i risultati delle analisi svolte sul sig. -OMISSIS-, sarebbero altrettanto carenti i presupposti per la sussistenza della fattispecie di cui agli artt. 187 e 128 C.d.S., con conseguente nullità del provvedimento impugnato, non essendo stato riscontrato alcun segno di alterazione psico-fisica o anomalia comportamentale da parte del ricorrente, tale da giustificare la sussistenza di dubbi sulla persistenza in capo al sig. -OMISSIS- dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica per la guida dei veicoli.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, deducendo che, in esecuzione dell’ordinanza di accoglimento del Giudice di Pace avverso il provvedimento di sospensione della patente, in data 24 settembre 2024 la Prefettura ha emesso un’ordinanza di restituzione di patente di guida, con cui è stata confermata nei confronti del sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 128 C.d.S., la sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica per le patenti di guida già disposta con l’ordinanza del 21 maggio 2024, oggetto del presente gravame; l’Amministrazione resistente ha inoltre eccepito l’infondatezza del ricorso, atteso che “ il potere del Prefetto a sottoporre a revisione la patente mediante sottoposizione del conducente a visita medica può prescindere dalle sorti dell’ordinanza di sospensione della patente di guida, fondandosi non già sulla legittimità formale dell’ordinanza medesima, ma sui fatti sintomatici del pericolo specifico per il traffico e per la circolazione, rappresentato dall’assunzione, nel caso di specie, di sostanze stupefacenti prevista dall’art. 187 C.d.S.”.
5. Nella camera di consiglio del 3 marzo 2026, convocata per l’esame dell’istanza cautelare notificata e depositata in giudizio in data 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm..
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
7. Premesso che l’atto impugnato si basa sui medesimi presupposti della sospensione della patente annullata dal Giudice di Pace, giova ricordare che, come ritenuto dal giudice amministrativo in un caso analogo al presente (cioè di revisione disposta a seguito di annullamento di un provvedimento di sospensione annullato dal Giudice di Pace in quanto l’accertamento della positività all’uso di alcool e stupefacenti era avvenuto in difetto di avviso della possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore ed era quindi stato dichiarato nullo), “ l’articolo 128 del codice della strada dispone che la revisione della patente possa essere disposta dal Prefetto al ricorrere di due presupposti: a) uno dei casi degli articoli 186 e 187 (disposizioni che si riferiscono a chi guidi in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica determinata dall’uso di sostanze stupefacenti); b) sospetto, quale conseguenza dell’accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per effetto di uso di alcool o di stupefacenti, che l’interessato sia privo dei requisiti psico-fisici per il rilascio della patente (requisiti che ovviamente devono permanere durante il periodo di validità della stessa). Nel caso in esame l’avvenuto annullamento del provvedimento di sospensione della patente in forza della nullità del presupposto accertamento eseguito nei confronti del ricorrente comporta che non possa ritenersi che ricorra il primo presupposto perché la declaratoria della nullità dell’accertamento non permette di ritenere sussistente uno dei casi degli articoli 186 e 187 né l’amministrazione ha fornito elementi che possano far ritenere altrimenti sussistente tale presupposto. Né a diversa conclusione potrebbe giungersi ritenendo che la nullità dell’accertamento, essendo conseguenza di un vizio procedurale, non elimini il “fatto storico” oggetto di esso; l’atto di accertamento e il fatto accertato infatti sono indissolubilmente legati; la caducazione del primo lo priva dell’attitudine a produrre qualsiasi effetto giuridico e non permette quindi di (continuare a) ritenere sussistente il secondo e di assumere quest’ultimo a presupposto di ulteriori atti dell’amministrazione ” (così Tar Lazio, Latina, sentenze n. 335/2024 e n. 194/2024).
8. Nel caso in esame, come evidenziato dal Giudice di Pace con la sentenza n.-OMISSIS-/2025 con riferimento al provvedimento di sospensione della patente, in primo luogo risulta violato il diritto di difesa del ricorrente a vedersi concesse le garanzie di legge in occasione degli accertamenti richiesti ex art. 187 C.d.S. dalla polizia giudiziaria; dall’annotazione di P.G. di cui all’all.1 alla memoria dell’Amministrazione resistente, si evince infatti che la facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia è stata rappresentata al sig. -OMISSIS- unicamente con riferimento agli accertamenti di cui all’art. 186 C.d.S., ossia alla verifica del tasso alcolemico, e non anche al consumo di sostanze stupefacenti di cui all’art. 187 C.d.S.
9. In secondo luogo, il provvedimento di sospensione della patente – al pari del previsto obbligo di sottoposizione a visita - si basa, come riscontrato dal Giudice di Pace, sull’esito degli accertamenti tossicologici eseguiti il 10 marzo 2024 presso l’Azienda Ospedaliera -OMISSIS-, in relazione ai quali lo stesso Giudice di Pace ha evidenziato l’incertezza circa la “non negatività” del ricorrente ai cannabinoidi, atteso che, come da Cartella di P.S. in atti (vedi all. 5 al ricorso), la positività avrebbe dovuto essere ulteriormente confermata con metodo di secondo livello che, quantomeno allo stato degli atti, non risulta acquisito.
10. Né a diversa conclusione potrebbe giungersi ritenendo che la nullità dell’accertamento, essendo conseguenza di un vizio procedurale, non elimini il “fatto storico” oggetto di esso, posto che, “ l’atto di accertamento e il fatto accertato sono indissolubilmente legati, tale per cui la caducazione del primo lo priva dell’attitudine a produrre qualsiasi effetto giuridico e non permette quindi di (continuare a) ritenere sussistente il secondo e di assumere quest’ultimo a presupposto di ulteriori atti dell’amministrazione” (così ancora il Tar Latina nelle sentenze sopra citate), e in ogni caso che, come rilevato dal Giudice di Pace in sede di annullamento del provvedimento di sospensione della patente, dagli accertamenti tossicologici svolti sul ricorrente presso il Pronto Soccorso emerge l’incertezza circa la non negatività del paziente ai cannabinoidi, non risultando sia stata accertata la positività con metodo di secondo livello (verifica indicata come necessaria pure nella cartella di P.S. in atti).
11. Si aggiunga inoltre che, come dedotto dal ricorrente, dalla documentazione in atti risulta pure smentito che il sig. -OMISSIS- si trovasse in stato di alterazione da consumo di stupefacenti al momento dell’incidente, essendo lo stesso risultato, durante gli accertamenti medici svolti in concomitanza del sinistro e ai successivi controlli ospedalieri, cosciente, orientato, collaborante e in grado di ricostruire la dinamica degli eventi (cfr. ancora la Cartella di P.S. in atti, all. 5 al ricorso).
12. Va considerato, infine, che come dedotto da parte ricorrente con memoria depositata in data 5 febbraio 2026, il ricorrente è stato sottoposto a ripetuti accertamenti sanitari, all’esito dei quali è stata sempre accertata la piena idoneità psicofisica alla guida, con conseguente rilascio di patente provvisoria, senza prescrizioni o limitazioni ulteriori.
13. Tanto considerato, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
14. Le peculiarità della vicenda giustificano, nondimeno, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i riferimenti geografici indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
LE GI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
VI IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IM | LE GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.